Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. V.G. 389/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 389/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDREOLI ELENA, con domicilio in CORSO MATTEOTTI 41
20081 ABBIATEGRASSO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 04/10/1997, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano alla Parte II, Serie A n.
0258, dell'anno 1997;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E CASA CONIUGALE
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) La casa rimarrà assegnata alla moglie che la abiterà con le figlie, di cui ancora Persona_1 minorenne e non economicamente autosufficiente, mentre e maggiorenni ma Per_2 Per_3 non economicamente autosufficienti.
4) I coniugi continueranno a pagare la quota della rata di mutuo pro quota al 50%. I coniugi I coniugi sosterranno al 50% le spese straordinarie di manutenzione, quali, come già concordato, la riverniciatura delle ringhiere, sistemazione e/o sostituzione delle zanzariere, imbiancatura interna dell'immobile, sistemazione della muratura esterna e del marciapiede. FIGLIA E IL SUO
MANTENIMENTO
5) Le figlie, considerata l'età, potranno frequentare il padre come e quando vorranno.
6) Il padre provvederà a contribuire al mantenimento delle ragazze mediante il versamento dell'importo complessivo di € 800,00, di cui € 200,00 per quasi economicamente Per_3 autosufficiente e di € 300,00 cadauna per e fino alla loro indipendenza Per_2 Per_1 economica.
7) I genitori concordano sin da ora a suddividere al 50% le spese per il cambio stagione dei capi delle ragazze e più in particolare giubbotti/piumini invernale e poi primaverile e delle scarpe.
8) Considerati i problemi di salute di , i genitori autorizzano e acconsentono sin da ora Per_1 le spese mediche, anche private, per il suo benessere psico-fisico.
9) I genitori inoltre hanno già autorizzato ed entrambi acconsentono al percorso di psicoterapia privato di e di che verrà suddiviso al 50%. Per_2 Per_3
10) I genitori concordano e acconsentono alle cure odontoiatriche private delle ragazze come già in uso, che saranno sempre suddivise al 50% anche per il futuro.
11) I genitori concordano che le figlie possano usufruire di lezioni di ripetizione scolastiche, seppur senza la verifica dell'eventuale documentazione.
12) Le parti concordano sin da ora di mantenere il conto corrente comune sul quale dovranno essere accreditati eventuali rimborsi per le spese mediche sostenute, rimborsi che verranno utilizzati per le spese delle figlie.
13) Le parti concordano a mantenere cointestato il deposito amministrato, i cui titoli e investimenti verranno utilizzanti per le spese straordinarie delle ragazze.
14) I genitori concordano sin da ora che, all'indipendenza economica di ciascuna figlia, riconosceranno a ognuna l'importo di € 3000,00 (€ 1500,00 a carico di ciascun genitore).
15) La casa sita all'Aprica (SO) rimarrà cointestata tra i coniugi e le relative spese di mutuo e di manutenzione tra cui condominiali verranno sostenute da entrambi i coniugi che verseranno la rispettiva quota parte sul conto cointestato (complessivamente verseranno mensilmente per i mutui € 1.000,00).
16) Le spese straordinarie come previste dal Protocollo delle spese di Pavia che le parti dichiarano di conoscere saranno suddivise al 50%. MANTENIMENTO DEL CONIUGE E RAPPORTI
ECONOMICI TRA GLI STESSI
Pag. 2 di 4 17) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”.
18) Ogni altra questione di ordine patrimoniale fra i ricorrenti è già stata risolta e le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla a pretendere l'uno dall'altro.
19) I coniugi dichiarano di non avere alcuna pendenza o contenzioso in essere.”
Le parti, con le note autorizzate dell'11 aprile 2025, hanno precisato quanto segue:
“- affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso l'abitazione Persona_1 familiare assegnata alla madre;
- considerata l'imminente maggiore età, salvo diversi migliori accordi tra le parti e sempre nell'interesse prevalente della minore, potrà trascorrere con il padre: Persona_1
• aprile 22 e/o 24; 26 e/o 27; 29.
• maggio 6 e/o 8, 10 e/o 11; 13 e/o 15; 20 e/o 22; 24e/o 25; 27 e/o 29.
• giugno 3 e/o 5; 7 e/o 8.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, così come modificate con le note dell'11.04.25.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e disciplinato l'affidamento della figlia minorenne.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si da atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio il 04/10/1997, in Milano (atto Parte_2
n.0258, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 07/05/2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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