Cass. civ., sez. III, sentenza 16/10/2017, n. 24274
CASS
Sentenza 16 ottobre 2017

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L'appello proposto davanti a un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della “traslatio iudicii” e ciò vale anche per l'ipotesi di erronea proposizione del gravame avanti alla sezione specializzata agraria, anziché ordinaria, della corte d'appello. (Nella specie, al S.C. ha cassato - e dichiarato la competenza della corte d'appello in composizione ordinaria - la sentenza della sezione specializzata agraria della corte di appello che, giudicando in causa di enfiteusi rustica ed urbana, proposta e decisa in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/10/2017, n. 24274
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24274
Data del deposito : 16 ottobre 2017

Testo completo