Articolo 3 della Legge 12 dicembre 1907, n. 754
Articolo 2Articolo 4
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1 luglio 1912
Art. 3.

Le attivita' della Cassa sono costituite:

a) dal contributo annuo degli inscritti, nella misura del 6 per cento dei proventi da essi percetti per atti di ufficio di qualunque specie e delle indennita' eventualmente pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie di ufficiali giudiziari;

b) dal contributo ordinario annuo dello Stato in misura eguale al totale dei contributi versati dagli ufficiali giudiziari di cui al precedente alinea a);

c) dal contributo straordinario dello Stato da versarsi annualmente alla Cassa quale premio di riscatto a favore degli ufficiali giudiziari ammessi alla inscrizione facoltativa nei limiti stabiliti all'art. 25;

d) dai proventi considerati nell'ultimo alinea dell'art. 29;

e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

f) dagli interessi composti dei capitali formati con le entrate precedenti.

Entrata in vigore il 1 luglio 1912