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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Emma MANZIONNA - Presidente
1) Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 43/2021, avverso la sentenza n.
3755/2020 del 27.11-01.12.2020 nel giudizio recante RG n. 2722/2016 emessa dal Tribunale di
Bari, notificata in data 11.12.2020 tra
(C.F.: , rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maurizio Sportelli e Sebastiano Cicchelli, giusta mandato in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bari alla Via G. Re David n. 1/E
-Appellante -
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Pozzi, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bari alla Piazza G. Garibaldi n. 9
-Appellato –
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 cc pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Il Sig. , proprietario dell'appartamento sito in Bari, alla via Gobetti n. 18, Controparte_1
2° piano, lamentando la presenza di fenomeni infiltrativi provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà della signora , come accertato in sede di Parte_1
accertamento tecnico preventivo, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 24.02.2016 adìva il Tribunale di Bari per chiedere la condanna della convenuta all'esecuzione delle opere descritte nell'elaborato tecnico redatto dal consulente del Tribunale in sede di ATP, atte ad eliminare gli inconvenienti lamentati, nonché per ottenere la condanna della al Parte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subìti in conseguenza dei fenomeni infiltrativi.
Il ricorrente formulava, in particolare, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità della Prof.ssa per le infiltrazioni e dei danni lamentati dal Parte_1 ricorrente;
- per l'effetto, condannare la stessa ad effettuare immediatamente gli interventi e le opere descritte nell'elaborato tecnico, redatto dal CTU nel procedimento di istruzione preventiva (R.G. 6925/15) necessarie ad eliminare ed a prevenire l'ulteriore verificarsi dei fenomeni di infiltrazione di acqua entro il termine da concedersi a tal fine nel corso del quale, autorizzare il ricorrente alla esecuzione delle stessa a sua cura ed alle spese della parte resistente;
- per ulteriore effetto, condannare la Prof.ssa al risarcimento, in favore del Parte_1 ricorrente, del danno patrimoniale nella misura corrispondente al costo delle opere necessarie a ripristinare il corretto status quo ante dell'immobile, come accertato dalla CTU redatta dall'Ing.
[...]
o di quella eventualmente maggiore accertata in corso di causa, state la persistenza dei Persona_1 fenomeni infiltrativi, oltre rivalutazione ed interessi sul capitale non rivalutato dal Novembre 2015 e gli ulteriori interessi maturati sui singoli ratei di valutazione per ogni anno successivo;
- per ulteriore effetto, condannare la Prof.ssa al risarcimento, in favore del Parte_1 ricorrente, del danno non patrimoniale da mancato e pieno godimento dell'abitazione, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi sul capitale non rivalutato dal
pagina 2 di 11 Novembre 2015 e gli ulteriori interessi maturati sui singoli ratei di rivalutazione per ogni anno successivo;
- in ogni caso condannare la Prof.ssa al pagamento delle spese e competenze del Parte_1
presente giudizio, e di quello per accertamento tecnico preventivo espletato (R.G. 6925/15), ivi compreso il compenso del CTU, Ing. nella misura liquidata dal Presidente del Persona_1
Tribunale di Bari, interamente sostenuto dal ricorrente”
1.2 Si costituiva in giudizio la Sig.ra eccependo la carenza di Parte_1
legittimazione attiva di parte ricorrente, l'inesistenza dei fenomeni infiltrativi sia al momento dell'espletato accertamento tecnico preventivo sia al momento del deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., le gravi lacune delle risultanze dell'ATP, nonché i difetti in capo alla quantificazione dei danni operata dal CTU.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità della domanda per il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e, nel merito, il rigetto delle domande. Chiedeva inoltre disporsi mutamento del rito, da quello sommario a quello ordinario, in considerazione della necessità di un approfondimento istruttorio, a partire proprio dall'espletamento di una nuova
CTU sugli stessi quesiti posti, in sede di accertamento tecnico preventivo.
1.3 Disposto il mutamento del rito, da sommario ad ordinario e concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI nr. 1-2-3 cpc;
esaminate le richieste istruttorie formulate dalle parti nei diversi scritti difensivi, il GI, con ordinanza del 28.02.2018, disponeva CTU nominando l' Ing.
. Persona_2
All'esito della CTU il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3755/2020 del 27.11-01.12.2020, notificata in data 11.12.2020, così statuiva: “1) Accoglie la domanda attorea;
2) Condanna, per l'effetto, Parte_1
- ad eseguire gli interventi tecnici descritti nella relazione di C.T.U. atti a ripristinare l'impianto di riscaldamento del suo appartamento;
- a risarcire i danni subiti dall'attore nella misura di € 7.922,94 al netto di Iva, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione e fino al soddisfo;
- a risarcire i danni non patrimoniali subiti dall'attore quantificati equitativamente nella misura di euro 2.000,00;
pagina 3 di 11 3) Condanna altresì la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in Euro 660,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri fiscali e previdenziali di legge;
4) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, come da decreti di liquidazione in atti.”
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore, accoglieva la domanda, in considerazione delle risultanze della c.t.u. espletata nel corso del giudizio. In particolare, la Ctu espletata rilevava la persistenza dei fenomeni infiltrativi nell'appartamento attoreo;
escludeva la sussistenza di problematiche correlate a tubazioni di natura idrico- fognante e, sulla base di una analisi termografica sull'impianto di riscaldamento presente nell'appartamento della convenuta, rilevava “una forte impronta termica, in discontinuità con il resto dell'impianto, pari a circa 3°K, affermando tale punto come punto degno di attenzione e quindi necessariamente fonte degli inconvenienti riscontrati” (così testualmente a pag. 11 della relazione del C.T.U.).
Il Tribunale, pertanto, stabiliva che “la responsabilità dell'evento lesivo denunciato dall'attore è ascrivibile ad una perdita dell'impianto di riscaldamento in corrispondenza della porzione immobiliare della come peraltro già rilevato in sede di A.T.P. dal C.T.U. ing. . Delle Parte_1 Persona_1 allegate infiltrazioni non può che risponderne la convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale proprietaria dell'appartamento sovrastante e dei relativi impianti. Pertanto, sussistono indizi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., per ritenere sussistente la prova del fatto che i danni per cui è causa siano conseguenza dei fenomeni infiltrativi denunciati dall'attore con l'atto introduttivo del presente giudizio”.
In conseguenza della riconosciuta responsabilità in capo alla , il giudice di prime Parte_1
cure condannava la convenuta al ripristino dell'impianto di riscaldamento nel Parte_1
proprio appartamento, ponendo in essere gli interventi tecnici descritti nella relazione di
C.T.U., al fine di prevenire l'ulteriore verificarsi dei fenomeni infiltrativi nell'appartamento attoreo, nonché a risarcire i danni subiti dall'attore nella misura di € 7.922,94, oltre Iva, riferita all'attualità, tenuto conto della sostanziale attualità dell'accertamento peritale, oltre gli interessi compensativi nella misura legale con decorrenza dalla data di pubblicazione della decisione e fino al soddisfo.
pagina 4 di 11 In accoglimento della domanda, inoltre, riconosceva il danno non patrimoniale subìto dall'attore, quantificato equitativamente nella misura di euro 2.000,00, avuto riguardo all'apprezzabile lasso di tempo decorso dal manifestarsi del fenomeno, nonché alla gravità dello stesso e alla sua notevole capacità “condizionante”.
2.1 Con atto di citazione notificato l'8.1.2021 la Sig.ra ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1) sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. per tutte le argomentazioni di cui al paragrafo 7 del presente atto di appello, concorrendo i gravi motivi oltreché il fumus boni iuris ed il periculum in mora;
Nel merito:
2) accogliere l'appello proposto per i motivi spiegati – cui integralmente si rinvia – riformando integralmente la sentenza impugnata, e conseguentemente rigettare le domande tutte di cui al ricorso introduttivo di primo grado, così come accolte con la sentenza impugnata;
3) per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione, in favore dell'appellante, dell'importo di €
16.725,02 ovvero, ed in via subordinata, in caso di conferma della responsabilità in capo all'appellante,
e così come precisato al paragrafo 3 con riferimento alla quantificazione del reale danno, alla restituzione della somma di € 15.725,02 o quella somma minore ritenuta di giustizia;
4) condannare in ogni caso parte appellata al pagamento di spese, comprensive del contributo unificato,
e compensi riferiti al doppio grado di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M.
Giustizia 55/14, attualmente in vigore.
In via istruttoria si insiste nell'ammissione di tutti i mezzi probatori articolati ai paragrafi 5, 5.1. e
5.2 del presente atto, per tutte le ragioni ivi dedotte, e segnatamente nell'ammissione della prova orale,
e della consulenza tecnica di Ufficio con i quesiti di cui alla ordinanza ammissiva del giudizio di primo grado del 28.03.2018. “
Con il primo motivo di gravame lamenta la erroneità ed illogicità della motivazione della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2729 c.c..nella parte in cui ha accertato e dichiarato che “nell'immobile attoreo si sono verificate infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante della convenuta”, aderendo alle conclusioni formulate dal CTU nella perizia espletata in primo grado, senza motivare sulle altre ipotesi causali evidenziate pagina 5 di 11 dalla convenuta, ossia problematiche provenienti dalle tubazioni della rete idrico-fognaria condominiale, così come evidenziato dal ctp ing. già in sede di ATP, e non Persona_3
debitamente tenute in conto dal CTU.
Con il secondo motivo impugna la sentenza di primo grado anche con riferimento al quantum debeatur, allorquando ha riconosciuto nella complessiva misura di € 7.922,94, oltre Iva, i danni patìti dall'immobile dell'attore in quanto genericamente calcolati dal CTU senza indicare l'estensione delle pareti ammalorate, la quantità dei materiali da utilizzare, i prezzi unitari e il costo e le ore di manodopera e ha chiesto che detto importo venisse ridimensionato nella misura di € 1.000,00.
Infine, con il terzo ed ultimo motivo contesta il riconosciuto importo di € 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per i “disagi” conseguenti le operazioni e le lavorazioni di ripristino dei luoghi perché ha ritenuto che tale importo fosse stato liquidato dal Tribunale senza precisare alcunché e in totale assenza di prova da parte del CP_1
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.4.2021 si è costituito il Sig. CP_1
, il quale ha concluso, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello ai sensi
[...]
dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza gravata e vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
2.3 Con ordinanza del 16.6.2021, pubblicata il 24.6.2021 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata relativamente al capo in cui vi è condanna dell'appellante “ ad eseguire gli interventi tecnici descritti nella relazione di CTU atti a ripristinare l'impianto di riscaldamento del suo appartamento” e ha rinviato la causa per deliberare sulle richieste istruttorie.
Con ordinanza del 5.7.2023, pubblicata il 6.9.2023, la Corte, ritenuto che il CTU del giudizio di primo grado non avesse risposto in modo esauriente ai rilievi esposti dal CTP ing. , ha Per_3 disposto il rinnovo della c.t.u., nominando all'uopo l'Ing. e, depositato Persona_4
l'elaborato peritale, all'udienza del 10.7.2024 ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I motivi di appello possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi pagina 6 di 11 3.1. Quanto all'accertamento della responsabilità della , va rigettato il primo Parte_1
motivo di gravame.
La Corte, in accoglimento della istanza formulata da parte appellante, ha rinnovato la CTU e l'Ing. , ha accertato che la causa principale dei fenomeni infiltrativi è da Persona_4
individuarsi “nella fuoriuscita di acqua dalle tubazioni di riscaldamento che alimentano il radiatore posto nella cameretta . Causa secondaria delle infiltrazioni, inoltre, è da ravvisarsi Parte_1
“nella rottura della tubazione di scarico condensa posta a servizio dell'impianto di climatizzazione presente nel sovrastante appartamento di proprietà della (cfr. pagine da 9 a 16 della Parte_1
CTU).
Il CTU nominato ha riconosciuto dunque una responsabilità esclusiva della e ha Parte_1 escluso la presenza di altra causa possibile, così come prospettato da parte appellante, ossia che le infiltrazioni osservate possano derivare dagli impianti fognari condominiali. Su questo punto, infatti, il CTU ha osservato quanto segue.:“Grazie al saggio distruttivo condotto presso
l'unità immobiliare è stato possibile mettere a nudo la tubazione discendente realizzata in CP_1 ghisa. Essa è allocata all'interno di un cavedio ed appare libera sulla sua superficie laterale. Su di essa non sono stati ravvisati né segni di umidità né tracce di percolamento. Anche le pareti del cavedio sono risultate asciutte e senza segni di percolamento. Osservando lo schema di collegamento qui riportato del WC alla fecale, ricostruito sulla base dei sondaggi eseguiti si nota come sia la fecale che Parte_1 le tubazioni che ad essa si raccordano giacciono all'interno del servizio igienico e quindi in corrispondenza della sottostante cucina Una rottura della braga o degli elementi di raccordo CP_1 avrebbe quindi manifestato i suoi effetti maggiori proprio nella sottostante cucina e non già nell'adiacente cameretta da cui è separata con un tramezzo. Tale affermazione è vieppiù corroborata dal non aver rinvenuto alcun segno di percolamento né sulle parete della fecale né sulla superficie interna del cavedio.”
In buona sostanza, il CTU non solo ha accertato che la causa dei fenomeni infiltrativi lamentati dal dipende dall'impianto di riscaldamento posto nell'appartamento CP_1
sovrastante della , confermando, quindi, l'operato ed i risultati cui erano giunti i Parte_1 precedenti CTU, ma ha anche individuato nel corso della video ispezione eseguita il
9/11/2023, con telecamera endoscopica nella tubazione di scarico dell'impianto di riscaldamento - metodologia non utilizzata nelle precedenti CTU - la presenza di un foro provocato da un tassello di fissaggio a vite da cui fuoriesce l'acqua (l'acqua di condensa che pagina 7 di 11 produce il funzionamento dei condizionatori non disponendo di una tubazione di scarico a ciò dedicata viene convogliata nelle tubazioni dell'impianto di riscaldamento).
Ha poi specificato gli interventi necessari per eliminare i problemi infiltrativi e la relativa spesa dovendosi intervenire sulla tubazione di scarico condensa presente nell'appartamento
, sostituendo il tratto lesionato, e sulle tubazioni di alimentazione del radiatore Parte_1
della cameretta , sostituendole con indicazione specifica delle opere. Parte_1
Il CTU ha inoltre quantificato in € 3.350,00 ( IVA compresa) i costi delle opere necessarie a ripristinare il danno sulla base del Listino Ufficiale Regione Puglia ed.2023, indicando con precisione le opere da compiersi A pagina 17 della CTU si legge infatti che: “[...]Le opere previste sono, in breve: spostamento e ricollocamento del mobilio sottostante, demolizione e successiva ricostruzione di parte del controsoffitto per consentire la lavorazione delle superfici a solaio, ripristino degli intonaci ammalorati tinteggiature: per le superfici orizzontali esse sono riferite alla sola porzione lavorata a solaio ed alla totalità della superficie di controsoffitto degli ambienti per consentire
l'uniformità della tinta a vista. Per le superfici verticali sono state conteggiate le due parete della cameretta poste ad angolo in corrispondenza della zona ammalorata. Le opere previste sono inquadrate nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” art. 3 comma a) come "interventi di manutenzione ordinaria" e pertanto eseguibili in regime di edilizia libera.
Trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria, correttamente il CTU ha escluso spese per direzione dei lavori, sicurezza e pratica edilizia.
Ha inoltre aggiunto: ” I lavori descritti nel computo metrico, considerando interventi a più riprese in considerazione delle piccole superfici oggetto di lavorazione, possono essere eseguiti in 5 gg lavorativi, che comportano un ulteriore danno per disagio quantificabile forfettariamente in € 500,00. Il danno totale così quantificato è pertanto indicabile in cifra tonda in € 3.850,00 IVA compresa”.
Il CTU Ing. , dunque, ha condiviso le precedenti CTU in quanto ha affermato che Per_4
l'ammaloramento provocato dalle percolazioni ha interessato principalmente le finiture di una porzione della parete e del solaio della “cameretta” e di una porzione del cielino del balcone di proprietà di e che i danni più evidenti, invece, hanno interessato Controparte_1 le finiture del tramezzo che divide la “cameretta” dalla retrostante cucina, il cui deterioramento influisce in misura significativa sulla fruizione degli ambienti.
pagina 8 di 11 La difesa del eccepisce in comparsa conclusionale che i danni riconosciuti dall'Ing. CP_1
siano danni differenti ed ulteriori rispetto a quelli già valutati dall'Ing. Per_4 [...]
in sede di CTU di primo grado, avendo il , nelle more del giudizio, Persona_2 CP_1 provveduto a risanare i muri e i soffitti ammalorati. Ma di tanto non vi è prova, considerato peraltro che l'appellato non ne fa menzione nella comparsa di costituzione, né produce fatture che possano costituire principio di prova che i lavori di ripristino dei muri siano stati eseguiti.
All'esito del giudizio, va dunque confermata la responsabilità della in ordine ai CP_2 fenomeni infiltrativi che trovano causa nell'impianto di riscaldamento (causa primaria) e nell'impianto di condizionamento ( causa secondaria)
L'appello va invece accolto nella determinazione dei danni, quantificati dal CTU Per_5 nella minor misura di € 3350,00. Sulla predetta somma, già rivalutate all'attualità (la CTU è del 2024), vanno riconosciuti gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno, sino alla data della presente sentenza, nonchè gli interessi dalla sentenza al soddisfo (vedi Cass. S.U. n. 1712 del 1995).
Può altresì essere riconosciuta – perché ritenuta congrua - la somma di € 500,00 così come quantificata dal CTU per il danno da disagio da sopportare per l'esecuzione dei lavori che dovranno svolgersi mentre la famiglia del continuerà ad abitare nell'appartamento e CP_1
che in considerazione delle piccole superfici oggetto di lavorazione, possono essere eseguiti in 5 gg lavorativi ( il precedente CTU senza motivazione alcuna aveva liquidato la maggior somma di € 2000,00
4. Considerato l'esito complessivo del giudizio e osservato che l'appellante è vincitrice solo in ordine alle somme dovute per i danni, rideterminate dal CTU nominato nel presente grado di giudizio, si stima equo in entrambi i gradi di giudizio compensare le spese per un terzo e porre i restanti due terzi a carico dell'appellante (le spese vengono liquidate in base alle tariffe di cui al D.M. n. 147/2024 sulla base del “decisum” con applicazione dei valori medi).
Rimane ferma la statuizione del giudice di prime cure in ordine alle spese di CTU (quella in sede di ATP e quella svolta in primo grado) poste a carico dell'appellante Le spese di CTU
pagina 9 di 11 redatta nel presente grado di giudizio ( ctu richiesta dalla stessa ) vanno poste a Parte_1
carico dell'appellante e liquidate con separato decreto.
Interamente a carico della vanno altresì poste – in via definitiva – le somme Parte_1 corrisposte alla ditta che è stata incaricata, previa autorizzazione della Controparte_3
Corte, ad eseguire saggi sulla colonna fognaria condominiale (si vedano fatture quietanzate depositate agli atti)
P.Q.M
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3755/2020 del 27.11-01.12.2020 emessa dal Tribunale di Bari, notificata in data 11.12.2020, proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
8.1.2021, nei confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto:
- condanna ad eseguire le opere di rimozione delle cause dei fenomeni Parte_1 infiltrativi così come analiticamente descritte dal CTU Ing. a pagina 17 della perizia Per_4
definitiva espletata nel questo grado di giudizio;
2) condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 3.850,00 ( comprensivo di IVA) a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi sulle somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno, sino alla data della presente sentenza, nonchè gli interessi dalla sentenza al soddisfo
4) condanna al pagamento in favore di delle spese e Parte_1 Controparte_1
competenze di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di due terzi, spese che liquida per l'intero:
- per il giudizio di primo grado in complessivi € 3152,00 di cui € 2552,00 per compensi professionali e € 600,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al
15% come per legge;
- per il giudizio di secondo grado in € 2915,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
Compensa tra le parti il restante terzo.
pagina 10 di 11 5)Pone a carico di le spese del CTU ing. , liquidate con Parte_1 Per_5
separato decreto.
6) Pone interamente a carico di le somme corrisposte alla Parte_1 [...]
Controparte_3
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Emma MANZIONNA - Presidente
1) Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 43/2021, avverso la sentenza n.
3755/2020 del 27.11-01.12.2020 nel giudizio recante RG n. 2722/2016 emessa dal Tribunale di
Bari, notificata in data 11.12.2020 tra
(C.F.: , rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maurizio Sportelli e Sebastiano Cicchelli, giusta mandato in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bari alla Via G. Re David n. 1/E
-Appellante -
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Controparte_1 C.F._2
Pozzi, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bari alla Piazza G. Garibaldi n. 9
-Appellato –
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 cc pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Il Sig. , proprietario dell'appartamento sito in Bari, alla via Gobetti n. 18, Controparte_1
2° piano, lamentando la presenza di fenomeni infiltrativi provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà della signora , come accertato in sede di Parte_1
accertamento tecnico preventivo, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 24.02.2016 adìva il Tribunale di Bari per chiedere la condanna della convenuta all'esecuzione delle opere descritte nell'elaborato tecnico redatto dal consulente del Tribunale in sede di ATP, atte ad eliminare gli inconvenienti lamentati, nonché per ottenere la condanna della al Parte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subìti in conseguenza dei fenomeni infiltrativi.
Il ricorrente formulava, in particolare, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità della Prof.ssa per le infiltrazioni e dei danni lamentati dal Parte_1 ricorrente;
- per l'effetto, condannare la stessa ad effettuare immediatamente gli interventi e le opere descritte nell'elaborato tecnico, redatto dal CTU nel procedimento di istruzione preventiva (R.G. 6925/15) necessarie ad eliminare ed a prevenire l'ulteriore verificarsi dei fenomeni di infiltrazione di acqua entro il termine da concedersi a tal fine nel corso del quale, autorizzare il ricorrente alla esecuzione delle stessa a sua cura ed alle spese della parte resistente;
- per ulteriore effetto, condannare la Prof.ssa al risarcimento, in favore del Parte_1 ricorrente, del danno patrimoniale nella misura corrispondente al costo delle opere necessarie a ripristinare il corretto status quo ante dell'immobile, come accertato dalla CTU redatta dall'Ing.
[...]
o di quella eventualmente maggiore accertata in corso di causa, state la persistenza dei Persona_1 fenomeni infiltrativi, oltre rivalutazione ed interessi sul capitale non rivalutato dal Novembre 2015 e gli ulteriori interessi maturati sui singoli ratei di valutazione per ogni anno successivo;
- per ulteriore effetto, condannare la Prof.ssa al risarcimento, in favore del Parte_1 ricorrente, del danno non patrimoniale da mancato e pieno godimento dell'abitazione, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi sul capitale non rivalutato dal
pagina 2 di 11 Novembre 2015 e gli ulteriori interessi maturati sui singoli ratei di rivalutazione per ogni anno successivo;
- in ogni caso condannare la Prof.ssa al pagamento delle spese e competenze del Parte_1
presente giudizio, e di quello per accertamento tecnico preventivo espletato (R.G. 6925/15), ivi compreso il compenso del CTU, Ing. nella misura liquidata dal Presidente del Persona_1
Tribunale di Bari, interamente sostenuto dal ricorrente”
1.2 Si costituiva in giudizio la Sig.ra eccependo la carenza di Parte_1
legittimazione attiva di parte ricorrente, l'inesistenza dei fenomeni infiltrativi sia al momento dell'espletato accertamento tecnico preventivo sia al momento del deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., le gravi lacune delle risultanze dell'ATP, nonché i difetti in capo alla quantificazione dei danni operata dal CTU.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità della domanda per il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e, nel merito, il rigetto delle domande. Chiedeva inoltre disporsi mutamento del rito, da quello sommario a quello ordinario, in considerazione della necessità di un approfondimento istruttorio, a partire proprio dall'espletamento di una nuova
CTU sugli stessi quesiti posti, in sede di accertamento tecnico preventivo.
1.3 Disposto il mutamento del rito, da sommario ad ordinario e concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI nr. 1-2-3 cpc;
esaminate le richieste istruttorie formulate dalle parti nei diversi scritti difensivi, il GI, con ordinanza del 28.02.2018, disponeva CTU nominando l' Ing.
. Persona_2
All'esito della CTU il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3755/2020 del 27.11-01.12.2020, notificata in data 11.12.2020, così statuiva: “1) Accoglie la domanda attorea;
2) Condanna, per l'effetto, Parte_1
- ad eseguire gli interventi tecnici descritti nella relazione di C.T.U. atti a ripristinare l'impianto di riscaldamento del suo appartamento;
- a risarcire i danni subiti dall'attore nella misura di € 7.922,94 al netto di Iva, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione e fino al soddisfo;
- a risarcire i danni non patrimoniali subiti dall'attore quantificati equitativamente nella misura di euro 2.000,00;
pagina 3 di 11 3) Condanna altresì la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in Euro 660,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri fiscali e previdenziali di legge;
4) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, come da decreti di liquidazione in atti.”
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore, accoglieva la domanda, in considerazione delle risultanze della c.t.u. espletata nel corso del giudizio. In particolare, la Ctu espletata rilevava la persistenza dei fenomeni infiltrativi nell'appartamento attoreo;
escludeva la sussistenza di problematiche correlate a tubazioni di natura idrico- fognante e, sulla base di una analisi termografica sull'impianto di riscaldamento presente nell'appartamento della convenuta, rilevava “una forte impronta termica, in discontinuità con il resto dell'impianto, pari a circa 3°K, affermando tale punto come punto degno di attenzione e quindi necessariamente fonte degli inconvenienti riscontrati” (così testualmente a pag. 11 della relazione del C.T.U.).
Il Tribunale, pertanto, stabiliva che “la responsabilità dell'evento lesivo denunciato dall'attore è ascrivibile ad una perdita dell'impianto di riscaldamento in corrispondenza della porzione immobiliare della come peraltro già rilevato in sede di A.T.P. dal C.T.U. ing. . Delle Parte_1 Persona_1 allegate infiltrazioni non può che risponderne la convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale proprietaria dell'appartamento sovrastante e dei relativi impianti. Pertanto, sussistono indizi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., per ritenere sussistente la prova del fatto che i danni per cui è causa siano conseguenza dei fenomeni infiltrativi denunciati dall'attore con l'atto introduttivo del presente giudizio”.
In conseguenza della riconosciuta responsabilità in capo alla , il giudice di prime Parte_1
cure condannava la convenuta al ripristino dell'impianto di riscaldamento nel Parte_1
proprio appartamento, ponendo in essere gli interventi tecnici descritti nella relazione di
C.T.U., al fine di prevenire l'ulteriore verificarsi dei fenomeni infiltrativi nell'appartamento attoreo, nonché a risarcire i danni subiti dall'attore nella misura di € 7.922,94, oltre Iva, riferita all'attualità, tenuto conto della sostanziale attualità dell'accertamento peritale, oltre gli interessi compensativi nella misura legale con decorrenza dalla data di pubblicazione della decisione e fino al soddisfo.
pagina 4 di 11 In accoglimento della domanda, inoltre, riconosceva il danno non patrimoniale subìto dall'attore, quantificato equitativamente nella misura di euro 2.000,00, avuto riguardo all'apprezzabile lasso di tempo decorso dal manifestarsi del fenomeno, nonché alla gravità dello stesso e alla sua notevole capacità “condizionante”.
2.1 Con atto di citazione notificato l'8.1.2021 la Sig.ra ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1) sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c. per tutte le argomentazioni di cui al paragrafo 7 del presente atto di appello, concorrendo i gravi motivi oltreché il fumus boni iuris ed il periculum in mora;
Nel merito:
2) accogliere l'appello proposto per i motivi spiegati – cui integralmente si rinvia – riformando integralmente la sentenza impugnata, e conseguentemente rigettare le domande tutte di cui al ricorso introduttivo di primo grado, così come accolte con la sentenza impugnata;
3) per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione, in favore dell'appellante, dell'importo di €
16.725,02 ovvero, ed in via subordinata, in caso di conferma della responsabilità in capo all'appellante,
e così come precisato al paragrafo 3 con riferimento alla quantificazione del reale danno, alla restituzione della somma di € 15.725,02 o quella somma minore ritenuta di giustizia;
4) condannare in ogni caso parte appellata al pagamento di spese, comprensive del contributo unificato,
e compensi riferiti al doppio grado di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M.
Giustizia 55/14, attualmente in vigore.
In via istruttoria si insiste nell'ammissione di tutti i mezzi probatori articolati ai paragrafi 5, 5.1. e
5.2 del presente atto, per tutte le ragioni ivi dedotte, e segnatamente nell'ammissione della prova orale,
e della consulenza tecnica di Ufficio con i quesiti di cui alla ordinanza ammissiva del giudizio di primo grado del 28.03.2018. “
Con il primo motivo di gravame lamenta la erroneità ed illogicità della motivazione della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2729 c.c..nella parte in cui ha accertato e dichiarato che “nell'immobile attoreo si sono verificate infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante della convenuta”, aderendo alle conclusioni formulate dal CTU nella perizia espletata in primo grado, senza motivare sulle altre ipotesi causali evidenziate pagina 5 di 11 dalla convenuta, ossia problematiche provenienti dalle tubazioni della rete idrico-fognaria condominiale, così come evidenziato dal ctp ing. già in sede di ATP, e non Persona_3
debitamente tenute in conto dal CTU.
Con il secondo motivo impugna la sentenza di primo grado anche con riferimento al quantum debeatur, allorquando ha riconosciuto nella complessiva misura di € 7.922,94, oltre Iva, i danni patìti dall'immobile dell'attore in quanto genericamente calcolati dal CTU senza indicare l'estensione delle pareti ammalorate, la quantità dei materiali da utilizzare, i prezzi unitari e il costo e le ore di manodopera e ha chiesto che detto importo venisse ridimensionato nella misura di € 1.000,00.
Infine, con il terzo ed ultimo motivo contesta il riconosciuto importo di € 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per i “disagi” conseguenti le operazioni e le lavorazioni di ripristino dei luoghi perché ha ritenuto che tale importo fosse stato liquidato dal Tribunale senza precisare alcunché e in totale assenza di prova da parte del CP_1
2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.4.2021 si è costituito il Sig. CP_1
, il quale ha concluso, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello ai sensi
[...]
dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza gravata e vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
2.3 Con ordinanza del 16.6.2021, pubblicata il 24.6.2021 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata relativamente al capo in cui vi è condanna dell'appellante “ ad eseguire gli interventi tecnici descritti nella relazione di CTU atti a ripristinare l'impianto di riscaldamento del suo appartamento” e ha rinviato la causa per deliberare sulle richieste istruttorie.
Con ordinanza del 5.7.2023, pubblicata il 6.9.2023, la Corte, ritenuto che il CTU del giudizio di primo grado non avesse risposto in modo esauriente ai rilievi esposti dal CTP ing. , ha Per_3 disposto il rinnovo della c.t.u., nominando all'uopo l'Ing. e, depositato Persona_4
l'elaborato peritale, all'udienza del 10.7.2024 ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I motivi di appello possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi pagina 6 di 11 3.1. Quanto all'accertamento della responsabilità della , va rigettato il primo Parte_1
motivo di gravame.
La Corte, in accoglimento della istanza formulata da parte appellante, ha rinnovato la CTU e l'Ing. , ha accertato che la causa principale dei fenomeni infiltrativi è da Persona_4
individuarsi “nella fuoriuscita di acqua dalle tubazioni di riscaldamento che alimentano il radiatore posto nella cameretta . Causa secondaria delle infiltrazioni, inoltre, è da ravvisarsi Parte_1
“nella rottura della tubazione di scarico condensa posta a servizio dell'impianto di climatizzazione presente nel sovrastante appartamento di proprietà della (cfr. pagine da 9 a 16 della Parte_1
CTU).
Il CTU nominato ha riconosciuto dunque una responsabilità esclusiva della e ha Parte_1 escluso la presenza di altra causa possibile, così come prospettato da parte appellante, ossia che le infiltrazioni osservate possano derivare dagli impianti fognari condominiali. Su questo punto, infatti, il CTU ha osservato quanto segue.:“Grazie al saggio distruttivo condotto presso
l'unità immobiliare è stato possibile mettere a nudo la tubazione discendente realizzata in CP_1 ghisa. Essa è allocata all'interno di un cavedio ed appare libera sulla sua superficie laterale. Su di essa non sono stati ravvisati né segni di umidità né tracce di percolamento. Anche le pareti del cavedio sono risultate asciutte e senza segni di percolamento. Osservando lo schema di collegamento qui riportato del WC alla fecale, ricostruito sulla base dei sondaggi eseguiti si nota come sia la fecale che Parte_1 le tubazioni che ad essa si raccordano giacciono all'interno del servizio igienico e quindi in corrispondenza della sottostante cucina Una rottura della braga o degli elementi di raccordo CP_1 avrebbe quindi manifestato i suoi effetti maggiori proprio nella sottostante cucina e non già nell'adiacente cameretta da cui è separata con un tramezzo. Tale affermazione è vieppiù corroborata dal non aver rinvenuto alcun segno di percolamento né sulle parete della fecale né sulla superficie interna del cavedio.”
In buona sostanza, il CTU non solo ha accertato che la causa dei fenomeni infiltrativi lamentati dal dipende dall'impianto di riscaldamento posto nell'appartamento CP_1
sovrastante della , confermando, quindi, l'operato ed i risultati cui erano giunti i Parte_1 precedenti CTU, ma ha anche individuato nel corso della video ispezione eseguita il
9/11/2023, con telecamera endoscopica nella tubazione di scarico dell'impianto di riscaldamento - metodologia non utilizzata nelle precedenti CTU - la presenza di un foro provocato da un tassello di fissaggio a vite da cui fuoriesce l'acqua (l'acqua di condensa che pagina 7 di 11 produce il funzionamento dei condizionatori non disponendo di una tubazione di scarico a ciò dedicata viene convogliata nelle tubazioni dell'impianto di riscaldamento).
Ha poi specificato gli interventi necessari per eliminare i problemi infiltrativi e la relativa spesa dovendosi intervenire sulla tubazione di scarico condensa presente nell'appartamento
, sostituendo il tratto lesionato, e sulle tubazioni di alimentazione del radiatore Parte_1
della cameretta , sostituendole con indicazione specifica delle opere. Parte_1
Il CTU ha inoltre quantificato in € 3.350,00 ( IVA compresa) i costi delle opere necessarie a ripristinare il danno sulla base del Listino Ufficiale Regione Puglia ed.2023, indicando con precisione le opere da compiersi A pagina 17 della CTU si legge infatti che: “[...]Le opere previste sono, in breve: spostamento e ricollocamento del mobilio sottostante, demolizione e successiva ricostruzione di parte del controsoffitto per consentire la lavorazione delle superfici a solaio, ripristino degli intonaci ammalorati tinteggiature: per le superfici orizzontali esse sono riferite alla sola porzione lavorata a solaio ed alla totalità della superficie di controsoffitto degli ambienti per consentire
l'uniformità della tinta a vista. Per le superfici verticali sono state conteggiate le due parete della cameretta poste ad angolo in corrispondenza della zona ammalorata. Le opere previste sono inquadrate nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” art. 3 comma a) come "interventi di manutenzione ordinaria" e pertanto eseguibili in regime di edilizia libera.
Trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria, correttamente il CTU ha escluso spese per direzione dei lavori, sicurezza e pratica edilizia.
Ha inoltre aggiunto: ” I lavori descritti nel computo metrico, considerando interventi a più riprese in considerazione delle piccole superfici oggetto di lavorazione, possono essere eseguiti in 5 gg lavorativi, che comportano un ulteriore danno per disagio quantificabile forfettariamente in € 500,00. Il danno totale così quantificato è pertanto indicabile in cifra tonda in € 3.850,00 IVA compresa”.
Il CTU Ing. , dunque, ha condiviso le precedenti CTU in quanto ha affermato che Per_4
l'ammaloramento provocato dalle percolazioni ha interessato principalmente le finiture di una porzione della parete e del solaio della “cameretta” e di una porzione del cielino del balcone di proprietà di e che i danni più evidenti, invece, hanno interessato Controparte_1 le finiture del tramezzo che divide la “cameretta” dalla retrostante cucina, il cui deterioramento influisce in misura significativa sulla fruizione degli ambienti.
pagina 8 di 11 La difesa del eccepisce in comparsa conclusionale che i danni riconosciuti dall'Ing. CP_1
siano danni differenti ed ulteriori rispetto a quelli già valutati dall'Ing. Per_4 [...]
in sede di CTU di primo grado, avendo il , nelle more del giudizio, Persona_2 CP_1 provveduto a risanare i muri e i soffitti ammalorati. Ma di tanto non vi è prova, considerato peraltro che l'appellato non ne fa menzione nella comparsa di costituzione, né produce fatture che possano costituire principio di prova che i lavori di ripristino dei muri siano stati eseguiti.
All'esito del giudizio, va dunque confermata la responsabilità della in ordine ai CP_2 fenomeni infiltrativi che trovano causa nell'impianto di riscaldamento (causa primaria) e nell'impianto di condizionamento ( causa secondaria)
L'appello va invece accolto nella determinazione dei danni, quantificati dal CTU Per_5 nella minor misura di € 3350,00. Sulla predetta somma, già rivalutate all'attualità (la CTU è del 2024), vanno riconosciuti gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno, sino alla data della presente sentenza, nonchè gli interessi dalla sentenza al soddisfo (vedi Cass. S.U. n. 1712 del 1995).
Può altresì essere riconosciuta – perché ritenuta congrua - la somma di € 500,00 così come quantificata dal CTU per il danno da disagio da sopportare per l'esecuzione dei lavori che dovranno svolgersi mentre la famiglia del continuerà ad abitare nell'appartamento e CP_1
che in considerazione delle piccole superfici oggetto di lavorazione, possono essere eseguiti in 5 gg lavorativi ( il precedente CTU senza motivazione alcuna aveva liquidato la maggior somma di € 2000,00
4. Considerato l'esito complessivo del giudizio e osservato che l'appellante è vincitrice solo in ordine alle somme dovute per i danni, rideterminate dal CTU nominato nel presente grado di giudizio, si stima equo in entrambi i gradi di giudizio compensare le spese per un terzo e porre i restanti due terzi a carico dell'appellante (le spese vengono liquidate in base alle tariffe di cui al D.M. n. 147/2024 sulla base del “decisum” con applicazione dei valori medi).
Rimane ferma la statuizione del giudice di prime cure in ordine alle spese di CTU (quella in sede di ATP e quella svolta in primo grado) poste a carico dell'appellante Le spese di CTU
pagina 9 di 11 redatta nel presente grado di giudizio ( ctu richiesta dalla stessa ) vanno poste a Parte_1
carico dell'appellante e liquidate con separato decreto.
Interamente a carico della vanno altresì poste – in via definitiva – le somme Parte_1 corrisposte alla ditta che è stata incaricata, previa autorizzazione della Controparte_3
Corte, ad eseguire saggi sulla colonna fognaria condominiale (si vedano fatture quietanzate depositate agli atti)
P.Q.M
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3755/2020 del 27.11-01.12.2020 emessa dal Tribunale di Bari, notificata in data 11.12.2020, proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
8.1.2021, nei confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto:
- condanna ad eseguire le opere di rimozione delle cause dei fenomeni Parte_1 infiltrativi così come analiticamente descritte dal CTU Ing. a pagina 17 della perizia Per_4
definitiva espletata nel questo grado di giudizio;
2) condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 3.850,00 ( comprensivo di IVA) a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi sulle somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno, sino alla data della presente sentenza, nonchè gli interessi dalla sentenza al soddisfo
4) condanna al pagamento in favore di delle spese e Parte_1 Controparte_1
competenze di entrambi i gradi di giudizio, nella misura di due terzi, spese che liquida per l'intero:
- per il giudizio di primo grado in complessivi € 3152,00 di cui € 2552,00 per compensi professionali e € 600,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al
15% come per legge;
- per il giudizio di secondo grado in € 2915,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
Compensa tra le parti il restante terzo.
pagina 10 di 11 5)Pone a carico di le spese del CTU ing. , liquidate con Parte_1 Per_5
separato decreto.
6) Pone interamente a carico di le somme corrisposte alla Parte_1 [...]
Controparte_3
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna
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