Ordinanza cautelare 3 aprile 2019
Ordinanza collegiale 26 maggio 2023
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, ordinanza collegiale 26/05/2023, n. 8969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8969 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2023
N. 15462/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 15462 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Tacito n. 50;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tetti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gomenizza 3;
per l'annullamento
I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a firma del Capo del Dipartimento, n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2018, di sospensione cautelare dal servizio del ricorrente;
-della determinazione del Gruppo Sportivo IA RE, di cui non si conoscono gli estremi, non notificata e non comunicata, di cui si è acquisita conoscenza della sussistenza per il tramite della nota del Capo del Dipartimento, n. -OMISSIS- del 19 ottobre 2018, avente ad oggetto <<ricognizione responsabile del Gruppo Sportivo IA RE>>, con la quale il Capo del Dipartimento avverte che il Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo IA RE avrebbe disposto una <<ricognizione preliminare per l'individuazione di un nuovo responsabile del Gruppo>>;
-del decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, n. -OMISSIS-, del 12 novembre 2018, di reintegrazione in servizio del ricorrente;
- del decreto del Ministero della Giustizia del -OMISSIS- con il quale è stato disposto che il ricorrente sia provvisoriamente assegnato alla casa circondariale di -OMISSIS-, con le funzioni di Vice Comandante di reparto;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e conseguente a quelli indicati.
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 agosto 2019:
- del provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a firma del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, del -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 15 maggio 2019, con il quale è stato disposto che << il commissario capo del Corpo di Polizia Penitenziaria FABIO PICHI, matr. n. -OMISSIS-, rientri presso questa sede Dipartimentale per essere assegnato a prestare servizio alla Direzione Generale della Formazione, a far tempo dalla notificazione o comunicazione della presente determinazione, a cura della direzione di -OMISSIS-> >;
- del provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a firma del Direttore Generale della Formazione, del -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 31 maggio 2019, con il quale è stato disposto che << il Commissario Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria -OMISSIS- venga assegnato all'Ufficio II di questa Direzione Generale, per collaborare con il Direttore dell'Ufficio, che provvederà ad affidargli le funzioni tenendo conto delle competenze e del profilo di appartenenza >>;
- del provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a firma del Direttore Generale della Formazione, del -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 4 luglio 2019, con il quale è stato disposto che <<Al Commissario Coordinatore -OMISSIS- è affidato il coordinamento dell'organizzazione gestione corsi con riferimento agli aspetti logistici delle iniziative formative che si svolgono presso la sede della Scuola Superiore dell'esecuzione penale “Piersanti Mattarella”>>, e che <<In tale veste, assunte le indicazioni degli uffici della formazione si relazionerà con il Comandante di reparto della Scuola Superiore per l'utilizzo a regime della struttura e degli edifici della Scuola stessa>>;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale e collegato ai provvedimenti impugnati;
III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19 novembre 2019:
- del provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a firma del Direttore Generale della Formazione, del -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 12 settembre 2019, con il quale è stato disposto che <<il Commissario coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria -OMISSIS- venga assegnato all'Ufficio IV in qualità di Responsabile della Sezione I "Carriera dei Funzionari e Dirigenti>> e, contestualmente, che <<L'Ordine di servizio 28 maggio 2019 n. -OMISSIS- è revocato>>;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale e collegato ai provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di -OMISSIS-;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 maggio 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
-con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato - tra gli altri - il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio ex art. 8 del d.lgs. n. 449/1992 e art. 92 del d.P.R. n. 3/1957, il successivo provvedimento di reintegra in servizio e il provvedimento di temporanea assegnazione ad altro incarico, presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-;
-che con i primi motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento con il quale l’incarico di responsabile del Gruppo Sportivo IA RE (dal medesimo rivestito al momento della sospensione dal servizio), era stato assegnato al controinteressato;
-che con i secondi e terzi motivi aggiunti risultano gravati i successivi incarichi assegnati al ricorrente, sul presupposto interesse ad essere riallocato nell’incarico di responsabile del Gruppo Sportivo IA RE;
Considerato che con istanza del 23 marzo 2023, formulata all’esito dell’archiviazione del procedimento penale, parte ricorrente ha chiesto disporsi il rinvio della trattazione della causa onde consentire la proposizione di ulteriore ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di chiusura del procedimento disciplinare, adottato, poi, in data -OMISSIS- e, quindi, versato in atti prima dell’udienza di trattazione del ricorso calendarizzata per l’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5 maggio 2023;
Vista l’opposizione formulata, sul punto, dalla difesa del controinteressato;
Ritenuto, impregiudicata ogni questione in rito e nel merito di dover accogliere l’anzidetta istanza di rinvio onde consentire la proposizione da parte del ricorrente di ulteriori motivi aggiunti in ossequio al principio di economicità e di concentrazione delle impugnative (cfr. art. 43 comma 3 c.p.a.);
Ritenuto, in ogni caso, doveroso disporsi il rinvio essendo sopraggiunto in corso di causa un nuovo provvedimento dell’Amministrazione (che il ricorrente ha dichiarato di voler impugnare), potendosi ritenere tale ipotesi “eccezionale” ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis c.p.a, dal momento che il rinvio è funzionale ( recte necessario) a garantire il diritto di difesa del ricorrente (in termini, Consiglio di Stato sez. VI, 21 settembre 2022, n.8120;
Ritenuto, altresì, necessario, ai fini della definizione del contenzioso, onerare sin d’ora l’Amministrazione intimata del deposito, nel termine di 20 (venti giorni) dalla comunicazione e/o notifica (se anteriore) della presente ordinanza, di documentata e aggiornata relazione di chiarimenti sui fatti di causa;
Ritenuto, quindi, di fissare per il prosieguo della trattazione l’udienza pubblica del 13 ottobre 2023, ore di rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), dispone il rinvio della trattazione della causa al fine di consentire la proposizione di motivi aggiunti, contestualmente onerando l’Amministrazione intimata degli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per il prosieguo della trattazione l’udienza pubblica del 13 ottobre 2023, ore di rito.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.