Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 19/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10610/2023 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall'Avv. CRISCI Parte_1
GUGLIELMO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. LIZZI MARIA SOFIA come da procura in CP_1 atti
RESISTENTE OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06/06/2023 esponeva di essere stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con decorrenza dal 01 gennaio 2021 con decreto di omologa n. 6735/2021 emesso dal Tribunale di Napoli dott.ssa Liguori;
che, a seguito della fase liquidativa, con comunicazione di liquidazione del 24 marzo 2022, l' CP_1 comunicava all'odierno ricorrente la liquidazione degli arretrati di pensione di inabilità per un totale di euro 3.732,17 relativi a ratei maturati e non riscossi per l'anno 2021 ed euro 875,94 relativi a ratei maturati e non riscossi per i primi quattro mesi del 2022, per un importo mensile della prestazione pari ad euro 287,98; che in data 03/02/2023 parte ricorrente inviava domanda amministrativa di ricostituzione reddituale volta all'ottenimento della maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità civile in godimento (cosiddetto “incremento al milione”); la suddetta domanda, però, rimaneva inevasa. Tanto premesso in punto di fatto, ritenendo di possedere tutti i requisiti anagrafici e reddituali, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare, il diritto del sig. , alla Parte_1 maggiorazione sociale – c.d. incremento al milione - a decorrere dal mese di gennaio 2021, o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in
2. per l'effetto, condannarsi l' resistente al CP_2 pagamento, in favore del sig. , degli arretrati e del Parte_1 rateo corrente, relativi alla maggiorazione sociale – c.d. incremento al milione - a decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2021 e fino all'effettivo soddisfo o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3. il tutto con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”. Si costituiva tempestivamente l' , il quale concludeva per il rigetto della CP_1 domanda. In particolare, parte resistente assumeva che “In riferimento alla suddetta richiesta si evidenzia che, con ordine cronologicamente inverso dall'analisi della situazione del ricorrente, è emerso che:
• in data 28/11/2023 viene presentata domanda di dichiarazione reddituale congiunta con il coniuge n. 2112982800046 (allegato 2112982800046.pdf) dove si dichiara per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 di "Non Possiede altri redditi, rilevanti ai fini della prestazione richiesta, oltre a pensioni in pagamento in Italia (ad esempio lavoro, immobili, capitali, ecc)"
• in data 03/02/2023 viene presentata domanda di dichiarazione reddituale congiunta con il coniuge n. 2112953000067 (allegato 2112953000067.pdf) dove si dichiara per il solo anno 2023 di "Non Possiede altri redditi, rilevanti ai fini della prestazione richiesta, oltre a pensioni in pagamento in
Italia (ad esempio lavoro, immobili, capitali, ecc)"
• contestualmente alla lavorazione della pratica riferita al Decreto di Omologa del Tribunale di Napoli RG n. 6735/21 (allegato CodiceFiscale_1
RICHIESTA_DI_LIQUIDAZIONE_RELATIVA_AL_DECRETO_DI_OMOL OGA_DEL_24.02.2022_N.R.G._6735-2021.pdf) viene trasmesso modello AP70 compilato dal ricorrente dove si dichiara per gli anni 2020 e 2021, rispettivamente 7615,89 e 6624,45 euro. Nessuna menzione viene effettuata per l'anno 2022, nonostante la sottoscrizione della stessa rechi data 15.03.2022
• Nel ricorso presentato si dichiarano per l'anno 2021 redditi pari ad euro 4923,00 euro. Ciò premesso si evidenzia la contraddittorietà reiterata nelle dichiarazioni reddituali effettuate soprattutto per l'anno 2021 (dove si spazia dai redditi 0 a dichiarazioni differenti che incidono in maniera diretta sul riconoscimento della maggiorazione sociale richiesta), la mancanza di dichiarazioni sui redditi 2022 pervenuta solo in data successiva alla presentazione del suddetto ricorso.” Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto. L'incremento al milione è una particolare maggiorazione sociale, introdotta dal 1° gennaio 2002, dall'articolo 38 della legge 448/2001 che spetta ai pensionati ultra70enni titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali il cui importo risulti inferiore al milione delle vecchie lire (circa 660 euro al mese ai valori attuali). L'aumento in questione viene riconosciuto ai titolari di trattamenti previdenziali a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (comprese le pensioni ai superstiti); ai titolari di prestazioni assistenziali quali l'assegno sociale, la pensione sociale (anche sostitutivi delle prestazioni di invalidità civile) nonché agli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti. L'art. 38, comma IV, della L. 448/2001 prevede: “I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari
o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale (6); c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente”. Come noto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4, della detta legge, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi disponeva che l'incremento venisse concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”. Secondo la Corte Costituzionale, il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età. In applicazione di tale pronuncia, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, ha previsto, all'articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”. Pertanto, quanto ai ciechi civili, invalidi civili totali, sordomuti e titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984), il requisito anagrafico per fruire dei benefici incrementativi dal 20 luglio 2020 è stato ridotto da 60
a 18 anni. L'importo della maggiorazione è variabile in funzione del tipo di prestazione oggetto della maggiorazione. Orbene, non vi è motivo per non riconoscere al ricorrente la maggiorazione in parola, sulla base dell'estensione consentita dalla sentenza della Corte Costituzionale. Ciò premesso, nel caso di specie ricorrono i requisiti soggettivi per la concessione del beneficio, in quanto parte ricorrente ha provato documentalmente: di avere un'età anagrafica pari a 66 anni alla data di proposizione del presente ricorso;
di essere inabile nella misura del 100%, riconosciuto con omologa del Tribunale di Napoli n. R.G. 6735/2021 (in atti). Quanto alla propria situazione reddituale, il ricorrente ha documentalmente provato di aver avuto un reddito pari a ad euro 4.923,03 nell'anno 2021 (cfr. modello AP70 presente nella documentazione allegata alla memoria difensiva dell' ); di aver avuto un reddito pari a ad Euro CP_1
4.276,00 nell'anno 2022 (vedasi certificato reddituale ADE del 20 novembre 2023 prodotto in atti); di aver, infine, per l'anno 2023, quale reddito la sola pensione di inabilità erogata senza alcuna maggiorazione sociale. L'istante ha poi documentato come il proprio coniuge sia titolare di solo di assegno di invalidità civile dal dicembre 2017 (Categoria INVCIV Nr.
510507790470) e non percepisca altri redditi, ne svolge alcuna attività lavorativa, (cfr. all. 6 ed all. 9 ricorso introduttivo), ragion per cui, sommando i vari redditi sia del coniuge che del ricorrente non si supera il limite reddituale dei 9.881,17 euro per beneficiare della maggiorazione piena per l'anno 2022 e 2023 e il limite di € 9715,81 per l'anno 2021. Va poi rilevato come, in data 20 ottobre 2023 è pervenuta comunicazione di liquidazione, il cui pagamento ha avuto seguito solo in data 1° dicembre 2023, nella quale viene liquidata solo parzialmente la prestazione richiesta. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Giudicante accoglie il ricorso e condanna l' resistente al pagamento dei ratei di Maggiorazione CP_2 sociale cd. “Incremento al Milione” con decorrenza dal primo del mese di gennaio 2021 al netto di quanto già riconosciuto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e condanna l' resistente al pagamento dei CP_2 ratei di Maggiorazione sociale cd. “Incremento al Milione” con decorrenza dal primo del mese di gennaio 2021 al netto di quanto già riconosciuto;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generalI, con attribuzione.
Così deciso in data 19/02/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori