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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2221/2024 promossa da:
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BRACA IRENE ed elettivamente domiciliati C.F._2
presso il predetto difensore, Indirizzo Telematico avente ad oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e si univano in matrimonio come da atto Parte_1 Parte_2
celebrato in data 28.02.2004 a Vigasio (VR) e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
Vigasio Anno 2004 Parte I Serie * n°1, - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge
1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 224/2024, r.g. n. 2221/2024;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi in epigrafe uniti in matrimonio come da atto celebrato in data 28.02.2004 a Vigasio (VR) e iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Vigasio Anno 2004 Parte I Serie * n°1,
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che a) il SI. ha già corrisposto la somma di euro 40.000 in favore della SI.ra ai sensi Pt_2 Pt_1
e per gli effetti di cui all'art. 5 comma VIII L 898/1970, eseguita la quale le parti danno atto di null'altro avere a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune Vigasio (VR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 08/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2221/2024 promossa da:
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BRACA IRENE ed elettivamente domiciliati C.F._2
presso il predetto difensore, Indirizzo Telematico avente ad oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e si univano in matrimonio come da atto Parte_1 Parte_2
celebrato in data 28.02.2004 a Vigasio (VR) e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
Vigasio Anno 2004 Parte I Serie * n°1, - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge
1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 224/2024, r.g. n. 2221/2024;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi in epigrafe uniti in matrimonio come da atto celebrato in data 28.02.2004 a Vigasio (VR) e iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Vigasio Anno 2004 Parte I Serie * n°1,
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che a) il SI. ha già corrisposto la somma di euro 40.000 in favore della SI.ra ai sensi Pt_2 Pt_1
e per gli effetti di cui all'art. 5 comma VIII L 898/1970, eseguita la quale le parti danno atto di null'altro avere a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune Vigasio (VR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 08/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina