Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RG 4382/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4382/2022 del ruolo generale degli affari civili contenzioni, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale avverso D. I. N.1005/2022 R.G. N. 2892/2022 e vertente
T R A
, nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
[...]
Luca Vaccaro e dall'Avv. Benedetta Altobelli, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Napoli alla Via Bernardo Tanucci n. 90, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di difensore in sostituzione del precedente del 15-12-2022;
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., (p. iva Controparte_1
n. ), con sede in Parete (CE) alla via 2 Agosto, rapp.to e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Saverio Griffo con il quale elett.te domicilia in Trentola Ducenta (CE) alla Via De Simone, 133, come da comparsa di nuovo difensore del 17-1-2024;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. del 19-12-
2024 (per parte opponente) e 16-12-2024 (per parte opposta), che espressamente si richiamano, sostitutive dell'udienza dell'17.12.2024 si
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1-. In fatto. In data 19.4.2022, l'odierno opponente Parte_1 notificava atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1005/2022 per l'udienza del 23/09/2022, esponendo che, a seguito di ricorso monitorio presentato da in persona del legale rapp.te p.t., il Controparte_1
Tribunale di Napoli Nord, emetteva provvedimento d'ingiunzione n. 1005/22
R.G. n. 2892/2022 in data 21 marzo 2022 – senza clausola di provvisoria esecuzione – successivamente notificato, unitamente al ricorso, in data 26 marzo 2022, con cui ingiungeva a di pagare in favore della Parte_1 ricorrente la somma di € 18.990,00, oltre interessi come richiesti nonché spese del procedimento monitorio, relativa ad un mancato pagamento del saldo di lavori di ristrutturazione in virtù di un contratto d'appalto, di cui alla fattura n.175/2019.
1.2 Si esponeva che contattava la società per Parte_1 CP_1
l'esecuzione di lavori di ristrutturazione nella propria abitazione sita in Arzano alla Via B. Croce n.6 e che la società in data 12.03.2019 predisponeva un contratto di appalto con allegato un preventivo. Successivamente in data
22.07.2019 la ditta produceva un prospetto con la contabilità dei CP_1 lavori per la somma complessiva di € 28.588,87; inoltre, in data 24.10.2019, la chiedeva a il pagamento del saldo di € CP_1 Parte_1
17.116,03 ma la richiesta di pagamento veniva contestata da Parte_1 il quale lamentava che i lavori non si erano svolti in maniera corretta
[...]
e a regola d'arte, con comunicazione a mezzo p.e.c. del 26.11.2019 ed espressa denuncia dei vizi dei lavori.
1.3 Si contestava, altresì, il mancato rilascio delle certificazioni degli impianti e delle garanzie, così a seguito di trattative stragiudiziali per risolvere la controversia si addiveniva ad un accordo per la somma di € 3.000,00 ancora dovuta da in favore di Parte_1 Controparte_1 sospensivamente condizionata alla consegna da parte della ditta che aveva eseguito i lavori di tutte le certificazioni relative agli impianti eseguiti, alla caldaia ed alla che doveva predisporre per patto espresso l'Arch. Pt_2 CP_2
2
[...] RG 4382/2022
. Pertanto, la soc. coop provvedeva in data 24.07.2020 CP_3 CP_1 ad emettere fattura n.2020/FVE/73 con espressa causale “Saldo dei lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione edilizia di un fabbricato ad uso residenziale sito in Arzano (NA) alla Via Benedetto Croce n.6, quinto piano, interno 15” ma detta fattura non veniva pagata in quanto la non CP_1 consegnava contestualmente, come convenuto, i documenti promessi e non rispettava gli accordi assunti.
1.4 Concludeva, pertanto, affinché il tribunale adito revocasse e dichiarasse inefficace il decreto ingiuntivo n. 1005/2022, RG n. 2892/2022, in quanto non dovute dall'opponente le somme richieste da per Controparte_1 effetto accertasse che nulla era dovuto a da Controparte_1 Parte_1
così come non dovuti gli interessi sulle somme richieste;
chiedeva
[...] respingere in ogni caso ogni altra domanda avanzata da Controparte_1
e, in via subordinata, accertato il grave inadempimento di Controparte_1 al contratto di appalto del 12 marzo 2019, dichiarare la risoluzione del contratto medesimo per fatto e colpa di ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'art. 1453 c.c.; chiedeva, altresì, previo accertamento dei vizi e dei danni nella misura accertata in corso di causa anche ex art. 1226 c.c. Infine, accertare e dichiarare l'abuso del processo da parte di in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. e liquidare in via equitativa la misura del risarcimento del danno.
1.5 In subordine e nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti istanze, condannare in persona del legale rapp.te p.t., alla Controparte_1 riduzione del valore del contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1492 c.c., con vittoria di spese, diritti ed onorari della lite.
2-. Si costituiva in giudizio la , impugnando e Controparte_1 contestando quanto dedotto ed eccepito nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo come, ai sensi degli artt. artt. 633 e 634 cpc,
l'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.
3 RG 4382/2022
Si contestava la ricostruzione dei fatti, in particolare relativamente al contratto e al preventivo ivi allegato, atteso che durante lo svolgimento dei lavori il committente chiedeva altre prestazioni di cui ai computi metrici prodotti dalla società appaltatrice;
si contestava altresì la ricostruzione dei fatti in merito all'esecuzione dei lavori e l'importo richiesto per i quali veniva preventivata la somma complessiva di €. 58.427,633. Veniva precisato, quindi, che durante l'esecuzione dei lavori, il committente formulava ulteriori richieste in corso d'opera per poi concludersi in data 8.8.2019 come da comunicazione di fine lavori presentata al Comune di Arzano (NA). Pertanto, in data
24.10.2019 la , a mezzo del difensore, invitava il sig. Controparte_1 [...]
a versare la residua somma di €. 17.116,03 I. E. per i lavori Parte_1 commissionati.
Si affermava, inoltre, che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e che la data di fine lavori era da intendersi il 08.08.19 mentre l'odierno attore denunciava i presunti vizi solo in data 24.11.19 e solo dopo la richiesta di pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti e quindi tardivamente rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2.1 Concludeva, pertanto, in via preliminare per il rigetto dell'eccezione di infondatezza, inesigibilità, inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 644 cpc, perché assolutamente infondata e pretestuosa, con concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Nel merito rigettare l'opposizione e la conseguente richiesta di risarcimento danni per €.
10.000,00 perché dilatoria, infondata e non provata, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo emesso, ovvero condannare il sig. Parte_1
al pagamento in favore del creditore opposto della somma di €.
[...]
18.990,00, nonché interessi e spese, competenze e onorari del procedimento monitorio. In ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA, CPA e 15% spese generali con attribuzione ex art. 93 c.p.c. per avervi dato causa con il proprio comportamento antigiuridico.
3-. Instaurato il contraddittorio, all'udienza cartolare del 23.9.2022, il G.U. si riservava sulle richieste delle parti e, mediante ordinanza del 6-10-2022, rilevava che l'opposizione non era fondata su prova scritta, non potendosi
4 RG 4382/2022 ritenere rilevante il computo metrico depositato in atti da parte opponente in quanto non sottoscritto e che, prima facie, la denuncia dei vizi appariva tardiva rispetto alla data di fine lavori dedotta da parte opposta e sulla quale nulla aveva dedotto l'opponente; concedeva dunque la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con concessione dei termini di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c. e rinviando all'udienza del 14.11.2023.
3.1 Le parti depositavano, pertanto, le memorie così come previsto dalla legge e nei termini disposti dal giudice e, a seguito di rinuncia al mandato dei precedenti difensori Avv. Paolo Piccolo e Avv. Isabella Maria Piccolo, si costituivano nell'interesse dell'opponente l'Avv. Luca Vaccaro e l'Avv.
Benedetta Altobelli, i quali facevano proprie le difese già formulate.
3.2 In data 17.1.2024 si costituiva per la l'Avv. Controparte_4
Saverio Griffo, in sostituzione del precedente difensore, riportandosi integralmente ai documenti depositati e a tutto quanto dedotto ed eccepito dal precedente difensore nella comparsa di costituzione e risposta ed alle memorie in atti. Così il G.U., rilevata la rituale comunicazione alle parti costituite del decreto di invito alla trattazione scritta e viste le note scritte depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.12.2024.
Mutato il GI, mediante ordinanza resa in data 16-1-2025 sulla scorta delle conclusioni rese nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto. L'opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale avverso D. I. N.1005/2022 R.G. N. 2892/2022 così come formulata va rigettata per i motivi che qui di seguito verranno esposti.
1-. Il caso oggetto di causa consiste nella esecuzione di lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione di un appartamento sito in Arzano
(NA), via Benedetto Croce n. 6 commissionato dal Sig. odierno Parte_1 opponente alla società opposta in virtù di un contratto d'appalto stipulato in data
12.3.2019, con allegato preventivo, tra le parti e debitamente firmato, in cui veniva indicata come data di inizio lavori il 18.3.2019 e conclusi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna. Tuttavia, le parti nel corso dei lavori addivenivano ad un accordo che comprendeva ulteriori lavori, come 5 RG 4382/2022 provato documentalmente in virtù di computi metrici prodotti agli atti per l'importo complessivo di €. 58.427,63.
Così, a seguito della esecuzione dei lavori, in data 8.8.2019 veniva dichiarata la conclusione delle opere con comunicazione al Comune di Arzano, in cui ha sede l'immobile oggetto del contratto, che quindi veniva consegnato al committente nello stato in cui si trovava, con la presa di possesso. Tale prospettazione dei fatti, con particolare riferimento alla ultimazione dei lavori, oltre ad emergere dalla pattuizione contrattuale non risulta contestata da controparte.
Venivano effettuati, nel corso dei lavori, n. 6 bonifici non contestati per
€39.600,00, residuando quindi la somma di €18.990,98 iva inclusa, come da fattura n. 175/2019 prodotta in atti. Pertanto, la somma versata era effettivamente superiore a quella inizialmente concordata con implicito riconoscimento di lavori ulteriori oggetto di successivo accordo tra le parti.
1.2 Orbene, parte opponente lamenta gravi difetti nello svolgimento dell'opera, non essendo i lavori stati eseguiti a regola d'arte, così come previsto dagli standard di esecuzione delle attività di cui ai computi metrici, in violazione, pertanto, del contratto di appalto.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle risultanze istruttorie ciò non risulta dimostrato. Difatti, il legislatore nei casi di lievi difetti di esecuzione dei lavori, come ad esempio in caso di piastrelle non perfettamente in riga o una pittura con delle macchie, qualora i lavori non siano stati eseguiti a regola d'arte o ci siano delle difformità rispetto agli accordi (scritti o verbali), assegna al committente la possibilità di pretendere dall'appaltatore che elimini i vizi o le difformità.
1.3 Trattandosi nel caso di specie di difformità e di vizi facilmente visibili e non nascosti, l'opponente avrebbe potuto sollevare contestazioni già nel corso dei lavori, come difatti ha fatto, risultando dalle dichiarazioni della parte stessa rese nelle memorie 183 VI co n. 1 c.p.c. nel senso che il committente, dopo aver effettuato il pagamento del 16.7.2019 (cfr. doc. in atti), contestava la qualità ed i vizi delle opere eseguite fino ad allora ovvero quando l'opera non era stata ancora completata e consegnata.
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Senonché è necessario che il committente contesti subito i vizi cioè nel corso dell'esecuzione oppure al momento della consegna dell'opera. Se non lo fa, non potrà più far valere tali difetti o difformità a meno che non dimostri che l'appaltatore aveva dolosamente nascosto i suddetti vizi. Se invece si tratta di difformità o di vizi non facilmente visibili e nascosti (ad esempio delle tubature che perdono, un impianto elettrico non a norma, delle finestre che presentano delle fessure da cui passa l'aria fredda, degli errori di progettazione che determinato infiltrazioni di acqua piovana e macchie di umidità) il committente ha 60 giorni di tempo dalla scoperta di tali errori per denunciarli all'appaltatore, inviando una lettera specifica e dettagliata dei gravi difetti, a mezzo raccomandata a /r oppure a mezzo pec.
Nella fattispecie oggi contestata non ci troviamo in tale seconda ipotesi per cui non potrà invocarsi la disciplina prevista in caso di gravi difformità e difetti non visibili e quindi occulti.
Solo in presenza di tempestiva denuncia il committente, qualora sia necessario, potrà avviare la causa contro l'appaltatore entro due anni dal giorno della consegna dell'opera oppure, in alternativa, il committente potrebbe non pagare il corrispettivo o pagarne solo la parte dovuta per le opere. La ditta esecutrice dei lavori ha la possibilità di agire nel decennio successivo per il recupero del proprio credito, ma in tal caso il committente, difendendosi, potrà eccepire gli errori di costruzione. A questo riguardo potrà sollevare tale eccezione anche se sono decorsi i 2 anni dalla consegna dell'opera, a condizione però che abbia rispettato comunque il termine dei 60 giorni per la denuncia dei difetti di costruzione.
Invece, per contestare i vizi palesi, cioè quelli conosciuti o riconoscibili di cui al primo comma dell'art. 1667 c.c., occorre la mancata accettazione dell'opera o la sua accettazione con riserva.
1.4 Nel caso di specie, non trattandosi di difetti gravi ma di difetti lievi, il committente avrebbe dovuto subito contestare i detti lavori, pretendendo la riparazione e/o sostituzione degli elementi difettosi o non corrispondenti al contratto, al computo metrico e agli accordi presi. Anche al momento della consegna con la presa di possesso, avrebbe dovuto fare una contestazione dettagliata e specifica di tutti i difetti rilevati per chiedere la riparazione e/o
7 RG 4382/2022 sostituzione degli elementi non corrispondenti a quanto richiesto e pattuito oppure la riduzione del prezzo preventivato.
Tutto questo nel caso che ci occupa non è accaduto, atteso che il committente, odierno opponente, con la presa di possesso dell'immobile (8-8-2019), senza una contestazione oppure una accettazione con riserva, così come richiesto dal legislatore, ha accettato quanto consegnatogli nello stato e nelle condizioni in cui si presentava, a nulla rilevando le contestazioni effettuate mesi dopo via email
(in data 30-10-2019: in allegato n. 12 all'atto di opposizione) in maniera generica ed informale, essendo intervenuta richiesta a mezzo pec solo in data 26.11.2019, ben oltre il termine di 60 giorni previsto dal legislatore.
Quanto alle conseguenze che derivano dalla presenza di vizi o difformità, il committente avrebbe potuto chiedere che essi fossero eliminati a spese dell'appaltatore oppure che il prezzo fosse proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno per colpa dell'appaltatore, in quanto solo se l'opera risulta inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto, ipotesi che certamente non può considerarsi esistente nel caso prospettato in tale sede.
1.5 In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una "quaestio facti" rimessa all'apprezzamento del giudice del merito.
Pertanto, la presa di possesso del bene così come consegnato, il non aver contestato immediatamente e formalmente le circostanze dedotte, avendolo rilevato solo successivamente ed in maniera non specifica, ovvero solo dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento da parte della società appaltatrice, fa intendere che il committente avesse accettato l'operato di quest'ultima nonostante le difformità.
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Inoltre, eventuali accordi anche stragiudiziali, così come espone parte opponente per ottenere una riduzione del prezzo, avrebbero dovuto essere formalizzati, cosa che nel caso di specie non è avvenuto;
al riguardo vi è espressa contestazione di parte opposta in assenza di riscontro probatorio fornito dall'opponente.
2-. Sul punto la giurisprudenza è chiara ed univoca: basti esaminare la sentenza 25433/2013 della Corte di Cassazione che ha messo un punto fermo nella disputa tra committente e appaltatore: la buona esecuzione dei lavori, in un appalto privato, può essere contestata all'appaltatore solo in maniera precisa e circostanziata.
La stessa Cassazione ha affermato che la denuncia dei vizi anche se non deve necessariamente essere analitica, deve comunque contenere una sintetica indicazione dei difetti in modo da poterli accertare anche in un momento successivo.
Non è quindi sufficiente una generica contestazione o protesta, perché in questo modo la disponibilità dell'appaltatore alla verifica dei problemi sollevati non può tradursi nell'assunzione di un valido impegno all'eliminazione dei difetti
(cfr. in motivazione alla sentenza sopra riportata).
Si precisa nuovamente che l'appaltatore risponde per difformità e vizi occulti dell'opera se il committente li denuncia entro 60 giorni dalla scoperta, ai sensi dell'articolo 1667 del Codice civile. Se intende intraprendere una causa, il committente deve agire entro due anni dalla denuncia. Nel caso in cui non voglia agire in giudizio, deve comunque compiere atti idonei ad interrompere la prescrizione.
2.1 Ancora: la Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, con ordinanza del 9 febbraio 2022, n. 4076 ha ribadito che i difetti potranno considerarsi gravi qualora consistano “in una qualsiasi alterazione che incide negativamente e in modo considerevole sul godimento. I gravi difetti che legittimano il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne
9 RG 4382/2022 consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento.
2.2 Altro aspetto rilevante della vicenda è la lettura dell'art. 1667, secondo comma, c.c. per cui il committente decade dalla garanzia se non denuncia tempestivamente – ossia entro 60 giorni dalla scoperta – le difformità o i vizi all'appaltatore. Tuttavia, secondo la norma, tale denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o le difformità. Ma tale riconoscimento deve essere successivo all'accettazione dell'opera e non contemporaneo o addirittura anteriore, in quanto in tali casi, sarebbe semplicemente un comportamento rientrante nell'esecuzione della prestazione e nell'adempiere esattamente alla stessa, nel rispetto anche dei principi di correttezza e buona fede, cui è tenuto tanto l'appaltatore quanto il committente.
Per poter ritenere il committente esonerato dall'obbligo di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi dell'opera, non è sufficiente la semplice conoscenza dei vizi da parte dell'appaltatore; occorre, invece, il riconoscimento di essi, vale a dire una dichiarazione – di scienza – con cui l'appaltatore, dopo che il committente abbia accettato l'opera, dichiari di conoscere le difformità e/o i vizi di cui è affetta l'opera realizzata. Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato provato.
3-. Sulle risultanze documentali ed istruttorie nel procedimento che ci occupa,
l'appaltatore sia nella procedura monitoria prima, che con la costituzione in giudizio poi, in virtù del contratto di appalto, dei computi metrici, delle fatture prodotte in uno con la documentazione contabile del caso, ha dimostrato di aver adempiuto alla prestazione, che quindi essendo stata accettata senza alcuna contestazione del committente al momento della consegna dell'immobile, può senz'altro ritenersi soddisfatta.
3.1 Il committente, qualora avesse voluto ritenersi esonerato dall'obbligo di tempestività della denuncia per difformità e vizi dell'opera, avrebbe dovuto dimostrare il riconoscimento di essi da parte dell'appaltatore, come sopra meglio spiegato, avendo a proprio carico l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte. Una volta che l'opera è stata accettata anche per facta concludentia, spetta al committente dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze
10 RG 4382/2022 lamentate, essendo quindi gravato dall'onere della prova di tempestiva denuncia e di esistenza dei vizi, avendo la disponibilità materiale dell'opera in virtù del principio di vicinanza. Pertanto, non si può condividere l'assunto di parte opponente circa l'onere della prova incombente sull'opposto creditore, atteso che nel caso di specie, trattandosi di appalto, dovrà applicarsi anche la normativa speciale che integra quella generale, senza derogare ai principi in tema di inadempimento in materia di responsabilità dell'appaltatore.
3.2 Come ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 15502/2018 la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 c.c. sussisterà se questi non esegue integralmente l'opera, oppure eseguita l'opera, si rifiuta di consegnarla, o, infine, procede con ritardo all'esecuzione dell'opera rispetto a quanto pattuito dalle parti. Diversamente, la responsabilità speciale dell'appaltatore per i vizi o difformità dell'opera ex artt. 1667-1668 c.c. sussisterà se questi ha consegnato l'opera completa ma affetta da vizi oppure ha consegnato l'opera completa ma non conforme a quanto stabilito dalle parti o imposte dalla tecnica. Parte opponente non ha provato l'esistenza di contestazioni al momento della consegna dell'immobile, quella effettuata via email in data 30.10.2019 risulta generica e non ha valore legale anche per il mezzo utilizzato che non dimostra la ricezione della stessa da controparte;
la “terza” contestazione avvenuta in data
26.11.2019, fa riferimento a vizi occulti che tali non sono, come si evince dalle foto prodotte da parte opponente, trattandosi al contrario di vizi lievi e ben visibili.
Riguardo il rilascio o meno delle certificazioni e della documentazione di cui si lamenta parte opponente, elementi accessori della prestazione principale, non rilevano ai fini del pagamento di quanto pattuito in contratto, in quanto altrettanto non provato e comunque non giustificativo del mancato pagamento della prestazione dovuta.
3.3 Sull'inammissibilità e/o comunque irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti ed articolati dal , lo scrivente ritiene che tutto quanto sopra esposto ed Parte_1 ampiamente acclarato in merito all'accettazione dell'opera, alla mancata contestazione immediata al momento della consegna, o comunque nel rispetto dei termini di legge, come meglio precisato sopra, rendono i deferiti interrogatori formali irrilevanti ai fini della definizione del giudizio;
le prove testi inammissibili
11 RG 4382/2022 in quanto formulate genericamente, non demandabili a testi, vertenti su elementi riguardanti il contenuto del contratto e quindi irrilevanti, oltre che volte a provare circostanze negative altrettanto inammissibili, così come irrilevante la ctu richiesta in quanto non può sopperire al difetto di denuncia e alla mancata contestazione che solo il committente avrebbe potuto e dovuto fare.
4-. In riferimento alla domanda di risarcimento spiegata da parte opponente per la “malaccorta esecuzione”, così come per l'abuso del processo da parte di , entrambe non possono accogliersi in quanto CP_1 formulate genericamente e non dimostrate: agli atti non si rinviene la prova dei presunti danni subiti dal ed i lavori sono stati eseguiti nel rispetto Parte_1 delle tempistiche pattuite in contratto, con la conseguenza che non se ne rinviene una valida ed autonoma riconoscibilità rispetto ai fatti lamentati per i vizi dell'opera accettati e non contestati nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
5. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. 55/2018 attualmente vigente, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00 ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opposta (tenendo conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M. in cui si è estrinseco il presente giudizio).
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1-. Rigetta l'opposizione proposta da avverso decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1005/2022 R.G. N. 2892/2022 e, per l'effetto, lo dichiara esecutivo;
2-. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da perché Parte_1 infondata e non provata;
3-. Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 parte opposta che si liquidano in euro=5.077,00=per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per
12 RG 4382/2022 la prestazione nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore che si è dichiarato antistatario.
Aversa, addì 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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