TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3171/2021 r.g. e vertente
tra
(c.f. ( ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Bernando Campo, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso la sede dell' rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giancarlo CP_1
Niutta, Caterina Tomasello e Carmela Puglisi del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: pubblico impiego privatizzato – mansioni.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 21 luglio 2021 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' , Controparte_1
presso il P.O. di Taormina, reparto di cardiochirurgia pediatrica, dal 1 marzo 2008 al settembre
2017, con qualifica di collaboratore sanitario professionale, ctg. D, c.c.n.l. comparto sanità, deduceva di essere stato sistematicamente e prevalentemente adibito, per almeno l'80% del tempo in servizio, allo svolgimento di mansioni inferiori, prettamente “alberghiere”, quali incombenze igieniche, di trasporto e di assistenza di base dei pazienti, tipiche dei livelli professionali inferiori (operatore socio-sanitario, ctg B); lamentava di aver in tal modo subito un progressivo svuotamento di fatto del proprio ruolo e delle proprie funzioni, con conseguente svilimento della capacità professionale. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della dequalificazione professionale subita, in violazione dell'art. 2103 c.c. e, per l'effetto, la condanna dell' al risarcimento in proprio favore dei danni non patrimoniali subiti, per CP_1
effetto sia dell'illegittimo demansionamento, sia della violazione del diritto alla libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro, con conseguente lesione dell'immagine professionale all'interno e all'esterno dell'ambiente lavorativo, da quantificarsi in una somma pari al 50% delle retribuzioni mensili percepite per l'intero arco temporale del demansionamento ovvero, in subordine, da determinarsi in via equitativa.
Nella resistenza dell'Azienda convenuta, espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del 25 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. l'orientamento già espresso da questo ufficio (a partire dalla sentenza n. 925/2022) in fattispecie analoga nonché dalla locale
Corte d'appello (v. nn. 394 e 395 del 2024), occorre premettere che, analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro privato dall'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 81/2015), anche nell'impiego pubblico contrattualizzato vige il principio, sancito dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento: le due disposizioni indicano in via analoga l'esatto ambito delle mansioni esigibili dal lavoratore, precludendo in termini generali la possibilità di richiedere l'espletamento di mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche della professionalità acquisita (v.
Cass. n. 17774/2006).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché uniforme, ha tuttavia affermato l'esigibilità da parte del datore di lavoro di attività corrispondenti a mansioni inferiori allorché le stesse abbiano natura residuale e accessoria, rispondano a esigenze organizzative, di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, rimangano circoscritte ad un breve lasso temporale e non intacchino lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all'inquadramento del lavoratore (v. Cass. n. 4301/2013); resterebbe invece ininfluente, secondo i più recenti orientamenti, che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto all'integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (v. Cass. n. 19419/2020).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e dunque di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020); grava invece sul datore
2 di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (v. Cass. nn.
1169/2018 e 4211/2016).
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato di aver prestato in maniera sistematica e prevalente, per l'intera durata del rapporto di lavoro e per un tempo pari o superiore all'80% di quello in servizio, assistenza alberghiera e igienico-sanitaria in favore dei degenti ricoverati nel reparto, mediamente pari a 6 e gestiti da tre infermieri per turno (a fronte, invece, di un rapporto previsto di 1 a 1), in ragione della totale assenza in reparto di figure assistenziali quali OSS e, nel turno notturno, anche di personale ausiliario specializzato. Ha dedotto, in particolare, di essersi occupato, tra l'altro, di: - trasporto dei pazienti;
- riordino dei letti;
- incombenze igieniche sui pazienti;
- pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico ed infermieristico per l'assistenza al malato;
- assistenza dei pazienti non autosufficienti durante i pasti;
- controllo e rifornimento materiale in uso nei reparti;
- risposta al citofono e telefono del reparto;
- igiene del paziente, all'occorrenza, dopo l'evacuazione spontanea;
- rifornimento al paziente del contenitore per orinazione e svuotamento dello stesso.
La resistente non ha contestato lo svolgimento da parte del ricorrente delle specifiche mansioni dedotte, ma ne ha eccepito la residualità rispetto a quelle proprie del profilo di appartenenza e, in ogni caso, l'inerenza alla categoria professionale di appartenenza, atteso che,
a norma dell'art. 49 del codice deontologico, sussiste in capo agli infermieri un'ampia responsabilità su tutti gli aspetti igienico sanitari del reparto in cui operano;
in tale prospettiva, lo svolgimento, in via limitata e comunque sempre in assenza di comunicazione all'Azienda, di mansioni ritenute inferiori, costituirebbe in realtà una mera supplenza, da svolgersi nell'interesse primario degli assistiti e dell'organizzazione del servizio e rientrante tra i compiti di compensazione, tipici dell'infermiere.
Occorre, dunque, in primo luogo individuare le mansioni proprie delle due diverse categorie, le differenze sussistenti tra le figure e l'eventuale ambito comune in cui ciascuna di esse opera.
L'attività infermieristica è disciplinata dal D.M. n. 739/1994, a norma del quale l'infermiere professionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. In particolare, l'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, ne identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, garantisce
3 la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Il decreto stabilisce, altresì, che l'infermiere agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, si avvale per l'espletamento delle funzioni, ove necessario, dell'opera del personale di supporto e svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Il c.c.n.l. comparto sanità 1998-2001, che richiama tale D.M., inquadra gli infermieri nella categoria D, cui appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”.
Viceversa, appartengono alla inferiore categoria A i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici, nonché autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito delle specifiche istruzioni fornite: vi rientrano gli ausiliari specializzati, i quali provvedono all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate. Appartengono invece alla categoria B gli operatori socio-sanitari (O.S.S.), già operatori tecnici addetti all'assistenza (O.T.), le cui mansioni sono disciplinate dall'accordo conferenza Stato-Regioni del 2001: assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero, intervento igienico1sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo. Con particolare riferimento alla prima tipologia di attività, l'allegato A descrive le principali attività di detta figura professionale, la quale assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale.
In altri termini, l'operatore sociosanitario coadiuva il medico e soprattutto il personale infermieristico nello svolgimento delle attività, dedicandosi ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico-domestico-alberghiere ed è dunque una figura di supporto.
Così ricostruita la normativa contrattuale di riferimento, va anzitutto escluso che le mansioni di assistenza di base ai pazienti (igienica, di trasporto, di mobilizzazione e accompagnamento) rientrino nei doveri degli infermieri professionali: lo stesso art. 1 della l. n.
42/1999, pur abrogando quasi interamente il D.M. n. 225/1974, ha invece fatto salvo il citato
4 D.M. n. 739/1994, con la conseguenza che permane la diversità di mansioni proprie delle analizzate figure.
E' poi necessario stabilire, per ritenersi integrato il lamentato demansionamento, se l'attività denunciata sia stata effettuata in maniera continuativa e prevalente rispetto a quella propria del profilo di appartenenza.
Il teste unico intimato da parte ricorrente, anch'egli infermiere presso il Testimone_1
medesimo reparto di cardiochirurgia pediatrica del P.O. di Taormina quantomeno dal
2006/2007, ha confermato che nell'intero periodo 2011-2017, a causa della totale assenza in reparto di OSS, gli infermieri svolgevano mansioni igienico-sanitarie in maniera del tutto prevalente rispetto a quelle infermieristiche, occupandosi, anche dinanzi ai familiari dei ricoverati e, anzi, spesso su precisa richiesta di questi e del personale medico, delle incombenze igieniche dei degenti (es. cambio pannolini sporchi o pulizia del paziente in caso di rigurgito), nonché, specie nel turno di notte, allorché erano assenti anche gli ausiliari specializzati, di mansioni tipicamente ausiliarie, quali ripristino dei materiali mancanti sul carrello, posizionamento della bombola di ossigeno, sistemazione e rifacimento dei letti, trasporto dei pazienti in sala operatoria;
ha, inoltre, precisato che all'interno della terapia intensiva cd. chiusa, ove non era consentita la permanenza dei genitori, gli infermieri si occupavano anche della somministrazione dei pasti ai pazienti (“all'interno della terapia intensiva c.d. chiusa non sono presenti i genitori;
ai bambini viene data ad orario la poppata dall' infermiere;
può capitare che si aspetti o si prolunghi la poppata in modo che venga data la possibilità al genitore;
e ciò per facilitare il contatto materno;
ma era raro”).
Tali dichiarazioni, nonostante l'esistenza, all'epoca dell'escussione, di un contenzioso tra il teste e l' in ogni caso avente diverso oggetto, risultano comunque attendibili, poiché CP_1
intrinsecamente coerenti, frutto di conoscenza diretta dei fatti di causa e in parte suffragate dalla documentazione allegata dalla resistente (cfr. relazione prot. n. 0152891 del 3 dicembre 2021,
a firma della responsabile infermieristica ), dalla quale emerge la totale assenza, nella Pt_2
dotazione organica, di personale OSS a supporto dell'assistenza infermieristica.
Di tali circostanze non può dirsi, poi, non consapevole l' la quale ha più volte CP_1
confermato, tanto in memoria quanto nelle note successive, la carenza in organico di personale con funzioni assistenziali e l'effettiva adibizione del ricorrente, seppur in via residuale, allo svolgimento di mansioni cd. alberghiere, erroneamente ritenute come proprie del complesso delle attività di competenza degli infermieri;
si rammenta, peraltro, che ai sensi del richiamato art. 2697 c.c. gravava sull' l'onere di fornire la prova dell'esatto adempimento CP_1 dell'obbligo di cui all'art. 2103 c.c. e nella specie essa, pur ammessa alla prova contraria con i
5 propri testimoni, ha omesso di indicarli e citarli per l'udienza fissata per l'escussione, né ha in altro modo documentato l'avvenuto adempimento.
Si precisa, tuttavia, che lo stesso ricorrente, già a partire dalle note del 13 gennaio 2022, ha implicitamente limitato la domanda di accertamento della condotta demansionante al solo periodo 2011-2017, in relazione al quale è stata, infatti, richiesta e ammessa la prova testimoniale;
nulla ha, invece, allegato e provato a sostegno dell'asserito demansionamento anche per il periodo antecedente (2008-2011) originariamente indicato in ricorso, né indicazioni più precise si rinvengono sul punto dalle dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso.
In definitiva, per il solo periodo successivo al 2011, deve ritenersi sufficientemente provata l'adibizione continuativa dell'istante, in via niente affatto marginale, allo svolgimento di compiti inferiori – seppur non del tutto estranei rispetto alla sua professionalità – tale da condizionare il pieno e satisfattivo svolgimento delle attività tipiche della qualifica di appartenenza e da comportare un mutamento apprezzabile delle mansioni, esulante dall'adempimento del generale dovere di collaborazione gravante sul dipendente pubblico.
2.1.- Quanto alla domanda risarcitoria, per ius receptum in materia di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato;
va infatti distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo meramente eventuale.
In base ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta datoriale colpevole, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta (v. da ultimo Cass. n.
27910/2020).
L'onere della prova incombe dunque sul lavoratore, il quale può assolverlo anche allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa pregressa, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (v. ex multis Cass. n. 434/2021 e n. 19923/2019).
Nel caso di specie, dall'istruttoria compiuta è emerso che l' ha svolto mansioni Pt_1
relative a qualifiche professionali di ben due livelli di inquadramento inferiori al proprio;
che tali mansioni, per dato pacifico, sono state svolte sin dal momento di assegnazione al reparto;
che il demansionamento è stato comunque parziale atteso che, per espresso riconoscimento del
6 ricorrente, lo stesso ha continuato a svolgere, seppur in maniera limitata, le incombenze proprie del relativo livello professionale di appartenenza.
Merita, dunque, accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine professionale intesa come perdita di autostima o etero stima e come lesione del prestigio goduto in regione delle funzioni esercitate, per come accertato sulla base degli elementi emersi (v. Cass. n. 24585/2019) quanto a caratteristiche del demansionamento
(e quindi alla persistenza del comportamento lesivo e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale), a natura dell'attività (prettamente manuale rispetto alla natura intellettuale di quella propria del lavoratore), a visibilità della dequalificazione sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno (posto che l'esercizio promiscuo di mansioni improprie e di livello assai inferiore è avvenuto anche alla presenza dei degenti e dei loro familiari, Tes_ ingenerando negli utenti del servizio una confusioni di ruoli. Sul punto il teste ha riferito che “nel pomeriggio i genitori chiedono l'intervento in caso di necessità (es rigurgito, panni sporchi)”).
Tale valutazione, già espressa in casi analoghi (sent. n. 1360/2022), è stata confermata dalla Corte d'appello di Messina (n. 126/2024), che ha precisato sul punto come “Anche la lesione della propria immagine professionale appare ineludibile conseguenza del grave demansionamento subito, e può certamente correlarsi al rapporto se non con gli stessi pazienti, vista la particolarità del reparto, con altre figure professionali presenti nel presidio ospedaliero, diverse da quelle che condividevano la medesima problematica. È perciò secondario che la perdita di immagine possa o meno essere stata direttamente notata dai parenti del paziente”.
3.- Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dall' la quale è però infondata. CP_1
Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno da demansionamento, quale danno derivante da responsabilità di natura contrattuale del datore di lavoro per violazione dell'art. 2103 c.c., si estingue nell'ordinario termine di prescrizione decennale (v., anche di recente,
Cass. n. 23178/2023); la S.C. ha, inoltre, precisato che la natura di illecito permanente della condotta demansionante del datore di lavoro (cfr. da ultimo Cass. n. 31558/2021) fa sì che la pretesa risarcitoria sia destinata a rinnovarsi in relazione al perpetrarsi dell'evento dannoso e impedisce, dunque, il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento contra jus non sia cessato.
Nel caso di specie, è pacifico oltre che documentalmente provato (cfr. busta paga di ottobre 2017, in atti) che l'Alonge è cessato dal servizio in data 30 settembre 2017;
7 conseguentemente, il termine di prescrizione decennale, iniziato a decorrere da tale data, è stato validamente interrotto dalla notifica del ricorso.
L va, dunque, condannata a risarcirgli il danno Controparte_1
non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, per la cui liquidazione è possibile ricorrere a un criterio di tipo equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (v. ex multis Cass.
n. 16595/2019). In particolare, visti gli esiti dell'istruttoria, è ragionevole rapportare la somma del risarcimento dovuto a una quota pari al 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza in servizio dal 1 gennaio 2011 al 30 settembre 2017, al lordo delle ritenute fiscali (cfr. Cass. n. 2472/2021), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
4.- Il parziale accoglimento delle pretese giustifica la compensazione per un quarto delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n.
55/2014 si liquidano, tenuto conto del valore, della natura e dell'attività svolta, ma applicando i minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della serialità, in 3.665,62 euro di cui 194,25 euro per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) condanna l' a risarcire a il danno Controparte_1 Parte_1
non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del
20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza in servizio dal
1 gennaio 2011 al 30 settembre 2017, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) condanna, altresì, detta a rimborsare al ricorrente ¾ delle spese del giudizio, CP_1
liquidati in 3.665,62 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
8