Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 19/06/2023, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 00909/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00951/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2022, proposto da
IL SM, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Francesco Paolo Chiarelli e Claudia Pironti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto n. 310/2019, rep. 1874/2019, emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, terza Sezione civile, il 10 giugno 2019, depositato in cancelleria il successivo 5 agosto, e rilasciato con formula esecutiva il 2 settembre 2019 e notificato per l'esecuzione il 13 settembre 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c) e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 il dott. Ivo Correale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso ex art. 114 c.p.a. e per i motivi in esso dedotti, la sig.ra IL SM lamentava la mancata ottemperanza al decreto in epigrafe da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, condannato dalla Corte d’Appello di Catanzaro, ai sensi della c.d. “Legge Pjnto”, al pagamento in suo favore della somma di euro 3.600,00 oltre interessi a far data dalla domanda e interessi moratori a far data dalla domanda di esecuzione.
Con nota del 9 maggio 2023, il difensore di parte ricorrente comunicava che, nelle more, il Ministero aveva saldato interamente il suo debito e che, pertanto, era disposta rinuncia al presente ricorso, insistendo sulla liquidazione delle spese di lite.
Alla camera di consiglio del 14 giugno 2023 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente e considerata la rituale notifica dell’atto di rinuncia, dichiara estinto il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Le spese di lite devono essere poste a carico del Ministero intimato, che, non costituendosi in giudizio, non ha giustificato il ritardo nel pagamento, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 600,00 (seicento/00), oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge, da corrispondersi agli avvocati Giovanni Francesco Paolo Chiarelli e Claudia Pironti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ivo Correale |
IL SEGRETARIO