CA
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1124/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1124/2023 R.G.C., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 21.1.2025, vertente
TRA in persona del suo rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Alfredo Retico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, giusta procura a margine del decreto ingiuntivo n.580/2017 nel giudizio monitorio del
Tribunale di Avezzano proc. Nr RG 1627/2017
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 CP_2
e , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiano Augusto Tofani ed CP_3 elettivamente domiciliati in Avezzano, presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Carlo giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a D.I.
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 173/2023 del Tribunale di Avezzano pubblicata il 06.06.2023, corretta con ord. cron. Nr 4729/2023 del 29.09.2023, notificata il 02.10.2023
– contratti bancari
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1) in via principale accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 173/2023 emessa dal Tribunale di Avezzano il 06.06.2023, corretta con ordinanza cron. 4729/2023 del
29.09.2023, e notificata il 02.10.2023 e per l'effetto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, in tutto o in parte prescritta e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in subordine e se del caso accertare che la vanta nei confronti degli Parte_1 opponenti un credito di € 80.343,43 oltre interessi sulla sorte capitale di € 78.392,99 al tasso legale dal 11.2.2017 e, per l'effetto, condannare la (debitore principale), Controparte_1
e (fideiussori) al pagamento in favore della banca della CP_3 CP_2 predetta somma o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.
Per e : Controparte_1 CP_2 CP_3
“Piaccia all'Corte di Appello, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, in via principale:
- rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza del
Tribunale di Avezzano n. 173/2023 del 6/6/2023, come corretta con l'ordinanza cron.
4729/2023 del 29/9/2023; in via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 0530/60590, del relativo atto integrativo e delle relative condizioni economiche applicate al rapporto dalla sua effettiva nascita - relative alla capitalizzazione degli interessi e competenze, al rinvio agli usi su piazza, all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, all'omessa previsione della
c.m.s. e delle spese, all'illegittimo esercizio dello jus variandi, all'omesso deposito degli estratti analitici di c/c dall'apertura del rapporto sino al passaggio a sofferenza - per le quali la non ha fornito prova scritta della relativa pattuizione e, per l'effetto, dichiarare Pt_1
l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo nel corso del rapporto con conseguente rideterminazione dell'esatto dare/avere fra le parti nel complessivo importo di € 47.271,85 per come accertato e ricalcolato dal consulente tecnico d'ufficio nella CT in atti o per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
- accertare e dichiarare che, avendo accertato il CT un credito in favore della correntista nulla devono i Signori e e per l'effetto, Controparte_1 CP_2 CP_3
dichiarare i fideiussori liberati dalla garanzia prestata;
- alla luce della condotta processuale avversaria, condannare al Parte_1
risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 emanato dal Ministero della Giustizia in data 10/3/2014 e recante la determinazione dei parametri in materia di Tariffe Forensi, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza –resa in data 5.06.2023 e corretta con ordinanza in data 14.06.2023- pronunciata all'esito del giudizio di primo grado n. 1921/2017, promosso da Controparte_1 [...]
e contro con atto di opposizione al decreto ingiuntivo CP_2 CP_3 Parte_1
n. 508/2017 (con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 80.343,00
a titolo di saldo debitore del conto corrente 05360590 oltre agli interessi sulla sorte capitale di euro 78.392,99), del quale avevano invocato la revoca, giudizio nell'ambito del quale si era costituita la Parte_1 contestando l'opposizione– il Tribunale di Avezzano così statuiva: “1) revoca il decreto
[...]
ingiuntivo n. 580/2017; 2) dichiara la nullità del contratto di conto corrente n.
0530/60590 nella parte relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e dichiara applicabili al rapporto i criteri di cui all'art. 117 comma 7 lettera a) D.lgs.
385/1993, applicando il tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali
- BOT indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti rispetto alla data valuta riportata nel riassunto scalare del conto corrente;
3) per l'effetto ridetermina il saldo del conto corrente al 28 Febbraio 2017 in euro
47.271,85 a credito della correntista ordinando alla CP_2 CP_1 Parte_1
di procedere con le relative annotazioni;
4) rigetta nel resto;
5) condanna Parte_1
a rifondere agli attori opponenti le spese di lite in misura della metà, liquidata in
[...]
euro 6.715,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge oltre euro
306,50 per spese;
6) pone le spese del CT definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuno.”
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che gli opponenti avevano esposto: - che la azienda presente nel mercato da oltre 25 anni, intratteneva rapporti con Controparte_1 la (allora , poi incorporata nella Pt_1 Controparte_4 Pt_1
a far data dal 1995; - che il contratto di conto corrente ordinario n. 0530/65190,
[...] azionato in sede monitoria, non era stato stipulato il 24.10.2014, atteso che quello prodotto dalla era solo un accordo di modifica delle condizioni;
- che avevano ricevuto un Pt_1 affidamento di € 80.000,00 sotto forma di apertura di credito in conto corrente il 09.11.2015, con scadenza a revoca, affidamento che sostituiva altro precedentemente concesso di €
100.000,00; che e avevano rilasciato il 09.11.2016 fideiussione CP_3 CP_2 sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 80.000,00; che la banca aveva revocato loro il fido con lettera del 05.12.2016 con decorrenza immediata ed aveva intimato il pagamento dell'importo di € 73.065,96 oltre interessi e accessori;
che con lettera del
10.01.2017 la banca aveva comunicato la chiusura del conto corrente ordinario numero
65190 ed intimato il pagamento dell'importo ricalcolato in € 77.973,10.
Rappresentava che, a sostegno dell'opposizione, gli opponenti avevano: - eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per assenza dei presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c. poiché emesso sulla base dell'estratto di saldaconto ex art. 50 D.lgs. 385/1993 e per omessa produzione del contratto originario di conto corrente;
- dedotto l'inefficacia probatoria dell'estratto autentico delle scritture contabili in mancanza di produzione degli estratti analitici del conto corrente nonché l'illegittimità della revoca dell'affidamento poiché operato con modalità impreviste ed arbitrarie contrarie ai principi di correttezza e buona fede;
- lamentato che non risultavano convenute per iscritto le condizioni economiche del rapporto con conseguente illegittimità dell'applicazione da parte della banca: degli interessi
(convenzionali e/o legali); della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
della commissione di massimo scoperto, di affidamento e di spese.
1.2. Dava inoltre atto che la banca convenuta opposta si era costituita in giudizio deducendo: - che il decreto ingiuntivo era stato emesso in forza dell'estratto autentico delle scritture contabili, ed in particolare del libro giornale dei crediti a sofferenza, asserendo l'idoneità di tale documento a comprovare il diritto di credito nel procedimento monitorio ex art. 2709 e seguenti c.c. essendo la un'imprenditrice; - che il contratto di Controparte_1 contro corrente sottoscritto in data 24.10.2014 ed il contratto di affidamento del 09.11.2015 erano validi ed idonei a comprovare i rapporti e l'esistenza del credito azionato in giudizio;
- che corretto si rivelava il comportamento della banca in relazione all'applicazione degli interessi passivi ed alla loro capitalizzazione, della commissione di massimo scoperto e delle spese;
- che le censure mosse dagli opponenti erano generiche;
- che le rimesse avevano natura solutoria, con conseguente prescrizione dell'azione degli opponenti;
- che la banca aveva diritto di recedere in qualsiasi momento dall'affidamento concesso senza termine, salvo l'obbligo di dare un congruo preavviso, che, nel caso di specie, era stato dato e reiterato.
1.3. Dava ancora atto che con la prima memoria ex art. 183 comma VI C.P.C., gli attori avevano precisato la domanda deducendo: - la violazione dell'art. 117 comma 7 TUB per mancata produzione delle condizioni economiche applicate;
- la conseguente necessità di epurare il conto delle voci di cui non era stata fornita prova, dovendo ritenersi accertata l'illegittimità degli interessi convenzionali ultra legali applicati, l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi, l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e delle spese.
Aggiungeva che la banca aveva in sede di prima memoria ex art. 183 comma VI C.P.C. dedotto che la produzione dell'accordo stipulato il 9.11.2015 (relativo alla concessione dell'affidamento di € 80.000,00 sotto forma di apertura di credito in conto corrente) doveva considerarsi idoneo a dimostrare l'esistenza del rapporto di debito in quella misura ed in quella data, senza necessità di provare l'esistenza di precedenti aperture di redito.
Rappresentava che con la seconda memoria ex art. 183 VI comma C.P.C. la aveva Pt_1 prodotto il contratto di conto corrente originario, i patti di modifica delle condizioni, l'estratto conto integrale e l'elenco delle rimesse solutorie.
Dava infine atto che con la terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. gli opponenti avevano eccepito: - che il contratto di conto corrente era privo di data e che il primo degli estratti conto partiva da un saldo negativo;
- che dovevano ritenersi nulle le clausole relative alla previsione della capitalizzazione degli interessi, al rinvio agli usi su piazza, agli interessi superiori al tasso soglia;
- che difettavano previsioni relative alla CMS ed alle spese e che illegittimo doveva ritenersi lo ius variandi.
1.4. Ciò detto il Tribunale, dando atto anche che in corso di causa era stata ammessa ed espletata CT (con incarico all'ausiliare di determinare “sulla base della documentazione versata in atti, il saldo dare/avere tra le parti e l'ammontare effettivo dell'eventuale quantum debeatur epurato dall'applicazione di voci non dovute anche in considerazione del rilievo dell'eventuale rilevamento del superamento del tasso soglia" successivamente all'udienza del 20.11.2019, con richiesta di procedere al ricalcolo delle competenze ed interessi senza alcuna forma di capitalizzazione, mantenendo ferma la distinzione tra i due periodi individuati nei criteri di analisi), rilevava la parziale fondatezza dell'opposizione.
1.4.1. In primo luogo, disattendeva le eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo sia in relazione alla produzione dell'estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B. che in relazione all'omessa produzione contratto originario di conto corrente, ritenendo che, essendo le parti principali soggetti imprenditori, dovesse trovare applicazione la disciplina prevista dagli art.li 2709 e 2710 c.c.
1.4.2. Rigettava altresì l'eccezione relativa alla illegittimità dello ius variandi esercitato dalla banca, rilevandone la genericità ed evidenziando che l'art. 16 del contratto consentiva alla banca di modificare le condizioni economiche applicate con le prescrizioni contenute nella legge 154/1992, variazioni comunicate mediante gli estratti conto periodici.
1.4.3. Riteneva, altresì, generica l'eccezione di nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi ultra-legali, delle spese, delle valute e delle altre commissioni, reputandole, dunque, valide poiché convenute per iscritto ed accettate dal cliente come documentalmente provato.
1.4.4. Per il resto -richiamato il principio della ripartizione dell'onere della prova e rammentato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta alla parte opposta (attrice in senso sostanziale) dimostrare i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata- rilevava come priva di vizi logici risultasse la ricostruzione operata dal CT, il quale: - in relazione al contratto che aveva dato origine al rapporto di conto corrente ordinario n. 60590, aveva evidenziato che il contratto prodotto dalla banca in allegato alla memoria del 4.09.2018 era privo dell'indicazione della data, con conseguente impossibilità di conoscere il momento iniziale della apertura del rapporto;
- aveva rappresentato che la banca non aveva prodotto l'intera successione degli estratti conto necessari a comprovare le modalità di determinazione del saldo finale preteso, avendo provveduto a depositarli unicamente a far data dal 3.04.2000, con estratto conto che partiva da saldo iniziale negativo di € 41.673,22; - aveva evidenziato che il contratto era privo dell'accettazione della clausola di reciprocità; - aveva correttamente tenuto conto delle rimesse solutorie;
- aveva escluso l'usurarietà del rapporto.
Il primo giudice -rilevato che, a fronte della mancata produzione di tutte la serie degli estratti conto, occorreva procedere all'azzeramento del saldo iniziale e che, a fronte della mancata accettazione della clausola di reciprocità, doveva considerarsi illegittima l'applicazione della capitalizzazione trimestrale- esponeva che, delle tre ipotesi di ricalcolo operate dal
CT, anche a seguito di richieste di integrazione, doveva ritenersi corretta la seconda, di cui alla relazione integrativa del 25.09.2019 (che, a fronte di un saldo banca a debito della correntista di € 78.392,99, aveva rideterminato il saldo finale in € 47.271,00 a credito della correntista).
Quanto alla prima ipotesi (che, a fronte di un saldo banca a debito della cliente di €
78.392,99, aveva rideterminato il saldo finale in € 24.742,29 a credito della correntista), rilevava che la stessa si basava sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi con i saggi convenzionali, nella specie non applicabile in ragione della mancata osservanza delle regole di cui al combinato disposto dell'art. 120 TUB e della deliberazione del CICR del
9.02.2000.
Quanto alla terza ipotesi (che, a fronte di un saldo banca a debito della cliente di €
78.392,99, aveva rideterminato il saldo finale in € 53.543,29 a credito della correntista) rilevava come non fosse condivisibile la tesi secondo cui non sarebbe consentita alcuna forma di capitalizzazione, né sarebbero dovute spese, in quanto il contratto di conto corrente esisteva certamente e doveva identificarsi in quello che la banca aveva depositato con la dalla banca con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e nelle sue variazioni, ivi compreso quello di modifica bilaterale del 24.10.2014.
1.5. Da ultimo, il Tribunale rigettava la domanda di condanna formulata dagli opponenti in sede di precisazione delle conclusioni trattandosi di mutatio libelli non consentita (richiesta di condanna ex art. 96 cpc).
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo la riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1. Omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla Violazione e Parte_1 falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 2697 cod. civ.; 2. Sui criteri di ricalcolo applicati al rapporto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 del D.lgs.
01.09.1993 n. 385 (T.U.B.); 3. Sulle Spese e sulle Commissioni applicate al rapporto.
Erronea applicazione dell'art. 1372 c.c. per le spese del c/c e dell'art. 117 bis del D.lgs.
01.09.1993 n. 385 (T.U.B.) per le Commissioni di disponibilità fondi e di istruttoria veloce.
3. Nell'ambito del presente procedimento di appello si sono costituiti gli appellati CP_1
e ed hanno contestato il gravame chiedendone il
[...] CP_2 CP_3
rigetto, con conferma della prima sentenza e la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
(richiesta questa non reiterata in sede di P.C.).
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del 22.02.2024 (svolta in relazione all'udienza, sostituita con il deposito di note, del 20.02.2024) il Collegio ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., alla udienza del 21.1.2025 disponendo la sostituzione mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
e assegnando i termini di cui all'art 352 c.p.c. il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 21.01.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni, nonché a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 21.1.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
23.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene la Corte che l'appello si riveli parzialmente fondato e debba essere accolto nei termini che saranno di seguito precisati.
6. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
6.1. L'appellante premette che, a fronte della richiesta di ricalcolo avanzata dalla correntista in sede di opposizione, essa esponente ha dedotto che le rimesse della correntista avevano natura solutoria, sicché ha formulato l'eccezione di prescrizione sulla domanda di ricalcolo dell'estratto conto e di ripetizione di somme derivanti da pagamenti effettuati sul conto corrente aventi natura solutoria.
Lamenta che il primo giudice non si è adeguatamente pronunciato sull'eccezione di prescrizione, essendosi limitato a dare atto che “…il ctu ha considerato nel ricalcolo le rimesse solutorie in modo diverso da quelle meramente ripristinatorie”.
Denuncia che la motivazione si è esplicitata nella sola valutazione di correttezza dell'operato del CT in ordine alla individuazione delle rimesse in c/c.
Dà atto che il CT a pag. 9 della integrazione alla CT, dopo aver affermato che avrebbe preso in considerazione le rimesse solutorie distinguendole da quelle ripristinatorie, ha affermato che “l'ultimo estratto conto disponibile è in data 28.02.2017 per cui, in considerazione dei termini di prescrizione decennale, si conclude che la prescrizione non interviene”.
Spiega che il CT ha spiegato di aver rilevato “4 giorni, anteriori alla data della naturale prescrizione decennale del 20.06.2009, in cui sono stati contabilizzati movimenti assimilabili
a rimesse solutorie”.
Lamenta che l'affermazione del CT non convince, specie ove si consideri che la Pt_1 non si è limitata ad eccepire genericamente la prescrizione, ma ha depositato l'elenco analitico delle rimesse solutorie ante decennio dall'instaurazione del contraddittorio, individuate dal proprio consulente di parte dott. . Persona_1
Aggiunge che -a fronte della produzione da lei effettuata, relativa all'apertura di credito del
9.11.2015- controparte non ha provveduto, sebbene a tanto onerata, alla produzione di contratti di apertura di credito relativi agli anni precedenti. Rileva in particolare che nella specie manca la prova del fatto che, nel periodo oggetto di ricalcolo dal 1.04.2000 (data del primo estratto conto disponibile) al 9.01.2015 (data del primo contratto di affidamento prodotto in atti) il contratto sia stato affidato, atteso che, sebbene nel contratto di affidamento del 9.11.2015 sia indicato che esso sostituisce una linea di credito precedentemente concessa, non è dato sapere a quando questa risalirebbe e per quanto tempo il rapporto di conto corrente sarebbe stato affidato.
Sostiene, dunque, che deve ritenersi prescritto il diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti ex art. 2033 c.c., riferiti alle rimesse avvenute nel conto corrente in esame, nel periodo di dieci anni anteriore a quello della data di notifica di opposizione a decreto ingiuntivo
(21.12.2017).
5.2. Il Collegio rileva preliminarmente che il vizio di omessa motivazione ricorre nei casi in cui la sentenza non permette di comprendere le ragioni poste a suo fondamento, impedendo così ogni controllo sul percorso logico argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice.
Nella specie il Tribunale ha fatto riferimento e recepito le valutazioni del CT in punto di individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (Cass.
n. 21504/2018).
La Suprema Corte ha più volte affermato che “la possibilità per il giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, deve considerarsi riferita al caso che le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico” (Cass. n. 10688/2008). Nelle successive pronunce ha chiarito che:
“non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive”
(Cass. n. 282/2009; Cass. n.21504/2018).
5.3. Ciò detto e rilevato che ad ogni modo eventuali lacune motivazionali ben possono essere colmate dal giudice dell'impugnazione, si osserva che il CT ha proceduto al ricalcolo del rapporto di conto corrente a far data dal 3.04.2000, in ragione della presenza di estratti conto solo a partire da tale data, correttamente procedendo all'azzeramento del saldo iniziale (vedi sul punto Cass. 11543/2019; Cass. 27362/2022; Cass. 11735/2024).
Con riferimento specifico alla prescrizione, il CT ha spiegato di aver proceduto alla individuazione delle rimesse solutorie, riportate nell'ultima colonna della tabella 2) alle pagine 16/19 del secondo elaborato peritale, precisando, inoltre, di aver proceduto al calcolo dell'indebito irripetibile perché coperto da rimesse solutorie nel periodo di interesse, il tutto come esposto nella tabella 5), alle pagine 29/32, ove –come spiegato a pag. 23 del medesimo elaborato peritale- il dettaglio dell'indebito irripetibile è stato riportato come rettifica trimestrale nel prospetto del ricalcolo, con individuazione del valore totale dell'indebito irripetibile in complessivi € 2.551,46, calcolato rispetto ad un indebito totale pari ad € 82.900,00.
5.4. Orbene, premesso che su dette modalità di calcolo alcuna delle parti ha mosso rilievi specifici nel presente grado, si rileva che l'appellante si duole essenzialmente della violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova, secondo cui, come da orientamento ormai costantemente seguito dalla Giurisprudenza di Legittimità, grava sul correntista fornire prova dell'affidamento del conto nel periodo interessato dall'eccezione di prescrizione, e, quindi, della natura ripristinatoria delle rimesse;
mentre nella specie esisterebbe il solo contratto di apertura di credito dell'anno 2015, in difetto di produzione (il cui onere sarebbe stato a carico della correntista) di precedenti contratti di apertura di credito.
Su tale punto osserva il Collegio che, dall'esame del contratto di apertura di credito del
9.11.2015, dell'importo di € 80.000,00 con scadenza a revoca a valere sul rapporto di conto attualmente contrassegnato con il n. 60590, si evince chiaramente che lo stesso andava a sostituire precedente “apertura di credito in c.c. a revoca” di € 100.000,00.
Ciò indica in modo inequivocabile che anche in data antecedente al 9.11.2015 il rapporto di conto corrente per cui è causa era affidato, non potendosi neanche ignorare che già nel primo estratto conto del secondo trimestre 2000, è espressamente applicata la commissione di massimo scoperto ed è indicato l'importo del finanziamento in £ 300.0000,00.
Del resto, che il conto corrente sia stato affidato anche nel periodo 2000/2007 (periodo di interesse in relazione alla prescrizione delle rimesse solutorie antecedenti al decennio che ha preceduto la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) è chiaramente evincibile (e tale rilievo assume carattere dirimente) anche dall'elenco delle rimesse ripristinatorie e solutorie prodotto dalla banca, ove è espressamente indicata (quindi riconosciuta) l'esistenza di affidamento dell'importo di £ 300.000.000 dal 28.03.2000 al 9.12.2001; dell'importo di € 154.937,07 dal 12.12.2001 al 17.03.2004; dell'importo di €
155.000,00 dal 19.03.2004 al 31.12.2007.
5.5. Va infine chiarito che la verifica di rimesse solutorie è stata correttamente effettuata sul saldo epurato di tutte le competenze ritenute nulle (Cass. nn 9141/2020 e 3858/2021) il che spiega e giustifica la diversa soluzione offerta dal CT in punto di individuazione delle rimesse solutorie, rispetto a quella operata dalla banca nel prospetto prodotto in giudizio.
6. Il secondo ed il terzo motivo di gravame, i quali si prestano ad una trattazione unitario sono parzialmente fondati.
6.1 Con il secondo motivo, l'appellante censura, in sostanza, la pronuncia del primo giudice in punto di ritenuto difetto di accordo stipulato in osservanza delle regole sancite dal combinato disposto dell'art. 120 D.Lgs n. 385/1993 e della deliberazione del CICR del
9.02.2000.
Rileva che erroneamente il CT nella relazione tecnica ha diviso l'analisi degli estratti conto in due periodi: 1° periodo: dal 31.03.2000 (data iniziale del primo e/c prodotto dalla Pt_1
al 28.08.2012, in relazione al quale ha ritenuto applicabile l'art. 117 comma 3 e 7; 2° periodo: dal 30.08.2012 al 28.02.2017 (fine rapporto e giroconto a sofferenza) in relazione al quale ha ritenuto applicabile l'art. 117 comma 4 e 7.
Sostiene, in particolare, quanto al primo periodo, che erroneamente il CT (e conseguentemente il giudice) ha considerato come mancante qualsiasi pattuizione fino alla data del 30.08.2012, atteso che la mancanza di data certa nel contratto di conto corrente n.
60590 non esclude l'esistenza stessa del rapporto, documentata dagli estratti conto dal secondo trimestre 2000 alla chiusura del rapporto.
Aggiunge, quanto al secondo periodo, che erroneamente il CT ed il primo giudice hanno stabilito che nel periodo dal 30.08.2012 al 28.02.2017 dovessero essere disapplicate le pattuizioni inizialmente volute dalle parti, sicché ha applicato il criterio sostitutivo, nonostante fosse presente in atti il contratto di modifica bilaterale delle condizioni applicate al rapporto, datato 30.08.2012, nel quale a pag. 4 alla voce “capitalizzazione” (generica, quindi riferibile sia a quella attiva che a quella passiva) era stabilito il criterio trimestrale e nonostante fosse presente in atti il contratto di modifica bilaterale del 24.10.2014, nel quale, a pag. 3, era ribadito il medesimo criterio.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che erroneamente, in sede di ricalcolo del rapporto di conto corrente, il CT ha proceduto alla esclusione delle spese per il periodo fino al
29.08.2012 in cui i rapporti erano regolati dall'originario contratto, sebbene le parti avessero pattuito le spese di tenuta e delle operazioni del c/c nei termini previsti a pag. 3 del contratto di apertura e sebbene il CT dovesse mantenere l'addebito delle spese ex art. 1372 c.c.
L'appellante lamenta che erroneamente, in sede di ricalcolo del rapporto, il CT ha escluso la CMS omettendo altresì l'applicazione della commissione di disponibilità fondi, regolarmente pattuita nei due accordi di modifica bilaterale stipulati tra le parti il 30.08.2012
e il 24.10.2014.
6.2 La Corte rileva in primo luogo come correttamente sia stato ritenuto non operante ed inapplicabile nella specie, al periodo 1.04.2000/30.08.2012, il contratto di conto corrente prodotto dalla banca in allegato alla seconda memoria ex art. 183 VI comma C.P.C. denominato “contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza” in quanto privo di data (con conseguente impossibilità di conoscere la data di decorrenza iniziale delle condizioni economiche in esso indicate) ed in quanto non sottoscritto dalla società correntista (risultando sottoscritto da persona fisica, , che neanche ha speso CP_2
il nome della società, e che è soggetto diverso dal legale rappresentante ( ) CP_3
della società medesima).
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha, per un verso, disposto l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB, per altro verso, ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Se è vero che nell'ipotesi di calcolo recepita dal Giudice (la seconda, che è quella contenuta nell'elaborato datato 25.09.2019, depositato in pari data), il CT ha applicato la capitalizzazione annuale degli interessi, in luogo della capitalizzazione semplice, va rilevato che alcun rilievo hanno formulato sul punto gli appellati (che non hanno spiegato appello incidentale) sicché sul punto la sentenza non può essere modificata.
6.3. Quanto al secondo periodo dal 30.08.2012 (data di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società delle condizioni modificate) al termine del rapporto si rileva che correttamente è stata esclusa la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a fronte della mancata previsione e accettazione della capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità (previsione espressa che difetta anche nel contratto di modifica bilaterale del 24.10.2014).
Anche con riferimento al secondo periodo il CT (nella ipotesi di ricalcolo recepita dal primo giudice) ha applicato, in luogo della capitalizzazione semplice, la capitalizzazione annuale, ma di ciò gli appellati non si sono doluti attraverso la proposizione di specifico appello incidentale, sicché alcuna modifica è possibile apportare sul punto alla impugnata decisione. Erronea si rivela invece la pronuncia di nullità (in alcun modo argomentata in sentenza o in sede di CT) degli interessi ultralegali espressamente pattuiti in sede di accordi modificativi del 30.08.2012, poi del 24.10.2014 ed, in ultimo, in sede di apertura di credito del 9.11.2015, sicché la sentenza va riformata nella parte in cui ha disposto l'applicazione degli interessi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 TUB, dovendo invece trovare applicazione gli interessi ultralegali espressamente pattuiti negli accordi modificativi del 30.08.2012 e del
24.10.2014 ed infine nel contratto di apertura di credito del 9.11.2015 o degli interessi, più favorevoli al correntista, in concreto applicati dalla banca.
6.4. Inoltre, correttamente deve ritenersi essere stata operata l'esclusione dal ricalcolo del Parte rapporto di spese e dal 2000 al 30.08.2012, mentre non giustificata deve ritenersi l'esclusione delle commissioni di massimo utilizzo e di istruttoria veloce espressamente pattuite negli accordi modificativi del 30.08.2012 e poi del 24.10.2014.
6.5. Concludendo, la sentenza deve essere confermata sia in ordine alla decisione sull'eccezione di prescrizione, sia in ordine alla declaratoria di nullità della pattuizione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle altre condizioni economiche del rapporto relativamente al periodo compreso tra il 31.03.2000 ed il
29.08.2012.
Va parimenti confermata in punto di declaratoria di nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo successivo al 30.08.2012.
Va invece riformata nella parte in cui ha dichiarato la nullità degli interessi ultralegali anche per il periodo successivo al 30.08.2012.
Va inoltre disposta l'applicazione, nel periodo successivo al 30.03.2012, ove sussistenti in concreto le relative condizioni di applicazione, della commissione di disponibilità fondi e di quella di istruttoria veloce, per come pattuite negli accordi modificativi del 30.08.2012 e del
24.10.2014.
7. Onde rideterminare il saldo alla data del 28.02.2017 del conto corrente oggetto di causa, alla luce di quanto specificato al paragrafo 6.5., va disposta CT integrativa con affidamento all'ausiliare dell'incarico di procedere alla determinazione del saldo del conto corrente n.
0530/65190 alla data del 28.02.2017 secondo la metodologia ed i criteri già seguiti nell'elaborato depositato in primo grado in data 25.09.2019, con le seguenti rettifiche: 1) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al 28.02.2017) degli interessi convenzionali stabiliti nell'accordo modificativo del 30.08.2012 e poi in quello del 24.10.2014 ed infine nel contratto di apertura di credito del 9.11.2015, o degli eventuali diversi interessi in concreto applicati dalla banca, ove più favorevoli alla correntista;
2) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al 28.02.2017) delle spese previste nei predetti accordi modificativi, o delle eventuali diverse spese applicate in concreto dalla banca, ove più favorevoli alla correntista;
3) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al
28.02.2017), ove ne ricorrano in concreto i presupposti, della commissione di disponibilità fondi e quella di istruttoria veloce pattuite negli accordi modificativi del 30.08.2012 e del
24.10.2014.
8. La regolamentazione delle spese di lite anche del presente grado va rimessa al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) In parziale accoglimento ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza: A) RIGETTA
l'eccezione di nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali contenute negli accodi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014 nonché nel contratto di apertura di credito del 9.11.2015; B) DICHIARAapplicabilial rapporto di conto corrente oggetto di causa, nel periodo 30.08.2012/28.02.2017. le spese pattuite negli accodi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014, nonché, ove in concreto ricorrenti le relative condizioni, la commissione di disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce pattuite negli accodi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014;
2) DISPONE procedersi al ricalcolo del rapporto di conto corrente oggetto di causa secondo la metodologia ed i criteri già seguiti nell'elaborato peritale depositato in primo grado in data 25.09.2019, con le seguenti rettifiche: 1) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al 28.02.2017) degli interessi convenzionali stabiliti nell'accordo modificativo del 30.08.2012 e poi in quello del 24.10.2014 ed infine nel contratto di apertura di credito del 9.11.2015, o degli eventuali diversi interessi in concreto applicati dalla banca, ove più favorevoli alla correntista;
2) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al 28.02.2017) delle spese previste nei predetti accordi modificativi, o delle eventuali diverse spese applicate in concreto dalla banca, ove più favorevoli alla correntista;
3) applicazione per il secondo periodo (dal
30.08.2012 al 28.02.2017), ove ne ricorrano in concreto i presupposti, della commissione di disponibilità fondi e quella di istruttoria veloce pattuite negli accordi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014 e nel contratto di affidamento del
9.11.2015.
3) DISPONE la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, onde procedere, tramite CT, al ricalcolo indicato al precedente capo;
4) SPESE al definitivo.
Così deciso della camera di consiglio da remoto del giorno 4.02.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Dott. Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1124/2023 R.G.C., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 21.1.2025, vertente
TRA in persona del suo rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Alfredo Retico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, giusta procura a margine del decreto ingiuntivo n.580/2017 nel giudizio monitorio del
Tribunale di Avezzano proc. Nr RG 1627/2017
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 CP_2
e , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiano Augusto Tofani ed CP_3 elettivamente domiciliati in Avezzano, presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Carlo giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a D.I.
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 173/2023 del Tribunale di Avezzano pubblicata il 06.06.2023, corretta con ord. cron. Nr 4729/2023 del 29.09.2023, notificata il 02.10.2023
– contratti bancari
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1) in via principale accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 173/2023 emessa dal Tribunale di Avezzano il 06.06.2023, corretta con ordinanza cron. 4729/2023 del
29.09.2023, e notificata il 02.10.2023 e per l'effetto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, in tutto o in parte prescritta e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in subordine e se del caso accertare che la vanta nei confronti degli Parte_1 opponenti un credito di € 80.343,43 oltre interessi sulla sorte capitale di € 78.392,99 al tasso legale dal 11.2.2017 e, per l'effetto, condannare la (debitore principale), Controparte_1
e (fideiussori) al pagamento in favore della banca della CP_3 CP_2 predetta somma o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.
Per e : Controparte_1 CP_2 CP_3
“Piaccia all'Corte di Appello, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, in via principale:
- rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza del
Tribunale di Avezzano n. 173/2023 del 6/6/2023, come corretta con l'ordinanza cron.
4729/2023 del 29/9/2023; in via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 0530/60590, del relativo atto integrativo e delle relative condizioni economiche applicate al rapporto dalla sua effettiva nascita - relative alla capitalizzazione degli interessi e competenze, al rinvio agli usi su piazza, all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, all'omessa previsione della
c.m.s. e delle spese, all'illegittimo esercizio dello jus variandi, all'omesso deposito degli estratti analitici di c/c dall'apertura del rapporto sino al passaggio a sofferenza - per le quali la non ha fornito prova scritta della relativa pattuizione e, per l'effetto, dichiarare Pt_1
l'inefficacia degli addebiti applicati a tale titolo nel corso del rapporto con conseguente rideterminazione dell'esatto dare/avere fra le parti nel complessivo importo di € 47.271,85 per come accertato e ricalcolato dal consulente tecnico d'ufficio nella CT in atti o per il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
- accertare e dichiarare che, avendo accertato il CT un credito in favore della correntista nulla devono i Signori e e per l'effetto, Controparte_1 CP_2 CP_3
dichiarare i fideiussori liberati dalla garanzia prestata;
- alla luce della condotta processuale avversaria, condannare al Parte_1
risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 emanato dal Ministero della Giustizia in data 10/3/2014 e recante la determinazione dei parametri in materia di Tariffe Forensi, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza –resa in data 5.06.2023 e corretta con ordinanza in data 14.06.2023- pronunciata all'esito del giudizio di primo grado n. 1921/2017, promosso da Controparte_1 [...]
e contro con atto di opposizione al decreto ingiuntivo CP_2 CP_3 Parte_1
n. 508/2017 (con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 80.343,00
a titolo di saldo debitore del conto corrente 05360590 oltre agli interessi sulla sorte capitale di euro 78.392,99), del quale avevano invocato la revoca, giudizio nell'ambito del quale si era costituita la Parte_1 contestando l'opposizione– il Tribunale di Avezzano così statuiva: “1) revoca il decreto
[...]
ingiuntivo n. 580/2017; 2) dichiara la nullità del contratto di conto corrente n.
0530/60590 nella parte relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e dichiara applicabili al rapporto i criteri di cui all'art. 117 comma 7 lettera a) D.lgs.
385/1993, applicando il tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali
- BOT indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti rispetto alla data valuta riportata nel riassunto scalare del conto corrente;
3) per l'effetto ridetermina il saldo del conto corrente al 28 Febbraio 2017 in euro
47.271,85 a credito della correntista ordinando alla CP_2 CP_1 Parte_1
di procedere con le relative annotazioni;
4) rigetta nel resto;
5) condanna Parte_1
a rifondere agli attori opponenti le spese di lite in misura della metà, liquidata in
[...]
euro 6.715,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge oltre euro
306,50 per spese;
6) pone le spese del CT definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuno.”
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che gli opponenti avevano esposto: - che la azienda presente nel mercato da oltre 25 anni, intratteneva rapporti con Controparte_1 la (allora , poi incorporata nella Pt_1 Controparte_4 Pt_1
a far data dal 1995; - che il contratto di conto corrente ordinario n. 0530/65190,
[...] azionato in sede monitoria, non era stato stipulato il 24.10.2014, atteso che quello prodotto dalla era solo un accordo di modifica delle condizioni;
- che avevano ricevuto un Pt_1 affidamento di € 80.000,00 sotto forma di apertura di credito in conto corrente il 09.11.2015, con scadenza a revoca, affidamento che sostituiva altro precedentemente concesso di €
100.000,00; che e avevano rilasciato il 09.11.2016 fideiussione CP_3 CP_2 sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 80.000,00; che la banca aveva revocato loro il fido con lettera del 05.12.2016 con decorrenza immediata ed aveva intimato il pagamento dell'importo di € 73.065,96 oltre interessi e accessori;
che con lettera del
10.01.2017 la banca aveva comunicato la chiusura del conto corrente ordinario numero
65190 ed intimato il pagamento dell'importo ricalcolato in € 77.973,10.
Rappresentava che, a sostegno dell'opposizione, gli opponenti avevano: - eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per assenza dei presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c. poiché emesso sulla base dell'estratto di saldaconto ex art. 50 D.lgs. 385/1993 e per omessa produzione del contratto originario di conto corrente;
- dedotto l'inefficacia probatoria dell'estratto autentico delle scritture contabili in mancanza di produzione degli estratti analitici del conto corrente nonché l'illegittimità della revoca dell'affidamento poiché operato con modalità impreviste ed arbitrarie contrarie ai principi di correttezza e buona fede;
- lamentato che non risultavano convenute per iscritto le condizioni economiche del rapporto con conseguente illegittimità dell'applicazione da parte della banca: degli interessi
(convenzionali e/o legali); della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
della commissione di massimo scoperto, di affidamento e di spese.
1.2. Dava inoltre atto che la banca convenuta opposta si era costituita in giudizio deducendo: - che il decreto ingiuntivo era stato emesso in forza dell'estratto autentico delle scritture contabili, ed in particolare del libro giornale dei crediti a sofferenza, asserendo l'idoneità di tale documento a comprovare il diritto di credito nel procedimento monitorio ex art. 2709 e seguenti c.c. essendo la un'imprenditrice; - che il contratto di Controparte_1 contro corrente sottoscritto in data 24.10.2014 ed il contratto di affidamento del 09.11.2015 erano validi ed idonei a comprovare i rapporti e l'esistenza del credito azionato in giudizio;
- che corretto si rivelava il comportamento della banca in relazione all'applicazione degli interessi passivi ed alla loro capitalizzazione, della commissione di massimo scoperto e delle spese;
- che le censure mosse dagli opponenti erano generiche;
- che le rimesse avevano natura solutoria, con conseguente prescrizione dell'azione degli opponenti;
- che la banca aveva diritto di recedere in qualsiasi momento dall'affidamento concesso senza termine, salvo l'obbligo di dare un congruo preavviso, che, nel caso di specie, era stato dato e reiterato.
1.3. Dava ancora atto che con la prima memoria ex art. 183 comma VI C.P.C., gli attori avevano precisato la domanda deducendo: - la violazione dell'art. 117 comma 7 TUB per mancata produzione delle condizioni economiche applicate;
- la conseguente necessità di epurare il conto delle voci di cui non era stata fornita prova, dovendo ritenersi accertata l'illegittimità degli interessi convenzionali ultra legali applicati, l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi, l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e delle spese.
Aggiungeva che la banca aveva in sede di prima memoria ex art. 183 comma VI C.P.C. dedotto che la produzione dell'accordo stipulato il 9.11.2015 (relativo alla concessione dell'affidamento di € 80.000,00 sotto forma di apertura di credito in conto corrente) doveva considerarsi idoneo a dimostrare l'esistenza del rapporto di debito in quella misura ed in quella data, senza necessità di provare l'esistenza di precedenti aperture di redito.
Rappresentava che con la seconda memoria ex art. 183 VI comma C.P.C. la aveva Pt_1 prodotto il contratto di conto corrente originario, i patti di modifica delle condizioni, l'estratto conto integrale e l'elenco delle rimesse solutorie.
Dava infine atto che con la terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. gli opponenti avevano eccepito: - che il contratto di conto corrente era privo di data e che il primo degli estratti conto partiva da un saldo negativo;
- che dovevano ritenersi nulle le clausole relative alla previsione della capitalizzazione degli interessi, al rinvio agli usi su piazza, agli interessi superiori al tasso soglia;
- che difettavano previsioni relative alla CMS ed alle spese e che illegittimo doveva ritenersi lo ius variandi.
1.4. Ciò detto il Tribunale, dando atto anche che in corso di causa era stata ammessa ed espletata CT (con incarico all'ausiliare di determinare “sulla base della documentazione versata in atti, il saldo dare/avere tra le parti e l'ammontare effettivo dell'eventuale quantum debeatur epurato dall'applicazione di voci non dovute anche in considerazione del rilievo dell'eventuale rilevamento del superamento del tasso soglia" successivamente all'udienza del 20.11.2019, con richiesta di procedere al ricalcolo delle competenze ed interessi senza alcuna forma di capitalizzazione, mantenendo ferma la distinzione tra i due periodi individuati nei criteri di analisi), rilevava la parziale fondatezza dell'opposizione.
1.4.1. In primo luogo, disattendeva le eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo sia in relazione alla produzione dell'estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B. che in relazione all'omessa produzione contratto originario di conto corrente, ritenendo che, essendo le parti principali soggetti imprenditori, dovesse trovare applicazione la disciplina prevista dagli art.li 2709 e 2710 c.c.
1.4.2. Rigettava altresì l'eccezione relativa alla illegittimità dello ius variandi esercitato dalla banca, rilevandone la genericità ed evidenziando che l'art. 16 del contratto consentiva alla banca di modificare le condizioni economiche applicate con le prescrizioni contenute nella legge 154/1992, variazioni comunicate mediante gli estratti conto periodici.
1.4.3. Riteneva, altresì, generica l'eccezione di nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi ultra-legali, delle spese, delle valute e delle altre commissioni, reputandole, dunque, valide poiché convenute per iscritto ed accettate dal cliente come documentalmente provato.
1.4.4. Per il resto -richiamato il principio della ripartizione dell'onere della prova e rammentato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta alla parte opposta (attrice in senso sostanziale) dimostrare i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata- rilevava come priva di vizi logici risultasse la ricostruzione operata dal CT, il quale: - in relazione al contratto che aveva dato origine al rapporto di conto corrente ordinario n. 60590, aveva evidenziato che il contratto prodotto dalla banca in allegato alla memoria del 4.09.2018 era privo dell'indicazione della data, con conseguente impossibilità di conoscere il momento iniziale della apertura del rapporto;
- aveva rappresentato che la banca non aveva prodotto l'intera successione degli estratti conto necessari a comprovare le modalità di determinazione del saldo finale preteso, avendo provveduto a depositarli unicamente a far data dal 3.04.2000, con estratto conto che partiva da saldo iniziale negativo di € 41.673,22; - aveva evidenziato che il contratto era privo dell'accettazione della clausola di reciprocità; - aveva correttamente tenuto conto delle rimesse solutorie;
- aveva escluso l'usurarietà del rapporto.
Il primo giudice -rilevato che, a fronte della mancata produzione di tutte la serie degli estratti conto, occorreva procedere all'azzeramento del saldo iniziale e che, a fronte della mancata accettazione della clausola di reciprocità, doveva considerarsi illegittima l'applicazione della capitalizzazione trimestrale- esponeva che, delle tre ipotesi di ricalcolo operate dal
CT, anche a seguito di richieste di integrazione, doveva ritenersi corretta la seconda, di cui alla relazione integrativa del 25.09.2019 (che, a fronte di un saldo banca a debito della correntista di € 78.392,99, aveva rideterminato il saldo finale in € 47.271,00 a credito della correntista).
Quanto alla prima ipotesi (che, a fronte di un saldo banca a debito della cliente di €
78.392,99, aveva rideterminato il saldo finale in € 24.742,29 a credito della correntista), rilevava che la stessa si basava sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi con i saggi convenzionali, nella specie non applicabile in ragione della mancata osservanza delle regole di cui al combinato disposto dell'art. 120 TUB e della deliberazione del CICR del
9.02.2000.
Quanto alla terza ipotesi (che, a fronte di un saldo banca a debito della cliente di €
78.392,99, aveva rideterminato il saldo finale in € 53.543,29 a credito della correntista) rilevava come non fosse condivisibile la tesi secondo cui non sarebbe consentita alcuna forma di capitalizzazione, né sarebbero dovute spese, in quanto il contratto di conto corrente esisteva certamente e doveva identificarsi in quello che la banca aveva depositato con la dalla banca con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e nelle sue variazioni, ivi compreso quello di modifica bilaterale del 24.10.2014.
1.5. Da ultimo, il Tribunale rigettava la domanda di condanna formulata dagli opponenti in sede di precisazione delle conclusioni trattandosi di mutatio libelli non consentita (richiesta di condanna ex art. 96 cpc).
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo la riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1. Omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla Violazione e Parte_1 falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 2697 cod. civ.; 2. Sui criteri di ricalcolo applicati al rapporto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 del D.lgs.
01.09.1993 n. 385 (T.U.B.); 3. Sulle Spese e sulle Commissioni applicate al rapporto.
Erronea applicazione dell'art. 1372 c.c. per le spese del c/c e dell'art. 117 bis del D.lgs.
01.09.1993 n. 385 (T.U.B.) per le Commissioni di disponibilità fondi e di istruttoria veloce.
3. Nell'ambito del presente procedimento di appello si sono costituiti gli appellati CP_1
e ed hanno contestato il gravame chiedendone il
[...] CP_2 CP_3
rigetto, con conferma della prima sentenza e la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
(richiesta questa non reiterata in sede di P.C.).
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del 22.02.2024 (svolta in relazione all'udienza, sostituita con il deposito di note, del 20.02.2024) il Collegio ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., alla udienza del 21.1.2025 disponendo la sostituzione mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
e assegnando i termini di cui all'art 352 c.p.c. il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 21.01.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni, nonché a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 21.1.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
23.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene la Corte che l'appello si riveli parzialmente fondato e debba essere accolto nei termini che saranno di seguito precisati.
6. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
6.1. L'appellante premette che, a fronte della richiesta di ricalcolo avanzata dalla correntista in sede di opposizione, essa esponente ha dedotto che le rimesse della correntista avevano natura solutoria, sicché ha formulato l'eccezione di prescrizione sulla domanda di ricalcolo dell'estratto conto e di ripetizione di somme derivanti da pagamenti effettuati sul conto corrente aventi natura solutoria.
Lamenta che il primo giudice non si è adeguatamente pronunciato sull'eccezione di prescrizione, essendosi limitato a dare atto che “…il ctu ha considerato nel ricalcolo le rimesse solutorie in modo diverso da quelle meramente ripristinatorie”.
Denuncia che la motivazione si è esplicitata nella sola valutazione di correttezza dell'operato del CT in ordine alla individuazione delle rimesse in c/c.
Dà atto che il CT a pag. 9 della integrazione alla CT, dopo aver affermato che avrebbe preso in considerazione le rimesse solutorie distinguendole da quelle ripristinatorie, ha affermato che “l'ultimo estratto conto disponibile è in data 28.02.2017 per cui, in considerazione dei termini di prescrizione decennale, si conclude che la prescrizione non interviene”.
Spiega che il CT ha spiegato di aver rilevato “4 giorni, anteriori alla data della naturale prescrizione decennale del 20.06.2009, in cui sono stati contabilizzati movimenti assimilabili
a rimesse solutorie”.
Lamenta che l'affermazione del CT non convince, specie ove si consideri che la Pt_1 non si è limitata ad eccepire genericamente la prescrizione, ma ha depositato l'elenco analitico delle rimesse solutorie ante decennio dall'instaurazione del contraddittorio, individuate dal proprio consulente di parte dott. . Persona_1
Aggiunge che -a fronte della produzione da lei effettuata, relativa all'apertura di credito del
9.11.2015- controparte non ha provveduto, sebbene a tanto onerata, alla produzione di contratti di apertura di credito relativi agli anni precedenti. Rileva in particolare che nella specie manca la prova del fatto che, nel periodo oggetto di ricalcolo dal 1.04.2000 (data del primo estratto conto disponibile) al 9.01.2015 (data del primo contratto di affidamento prodotto in atti) il contratto sia stato affidato, atteso che, sebbene nel contratto di affidamento del 9.11.2015 sia indicato che esso sostituisce una linea di credito precedentemente concessa, non è dato sapere a quando questa risalirebbe e per quanto tempo il rapporto di conto corrente sarebbe stato affidato.
Sostiene, dunque, che deve ritenersi prescritto il diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti ex art. 2033 c.c., riferiti alle rimesse avvenute nel conto corrente in esame, nel periodo di dieci anni anteriore a quello della data di notifica di opposizione a decreto ingiuntivo
(21.12.2017).
5.2. Il Collegio rileva preliminarmente che il vizio di omessa motivazione ricorre nei casi in cui la sentenza non permette di comprendere le ragioni poste a suo fondamento, impedendo così ogni controllo sul percorso logico argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice.
Nella specie il Tribunale ha fatto riferimento e recepito le valutazioni del CT in punto di individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate” (Cass.
n. 21504/2018).
La Suprema Corte ha più volte affermato che “la possibilità per il giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, deve considerarsi riferita al caso che le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico” (Cass. n. 10688/2008). Nelle successive pronunce ha chiarito che:
“non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive”
(Cass. n. 282/2009; Cass. n.21504/2018).
5.3. Ciò detto e rilevato che ad ogni modo eventuali lacune motivazionali ben possono essere colmate dal giudice dell'impugnazione, si osserva che il CT ha proceduto al ricalcolo del rapporto di conto corrente a far data dal 3.04.2000, in ragione della presenza di estratti conto solo a partire da tale data, correttamente procedendo all'azzeramento del saldo iniziale (vedi sul punto Cass. 11543/2019; Cass. 27362/2022; Cass. 11735/2024).
Con riferimento specifico alla prescrizione, il CT ha spiegato di aver proceduto alla individuazione delle rimesse solutorie, riportate nell'ultima colonna della tabella 2) alle pagine 16/19 del secondo elaborato peritale, precisando, inoltre, di aver proceduto al calcolo dell'indebito irripetibile perché coperto da rimesse solutorie nel periodo di interesse, il tutto come esposto nella tabella 5), alle pagine 29/32, ove –come spiegato a pag. 23 del medesimo elaborato peritale- il dettaglio dell'indebito irripetibile è stato riportato come rettifica trimestrale nel prospetto del ricalcolo, con individuazione del valore totale dell'indebito irripetibile in complessivi € 2.551,46, calcolato rispetto ad un indebito totale pari ad € 82.900,00.
5.4. Orbene, premesso che su dette modalità di calcolo alcuna delle parti ha mosso rilievi specifici nel presente grado, si rileva che l'appellante si duole essenzialmente della violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova, secondo cui, come da orientamento ormai costantemente seguito dalla Giurisprudenza di Legittimità, grava sul correntista fornire prova dell'affidamento del conto nel periodo interessato dall'eccezione di prescrizione, e, quindi, della natura ripristinatoria delle rimesse;
mentre nella specie esisterebbe il solo contratto di apertura di credito dell'anno 2015, in difetto di produzione (il cui onere sarebbe stato a carico della correntista) di precedenti contratti di apertura di credito.
Su tale punto osserva il Collegio che, dall'esame del contratto di apertura di credito del
9.11.2015, dell'importo di € 80.000,00 con scadenza a revoca a valere sul rapporto di conto attualmente contrassegnato con il n. 60590, si evince chiaramente che lo stesso andava a sostituire precedente “apertura di credito in c.c. a revoca” di € 100.000,00.
Ciò indica in modo inequivocabile che anche in data antecedente al 9.11.2015 il rapporto di conto corrente per cui è causa era affidato, non potendosi neanche ignorare che già nel primo estratto conto del secondo trimestre 2000, è espressamente applicata la commissione di massimo scoperto ed è indicato l'importo del finanziamento in £ 300.0000,00.
Del resto, che il conto corrente sia stato affidato anche nel periodo 2000/2007 (periodo di interesse in relazione alla prescrizione delle rimesse solutorie antecedenti al decennio che ha preceduto la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) è chiaramente evincibile (e tale rilievo assume carattere dirimente) anche dall'elenco delle rimesse ripristinatorie e solutorie prodotto dalla banca, ove è espressamente indicata (quindi riconosciuta) l'esistenza di affidamento dell'importo di £ 300.000.000 dal 28.03.2000 al 9.12.2001; dell'importo di € 154.937,07 dal 12.12.2001 al 17.03.2004; dell'importo di €
155.000,00 dal 19.03.2004 al 31.12.2007.
5.5. Va infine chiarito che la verifica di rimesse solutorie è stata correttamente effettuata sul saldo epurato di tutte le competenze ritenute nulle (Cass. nn 9141/2020 e 3858/2021) il che spiega e giustifica la diversa soluzione offerta dal CT in punto di individuazione delle rimesse solutorie, rispetto a quella operata dalla banca nel prospetto prodotto in giudizio.
6. Il secondo ed il terzo motivo di gravame, i quali si prestano ad una trattazione unitario sono parzialmente fondati.
6.1 Con il secondo motivo, l'appellante censura, in sostanza, la pronuncia del primo giudice in punto di ritenuto difetto di accordo stipulato in osservanza delle regole sancite dal combinato disposto dell'art. 120 D.Lgs n. 385/1993 e della deliberazione del CICR del
9.02.2000.
Rileva che erroneamente il CT nella relazione tecnica ha diviso l'analisi degli estratti conto in due periodi: 1° periodo: dal 31.03.2000 (data iniziale del primo e/c prodotto dalla Pt_1
al 28.08.2012, in relazione al quale ha ritenuto applicabile l'art. 117 comma 3 e 7; 2° periodo: dal 30.08.2012 al 28.02.2017 (fine rapporto e giroconto a sofferenza) in relazione al quale ha ritenuto applicabile l'art. 117 comma 4 e 7.
Sostiene, in particolare, quanto al primo periodo, che erroneamente il CT (e conseguentemente il giudice) ha considerato come mancante qualsiasi pattuizione fino alla data del 30.08.2012, atteso che la mancanza di data certa nel contratto di conto corrente n.
60590 non esclude l'esistenza stessa del rapporto, documentata dagli estratti conto dal secondo trimestre 2000 alla chiusura del rapporto.
Aggiunge, quanto al secondo periodo, che erroneamente il CT ed il primo giudice hanno stabilito che nel periodo dal 30.08.2012 al 28.02.2017 dovessero essere disapplicate le pattuizioni inizialmente volute dalle parti, sicché ha applicato il criterio sostitutivo, nonostante fosse presente in atti il contratto di modifica bilaterale delle condizioni applicate al rapporto, datato 30.08.2012, nel quale a pag. 4 alla voce “capitalizzazione” (generica, quindi riferibile sia a quella attiva che a quella passiva) era stabilito il criterio trimestrale e nonostante fosse presente in atti il contratto di modifica bilaterale del 24.10.2014, nel quale, a pag. 3, era ribadito il medesimo criterio.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che erroneamente, in sede di ricalcolo del rapporto di conto corrente, il CT ha proceduto alla esclusione delle spese per il periodo fino al
29.08.2012 in cui i rapporti erano regolati dall'originario contratto, sebbene le parti avessero pattuito le spese di tenuta e delle operazioni del c/c nei termini previsti a pag. 3 del contratto di apertura e sebbene il CT dovesse mantenere l'addebito delle spese ex art. 1372 c.c.
L'appellante lamenta che erroneamente, in sede di ricalcolo del rapporto, il CT ha escluso la CMS omettendo altresì l'applicazione della commissione di disponibilità fondi, regolarmente pattuita nei due accordi di modifica bilaterale stipulati tra le parti il 30.08.2012
e il 24.10.2014.
6.2 La Corte rileva in primo luogo come correttamente sia stato ritenuto non operante ed inapplicabile nella specie, al periodo 1.04.2000/30.08.2012, il contratto di conto corrente prodotto dalla banca in allegato alla seconda memoria ex art. 183 VI comma C.P.C. denominato “contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza” in quanto privo di data (con conseguente impossibilità di conoscere la data di decorrenza iniziale delle condizioni economiche in esso indicate) ed in quanto non sottoscritto dalla società correntista (risultando sottoscritto da persona fisica, , che neanche ha speso CP_2
il nome della società, e che è soggetto diverso dal legale rappresentante ( ) CP_3
della società medesima).
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha, per un verso, disposto l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB, per altro verso, ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Se è vero che nell'ipotesi di calcolo recepita dal Giudice (la seconda, che è quella contenuta nell'elaborato datato 25.09.2019, depositato in pari data), il CT ha applicato la capitalizzazione annuale degli interessi, in luogo della capitalizzazione semplice, va rilevato che alcun rilievo hanno formulato sul punto gli appellati (che non hanno spiegato appello incidentale) sicché sul punto la sentenza non può essere modificata.
6.3. Quanto al secondo periodo dal 30.08.2012 (data di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società delle condizioni modificate) al termine del rapporto si rileva che correttamente è stata esclusa la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a fronte della mancata previsione e accettazione della capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità (previsione espressa che difetta anche nel contratto di modifica bilaterale del 24.10.2014).
Anche con riferimento al secondo periodo il CT (nella ipotesi di ricalcolo recepita dal primo giudice) ha applicato, in luogo della capitalizzazione semplice, la capitalizzazione annuale, ma di ciò gli appellati non si sono doluti attraverso la proposizione di specifico appello incidentale, sicché alcuna modifica è possibile apportare sul punto alla impugnata decisione. Erronea si rivela invece la pronuncia di nullità (in alcun modo argomentata in sentenza o in sede di CT) degli interessi ultralegali espressamente pattuiti in sede di accordi modificativi del 30.08.2012, poi del 24.10.2014 ed, in ultimo, in sede di apertura di credito del 9.11.2015, sicché la sentenza va riformata nella parte in cui ha disposto l'applicazione degli interessi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 TUB, dovendo invece trovare applicazione gli interessi ultralegali espressamente pattuiti negli accordi modificativi del 30.08.2012 e del
24.10.2014 ed infine nel contratto di apertura di credito del 9.11.2015 o degli interessi, più favorevoli al correntista, in concreto applicati dalla banca.
6.4. Inoltre, correttamente deve ritenersi essere stata operata l'esclusione dal ricalcolo del Parte rapporto di spese e dal 2000 al 30.08.2012, mentre non giustificata deve ritenersi l'esclusione delle commissioni di massimo utilizzo e di istruttoria veloce espressamente pattuite negli accordi modificativi del 30.08.2012 e poi del 24.10.2014.
6.5. Concludendo, la sentenza deve essere confermata sia in ordine alla decisione sull'eccezione di prescrizione, sia in ordine alla declaratoria di nullità della pattuizione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle altre condizioni economiche del rapporto relativamente al periodo compreso tra il 31.03.2000 ed il
29.08.2012.
Va parimenti confermata in punto di declaratoria di nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo successivo al 30.08.2012.
Va invece riformata nella parte in cui ha dichiarato la nullità degli interessi ultralegali anche per il periodo successivo al 30.08.2012.
Va inoltre disposta l'applicazione, nel periodo successivo al 30.03.2012, ove sussistenti in concreto le relative condizioni di applicazione, della commissione di disponibilità fondi e di quella di istruttoria veloce, per come pattuite negli accordi modificativi del 30.08.2012 e del
24.10.2014.
7. Onde rideterminare il saldo alla data del 28.02.2017 del conto corrente oggetto di causa, alla luce di quanto specificato al paragrafo 6.5., va disposta CT integrativa con affidamento all'ausiliare dell'incarico di procedere alla determinazione del saldo del conto corrente n.
0530/65190 alla data del 28.02.2017 secondo la metodologia ed i criteri già seguiti nell'elaborato depositato in primo grado in data 25.09.2019, con le seguenti rettifiche: 1) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al 28.02.2017) degli interessi convenzionali stabiliti nell'accordo modificativo del 30.08.2012 e poi in quello del 24.10.2014 ed infine nel contratto di apertura di credito del 9.11.2015, o degli eventuali diversi interessi in concreto applicati dalla banca, ove più favorevoli alla correntista;
2) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al 28.02.2017) delle spese previste nei predetti accordi modificativi, o delle eventuali diverse spese applicate in concreto dalla banca, ove più favorevoli alla correntista;
3) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al
28.02.2017), ove ne ricorrano in concreto i presupposti, della commissione di disponibilità fondi e quella di istruttoria veloce pattuite negli accordi modificativi del 30.08.2012 e del
24.10.2014.
8. La regolamentazione delle spese di lite anche del presente grado va rimessa al momento della pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) In parziale accoglimento ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza: A) RIGETTA
l'eccezione di nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali contenute negli accodi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014 nonché nel contratto di apertura di credito del 9.11.2015; B) DICHIARAapplicabilial rapporto di conto corrente oggetto di causa, nel periodo 30.08.2012/28.02.2017. le spese pattuite negli accodi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014, nonché, ove in concreto ricorrenti le relative condizioni, la commissione di disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce pattuite negli accodi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014;
2) DISPONE procedersi al ricalcolo del rapporto di conto corrente oggetto di causa secondo la metodologia ed i criteri già seguiti nell'elaborato peritale depositato in primo grado in data 25.09.2019, con le seguenti rettifiche: 1) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al 28.02.2017) degli interessi convenzionali stabiliti nell'accordo modificativo del 30.08.2012 e poi in quello del 24.10.2014 ed infine nel contratto di apertura di credito del 9.11.2015, o degli eventuali diversi interessi in concreto applicati dalla banca, ove più favorevoli alla correntista;
2) applicazione per il secondo periodo (dal 30.08.2012 al 28.02.2017) delle spese previste nei predetti accordi modificativi, o delle eventuali diverse spese applicate in concreto dalla banca, ove più favorevoli alla correntista;
3) applicazione per il secondo periodo (dal
30.08.2012 al 28.02.2017), ove ne ricorrano in concreto i presupposti, della commissione di disponibilità fondi e quella di istruttoria veloce pattuite negli accordi modificativi del 30.08.2012 e del 24.10.2014 e nel contratto di affidamento del
9.11.2015.
3) DISPONE la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, onde procedere, tramite CT, al ricalcolo indicato al precedente capo;
4) SPESE al definitivo.
Così deciso della camera di consiglio da remoto del giorno 4.02.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Dott. Nicoletta Orlandi