Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
4009/2024
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE- AREA COMMERCIALE
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Pastore Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice rel.
Dott.ssa Diletta Calò Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.2.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al numero 4009/2024 R.G.A.C.C. avente per oggetto reclamo ai sensi dell'art. 624 secondo comma e 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza cautelare di rigetto della richiesta di sospensiva dell'11.11.2024 nel procedimento di espropriazione mobiliare n. 725/2022 r.g.es.mob. e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia Martone Parte_1
- reclamante-
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Nasca;
Controparte_1
- reclamato–
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 29.11.2024 ha proposto reclamo Parte_1 avverso l'ordinanza della Giudice dell'Esecuzione, depositata l'11.11.2024 e comunicata il
12.11.24, resa nel procedimento esecutivo mobiliare iscritto al n. 725/2022, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'odierno reclamante ex art. 624
c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.2.2025 si è costituito il resistente che, tra l'altro, ha eccepito l'inammissibilità del reclamo facendo presente che, nelle more, il
All'udienza collegiale del 18.2.2025, la causa è stata riservata per la decisione.
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c.. Infatti, dalla consultazione del fascicolo telematico del procedimento esecutivo mobiliare, risulta che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensiva
è stata comunicata al difensore dell'opponente in data 12.11.2024, con la conseguenza che il reclamo avrebbe dovuto essere proposto (ovvero, iscritto a ruolo) entro e non oltre il
27.11.2024. Invece, il gravame è stato proposto il 29.11.2024, ovvero due giorni dopo la scadenza del termine perentorio previsto dalla norma richiamata.
Ulteriore profilo di inammissibilità attiene alla carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. della parte reclamante la quale non ha provveduto, nel termine assegnato dal G.E. con successivo provvedimento del 22.11.2024, all'introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616
c.p.c.
Appare condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al g.e., all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuta a rispettarlo a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo” (cfr. Cassazione, Sez. III, con la sentenza del
05/05/2016, n. 8957).
Poiché la fissazione, da parte del giudice dell'esecuzione, del termine per l'introduzione del giudizio di merito (termine definito perentorio dalla legge) è insensibile alla proposizione o meno del reclamo, ne deriva la carenza di interesse del reclamante a ottenere, in sede di reclamo, una pronuncia che rivestirebbe, pur sempre natura cautelare. Detto altrimenti, in mancanza di introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione (come detto, insensibile alle vicende del reclamo) alcun interesse residua in capo alla parte reclamante all'emissione di un provvedimento di natura cautelare, posto che nessuna decisione di merito potrebbe più ottenere in quanto riservata al giudizio di cognizione che non può più introdurre. Tanto più ove si consideri che al provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione del processo esecutivo deve riconoscersi natura conservativa, non già anticipatoria. Ciò trova conferma proprio nell'art. 624 comma 3 c.p.c. che, nella formulazione attuale, prevede che nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616 c.p.c., il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. È pacifico che tale fattispecie estintiva non opera nel caso in cui l'istanza di sospensione venga rigettata dal giudice dell'esecuzione.
Tale dato, a parere di questo Collegio, preclude la possibilità di riconoscere al provvedimento che decide sulla sospensione del processo esecutivo, assunto in presenza di opposizione proposta ai sensi degli articoli 615, 617 e 619 c.p.c., natura propriamente anticipatoria, posto che gli effetti del provvedimento non sono idonei a stabilizzarsi in ogni caso, ma nella sola ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione e in relazione alla limitata utilità per l'opponente, che può prodursi nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni affinchè operi il meccanismo di cui all'art. 624 comma 3 c.p.c., di estinzione del processo esecutivo, oggetto di sospensione, senza ovviamente che sia in alcun modo precluso il diritto dei creditori alla instaurazione di un'esecuzione di contenuto analogo. In tal senso depone altresì il tenore letterale della norma che limita l'effetto estintivo alle ipotesi in cui l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che concede la sospensione del processo non venga reclamata o venga confermata in sede di reclamo, escludendo quindi l'eventualità in cui questa sia concessa per la prima volta in sede di reclamo.
Ne deriva che l'unica possibilità di stabilizzazione della sospensione ottenuta in sede di reclamo è conseguibile con l'accoglimento dell'opposizione in sede di giudizio di merito, la cui tempestiva introduzione è quindi strettamente connessa all'interesse a proporre il reclamo.
In definitiva, deve dichiararsi l'inammissibilità del reclamo per difetto di interesse ad agire del , non avendo quest'ultimo introdotto il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. Pt_1
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri valoriali minimi
( atteso la non particolare complessità della questione giuridica sottesa) dettati dalla tabella n.
10 D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria e decisionale, che di fatto non si sono svolte.
P.Q.M.
pronunciando sul reclamo proposto da con ricorso depositato il Parte_1
29.11.2024 ed avverso l'ordinanza dell' 11.11.2024 così provvede:
1) Dichiara inammissibile il reclamo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 1.400,00 oltre rimborso forfettario del 15%, ed oneri, fiscali e
[...]
previdenziali, se dovuti;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2012, (inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1-bis della medesima norma.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Pastore
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra