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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Ruolo generale n.4633/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
Nelle persone dei magistrati:
Dr. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dr. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Dr. Maria Pia Gigliola Matarrese Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 4633 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
della Corte di Appello di NA dell'anno 2019, avverso la sentenza del Tribunale di NA
numero 7644/2019, pubblicata il 01 agosto 2019 e vertente tra
(C.F. ) , elettivamente domiciliato in Casoria alla via Parte_1 C.F._1
Salvator Rosa n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lauro (C.F. ), dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. (pec : Email_1
appellante
e
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall'avv. Luciano Menicocci Controparte_1 C.F._3
1
Contropart 4663/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in con studio in C.F._4
NA alla via Veterinaria n. 63, giusta procura in atti (pec: Email_2
[...] Email_3
Appellato
E
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
domiciliato, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Cappa ( ) ed CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in NA, giusta procura in atti pec:
Email_4
Appellato
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di NA, , per sentirlo Controparte_1 Parte_1
condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 11.02.13, alle ore
14,00 circa, all'interno dell'abitazione di quest'ultimo, in NA alla Via Aquileia n. 37, allorquando,
nel vano cucina, scivolava sul pavimento per la presenza di olio, a seguito della precedente rottura di una bottiglia di vetro che lo conteneva, riportando la frattura del prossimale diafisiario dell'omero sinistro, come refertata dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Loreto Mare.
Si costituiva in giudizio , che contestava la domanda attorea. Chiedeva, comunque, Parte_1
di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della in virtù di stipulato Controparte_3
contratto rc diversi, al fine di essere manlevato / tenuto indenne per quanto eventualmente costretto a pagare all'attore.
Notificato l'atto di chiamata in causa, a seguito di autorizzazione del Giudice monocratico, si costituiva che eccepiva la prescrizione del diritto dell'assicurato ; l'inoperatività Controparte_3
2
Contropart 4663/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 della polizza. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva che l'indennizzo
fosse congruamente ridotto ex art. 1915 II, comma cod. civ.
Istruita la causa mediante prova testimoniale ed espletamento di CTU medico legale sulla persona di , il Tribunale di NA, con sentenza n,7644/2019., pubblicata l' 01/08/2019, così Controparte_1
decideva: “A) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento, Parte_1
in favore di , a titolo di risarcimento del danno, del complessivo importo di € 15.389,00, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale su detto importo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al
saldo; B) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
C) condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_3 Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio che si liquidano in € 233,00 per spese vive ed € 2.800,00 per compensi, oltre
rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con
distrazione in favore dell'Avv. Luciano Menicocci ex art. 93 c.p.c.; d) condanna al Parte_1
pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 233,00 per spese vive ed € 2.800,00 per
compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come
per legge;
e)pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U.” Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello , per ivi, previa Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, sentir riformare l'impugnata sentenza.
Si sono costituiti in giudizio e che hanno chiesto respingersi Controparte_1 Controparte_3
l'istanza ex art. 283 cpc, e rigettarsi l'appello.
Con ordinanza del 06.07.2020, questa Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ritenuto che “ Il proposto gravame non pare sfornito di fumus in ordine alla
dedotta erronea applicazione dell'art. 1915 co. 1 c.c., e che l'eventuale accoglimento del gravame
sul punto consentirebbe di manlevare l'appellante dalle conseguenze della condanna, il cui non
trascurabile importo consente di affermare, altresì, la sussistenza del periculum”.
3
Contropart 4663/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 All'udienza del 06.06.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni,svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante deduce :
a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 e 2697 c.c.
b) Violazione degli artt. 1913, 1915 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.
*************
a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 e 2697 c.c.
Il Tribunale di NA ha ritenuto fondata la domanda assumendo che “Nel caso di specie, l'attore ha
provato il danno ed il nesso eziologico con il bene in custodia, mentre il convenuto non solo non ha
indicato alcuna circostanza tale da interrompere il nesso causale, ma ha, altresì, omesso ogni
specifica contestazione in merito alla ricostruzione dell'accaduto, limitandosi solamente a negare il
verificarsi dell'evento, senza in alcun modo fornire la prova liberatoria a suo carico. Sussiste,
pertanto, la responsabilità di per il danno subito da in ragione della Parte_1 Controparte_1
negligente manutenzione del bene in sua custodia.”
Assume l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo Parte_1
grado, l'attore non ha provato la domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
Il motivo è infondato.
In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile e non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.( ex plurimis Corte di Cassazione, con ordinanza del 8
luglio 2024, n. 18518).
Nel caso di specie, il teste , escusso all'udienza del 30 maggio 2017, aveva Testimone_1
dichiarato di essersi recato l'11.02.2013 insieme al Finizio presso l'abitazione del per fargli Pt_1
visita, in quanto ammalato, e confermato la caduta del Finizio nel vano cucina, per la presenza sul
4
Contropart 4663/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 pavimento di sostanza scivolosa, apprendendo poi che trattavasi di olio per la precedente rottura di una bottiglia che lo conteneva.
Il verbale di ingresso del nel Pronto Soccorso dell'ospedale Loreto Mare, che riporta come CP_1
causa dell'incidente “caduta in strada”, non firmato dal , e non supportato da altri elementi CP_1
idonei a confermare una differente ricostruzione dell'accaduto, - caduta accidentale in ambiente
domestico - non può avvallare la diversa tesi prospettata dall'appellante.
Quindi, come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure, “ l'attore ha provato il danno ed il
nesso eziologico con il bene in custodia, mentre il convenuto non solo non ha indicato alcuna
circostanza tale da interrompere il nesso causale, ma ha, altresì, omesso ogni specifica
contestazione in merito alla ricostruzione dell'accaduto, limitandosi solamente a negare il
verificarsi dell'evento, senza in alcun modo fornire la prova liberatoria a suo carico.”
E', pertanto, confermata la responsabilità di per il danno subito da Parte_1 Controparte_1
in ragione della negligente manutenzione del bene in sua custodia.
b) Violazione degli artt. 1913, 1915 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.
Il Tribunale di NA ha rigettato la domanda di manleva spiegata da nei confronti Parte_1
della , rilevata la tardività della denuncia fatta dall'assicurato. Controparte_3
L'appellante assume l'erroneità della decisione, adducendo di aver dato tempestiva comunicazione orale all'agente assicurativo e, comunque, l'inosservanza dell'obbligo di dare tempestivo avviso del sinistro non poteva rappresentare, di per sé, un motivo idoneo a far perdere la garanzia assicurativa.
Ha chiesto condannarsi la in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_4
di tutte le somme dovute a , in forza della sentenza emessa dal Tribunale di NA . Controparte_1
Gli appellati hanno chiesto respingersi l'appello e confermarsi l'impugnata sentenza .
Il motivo d'appello è fondato.
L'obbligo dell'assicurato di denunciare il sinistro è disciplinato dalla legge (artt. 1913 – 1915 c.c.).
L'art. 1913 c.c. prescrive che l'assicurato debba dar avviso all'assicuratore del sinistro entro tre giorni dal suo verificarsi o dal momento in cui viene a conoscenza dell'accadimento dello stesso.
5
Contropart 4663/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 Tale obbligo, ispirato al principio della correttezza, è finalizzato a consentire all'assicuratore di accertare se l'indennizzo è dovuto, l'entità del danno, e ad evitare la dispersione di prove e/o indizi.
La legge stabilisce, inoltre, quali sono le conseguenze del mancato o tardivo avviso, precisando che chi intenzionalmente ometta di denunciare l'accaduto perde il diritto all'indennizzo, mentre in caso di colpevole dimenticanza, l'assicuratore ha il diritto di ridurlo in ragione del pregiudizio subito.
“ In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell , dell'obbligo di dare Parte_2
avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste dalla clausola di polizza, non può
implicare, di per sé la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta
inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto non viene
meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art.1915 c.c.,
comma 2……L'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta
all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1, dovrà provare il fine fraudolento
dell'assicurato; in quello regolato dall'art.1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato
volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonché la misura del pregiudizio
sofferto”.( Cass. ordinanza n. 24210 del 30/09/2019, Sezione Terza)
Sulla questione relativa all'inosservanza del termine di denuncia del sinistro alla compagnia di assicurazione è nuovamente intervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza n.8701/2022,
ribadendo che “sia nell'ipotesi di dolosa che di colposa omissione della denuncia di sinistro, spetta
all'assicurazione dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che
l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo e il pregiudizio sofferto. Se manca la
prova, l'assicurazione deve risarcire il danno anche nel caso in cui la denuncia di sinistro sia fuori
termine. L'onere di provare il comportamento doloso dell'assicurato resterà sempre in capo alla
compagnia”.
In base ai principi sopra enunciati , l'inosservanza dell'obbligo di dare avviso del sinistro alla compagnia assicurativa, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa,
occorrendo a tal fine accertare se quella abbia carattere doloso o colposo.
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Contropart 4663/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 Nel solo caso di dolosa omissione, ex art. 1915 comma 1 c.c., l'assicurato “perde il diritto
all'Indennità”.
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa nulla ha dedotto, ed ancor più provato su eventuali
fini fraudolenti di . Parte_1
Nel caso di colposa omissione, ex art. 1915 comma 2 c.c., l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Tale disposizione, per espressa previsione di legge, art. 1932 c.c., è inderogabile, potendo essere modificata soltanto in “melius” per l'assicurato.
La Compagnia assicurativa non ha dato prova di pregiudizi patiti per la tardiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurato.
Per quanto sopra, e considerato che la compagnia assicurativa non ha censurato an e quantum del danno reclamato dal danneggiato, la stessa è tenuta, in forza del contratto per la responsabilità civile prestata, a manlevare da tutte le somme dovute a in esecuzione Parte_1 Controparte_1
della sentenza di primo grado.
Spese di giudizio
La riforma, anche se parziale della sentenza, impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso, e vengono liquidate in dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 91
cpc, in applicazione dei parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della lite, e dell'attività svolta dalle parti.
P. Q. M.
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Contropart 4663/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 La Corte di Appello di NA
IX Sezione Civile
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di NA numero
7644/2019, pubblicata l'01.08.2019 2019, proposto da , nei confronti di Parte_1 CP_1
e , in persona del legale rappresentante p.t., così dispone:
[...] Controparte_3
Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto:
A) Dichiara la , in persona del suo legale rapp.te p.t., tenuta a manlevare Controparte_3
l'appellante da tutte le somme da questo dovute a , in virtù della sentenza emessa Controparte_1
dal Tribunale di NA nr. 7644/2019, pubblicata l'01.08.2019 2019 ;
C) Condanna , in persona del suo legale rapp.te p.t., a pagare tutte le somme Controparte_3
dovute da , a titolo di risarcimento del danno ed interessi, nonchè di CTU, a Parte_1 CP_1
, in forza della sentenza emessa dal Tribunale di NA nr. 7644/2019, pubblicata
[...]
l'01.08.2019 2019 ,
D) Condanna , in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Controparte_3
delle spese e competenze di causa, liquidate quanto al primo grado di giudizio in Parte_1
€.2.800,00, per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, e quanto al presente grado di giudizio in €
382,50 per spese, ed € 3.000,00, per onorari oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore
dell'avv. Giovanni Lauro, per dichiaratone anticipo.
E) Condanna , al pagamento, in favore di , delle competenze del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio liquidate in € 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso il,09.01.2025
Il Giudice Ausiliario Estensore IL PRESIDENTE
dr. Maria Pia Gigliola Matarrese dr. Pasquale Maria Cristiano
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Contropart 4663/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
Nelle persone dei magistrati:
Dr. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dr. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Dr. Maria Pia Gigliola Matarrese Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 4633 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
della Corte di Appello di NA dell'anno 2019, avverso la sentenza del Tribunale di NA
numero 7644/2019, pubblicata il 01 agosto 2019 e vertente tra
(C.F. ) , elettivamente domiciliato in Casoria alla via Parte_1 C.F._1
Salvator Rosa n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lauro (C.F. ), dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. (pec : Email_1
appellante
e
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall'avv. Luciano Menicocci Controparte_1 C.F._3
1
Contropart 4663/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in con studio in C.F._4
NA alla via Veterinaria n. 63, giusta procura in atti (pec: Email_2
[...] Email_3
Appellato
E
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
domiciliato, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Cappa ( ) ed CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in NA, giusta procura in atti pec:
Email_4
Appellato
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di NA, , per sentirlo Controparte_1 Parte_1
condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 11.02.13, alle ore
14,00 circa, all'interno dell'abitazione di quest'ultimo, in NA alla Via Aquileia n. 37, allorquando,
nel vano cucina, scivolava sul pavimento per la presenza di olio, a seguito della precedente rottura di una bottiglia di vetro che lo conteneva, riportando la frattura del prossimale diafisiario dell'omero sinistro, come refertata dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Loreto Mare.
Si costituiva in giudizio , che contestava la domanda attorea. Chiedeva, comunque, Parte_1
di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della in virtù di stipulato Controparte_3
contratto rc diversi, al fine di essere manlevato / tenuto indenne per quanto eventualmente costretto a pagare all'attore.
Notificato l'atto di chiamata in causa, a seguito di autorizzazione del Giudice monocratico, si costituiva che eccepiva la prescrizione del diritto dell'assicurato ; l'inoperatività Controparte_3
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Contropart 4663/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 della polizza. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva che l'indennizzo
fosse congruamente ridotto ex art. 1915 II, comma cod. civ.
Istruita la causa mediante prova testimoniale ed espletamento di CTU medico legale sulla persona di , il Tribunale di NA, con sentenza n,7644/2019., pubblicata l' 01/08/2019, così Controparte_1
decideva: “A) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento, Parte_1
in favore di , a titolo di risarcimento del danno, del complessivo importo di € 15.389,00, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale su detto importo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al
saldo; B) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
C) condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_3 Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio che si liquidano in € 233,00 per spese vive ed € 2.800,00 per compensi, oltre
rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con
distrazione in favore dell'Avv. Luciano Menicocci ex art. 93 c.p.c.; d) condanna al Parte_1
pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 233,00 per spese vive ed € 2.800,00 per
compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come
per legge;
e)pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U.” Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello , per ivi, previa Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, sentir riformare l'impugnata sentenza.
Si sono costituiti in giudizio e che hanno chiesto respingersi Controparte_1 Controparte_3
l'istanza ex art. 283 cpc, e rigettarsi l'appello.
Con ordinanza del 06.07.2020, questa Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ritenuto che “ Il proposto gravame non pare sfornito di fumus in ordine alla
dedotta erronea applicazione dell'art. 1915 co. 1 c.c., e che l'eventuale accoglimento del gravame
sul punto consentirebbe di manlevare l'appellante dalle conseguenze della condanna, il cui non
trascurabile importo consente di affermare, altresì, la sussistenza del periculum”.
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Contropart 4663/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 All'udienza del 06.06.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni,svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante deduce :
a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 e 2697 c.c.
b) Violazione degli artt. 1913, 1915 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.
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a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 e 2697 c.c.
Il Tribunale di NA ha ritenuto fondata la domanda assumendo che “Nel caso di specie, l'attore ha
provato il danno ed il nesso eziologico con il bene in custodia, mentre il convenuto non solo non ha
indicato alcuna circostanza tale da interrompere il nesso causale, ma ha, altresì, omesso ogni
specifica contestazione in merito alla ricostruzione dell'accaduto, limitandosi solamente a negare il
verificarsi dell'evento, senza in alcun modo fornire la prova liberatoria a suo carico. Sussiste,
pertanto, la responsabilità di per il danno subito da in ragione della Parte_1 Controparte_1
negligente manutenzione del bene in sua custodia.”
Assume l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo Parte_1
grado, l'attore non ha provato la domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
Il motivo è infondato.
In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile e non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.( ex plurimis Corte di Cassazione, con ordinanza del 8
luglio 2024, n. 18518).
Nel caso di specie, il teste , escusso all'udienza del 30 maggio 2017, aveva Testimone_1
dichiarato di essersi recato l'11.02.2013 insieme al Finizio presso l'abitazione del per fargli Pt_1
visita, in quanto ammalato, e confermato la caduta del Finizio nel vano cucina, per la presenza sul
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Contropart 4663/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 pavimento di sostanza scivolosa, apprendendo poi che trattavasi di olio per la precedente rottura di una bottiglia che lo conteneva.
Il verbale di ingresso del nel Pronto Soccorso dell'ospedale Loreto Mare, che riporta come CP_1
causa dell'incidente “caduta in strada”, non firmato dal , e non supportato da altri elementi CP_1
idonei a confermare una differente ricostruzione dell'accaduto, - caduta accidentale in ambiente
domestico - non può avvallare la diversa tesi prospettata dall'appellante.
Quindi, come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure, “ l'attore ha provato il danno ed il
nesso eziologico con il bene in custodia, mentre il convenuto non solo non ha indicato alcuna
circostanza tale da interrompere il nesso causale, ma ha, altresì, omesso ogni specifica
contestazione in merito alla ricostruzione dell'accaduto, limitandosi solamente a negare il
verificarsi dell'evento, senza in alcun modo fornire la prova liberatoria a suo carico.”
E', pertanto, confermata la responsabilità di per il danno subito da Parte_1 Controparte_1
in ragione della negligente manutenzione del bene in sua custodia.
b) Violazione degli artt. 1913, 1915 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.
Il Tribunale di NA ha rigettato la domanda di manleva spiegata da nei confronti Parte_1
della , rilevata la tardività della denuncia fatta dall'assicurato. Controparte_3
L'appellante assume l'erroneità della decisione, adducendo di aver dato tempestiva comunicazione orale all'agente assicurativo e, comunque, l'inosservanza dell'obbligo di dare tempestivo avviso del sinistro non poteva rappresentare, di per sé, un motivo idoneo a far perdere la garanzia assicurativa.
Ha chiesto condannarsi la in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_4
di tutte le somme dovute a , in forza della sentenza emessa dal Tribunale di NA . Controparte_1
Gli appellati hanno chiesto respingersi l'appello e confermarsi l'impugnata sentenza .
Il motivo d'appello è fondato.
L'obbligo dell'assicurato di denunciare il sinistro è disciplinato dalla legge (artt. 1913 – 1915 c.c.).
L'art. 1913 c.c. prescrive che l'assicurato debba dar avviso all'assicuratore del sinistro entro tre giorni dal suo verificarsi o dal momento in cui viene a conoscenza dell'accadimento dello stesso.
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Contropart 4663/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 Tale obbligo, ispirato al principio della correttezza, è finalizzato a consentire all'assicuratore di accertare se l'indennizzo è dovuto, l'entità del danno, e ad evitare la dispersione di prove e/o indizi.
La legge stabilisce, inoltre, quali sono le conseguenze del mancato o tardivo avviso, precisando che chi intenzionalmente ometta di denunciare l'accaduto perde il diritto all'indennizzo, mentre in caso di colpevole dimenticanza, l'assicuratore ha il diritto di ridurlo in ragione del pregiudizio subito.
“ In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell , dell'obbligo di dare Parte_2
avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste dalla clausola di polizza, non può
implicare, di per sé la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta
inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto non viene
meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art.1915 c.c.,
comma 2……L'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta
all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1, dovrà provare il fine fraudolento
dell'assicurato; in quello regolato dall'art.1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato
volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonché la misura del pregiudizio
sofferto”.( Cass. ordinanza n. 24210 del 30/09/2019, Sezione Terza)
Sulla questione relativa all'inosservanza del termine di denuncia del sinistro alla compagnia di assicurazione è nuovamente intervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza n.8701/2022,
ribadendo che “sia nell'ipotesi di dolosa che di colposa omissione della denuncia di sinistro, spetta
all'assicurazione dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che
l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo e il pregiudizio sofferto. Se manca la
prova, l'assicurazione deve risarcire il danno anche nel caso in cui la denuncia di sinistro sia fuori
termine. L'onere di provare il comportamento doloso dell'assicurato resterà sempre in capo alla
compagnia”.
In base ai principi sopra enunciati , l'inosservanza dell'obbligo di dare avviso del sinistro alla compagnia assicurativa, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa,
occorrendo a tal fine accertare se quella abbia carattere doloso o colposo.
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Contropart 4663/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 Nel solo caso di dolosa omissione, ex art. 1915 comma 1 c.c., l'assicurato “perde il diritto
all'Indennità”.
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa nulla ha dedotto, ed ancor più provato su eventuali
fini fraudolenti di . Parte_1
Nel caso di colposa omissione, ex art. 1915 comma 2 c.c., l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Tale disposizione, per espressa previsione di legge, art. 1932 c.c., è inderogabile, potendo essere modificata soltanto in “melius” per l'assicurato.
La Compagnia assicurativa non ha dato prova di pregiudizi patiti per la tardiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurato.
Per quanto sopra, e considerato che la compagnia assicurativa non ha censurato an e quantum del danno reclamato dal danneggiato, la stessa è tenuta, in forza del contratto per la responsabilità civile prestata, a manlevare da tutte le somme dovute a in esecuzione Parte_1 Controparte_1
della sentenza di primo grado.
Spese di giudizio
La riforma, anche se parziale della sentenza, impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso, e vengono liquidate in dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 91
cpc, in applicazione dei parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della lite, e dell'attività svolta dalle parti.
P. Q. M.
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Contropart 4663/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2 La Corte di Appello di NA
IX Sezione Civile
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di NA numero
7644/2019, pubblicata l'01.08.2019 2019, proposto da , nei confronti di Parte_1 CP_1
e , in persona del legale rappresentante p.t., così dispone:
[...] Controparte_3
Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto:
A) Dichiara la , in persona del suo legale rapp.te p.t., tenuta a manlevare Controparte_3
l'appellante da tutte le somme da questo dovute a , in virtù della sentenza emessa Controparte_1
dal Tribunale di NA nr. 7644/2019, pubblicata l'01.08.2019 2019 ;
C) Condanna , in persona del suo legale rapp.te p.t., a pagare tutte le somme Controparte_3
dovute da , a titolo di risarcimento del danno ed interessi, nonchè di CTU, a Parte_1 CP_1
, in forza della sentenza emessa dal Tribunale di NA nr. 7644/2019, pubblicata
[...]
l'01.08.2019 2019 ,
D) Condanna , in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di Controparte_3
delle spese e competenze di causa, liquidate quanto al primo grado di giudizio in Parte_1
€.2.800,00, per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, e quanto al presente grado di giudizio in €
382,50 per spese, ed € 3.000,00, per onorari oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore
dell'avv. Giovanni Lauro, per dichiaratone anticipo.
E) Condanna , al pagamento, in favore di , delle competenze del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio liquidate in € 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso il,09.01.2025
Il Giudice Ausiliario Estensore IL PRESIDENTE
dr. Maria Pia Gigliola Matarrese dr. Pasquale Maria Cristiano
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Contropart 4663/2019 c/ +1 est. Parte_1 Controparte_2