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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 4000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4000 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1511/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice rel. ed est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1511 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza dell'8-10-2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cardito (NA) alla via Nuova Belvedere 70, presso lo studio dell'Avv. Angela
D'Agostino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
NO (CE) alla via A. Tommaselli n. 53, presso lo studio dell'avv. Francesca
Mastracchio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord 1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8-10-2025, a seguito di discussione orale, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata in udienza.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 19-02-2025, la sig.ra
, premesso di aver contratto matrimonio in data Parte_1
14.10.2006 in Civitanova Marche (MC) con il sig. , e Controparte_1 precisando che dalla loro unione erano nati quattro figli : (nata a [...] Per_1 il 02.03.2007), ( nato a [...] il [...]), ( nata ad [...] il Per_2 Per_3
23.12.2010), e (nata a [...] il [...]) tutti economicamente non Per_4 autosufficienti e che, i coniugi si sono separati con omologa emessa dal Tribunale di Napoli Nord di cui al n. RG. 10539/2022, così deciso in camera di consiglio in data 5-5-2023; chiedeva pronunciarsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
in particolare: a) Sull'Affidamento: I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre in Caivano (NA) alla via Colombo n 13 ; b) Sul diritto di visita: il padre, terrà i figli con sé compatibilmente con gli impegni dei minori e i turni di lavoro che comunicherà settimanalmente, almeno due pomeriggi a settimana dalle ore
16.00 alle ore 23.00 e i fine settimana alterni, dalle ore 9.00 e fino alla domenica alle ore 23.00. In merito alle vacanze estive, il padre trascorrerà con il figlio un periodo di sette giorni anche non consecutivi da concordare di anno in anno con a madre in relazione al piano ferie, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. In relazione alle vacanze natalizie i figli trascorreranno in maniera alternata le principali festività del
24, 25, 26, 31 dicembre nonché il 1 e 6 gennaio. Per le vacanze pasquali. La turnazione verrà concordata di volta in volta tra i genitori, almeno 15 gg prima, in base alle esigenze di entrambi i genitori. I figli trascorreranno con il padre il girono del suo compleanno, del suo onomastico e della Festa del Papà, e trascorrano con la madre il girono del suo compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma. Il
2 compleanno e l'onomastico dei figli verrà trascorso con entrambi i genitori salvo diverso accordo tra le parti. c) Sull'Assegno di mantenimento: il sig. del con CP_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dovrà contribuire al mantenimento dei figli, versano ogni 25 del mese, la somma di euro 1000,00 diversamente da come concordato in sede di separazione e successivamente aumentato secondo indici
ISTAT. Il succitato assegno di mantenimento non è comprensivo delle spese di carattere straordinario le quali saranno sopportate da entrambi i genitori al 50%. Il
SI. del rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al CP_1 mantenimento fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. d) Sui Rapporti tra le parti: I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Con decreto del 3-4-2025, il giudice delegato fissava per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza 7-10-2025, onerando le parti di a fornire le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma, cpc;
dovranno, tra l'altro, depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Il PM apponeva il visto in data 8-4-2025.
Instaurato il contraddittorio, il sig. si costituiva in Controparte_1 giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa;
in particolare chiedeva:
1. Accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra .
2. Parte_1
Regolamentare l'affidamento e il diritto di visita dei figli minori con il padre in modo da garantire il suo pieno ed effettivo esercizio, nell'interesse preminente dei minori e nel rispetto dei turni, tenendo conto dell'importanza del rapporto dei figli con il padre
3 e con il fratellino unilaterale.
3. Confermare l'importo dell'assegno di mantenimento già disposto in sede di separazione ovvero ridurlo in misura equa e proporzionata alle attuali condizioni economiche del e alle esigenze dei figli, tenendo CP_1 conto dei principi giurisprudenziali in materia e della nascita di un nuovo figlio minore nel nuovo nucleo familiare e della capacità di produrre reddito del coniuge separato.
4. Modulare il diritto di visita in maniera tale da tenere in considerazione preminente gli interessi dei figli e gli orari di lavoro e turni del , al fine di Controparte_1 garantire un sereno e libero esercizio del diritto di visita e la coltivazione di un proficuo rapporto tra i fratelli tutti, il tutto senza alcuna limitazione telefonica. 5.
Disporre la turnazione delle festività ed il diritto di permanenza con il padre a fine settimana alternati con pernotto;
estendere le ferie estive a giorni 15 anche non consecutivi;
Disporre gli orari di visita in maniera elastica e che tengano conto della volontà e delle esigenze dei minori senza alcuna rigida preclusione. Il tutto previo preavviso e accordo tra i coniugi;
6. Adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse dei minori.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
All'udienza del 12-9-2025, il Giudice, con decreto, esaminata la comparsa di costituzione di parte resistente, differiva all'udienza innanzi a sé all'8-10-2025.
Alla predetta udienza, comparivano i coniugi assistiti dai rispettivi procuratori personalmente innanzi al Giudice delegato, il quale, dopo aver sentito separatamente le parti, formulava una proposta conciliativa ex art 185 bis cpc proponendo di definire la lite nei termini che seguono: affido condiviso per i figli minori con esclusione di ormai Persona_5 maggiorenne, con diritto di visita per e libero in ragione dell'età e Per_2 Per_3 della capacità di autodeterminarsi. In ordine alla minore oltre ai weekend Per_4 alternati dal venerdì dopo la scuola e fino alla domenica sera, il padre potrà trascorrere con la minore due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola e fino alle ore 20.00, sulla base dell'accordo delle parti e dei turni lavorativi che il sig.
[...] dovrà comunicare con congruo preavviso alla GN . Si fanno CP_1 Parte_1 salvi diversi accordi conformi all'interesse della prole. Con previsione sotto il profilo economico di un assegno di mantenimento (che deve intendersi per i figli stante l'assegna di richieste a titolo di assegno divorzile) a carico del sig. ed CP_1 in favore della GN di importo pari ad euro 700,00 mensili oltre al Parte_1
4 50% delle spese straordinarie.
All'esito, preso atto che i coniugi accettavano la precedente proposta;
il Giudice, sulle conclusioni rassegnate delle parti che chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità degli accordi raggiunti, riservava la stessa in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologa (recante nr. 10539/2022) deciso in camera di consiglio in data 5-5-2023; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto recepirsi l'accordo di cui alla proposta conciliativa ex art. 185bis cpc formulata all'udienza dell'8-10-
2025 sopra riportata.
Le condizioni proposte dal giudice istruttore non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole;
possono, pertanto, essere poste a fondamento della presente decisione.
Deve, inoltre, precisarsi che dall'esame dell'atto di matrimonio il matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Civitanova Marche al n. 36 parte 1 anno 2006.
Orbene, osserva il tribunale che ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 r.d.
1238/1939 “- Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo seguente.”.
In ragione di ciò, essendo il matrimonio trascritto nella parte prima deve esserne dichiarato lo scioglimento e non la cessazione degli effetti civili.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
, c.f. e , c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
, contratto in AN AR (MC) (Atto N. 36 parte C.F._2
1 - anno 2006);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 11.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice rel. ed est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1511 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza dell'8-10-2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cardito (NA) alla via Nuova Belvedere 70, presso lo studio dell'Avv. Angela
D'Agostino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
NO (CE) alla via A. Tommaselli n. 53, presso lo studio dell'avv. Francesca
Mastracchio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord 1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8-10-2025, a seguito di discussione orale, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata in udienza.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 19-02-2025, la sig.ra
, premesso di aver contratto matrimonio in data Parte_1
14.10.2006 in Civitanova Marche (MC) con il sig. , e Controparte_1 precisando che dalla loro unione erano nati quattro figli : (nata a [...] Per_1 il 02.03.2007), ( nato a [...] il [...]), ( nata ad [...] il Per_2 Per_3
23.12.2010), e (nata a [...] il [...]) tutti economicamente non Per_4 autosufficienti e che, i coniugi si sono separati con omologa emessa dal Tribunale di Napoli Nord di cui al n. RG. 10539/2022, così deciso in camera di consiglio in data 5-5-2023; chiedeva pronunciarsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
in particolare: a) Sull'Affidamento: I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre in Caivano (NA) alla via Colombo n 13 ; b) Sul diritto di visita: il padre, terrà i figli con sé compatibilmente con gli impegni dei minori e i turni di lavoro che comunicherà settimanalmente, almeno due pomeriggi a settimana dalle ore
16.00 alle ore 23.00 e i fine settimana alterni, dalle ore 9.00 e fino alla domenica alle ore 23.00. In merito alle vacanze estive, il padre trascorrerà con il figlio un periodo di sette giorni anche non consecutivi da concordare di anno in anno con a madre in relazione al piano ferie, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. In relazione alle vacanze natalizie i figli trascorreranno in maniera alternata le principali festività del
24, 25, 26, 31 dicembre nonché il 1 e 6 gennaio. Per le vacanze pasquali. La turnazione verrà concordata di volta in volta tra i genitori, almeno 15 gg prima, in base alle esigenze di entrambi i genitori. I figli trascorreranno con il padre il girono del suo compleanno, del suo onomastico e della Festa del Papà, e trascorrano con la madre il girono del suo compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma. Il
2 compleanno e l'onomastico dei figli verrà trascorso con entrambi i genitori salvo diverso accordo tra le parti. c) Sull'Assegno di mantenimento: il sig. del con CP_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dovrà contribuire al mantenimento dei figli, versano ogni 25 del mese, la somma di euro 1000,00 diversamente da come concordato in sede di separazione e successivamente aumentato secondo indici
ISTAT. Il succitato assegno di mantenimento non è comprensivo delle spese di carattere straordinario le quali saranno sopportate da entrambi i genitori al 50%. Il
SI. del rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al CP_1 mantenimento fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. d) Sui Rapporti tra le parti: I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Con decreto del 3-4-2025, il giudice delegato fissava per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza 7-10-2025, onerando le parti di a fornire le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma, cpc;
dovranno, tra l'altro, depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Il PM apponeva il visto in data 8-4-2025.
Instaurato il contraddittorio, il sig. si costituiva in Controparte_1 giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa;
in particolare chiedeva:
1. Accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra .
2. Parte_1
Regolamentare l'affidamento e il diritto di visita dei figli minori con il padre in modo da garantire il suo pieno ed effettivo esercizio, nell'interesse preminente dei minori e nel rispetto dei turni, tenendo conto dell'importanza del rapporto dei figli con il padre
3 e con il fratellino unilaterale.
3. Confermare l'importo dell'assegno di mantenimento già disposto in sede di separazione ovvero ridurlo in misura equa e proporzionata alle attuali condizioni economiche del e alle esigenze dei figli, tenendo CP_1 conto dei principi giurisprudenziali in materia e della nascita di un nuovo figlio minore nel nuovo nucleo familiare e della capacità di produrre reddito del coniuge separato.
4. Modulare il diritto di visita in maniera tale da tenere in considerazione preminente gli interessi dei figli e gli orari di lavoro e turni del , al fine di Controparte_1 garantire un sereno e libero esercizio del diritto di visita e la coltivazione di un proficuo rapporto tra i fratelli tutti, il tutto senza alcuna limitazione telefonica. 5.
Disporre la turnazione delle festività ed il diritto di permanenza con il padre a fine settimana alternati con pernotto;
estendere le ferie estive a giorni 15 anche non consecutivi;
Disporre gli orari di visita in maniera elastica e che tengano conto della volontà e delle esigenze dei minori senza alcuna rigida preclusione. Il tutto previo preavviso e accordo tra i coniugi;
6. Adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse dei minori.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
All'udienza del 12-9-2025, il Giudice, con decreto, esaminata la comparsa di costituzione di parte resistente, differiva all'udienza innanzi a sé all'8-10-2025.
Alla predetta udienza, comparivano i coniugi assistiti dai rispettivi procuratori personalmente innanzi al Giudice delegato, il quale, dopo aver sentito separatamente le parti, formulava una proposta conciliativa ex art 185 bis cpc proponendo di definire la lite nei termini che seguono: affido condiviso per i figli minori con esclusione di ormai Persona_5 maggiorenne, con diritto di visita per e libero in ragione dell'età e Per_2 Per_3 della capacità di autodeterminarsi. In ordine alla minore oltre ai weekend Per_4 alternati dal venerdì dopo la scuola e fino alla domenica sera, il padre potrà trascorrere con la minore due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola e fino alle ore 20.00, sulla base dell'accordo delle parti e dei turni lavorativi che il sig.
[...] dovrà comunicare con congruo preavviso alla GN . Si fanno CP_1 Parte_1 salvi diversi accordi conformi all'interesse della prole. Con previsione sotto il profilo economico di un assegno di mantenimento (che deve intendersi per i figli stante l'assegna di richieste a titolo di assegno divorzile) a carico del sig. ed CP_1 in favore della GN di importo pari ad euro 700,00 mensili oltre al Parte_1
4 50% delle spese straordinarie.
All'esito, preso atto che i coniugi accettavano la precedente proposta;
il Giudice, sulle conclusioni rassegnate delle parti che chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità degli accordi raggiunti, riservava la stessa in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologa (recante nr. 10539/2022) deciso in camera di consiglio in data 5-5-2023; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto recepirsi l'accordo di cui alla proposta conciliativa ex art. 185bis cpc formulata all'udienza dell'8-10-
2025 sopra riportata.
Le condizioni proposte dal giudice istruttore non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole;
possono, pertanto, essere poste a fondamento della presente decisione.
Deve, inoltre, precisarsi che dall'esame dell'atto di matrimonio il matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Civitanova Marche al n. 36 parte 1 anno 2006.
Orbene, osserva il tribunale che ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 r.d.
1238/1939 “- Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo seguente.”.
In ragione di ciò, essendo il matrimonio trascritto nella parte prima deve esserne dichiarato lo scioglimento e non la cessazione degli effetti civili.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
, c.f. e , c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
, contratto in AN AR (MC) (Atto N. 36 parte C.F._2
1 - anno 2006);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 11.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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