Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - Sezione ERsona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente relatore Dott.ssa Efisia Gaviano
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2272 del R.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di divorzio, vertente
TRA
Parte 1 (cf C.F. 1 () rappresentato dall'amministratore di sostegno sig.ra
), elettivamente domiciliati in Montalbano Jonico alla via (cf C.F. 2Parte_2
C.F. 3 ) che li Como n. 21, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Dellorusso (cf rappresenta e li difende come da procura in atti. per le comunicazioni: pec Email 1 fax 0835593581 appellante
E
C.F. 4 ), rappresentata e difesa dall'avvocato Concetta Rollo (c.f. CP_1 (cf
), in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F. 5
predetto in Matera, alla via Nazionale n. 85.
ER le comunicazioni: pec Email_2
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso insistendo per l'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi atti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rappresentato dall'amministratore di sostegno sig.ra Parte 2 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 3004/2024 con la quale - pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da egli contratto con CP 1
-· era stata accolta la domanda di assegno divorzile
Nel proprio atto di gravame il Pt 1 ha premesso che in data 05.12.1987, Parte 1 e CP_1
[...] avevano contratto matrimonio concordatario e dalla loro unione erano nate le figlie [...]
ER 1 e ERsona 2 entrambe ormai maggiorenni. L'unione familiare si era tuttavia rivelata
,
conflittuale tanto che, con ricorso del 05.04.1996, la CP 1 aveva adito il Tribunale di Matera
affinchè fosse pronunciata la separazione tra i coniugi. All'esito di tale giudizio, nel quale il Pt 1 si era regolarmente costituito, in data 27.04.2000 era stata depositata la sentenza di separazione avente n. 498/2000, con la quale il Tribunale aveva così statuito:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- affida le figlie minori ER_2 e ER 1 alla madre, con diritto del padre di vederle e trattenerle con sé nei tempi e con le modalità determinate della motivazione della sentenza;
- pone a carico del Parte 1 la corresponsione dell'assegno mensile di lire un milione a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie.
A seguito di detta sentenza la CP 1 unitamente alla figlie, oramai maggiorenni, aveva trasferito in
Napoli la sua residenza.
Successivamente, in data 21.7.2020, il Pt 1 aveva instaurato apposito giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, argomentando che tra i coniugi non vi era stato alcun segno di riconciliazione e che nel corso degli anni di separazione egli aveva versato regolarmente il mantenimento in favore della ex coniuge e delle figlie, ma aveva avuto scarsi rapporti con queste ultime e rarissimi erano stati gli incontri e le conversazioni tra loro. ER 2 e ER 1 in ogni caso erano diventate ormai maggiorenni ed autonome economicamente, capaci di provvedere al proprio mantenimento come sicuramente già facevano.
La CP_1 dal canto suo era perfettamente capace fisicamente e mentalmente di trovare una stabile e regolare occupazione ed inoltre proveniva da una famiglia molto agiata ed aveva ricevuto beni immobili in eredità, dai quali percepiva una rendita mensile.
Premesso quanto sopra il Pt 1 aveva chiesto che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e che venisse revocato l'assegno di mantenimento in favore della CP 1 e delle figlie. Spese vinte.
Si era costituita CP 1 la quale aveva preliminarmente dedotto di non opporsi a che venisse disposto lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con il ricorrente. Quanto alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento formulata dal Pt 1 la predetta aveva argomentato che a causa del matrimonio con il ricorrente aveva lasciato la sua città di origine, Napoli, per trasferirsi a Matera ove il ricorrente svolgeva l'attività di agente assicurativo della [...] essendo titolare di una Agenzia di Assicurazioni della CP_3Controparte_2 ora ' CP_3
[...] a Matera alla Via Luigi Einaudi. Tale attività perdurava da oltre trenta anni.
I coniugi avevano stabilito di comune accordo che la CP_1 lasciasse il lavoro che svolgeva a Napoli prima del matrimonio per dedicarsi completamente alla famiglia in qualità di casalinga e per accudire le figlie;
sulla scorta di quanto sopra la CP_1 aveva consentito al ricorrente di poter lavorare senza dover provvedere ad alcuna incombenza domestica o comunque collegata alle figlie, dedicandosi interamente al proprio lavoro ed alla propria carriera, cosa che poi era avvenuta.
I predetti avevano acquistato e poi venduto due piccoli appartamenti in Matera per destinarli ad abitazione coniugale ed in seguito avevano acquistato un altro appartamento ivi alla Via Fratelli
Rosselli utilizzando una somma che il padre della CP 1 aveva donato alla figlia e che copriva la metà del prezzo richiesto per l'acquisto, per cui era stato contratto un mutuo per pagare l'altra metà
del prezzo.
Successivamente, onorato completamente il debito inerente al contratto di mutuo che era stato stipulato, l'appartamento adibito a casa coniugale sito a Matera era stato venduto ed il ricavato era stato suddiviso in parti eguali tra le parti;
la resistente dopo la separazione dal coniuge si era trasferita a Napoli, sua città natale.
Ancora, la CP 1 aveva rilevato che la figlia ER_1 nata a [...] il [...], era nata con una consistente malformazione venosa della guancia destra ( angioma), che nel tempo era aumentata di volume provocandole problemi respiratori, dentali e di masticazione ed andando ad incidere in parte sul naso ed in parte sul labbro, provocandole anche diversi episodi di sanguinamento nel tempo. A causa di tale malformazione, ER_1 era stata sottoposta negli anni, a partire dall'anno 2003 e fino al 2013, a più di 20 interventi chirurgici tutti effettuati a Milano, dove era stata accompagnata e seguita solamente dalla madre, fatta eccezione per due occasioni alle quali era stato presente anche il
Pt 1
In ordine alla situazione economica sua e delle figlie, la CP_1 aveva rilevato che era casalinga, aveva sessanta anni compiuti, non svolgeva alcuna attività lavorativa, non aveva un diploma di laurea e non aveva alcuna specializzazione. La predetta aveva inoltre chiarito che non aveva avuto immobili in eredità dai quali percepiva una rendita mensile;
era proprietaria di un monolocale sito in Napoli alla
Via Servio Tullio, acquistato con il ricavato dalla vendita dell'appartamento adibito a casa coniugale, per il quale suo padre aveva contribuito all'acquisto donandole la metà del prezzo di vendita dello stesso. Tale immobile era locato per un canone mensile di euro 550,00 con il quale pagava il mutuo di circa 470,00 euro mensili che aveva contratto per acquistare la casa nella quale attualmente abitava con le sue due figlie, sita in Napoli al Vico Nocelle 46/E, per l'acquisto della quale era stata aiutata da sua madre. La predetta era altresì proprietaria di un monolocale che non era oggetto di alcun contratto di locazione, sito in Termoli, dove si recava annualmente d'estate per trascorrervi le vacanze insieme alle sue figlie, acquistato dalla stessa da più di venti anni con denaro donatole da sua madre.
Al di fuori degli immobili sopra descritti, la resistente non ne possedeva altri.
Il Pt 1 invece svolgeva da oltre trenta anni attività di agente di assicurazioni, essendo titolare di una agenzia di Assicurazioni della CP 3 sita in Matera alla Via Luigi Einaudi;
aveva acquistato l'appartamento in Matera ove viveva alla Via Lazazzera, nonché un altro immobile, sito sempre in
Matera alla Via Lazazzera, ed aveva ricevuto negli ultimi anni in eredità dai suoi genitori, unitamente alla sorella, immobili siti in Laterza (TA) alla Via Sagrado, nonché tre terreni siti sempre in Laterza, come risultava dalle visure catastali in atti.
Il ricorrente inoltre aveva un tenore di vita agiato, avendo acquistato negli anni auto e moto costose ed avendo fatto diversi viaggi.
Il predetto negli anni si era limitato a versare l'assegno mensile di contributo al mantenimento per la resistente e per le due figlie di circa 600,00 euro mensili attuali, non partecipando, se non in rarissime occasioni, a contribuire al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreativo sportive, relative alle figlie.
Queste ultime avevano potuto frequentare l'Università solo grazie alla propria madre, che l'aveva aiutata economicamente a fronteggiare le suddette spese e non erano ancora indipendenti economicamente in quanto ER 2 frequentava la Facoltà di Architettura alla Federico II di Napoli e doveva ancora sostenere sette esami per laurearsi e ER 1 a seguito del diploma triennale di laurea in Terapia della psicomotricità, era in procinto di iniziare il percorso di specializzazione biennale di
Scienze della Riabilitazione alla Università Federico II di Napoli.
Tanto rilevato ed evidenziato altresì che l'importo attuale dell'assegno di mantenimento pari ad euro
600,00 circa mensili versatole dal ricorrente per lei e le sue due figlie era assolutamente insufficiente a garantire loro un'esistenza dignitosa ed a far fronte alle esigenze economiche delle figlie, nel tempo aumentate, aveva chiesto in via riconvenzionale che il Tribunale disponesse in proprio favore nonché in favore delle figlie ER 2 e ER_1 un aumento del predetto assegno.
La CP_1 aveva quindi concluso chiedendo al Tribunale: -che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con Parte 1 -che disponesse a carico del predetto un assegno divorzile in favore della comparente non inferiore ad euro 600,00 al mese ed altro assegno in favore delle figlie ER 2 e ER 1 con lei conviventi di non meno di euro 350,00 ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie. Spese vinte. All'esito del suddetto giudizio, con la sentenza n.3004/24 il Tribunale aveva accolto la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio ed aveva altresì accolto la domanda di assegno divorzile formulata dalla Pt 3 ponendo a carico del Pt 1 l'obbligo di corrispondere alla predetta la somma mensile di euro 400,00 oltre rivalutazione Istat, mentre aveva rigettato la domanda di assegno di mantenimento in favore delle figlie e compensato per intero tra le parti le spese di lite.
Nella richiamata sentenza, a sostegno di quanto stabilito con riferimento al riconoscimento dell'assegno divorzile alla CP 1 il primo giudice aveva argomentato: - che il Pt 1 dichiaratosi agente assicurativo della CP 3 e titolare di una Agenzia diControparte_2 ora Assicurazioni della CP 3 a Matera, aveva prodotto documentazione fiscale relativa soltanto agli anni 2017 e 2018 con un reddito pari ad €. 21.881,00 e €. 20.621,00; - che rispetto all'epoca della separazione, le condizioni economiche della resistente non erano migliorate dal momento che non svolgeva alcuna attività lavorativa, non aveva un diploma di laurea né alcuna specializzazione essendosi dedicata sempre alla cura della famiglia e delle figlie, circostanze peraltro non contestate da parte ricorrente. Ancora, la CP_1 aveva oramai raggiunto un'età tale (64 anni) da non consentirle uno stabile inserimento nel mondo del lavoro, tenuto conto della mancanza di una qualifica professionale e di pregresse esperienze lavorative e del fatto che aveva dedicato gran parte della vita all'accudimento della famiglia e della durata della convivenza coniugale;
la predetta versava quindi nell'oggettiva impossibilità di provvedere da sola alle proprie esigenze. Ciò posto, tenuto conto dell'età degli ex coniugi, del contributo personale dato dalla resistente alla formazione del patrimonio comune nel corso della convivenza coniugale e delle rispettive situazioni economiche dei predetti, il
Tribunale aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la determinazione dell'assegno divorzile nell'importo mensile di euro 400,00, oltre rivalutazione Istat.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte 1 ponendo a fondamento dello stesso un unico motivo di gravame volto ad ottenerne la riforma per la parte in cui aveva posto a suo carico l'obbligo di versare in favore della CP_1 un assegno divorzile di €. 400,00 mensili, oltre adeguamento annuale Istat.
Parte 4 si erano separatiA sostegno di tale doglianza il Pt 1 ha rilevato che in realtà i coniugi giudizialmente dal lontano anno 2000 e, di fatto, diversi anni prima;
la CP_1 quindi in alcun modo aveva contribuito alla crescita professionale del marito.
La predetta aveva difatti spostato la sua residenza in Napoli (sua città di origine) portando con sé le due figlie dopo pochissimi anni di matrimonio.
Il Pt 1 dall'anno 2000 sino al 2020, anno in cui aveva adito il Tribunale di Napoli per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva avuto scarsissimi rapporti con la coniuge e con le due figlie, con le quali peraltro non aveva avuto alcun tipo di frequentazione e non certo per sua scelta in quanto ben avrebbe voluto costruire un rapporto con le predette.
In alcun modo, pertanto, Parte 1 era stato supportato dalla CP 1 per il suo lavoro, che si era costruito e creato da solo come ogni libero professionista, sacrificandosi e soffrendo senza alcun supporto da parte della famiglia. Inoltre, aveva errato il primo giudice nel rilevare una notevole discrepanza tra i redditi del Pt 1 e della CP 1 in quanto egli aveva depositato le dichiarazioni dei redditi degli anni 2017-2018, precedenti alla pandemia, che in ogni caso non rispecchiavano la attuale situazione economica dell'appellante, che aveva subito un dimezzamento delle entrate.
Inoltre, a fine dicembre 2023, il Pt 1 era stato colpito da ictus celebrale, era stato in fin di vita e si trovava ancora ricoverato per le sedute di riabilitazione, né era dato sapere quando avrebbe potuto ritornare a casa e riprendere a lavorare. A causa delle precarie condizioni di salute del Pt 1 1 giudice tutelare del Tribunale di Matera aveva provveduto alla nomina di Parte 2 quale amministratore di sostegno del predetto.
Ricorrevano quindi i presupposti per la revoca del concesso assegno divorzile in quanto la CP_1 non aveva voluto lavorare nel corso della vita per sua scelta personale, dato che provenendo da una famiglia agiata aveva preferito vivere di rendita e percepire mensilmente il mantenimento dall'ex coniuge. La predetta inoltre, pur trovandosi in condizioni psicofisiche idonee ed essendo abile ed idonea al lavoro, non aveva inteso cercare un dignitoso posto di lavoro, né si era comunque impegnata in tal senso, per cui non poteva esserle riconosciuto alcun assegno divorzile.
A ciò doveva aggiungersi che le condizioni economiche del Pt 1 avevano subito un significativo peggioramento in ragione delle sue gravi problematiche di salute sopra richiamate.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo - per i motivi esposti - che, in riforma della sentenza n.3004/2024 emessa dal Tribunale di Napoli in data 16.02.2024, venisse revocato l'assegno divorzile ivi previsto in favore della CP 1 essendo mutate irrimediabilmente le condizioni economiche, lavorative e di salute di Parte_1
Spese vinte. Si è costituita CP_1 la quale ha preliminarmente eccepito la nullità del giudizio di gravame in quanto, a partire dall'11.04.2024, Parte 1 era stato sottoposto alla amministrazione di sostegno ed il giudizio di appello era stato introdotto in data 09.05.2024, in assenza di autorizzazione del Giudice tutelare e quindi in violazione dell'art. 374 nn. 5 e 9 c.p.c.
L'autorizzazione del Giudice Tutelare era difatti considerata presupposto necessario ai fini della legittima costituzione del rapporto processuale ed in difetto della stessa il giudizio doveva ritenersi introdotto senza che vi fosse una idonea legittimazione all'esercizio delle facoltà processuali. L'appellata ha inoltre eccepito la violazione da parte avversa dell'art. 345 II comma c.p.c. e del divieto dei nova in appello, argomentando che l'appellante nel corso del giudizio di primo grado aveva omesso ogni rituale contestazione in merito alla circostanza dedotta dalla CP 1 riferibile alla cura della famiglia ed alla sua dedizione alla stessa ed alle ragazze, per poi introdurre in sede di gravame un'eccezione mai dedotta nel giudizio di prime cure, relativa al mancato supporto della CP_1 ai fini del proprio avviamento professionale. Ciò posto, in mancanza di contestazioni circa la dedizione della
CP 1 alla famiglia ed alla cura delle figli, accertata del resto anche dal giudice di primo grado, doveva ritenersi pacificamente acquisita la premura della predetta nei confronti della famiglia (marito e figlie ), con conseguente esonero della CP 1 dall'onere probatorio su di lei incombente e con preclusione, in sede di gravame, di ogni richiesta di nuova valutazione sul punto.
Allo stesso modo, assurgeva a circostanza pacifica anche quella relativa alla ricerca del lavoro da parte della CP 1 avendo il Pt 1 palesemente omesso ogni minimo rilievo sul punto nel corso del giudizio di primo grado a ciò conseguendo che doveva ritenersi nuova l'eccezione sollevata a tal proposito dal predetto.
Era inoltre inammissibile ogni inedita deduzione sulla (presunta) contrazione dei redditi del Pt_1 successivi alla pandemia. Tale rilievo, infondato ed inveritiero, avrebbe dovuto essere ritualmente eccepito in sede di ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con specifica prova documentale.
Infine, l'appellata ha chiesto che venissero trasmessi gli atti alla competente Procura della Repubblica
Parte 2 n.q. di per quanto di propria competenza, in ordine alla condotta dell'appellante amministratrice provvisoria di sostegno, pubblico ufficiale.
La CP_1 ha quindi concluso chiedendo che la Corte di Appello così provvedesse:
1) dichiarare la nullità del ricorso in appello per difetto di legittimazione ad agire dell'amministratore di sostegno, Parte_2
2) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, per violazione dell'art. 345 cpc;
3) trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica per quanto di propria competenza in ordine alla condotta dell'amministratrice di sostegno provvisoria, Parte 2 pubblico ufficiale;
4) condannare l'appellante, amministratore provvisorio di sostegno Parte 2 al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio;
5) condannare l'appellante, amministratore di sostegno, Parte 2 al risarcimento dei danni per temerarietà della lite ex art. 96 cpc nella misura di €. 3000,00 od in quella, maggiore o minore, ritenuta equa dalla Corte di appello di Napoli.
Il presente procedimento si è svolto con le modalità della trattazione scritta e quindi, depositate le note nelle quali le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste, all'esito della camera di consiglio questo Collegio ha riservato la causa in decisione senza termini, in quanto non previsti dal rito.
Ritiene questa Corte di dover anzitutto esaminare l'eccezione sollevata dalla CP 1 avente ad oggetto la nullità del giudizio di gravame introdotto dall'amministratore di sostegno del Pt 1 in assenza della autorizzazione da parte del giudice tutelare, prevista dall'art. 374 c.c..
Orbene, al fine di valutare compiutamente detta questione si deve anzitutto rilevare che in data
11.4.2024, dinanzi al giudice tutelare del Tribunale di Matera, è stata aperta l'amministrazione di sostegno in favore di Parte 1 e contestualmente Parte 2 è stata nominata provvisoriamente amministratore di sostegno del predetto. Alla successiva udienza del 22.4.24 si è proceduto al conferimento dell'incarico ed al relativo giuramento.
La Pt 1 nella indicata qualità, in data 10.5.24, ha proposto l'atto di gravame in esame senza aver previamente acquisito l'autorizzazione da parte del giudice tutelare.
Ciò posto, si deve tuttavia evidenziare che - a seguito di apposita istanza formulata dall' CP_4 in data
23.9.2024 il giudice tutelare, con provvedimento del 2.10.2024 allegato in atti, ha autorizzato l'amministratore di sostegno alla proposizione del gravame avverso la sentenza resa dal Tribunale di
Napoli avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e CP 1 ratificandone espressamente l'operato con riferimento alla indicata impugnazione.
Alla luce di quanto evidenziato ritiene pertanto questa Corte che, in ragione della intervenuta ratifica sopra richiamata, l'eccezione in esame risulti di fatto superata e debba essere pertanto disattesa.
Tanto rilevato, si ritiene opportuno esaminare nel prosieguo - in uno al merito - quanto eccepito dalla
CP 1 circa la violazione dell'art. 345 II comma c.p.c. e del divieto dei nova in appello da parte del
Pt 1 con riferimento in particolare alle eccezioni dallo stesso formulate in ordine al mancato supporto della CP 1 all'avviamento professionale del coniuge ed alla circostanza che la predetta non aveva mai cercato lavoro.
ER quanto poi riguarda la deduzione dell'appellante circa il peggioramento della propria situazione economica dovuto alle sopravvenute problematiche di salute, si evidenzia sin da ora che l'eccezione di inammissibilità sollevata a tal proposito dalla CP 1 è destituita di fondamento. Si deve difatti rilevare a tal proposito che, con riferimento alle determinazioni economiche assunte nel corso dei giudizi di separazione e di divorzio, trova applicazione il principio "rebus sic stantibus", per cui nell'ambito degli stessi ben possono trovare spazio domande giustificate da sopravvenienze fattuali, con l'unico limite che devono essere formulate nel rispetto del principio del contraddittorio, garantendo quindi alla controparte la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa. Ebbene, nel caso di specie la nuova situazione economica del Pt 1 è stata rappresentata dal predetto sin dall'atto introduttivo del presente gravame. Tanto rilevato, si deve ora esaminare il motivo posto a fondamento del gravame di cui si tratta, avente ad oggetto il riconoscimento da parte del primo giudice dell'assegno divorzile in favore della CP_1
Orbene, in ordine alla questione che ci occupa si deve anzitutto sottolineare che l'art. 5 della legge n.898/1970, al comma 6 così stabilisce: "Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi,
e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
ER quanto poi riguarda la natura dell'assegno divorzile è necessario fare anzitutto riferimento alla sentenza n. 18287/18 resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con la quale si è chiarito che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Ancora, la Suprema Corte nella richiamata sentenza ha precisato che ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, in giudice deve accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
- -Tanto rilevato si deve ora verificare alla luce dei principi sin qui richiamati se nella specie sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della CP 1 Quanto sopra, dovendosi anzitutto valutare se tra le parti sia ravvisabile una disparità economico-reddituale.
Orbene, a tal proposito va evidenziato che il Pt 1 e la CP 1 sono entrambi proprietari di beni immobili ( e tra questi di quelli in cui rispettivamente abitano) ed altresì che i predetti -in base all'apporto conferito da ciascuno relativamente agli acquisti immobiliari effettuati durante il matrimonio hanno già provveduto alla vendita degli stessi ed alla divisione pro quota del ricavato.
-
Ciò posto va rilevato che sussiste tuttavia uno squilibrio reddituale tra le parti, in quanto il Pt 1 ha sempre svolto la propria attività lavorativa percependone il relativo reddito, diversamente dalla CP_1 che si è dedicata esclusivamente alle esigenze della casa e della famiglia.
Ancora si deve ricordare che il Pt 1 n primo grado non aveva contestato quanto dedotto dalla CP_1 circa il fatto che quest'ultima si era dedicata esclusivamente alla famiglia, né invero la circostanza che, così facendo, gli aveva dato la possibilità di dedicarsi appieno al suo lavoro.
Va quindi precisato a tal proposito che la mancata contestazione di quanto sopra ha determinato – da un lato il venir meno dell'onere probatorio incombente sulla CP 1 sia pure con riferimento alle sole circostanze appena richiamate e dall'altro lato - il divieto per il Pt 1 di eccepire per la prima
-
volta in sede di gravame che la CP_1 non aveva contribuito allo sviluppo della sua professione.
Il tutto dovendosi sottolineare per completezza che quanto appena esposto non preclude a questa
Corte la possibilità di rilevare che la stessa CP_1 ha argomentato nei propri atti che aveva dovuto seguire il marito a Matera in quanto il predetto svolgeva ivi l'attività di agente assicurativo della [...]
Controparte_2 CP 3 essendo titolare di una Agenzia di Assicurazioni della CP_3ora ノ
[...] a Matera alla Via Luigi Einaudi e che tale attività perdurava da oltre trenta anni, facendo quindi riferimento ad una posizione lavorativa del coniuge già costituita sin dall'inizio del matrimonio. Nello stesso tempo non può trascurarsi che l'apporto della CP_1 all'attività lavorativa del coniuge aveva avuto comunque una durata limitata nel tempo essendo gli stessi separati formalmente dal 2000 e, di fatto, già da qualche anno prima ( cfr la sentenza di separazione allegata in atti).
Fermo restando quanto sin qui rilevato si deve comunque precisare a questo punto che: "Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, 1. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente".
(cfr. Cass ord. n. 29920/22).
Tale condivisibile principio è stato del resto più volte univocamente ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che: "In tema di attribuzione dell'assegno divorzile ed in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente..." (cfr. Cass. ord. n. 9144/23).
Ancora: "La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (cfr Cass. Ord. n.27945/23).
Orbene, sulla scorta dei principi sin qui esposti si deve a questo punto evidenziare che la riscontrata disparità reddituale tra il Pt 1 e la CP 1 non determina automaticamente il diritto di quest'ultima a vedersi riconosciuto l'assegno di cui si tratta, dovendosi verificare se nel caso concreto la stessa sia riconducibile in via esclusiva o prevalente ad un accordo intervenuto fra i coniugi alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia, nonché al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali da parte della CP 1 Quanto sopra dovendosi precisare, a proposito del suddetto accordo, che lo stesso può essere stato sia esplicito, sia il frutto di una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi che
- salvo prova contraria - può ritenersi tale nel caso di una conduzione univoca della vita familiare (cfr.
Cass.n.4328/24 ).
Va quindi rilevato che, per quanto incombesse sulla CP_1 -in quanto richiedente l'assegno in questione l'onere di allegazione e prova delle circostanze sopra evidenziate afferenti in particolare a prospettive od occasioni professionali-reddituali da lei sacrificate in ragione della vita matrimoniale, la stessa si è limitata ad argomentare - come si è già detto - che si era occupata in via esclusiva della famiglia e delle figlie, consentendo in tal modo al coniuge di potersi dedicare interamente al proprio lavoro ed alla propria carriera;
quanto sopra, senza fare tuttavia alcun riferimento specifico e concreto
-e senza articolare alcuna prova- nè in ordine alle suddette prospettive od occasioni professionali- reddituali, nè relativamente alla ricerca di un lavoro da parte sua.
Va a questo punto precisato che, non avendo la CP_1 dedotto alcunchè in ordine a tali aspetti, non gravava sul Pt 1 alcun onere di contestazione in ordine agli stessi e tantomeno dal suo "silenzio" poteva conseguire l'acquisizione pacifica delle suddette circostanze di fatto. Tanto rilevato si deve ricordare che il principio di non contestazione, così come univocamente interpretato dalla giurisprudenza, opera nella misura in cui la circostanza da contestare sia allegata in maniera altrettanto specifica e puntuale e riguardi fatti storici individuati in modo espresso (cfr Cass.
n.21403/2022; n.35037/2021 e n. Cass. 6172/2020). A ciò deve aggiungersi che i fatti allegati da una delle parti possono essere considerati "pacifici" e quindi essere posti a fondamento della decisione, solo quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando quest'ultima, pur non avendoli espressamente contestati, abbia comunque assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, ammettendone quindi implicitamente l'esistenza.
In linea con quanto sin qui evidenziato si deve pertanto sottolineare che se possono ritenersi pacificamente acquisite in quanto non contestate, con conseguente esonero dall'onere probatorio in favore della CP 1 e preclusione di ogni richiesta di nuova valutazione sul punto in sede di gravame, le circostanze relative alla dedizione della CP 1 alla famiglia ed alla cura delle figlie e l'agevolazione del coniuge nel lavoro in termini di prospettive e crescita professionale ( il tutto ovviamente nei limiti di quanto innanzi detto), non può affermarsi altrettanto in ordine alla rinuncia da parte della CP_1 a concrete occasioni e prospettive di lavoro ed alla sua ricerca di una occupazione da parte sua.
Ciò posto va a questo punto rilevato che, in via di principio, una volta sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge dovrebbe provvedere al proprio mantenimento, fatta salva l'ipotesi in cui sussistano i richiamati presupposti per l'attribuzione di un assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa.
Ebbene ritiene questa Corte, sulla scorta di quanto sin qui evidenziato e dei principi richiamati applicabili nel caso di specie, che non possa essere riconosciuto alla CP_1 l'assegno divorzile con riferimento alla sua funzione perequativo-compensativa, in quanto non si può prescindere a tal fine dalla rinuncia da parte della stessa, nel corso della durata della vita matrimoniale, ad occasioni e prospettive professionali/reddituali (cfr. Cass 4328/24).
In sostanza, la CP 1 avrebbe dovuto dedurre e provare: che non era in grado di vivere autonomamente e dignitosamente;
che doveva essere compensata per il contributo dato durante la vita matrimoniale alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge ed inoltre che lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi era stato determinato dalla scelta fatta nel corso della vita matrimoniale di dedicarsi alla famiglia, tale da indurla a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali.
La CP_1 tuttavia, come si è già detto, non ha compiutamente ottemperato all'onere della prova su di lei incombente, per cui l'assegno divorzile sotto il profilo equiparativo-compensativo non le può essere riconosciuto. Tanto rilevato si deve a questo punto valutare se l'assegno in questione possa essere giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, ricordando a tal proposito il recente orientamento della
Suprema Corte (cfr tra le altre Cass. ord. n. 9144/23, n. 10614/23 e n. 26520/24), in forza del quale in assenza della prova del nesso causale tra lo squilibrio patrimoniale esistente tra la situazione reddituale e patrimoniale degli ex coniugi ed il sacrificio del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, l'assegno divorzile potrebbe essere eventualmente giustificato da una esigenza
(solo) assistenziale, nel caso in cui il coniuge più debole non avesse i mezzi sufficienti per una esistenza dignitosa e versasse in una situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.
Ancora, la Suprema Corte (cfr.: Cass. n. 32354 2024) ha avuto modo di affermare che: "la funzione assistenziale dell'assegno valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica «ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare".
Tanto rilevato e facendo applicazione dei principi sin qui richiamati, ritiene questa Corte che non sussistano i presupposti per riconoscere alla CP_1 l'assegno divorzile nei termini anzidetti, dovendosi considerare che la predetta - le cui figlie sono oramai adulte ed economicamente indipendenti è proprietaria dell'immobile in Napoli in cui abita e di un altro immobile sempre
-
in Napoli con il cui fitto fa fronte al mutuo contratto per l'acquisto del primo;
ancora, la CP_1
è proprietaria di un terzo immobile in Termoli ove si reca per le vacanze.
Orbene, in ragione di quanto sopra ritiene questa Corte che la predetta ben potrebbe ricavare dai suddetti beni i necessari mezzi per il suo dignitoso sostentamento, da ciò derivando l'insussistenza anche dei presupposti per il riconoscimento alla predetta dell'assegno divorzile di natura assistenziale.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte deve essere pertanto accolto il gravame proposto dal
Pt 1 con conseguente riforma della sentenza impugnata, per la parte in cui aveva riconosciuto l'assegno divorzile in favore della CP 1 In ordine poi alla richiesta di trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per quanto di propria competenza in ordine alla condotta dell'amministratrice provvisoria, Parte_2 pubblico ufficiale, ritiene questa Corte che la stessa debba essere disattesa. Tanto si afferma anzitutto Contr in quanto in ordine alla dedotta nullità dell'appello si è già evidenziato che l'operato dell” è stato oggetto di ratifica da parte del G.T. Si rileva con riferimento al mancato pagamento del contributo Contr unificato da parte dell' che lo stesso non assume rilevanza penale. ER il resto, la chiesta trasmissione degli atti al PMM appare invero esplorativa. Nulla a provvedere in ordine alla richiesta di trasmissione al GT per la revoca dell'ADS formulata dalla CP 1 nella memoria del 7.11.2024 (e quindi senza rispettare il diritto di difesa della controparte), in quanto tale iniziativa è disciplinata dall'art. 413 c.c.
Infine, in ragione dell'esito della lite deve essere disattesa anche la richiesta formulata dalla CP_1 Cont di condanna della per temerarietà della lite ex art. 96 cpc, in quanto la stessa presuppone la soccombenza della parte avversa rispetto a quella richiedente.
In ordine alle spese di lite, all'esito di una valutazione complessiva di entrambi i gradi di giudizio ed in considerazione della circostanza che, quanto alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non vi era stata opposizione da parte della CP_1 si ritiene di dover compensare per 1/3 le spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio e porre le stesse per i restanti 2 / 3 a carico della CP 1 in ragione della sua soccombenza.
Quanto sopra facendo applicazione dello scaglione relativo al valore indeterminabile compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, escludendo la fase istruttoria per il secondo grado e liquidando le stesse sulla scorta dei valori minimi in ragione della limitata difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - sezione ERsona, Famiglia e Minori - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP 1Parte 1 nei confronti di avverso la sentenza n.
3004/24 emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda della CP_1 volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile;
b) compensa le spese di lite tra le parti per 1/3 con riferimento ad entrambi i gradi e condanna la
CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore del Pt 1 per i restanti 2 / 3, liquidando le stesse in euro 2539,00 per il primo grado ed in euro 2315,00 per il secondo grado, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, c.c. del 13.11.2024.
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)