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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere dott. Giuseppe Perri Consigliere rel./est.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento civile, iscritto al n. 301/2024 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione, al quale è riunito il procedimento iscritto al n. 1122/2024
r.g.v.g., avente ad oggetto reclamo ex art. 739 c.p.c., avverso il decreto n. 172/2024 emesso in data 28.2.2024, pubblicato il 14.3.2024, dal Tribunale di Cosenza, nel proc. n.
3648/23 r.v.g., in materia di dichiarazione di incandidabilità, ai sensi dell'art. 143, comma
11, D.P.R. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali), vertente tra:
1) c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
DE (CS), c.da Settimo 22, elettivamente domiciliato in Cosenza, via E. De Nicola,
n°1, Scala B, presso e nello studio dell'avv. Pierpaolo BONANNO, c.f.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al C.F._2
ricorso;
Reclamante e reclamato incidentale nel proc. n. 1122/2024 r.g.v.g.
e
1 2) , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui
Uffici di Via Gioacchino da Fiore n. 34 è domiciliata per legge;
Reclamante principale nel proc. n. 301/2024 r.g.v.g.
Reclamato e reclamante incidentale nel proc. n. 1122/2024 r.g.v.g. nonché
3) c.f. elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._3
Cosenza alla via Sabotino n. 55, nello studio dell'Avv. Giuseppe Carratelli, c.f.
dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce alla C.F._4
comparsa di risposta;
Reclamato nel proc. n. 301/2024 r.g.v.g.
4) Parte_4
Reclamato nel proc. n. 301/2024 r.g.v.g. non costituito in giudizio
Con l'intervento del Procuratore Generale.
Conclusioni delle parti:
1) con il reclamo ha chiesto: “Voglia la Corte d'appello di Catanzaro, Parte_1 contrariis reiectis, accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, in riforma del Decreto
n°172/2024 cron. R.V.G. del Tribunale di Cosenza, pubblicato il 14.03.2024 in esito al proc. n° 3648/2023, respingere la richiesta di declaratoria di incandidabilità, ex art. 143 del D. L.vo 267/2000, avanzata nei confronti del sig. , con vittoria di spese e Parte_1 competenze di causa”;
2) l'Avvocatura dello Stato, per il , ha chiesto: Parte_2
a) nelle conclusioni del proprio reclamo principale: “Voglia l'adita Corte, contrariis reiectis: modificare il decreto reso nel procedimento R.G.V.G. n. 3648/2023, emesso dal
Tribunale di Cosenza in data 14 marzo 2024, di parziale reiezione della domanda ex art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000 e, per l'effetto, dichiarare l'incandidabilità di
[...]
e ”; Pt_3 Parte_4
b) nelle conclusioni della propria memoria di costituzione con reclamo incidentale:
“Voglia l'adita Corte, contrariis reiectis: rigettare il reclamo e modificare il decreto reso nel procedimento R.G.V.G. n. 3648/2023, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 14 marzo 2024, nel senso di correggere l'omissione per errore materiale
2 dell'incandidabilità per le elezioni alla Camera dei deputati al Senato della Repubblica
e al Parlamento europeo”;
3) con la comparsa di risposta, ha chiesto: “Che l'On.le Corte di Parte_3
Appello adita Voglia dichiarare inammissibile l'avverso reclamo, ovvero rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze, da distrarre in favore del sottoscritto difensore”;
4) il Procuratore Generale, con note scritte, con riferimento al reclamo del Pt_1 ha espresso “parere contrario, in quanto il provvedimento impugnato, sui punti censurati,
è congruamente motivato”; in relazione al reclamo principale del , ha chiesto Parte_2
“l'accoglimento del reclamo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Cosenza
Il giudizio di primo grado è stato così ricostruito nel decreto gravato.
“Con nota datata 20.7.2023 il trasmetteva al Presidente di questo Parte_2
Tribunale copia del DPR 28.6.2023 con il quale era stato adottato, rispetto al Comune di DE, il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di cui all'art. 143
d.lgs. 267/2000, nonché la proposta del Presidente della Repubblica e la relazione del
Prefetto di Cosenza, al fine di attivare il procedimento di cui al medesimo art. 143 d.lgs.
267/2000, comma 11, per la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori del predetto Comune ritenuti responsabili dello scioglimento (poi identificati nel CO
; nel vice-sindaco e nell'assessore ). Parte_3 Parte_4 Parte_1
Instaurato il contraddittorio, resistevano alla domanda gli amministratori e Pt_3
mentre non si costituiva malgrado la ritualità della notifica dell'atto Pt_1 Pt_4 introduttivo”.
2. Il decreto del Tribunale di Cosenza
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Cosenza ha così statuito:
“1. Accoglie la domanda proposta con riferimento alla posizione di e per Parte_1
l'effetto dichiara che il medesimo non è candidabile alle elezioni regionali, Pt_1
provinciali, comunali e circoscrizionali per i due turni elettorali successivi allo scioglimento del consiglio comunale di DE, disposto con DPR 28.6.2023;
3 2. Rigetta la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di incandidabilità di
[...]
e ; Pt_3 Parte_4
3. Dichiara compensate le spese e competenze del presente procedimento camerale”.
Il primo giudice ha così motivato tale decisione.
“Gli atti da cui ricavare le condotte degli amministratori interessati dalla domanda del
- e - sono la relazione del Prefetto di Parte_2 Pt_3 Pt_1 Pt_4
Cosenza del 26.4.2023; la relazione del 21.6.2023 contenente la proposta di scioglimento del Consiglio Comunale;
il decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica del
28.6.2023. Non possono considerarsi, di contro, atti coperti dal segreto o non versati agli atti del presente giudizio (quali la relazione finale della Commissione di Accesso nominata a seguito dell'esecuzione delle misure cautelari nell'ambito del procedimento penale denominato “Reset”), trattandosi di documenti di cui gli stessi amministratori non conoscono il contenuto integrale (non avendone ottenuto l'ostensione neppure in sede amministrativa) e rispetto ai quali non hanno avuto possibilità di articolare una difesa.
Deve, quindi, partirsi dalla disamina della relazione del Prefetto di Cosenza del
26.4.2023 – poi sostanzialmente a base della proposta e del decreto di scioglimento - la quale dà atto di come l'ordinanza applicativa di misure cautelari nell'ambito del procedimento “Reset” aveva fatto emergere l'esistenza di duraturi contatti tra il CO
(eletto la prima volta nel 2014 e poi rieletto nel 2019) e l'assessore Parte_3 Pt_1
con membri apicali della criminalità organizzata cosentina, tradottisi in un patto
[...]
di scambio elettorale politico-mafioso. Secondo, in particolare, quanto riferito dal collaboratore di giustizia il aveva avuto sostegno elettorale, già Persona_1 Pt_3
in occasione delle consultazioni amministrative del 2014, dagli appartenenti ai clan ndranghetistici “ e ”, con la promessa, una volta eletto, di Persona_2 Persona_3 favorire persone e imprese segnalate dai medesimi clan nell'aggiudicazione di appalti pubblici. Per il invece, il sostegno elettorale era stato verificato attraverso Pt_1
l'intercettazione di , fratello del “capo cosca” , Persona_4 Persona_5 appartenente al c.d. “clan Lanzino”, con espresso riferimento, quale contropartita, alla gestione del palazzetto dello sport. Proprio l'affidamento della gestione del palazzetto dello sport di DE rappresentava, poi, riscontro alle dichiarazioni del , in Per_4 quanto essa avveniva, all'esito di appalto, in favore di tale , Persona_6
cugino di secondo grado di persone già condannate per reati di stampo mafioso
4 ( e ) e “sponsorizzato” da , fratello di CP_1 Controparte_2 Persona_4
. Tutta la procedura dell'appalto relativo alla gestione del palazzetto Persona_5 dello sport era stata, quindi, gestita con il fine dell'aggiudicazione al Per_6
inserendosi nel bando il requisito preferenziale dell'esperienza nella gestione di impianti sportivi nell'ultimo quinquennio (quale requisito non previsto nel “Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali” adottato dal Consiglio Comunale di
DE nel 2017) e decidendosi, in corso di procedura, un “soccorso istruttorio” per le domande presentate da ambo i partecipanti alla gara (la ASD SC TO facente capo al e la ASD Cosentia 1995 facente capo a , benché Per_6 CP_3 la domanda dell'associazione facente capo al non fosse sottoscritta dal Per_6
partecipante, mentre la domanda della associazione facente capo al Fuoco fosse carente solo in ordine all'attestazione di effettuazione del sopralluogo rispetto alla struttura di cui si richiedeva la gestione. Il soccorso istruttorio, peraltro, dava esito positivo solo per la domanda del mentre quella del Fuoco era ritenuta non sanata, benché il Per_6
medesimo Fuoco, per come riferito alla Commissione di Accesso, fosse stato rassicurato dal Presidente della Commissione circa la sufficienza della documentazione integrativa prodotta. In sede di apertura delle buste, il Fuoco, sempre secondo quanto da lui riferito alla Commissione di Accesso, manifestava la volontà di presentare ricorso, ma era dissuaso dall'assessore , il quale lo informava della “risoluta determinazione” Pt_4 dell'amministrazione comunale ad assegnare al la concessione della gestione Per_6 del palazzetto. Seguiva, dopo l'inevitabile aggiudicazione al della gara, un Per_6 atteggiamento di “lassismo” dell'amministrazione comunale nei confronti dell'aggiudicatario, moroso nel pagamento di diverse mensilità di canone concessorio, compensate con il costo di lavori difformi rispetto quanto prospettato in sede di gara.
Durante la gestione del inoltre, il palazzetto dello Sport era interessato da lavori Per_6 ed interventi che avevano quale soggetto attivo, benché spesso quale “testa di legno” di società che a lui direttamente non facevano capo, , considerato Persona_7 imprenditore “di riferimento” delle locali organizzazioni mafiose (tanto da essere colpito da informazione interdittiva antimafia” ed essere stato arrestato venti anni addietro nell'ambito dell'operazione denominata “ ) e persona vicina al sindaco Per_8
suo socio in affari nella gestione di fatto delle società MARP CORPORATION Pt_3 SR;
e nell'ambito del procedimento Controparte_4 Controparte_5
5 “ ” e erano, infatti, indagati in concorso del delitto p. e p. dagli CP_6 Pt_3 Per_7 artt. 319 e 321 c.p., perché il metteva a disposizione dell' i propri poteri e Pt_3 Per_7 la propria funzione, consentendo indebiti vantaggi all' dietro l'apporto di Per_7
“pacchetti di voti” da parte di quest'ultimo in occasione delle consultazioni elettorali del
2019. Sempre durante l'amministrazione l' eseguiva su incarico Pt_3 Per_7 dell'Amministrazione Comunale lavori sul fiume “Surdo” i quali, benché palesemente difformi da quanto previsto nella determina di affidamento, erano liquidati dal dirigente dietro minacce non troppo velate provenienti dallo stesso e dall'assessore Pt_3 [...]
Pt_4
Sempre l' era favorito nell'ambito dell'appalto pubblico per l'adeguamento sismico Per_7
della scuola elementare di Quattromiglia di DE, in quanto a seguito di graduatoria provvisoria (che vedeva aggiudicataria l'impresa riconducibile a ) Controparte_7 il responsabile del procedimento era sostituito, all'esito di Persona_9 procedimento disciplinare intentato nei suoi confronti in maniera ritenuta “ritorsiva” dal diretto interessato, da altra persona, che ribaltava la graduatoria provvisoria aggiudicando al consorzio riconducibile all' i lavori. Lo , sentito dalla Per_7 Per_9
Commissione di Accesso, dichiarava di essere stato nel corso della procedura sia più volte contattato dall'assessore (il quale, all'esito della graduatoria provvisoria, Pt_1 gli aveva detto di valutare cosa si potesse fare per “ribaltare il risultato” in quanto il secondo avrebbe certamente fatto ricorso al Tar) sia avvicinato da , il Persona_7 quale gli aveva velatamente chiesto “collaborazione”, essendo a lui riconducibile il secondo classificato. Il Consorzio aggiudicatario, poi, si avvaleva, per la Parte_5
realizzazione di lavori, di imprese riconducibili ad , a cui venivano elargite somme Per_7
complessivamente pari ad euro 170.920,72, su lavori appaltati per un importo complessivamente pari a euro 875.200,99. Sempre rispetto al CO si Pt_3
evidenzia, nella relazione prefettizia, la vicinanza ad altro personaggio vicino alla criminalità organizzata, a cui il medesimo – suo legale in Persona_10 Pt_3
diversi procedimenti giudiziari - chiedeva l'indicazione di un nominativo da inserire nelle liste elettorali a sostegno della sua candidatura. Il si rendeva, poi, molto attivo Per_10
nella campagna elettorale del in cui coinvolgeva anche , persona Pt_3 Persona_11 inserita nel clan criminale c.d. “degli zingari” – il quale a sua volta si attivava per procurare voti al con lo scopo di ottenere da quest'ultimo, una volta eletto, Pt_3
6 l'assunzione in cooperative o società partecipate dal Comune di DE, in favore suo e delle altre persone di cui aveva favorito il voto. Ne derivava un patto corruttivo oggetto di imputazione nell'ambito del procedimento “Reset”.
Sempre nella relazione prefettizia si individuano, poi, singoli casi di mala gestio della cosa pubblica durante l'amministrazione del sindaco riguardanti in particolare: Pt_3
- la gestione dello stadio comunale “Marco Lorenzon”, affidata nel 2016 a P_
, quale Presidente dell'ASD “SS DE Calcio”, senza previsione di un canone e
[...]
con possibilità per il concessionario di esecuzione diretta delle opere di miglioria ed ampliamento degli impianti, contrariamente a quanto previsto dal Regolamento di affidamento in gestione degli impianti sportivi del Comune all'epoca vigente ( P_
che, peraltro, avrebbe partecipato nel 2019 alla campagna elettorale a favore di
[...]
costituendo una lista elettorale di appoggio). Nel 2019, inoltre, il Consiglio Pt_3
Comunale di DE, con i voti della sola maggioranza, approvava la proposta del
Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo Minutolo di concedere alla SS DE, di cui il era presidente, un diritto di superficie per 99 anni dell'area comunale di P_
ubicazione dello stadio Lorenzon ai fini della ristrutturazione, ampliamento e adeguamento dell'impianto; proposta che, peraltro, non aveva seguito attuativo, tanto da portare la SS DE ad instaurare un contenzioso per il risarcimento del danno, per una somma richiesta pari a circa un milione e mezzo di euro;
- la vendita dei locali comunali siti in Piazza Matteotti, avvenuta in favore della Alba
Leasing spa ad un prezzo di euro 1.450.000,00, a fronte di un valore di mercato di euro
2.215.000,00, con contestuale concessione del bene in locazione finanziaria in favore della OD SR, che quale conduttrice del medesimo immobile in forza di contratto di locazione aveva accumulato un'esposizione debitoria pari ad euro 107.089,78 (OD SR di cui era socia , convivente di , fratello del vicesindaco Parte_6 Persona_12 del Comune di DE, a sua volta indagato e colpito da misura cautelare nell'ambito del procedimento Reset, in quanto vicino al clan c.d. “degli italiani”);
- la gestione, in generale, del patrimonio immobiliare del Comune in maniera tale da tollerare la presenza di soggetti occupanti immobili pubblici “sine titulo” ovvero in forza di contratti scaduti da molti anni e con morosità mai recuperate dall'ente;
- l'affidamento della gestione del “chiosco bar” della scuola De Coubertin, avvenuta in favore di impresa facente capo ad , soggetto pregiudicato e ritenuto Parte_7
7 vicino al sindaco in forza di “fonti aperte” quali il social network Facebook, il Pt_3
quale, tuttavia, dopo il pagamento del deposito cauzionale, ometteva di effettuare i pagamenti dei canoni di locazione, senza che il Comune si attivasse per la risoluzione del contratto per inadempimento;
- l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione degli impianti pubblicitari per l'affissione diretta, avvenuto in favore di poi Parte_8
illegittimamente subappaltante, malgrado il divieto previsto in contratto, in favore di e Genesis GR SR (società riconducibili a , indagato CP_9 Parte_9 nell'ambito del procedimento penale denominato “Coffee Break” e condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa, benché poi assolto in grado di appello), in mancanza di qualsiasi vigilanza da parte del Comune di DE;
- l'affidamento della gestione del parco acquatico sportivo “Santa Chiara”, avvenuta in favore di , quale legale rappresentante della società Marconi Parte_10
Village e convivente di soggetto pregiudicato e fratello di , a sua volta Parte_11
in passato arrestato per il delitto di usura in concorso con esponenti di spicco della criminalità organizzata quali e : l'affidamento Controparte_10 CP_11
avveniva dietro previsione di pagamento di un canone annuo di euro 10.000,00 mai corrisposto in ragione di lavori asseritamente eseguito dal concessionario e poi portati in compensazione;
- la gestione della società multiservizi in house del Comune di DE, Parte_12
della quale erano assunti come dipendenti soggetti con precedenti di polizia o di pubblica sicurezza e, sin dal 2008, sei persone sospettate di contiguità alle consorterie criminali locali, quali condannato per associazione a delinquere di stampo Controparte_2
mafioso e sottoposto a misura di prevenzione personale;
, figlio di Controparte_12 CP_13
soggetto con numerosi precedenti anche per reati di stampo mafioso;
[...] Per_13
, arrestato per reati di stampo mafioso e sottoposto a misura di prevenzione
[...]
personale; , sottoposto a sorveglianza di pubblica sicurezza e Persona_14
denunciato per reati in materia di stupefacenti;
, destinatario di Persona_15
proposta di misura di prevenzione ed arrestato per reati in materia di stupefacenti;
si apprendeva, inoltre, nell'ambito dell'attività della Commissione di Accesso che lavorava presso gli uffici del Comune di DE, svolgendo la sua attività nell'ambito di progetti
8 finanziati dalla Regione Calabria, , moglie di , elemento Persona_16 Parte_13 di vertice della cosca “Pino-Sena” e poi di quella “Lanzino-Patitucci”;
- la predisposizione del Piano Strutturale Comunale, ancora all'attenzione del Consiglio al momento dell'accesso, ma che apportava variazioni urbanistiche volte a favorire vari imprenditori privati, tra cui la società facente capo a , imputato negli Parte_14
anni 90 per concorso in omicidio in danno di , commesso allo scopo di Persona_17 favorire l'associazione criminale all'epoca dominante (accusa da cui il veniva Pt_14
prosciolto solo per intervenuta prescrizione);
- la gestione della riscossione dei tributi comunali, rispetto alla quale era individuabile una massa residua di oltre 42 milioni di euro, con pendenze riferibili anche ad amministratori in carica quali;
; Persona_18 Controparte_14 CP_15
; e .
[...] Parte_4 Parte_1
Non sono stati versati agli atti del giudizio, come esposto in premessa, la relazione integrale della Commissione d'Accesso né gli atti e le risultanze di indagine dei procedimenti “Reset” e “Malarintha”, solo riportati per estratto e discorsivamente nella relazione prefettizia (poi a base della proposta di scioglimento indirizzata al Presidente della Repubblica).
Diversi atti sono stati, tuttavia, prodotti dal resistente e su essi deve, Pt_3
necessariamente, prendersi posizione in questa sede.
Va, quindi, osservato, rispetto alla posizione del che le misure cautelari adottate Pt_3 in suo danno tanto nell'ambito del procedimento “Reset” quanto nell'ambito del procedimento “ ”, venivano annullate in fase cautelare. In particolare, il CP_6
Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 27-28 settembre 2022, annullava la misura cautelare personale applicata al in relazione all'accusa di aver commesso il reato Pt_3 di cui all'art. 416 ter cp (per aver accettato la promessa di voti da parte di Persona_5
e , quali vertici dell'omonimo gruppo criminale, vicino al
[...] Persona_4
clan Lanzino), ritenendo insussistente la stessa gravità indiziaria del reato contestato.
L'ordinanza, per come evincibile dagli atti prodotti dalla difesa e dalle stesse deduzioni contenute nella relazione prefettizia, era annullata dalla Corte di Cassazione su ricorso della Procura Distrettuale di Catanzaro, ma anche all'esito di rinvio la misura cautelare in danno del era annullata, sempre per insussistenza della gravità indiziaria Pt_3
(ordinanza del 25.5.2023, depositata il 31.10.2023). Già lo stesso GIP distrettuale,
9 nell'ambito del procedimento Reset, escludeva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del circa eventuali accordi illeciti con e Pt_3 Per_10 Per_11 per il riconoscimento di favori in cambio di voti (cfr. stralcio dell'ordinanza applicativa di misure cautelari prodotta dalla difesa). Anche con riferimento al procedimento
“ ”, la misura cautelare applicata al per i presunti accordi illeciti con CP_6 Pt_3
nell'amministrazione della cosa pubblica era annullata per Persona_7
insussistenza della gravità indiziaria, non ravvisandosi elementi a sostegno dell'impiego di mezzi fraudolenti da parte del per alterare l'esito delle gare risultate favorevoli Pt_3 all' o a soggetti a quest'ultimo ritenuti riconducibili (ordinanza del 28.3.2023 del Per_7
Tribunale del riesame di Catanzaro, depositata il 23.5.2023). Resta la condanna riportata in primo grado dal per corruzione in atti giudiziari da parte del Pt_3
Tribunale di Salerno, ma, al di là del gravame di cui dà atto la difesa, è corretta l'osservazione secondo cui trattasi di vicenda che non ha connessioni con l'amministrazione del Comune di DE, trattandosi di condotte poste in essere dal nell'esercizio della sua professione di avvocato. Non potendosi attingere alle Pt_3 risultanze degli atti penali per l'individuazione di condotte specifiche del che Pt_3
abbiano concorso allo scioglimento del consiglio comunale, non vi è riscontro di ulteriori condotte individualizzanti dalla documentazione in atti, in quanto:
a) Con riferimento alla vicenda della concessione in gestione del Palazzetto dello Sport di DE, non vi è riscontro né di un condizionamento della commissione di gara (cfr. attestazione del RUP allegata dalla difesa), né di un intento, appartenente o quantomeno noto al di favorire il soggetto risultato aggiudicatario e gli stessi atti prodotti Pt_3
sono espressione di valutazioni di discrezionalità amministrativa certamente non abnormi rispetto agli orientamenti giurisprudenziali in materia in materia di soccorso istruttorio;
b) Con riferimento ai lavori riguardanti il fiume Surdo, manca la possibilità di individuare una condotta specifica del diretta a favorire l' , tant'è che il Pt_3 Per_7 medesimo conveniva in giudizio il Comune di DE (all'epoca ancora Per_7
amministrato dal ritenendo non sufficientemente remunerata la propria attività Pt_3
(cfr. atto di citazione notificato al Comune il 16.6.2020);
c) Con riferimento all'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Quattromiglia, non vi è prova, ancora una volta, di comportamenti
10 deliberatamente o colpevolmente volti a favorire un determinato soggetto, tant'è che la vicenda era oggetto di contenzioso amministrativo intrapreso dall'impresa esclusa, con impugnativa ritenuta infondata nel merito a fini risarcitori (malgrado l'improcedibilità della domanda di annullamento della revoca dell'aggiudicazione provvisoria non accompagnata dall'aggiudicazione in favore della seconda classificata), ritenendosi le valutazioni del RUP subentrato a quello che aveva redatto la graduatoria provvisoria
“puntuali e pregnanti”, non sufficientemente scalfite dalle argomentazioni del ricorrente
(cfr. par. 23.3. della sentenza del Tar Lazio);
d) Con riferimento alla gestione dello stadio comunale Lorenzon, non emerge, prova di un comportamento specifico del doloso o quantomeno colposo, diretto a favorire Pt_3 un privato a scapito dell'interesse pubblico: al di là, infatti, della mancanza di riscontri circa la contiguità alla criminalità organizzata di (di cui si è Controparte_8 documentata l'assenza di condanne nell'ambito del processo Coffee Break), ci si trova di fronte ad una condotta certamente non eccentrica rispetto a principi di corretta amministrazione, posto che la gestione del locale stadio di calcio era affidata al
Presidente della squadra medesima, come d'altra parte fatto in passato da precedenti amministrazioni comunali, in alcun modo contigue al (cfr. produzione Pt_3
documentale difesa); ancora una volta, inoltre, deve prendersi atto del contenzioso intrapreso nel 2020 dalla società sportiva DE per comportamenti del Comune di
DE ritenuti dannosi in suo danno, riconosciuti insussistenti dal Tar Calabria (cfr. sentenza n. 1312/2022 del giudice amministrativo, in cui si legge che la domanda risarcitoria “va respinta perché non è stata dimostrata in giudizio la sussistenza di condotte contrarie a correttezza e buona fede da parte dell'Amministrazione nell'arco di tempo che va tra la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dell'8.05.19 e la Nota del 13.02.20 n. 7163. Le relative vicende non appaiono travalicare la normale dialettica tra le parti di una stipulanda concessione”);
e) Quanto alla vendita dei locali di Piazza Matteotti, non trova riscontro dagli atti la tesi secondo cui l'immobile sarebbe stato venduto a valore inferiore a quello di mercato al fine di favorire la e soprattutto la OD SR (quale società di cui era Parte_15
socia la compagna del fratello del vicesindaco ): al di là, infatti, della mancata Per_12
emersione, anche in questo caso, di elementi concreti di vicinanza alla criminalità organizzata dei soggetti protagonisti della vendita acquisitiva (posto che nei confronti
11 del medesimo era annullata per mancanza di gravità indiziaria dal Persona_12
Tribunale del Riesame la misura cautelare applicata nell'ambito del procedimento
Reset), sono stati prodotti gli atti della procedura amministrativa relativa, complessa e articolata, nonché gli elementi valutativi della stima del prezzo (che, peraltro, veniva rivalutato nel 2020, in contesto di emergenza sanitaria e a distanza di cinque anni dalla relazione che aveva stimato in euro 2.215.000,00), quali evidenze documentali non scalfite da risultanze tecniche volte effettivamente a dimostrare un deliberato trattamento di favore per l'acquirente (evincendosi quale unico elemento di prova dalla relazione di accesso un'informazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate di Cosenza del più probabile valore di mercato sulla base della zona di ubicazione, quale dato astratto che non tiene conto, evidentemente, delle caratteristiche concrete del bene); anche per quanto riguarda la morosità della OD SR, si evince dalle delibere di GC che precedevano l'operazione negoziale come la morosità maturata dalla società conduttrice fosse compensata con i compensi dovuti per lavori di manutenzione straordinaria, quale dato di fatto contestato nella relazione prefettizia non in relazione alla loro effettiva esecuzione o ammontare, bensì perché “eseguiti senza alcun controllo antimafia sulle imprese incaricate”, quale controllo, tuttavia, che non competeva al Comune di DE e di cui, in ogni caso, non si evince la rilevanza, con indicazione di imprese in odore di mafia incaricate dell'esecuzione dei lavori;
f) Quanto alle vicende legate al chiosco-bar all'interno della scuola De Coubertin, carenti in radice sono gli elementi offerti dal Ministero per sostenere la tesi di una volontà del di favorire il soggetto a cui era affidata la gestione, fondati su non Pt_3
meglio elementi conoscitivi tratti dal social network Facebook;
né sono stati specificati i reati concretamente commessi da che non aveva, evidentemente, Parte_7
condanne o misure afflittive di natura amministrativa tali da impedirgli la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica che conduceva all'aggiudicazione della locazione in suo favore;
g) Quanto alla gestione degli impianti pubblicitari – data indebitamente in subappalto dall'impresa affidataria del relativo servizio ad altre imprese, facenti capo a
[...]
, soggetto imputato nel processo “Coffe Break” ma di cui lo stesso Prefetto dà Pt_9 atto dell'avvenuta assoluzione per il reato di cui all'art. 416 bis cp in appello all'esito di condanna in primo grado – è stato documentato come il dirigente del settore bilancio
12 IN nel 2018, a seguito di segnalazioni ricevute, chiedesse chiarimenti a Parte_8
[... sulla relativa circostanza, comportante revoca della concessione;
a fronte del mancato riscontro, era inviato sollecito (indirizzato per conoscenza anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza) ed era richiesta, d'ufficio, verifica presso la banca dati nazionale antimafia: ancora una volta, quindi, non può individuarsi una colpevole inerzia sottendente la volontà di favorire un determinato soggetto a scapito dell'interesse pubblico;
h) Quanto alla gestione del Parco Sportivo Acquatico Santa Chiara, la relazione prefettizia dà atto della mancata percezione dei canoni di locazione da parte del gestore
, ma ancora una volta si evince che gli stessi sono stati portati Parte_10
in compensazione con lavori eseguiti dal concessionario, non contestati nella loro ontologica esistenza;
non si evince, peraltro, da che tipi di precedenti sia gravato il convivente di , più che altro “reo” di essere fratello di persona Parte_10
a sua volta indagata per reati commessi in concorso con elementi di spicco della criminalità organizzata cosentina;
i) Quanto all'assunzione in seno alla (società in house del comune) Parte_16
di soggetti pregiudicati, la stessa relazione prefettizia dà atto che le sei persone contigue a contesti di criminalità organizzata espressamente individuate sono state assunte il
29.9.2008, con condotta, quindi, evidentemente non riconducibile agli amministratori della consiliatura sciolta;
quanto alle persone assunte in tempi più recenti, la contestazione sta nel fatto che si tratterebbe di soggetti gravati da non meglio precisati precedenti penali o di polizia, ma trattasi di fatto di per sé neutro e privo di rilevanza, non essendo, evidentemente, i pregiudicati privati del diritto al lavoro e in mancanza di specificazioni su un concorso dell'amministrazione tale da determinare asservimento, diretto o indiretto, alla locale criminalità organizzata;
j) Quanto alla posizione di , compagna di persona legata alla criminalità Persona_16
organizzata, è stato documentato come la stessa presti attività lavorativa in favore del
Comune di DE dal 2012 (cfr. comunicazione Unilav inviata alla Regione Calabria), sicché trattasi di condotta non direttamente ascrivibile all'amministrazione sciolta;
k) Quanto all'approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale, in alcun modo si evince dagli atti una pressione o anche solo una volontà di favorire , di Parte_14
13 cui peraltro non sono riportati i precedenti penali, se non un'accusa di omicidio da cui era prosciolto per intervenuta prescrizione;
l) Quanto alla gestione dei tributi locali, si contesta all'amministrazione comunale un mancato recupero di crediti per oltre 42 milioni di euro, ma si evince dagli atti come l'attività di riscossione fosse stata affidata nel 2016 alla Maggioli Tributi spa, nei cui confronti l'amministrazione esercitava attività di vigilanza, in particolare per il tramite del dirigente del settore bilancio IN, per come documentato dalla difesa del
è stata documentata, inoltre, un'imponente mole di contenziosi dinanzi alla Pt_3
Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente ed è notoria l'incidenza sull'attività di riscossione a partire dal 2020 della normativa emergenziale;
m) Quanto all'esistenza di debiti tributari in capo a persone inserite nella stessa
Amministrazione Comunale, la Maggioli Tributi spa ha documentato di essersi comunque attivata anche nei confronti di tali soggetti per il recupero delle pendenze (cfr. all. 28); peraltro, l'art. 63, comma 1, n. 6, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel sancire l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale per colui che abbia un debito liquido ed esigibile per imposte, si riferisce a pretese tributarie cristallizzate di cui non vi è prova nel caso di specie (avendo, ad esempio, il dimostrato l'impugnazione degli avvisi ricevuti). Pt_1
Ancora una volta, inoltre, ci si troverebbe di fronte a una condotta inidonea a far presumere un asservimento del Comune alle pressioni della criminalità organizzata, a cui non possono ricondursi i soggetti beneficiari delle relative condotte.
Diversa appare, invece, la posizione del Fermo, infatti, quanto detto in generale, Pt_1
con riferimento alla posizione del Manna, non può sottacersi come a carico CP_16 dell'ex assessore vi siano quantomeno elementi indiziari di una vicinanza con
– considerato reggente dell'omonimo gruppo criminale durante la Persona_4
carcerazione del fratello - per fini contrari all'interesse pubblico, per come Per_5 evidente dalla stessa lettura dell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di
Catanzaro sulla posizione del (ord. del 31.10.2023). In tale ordinanza si Pt_3 riconosce, infatti, come l'interesse del fosse quello di veicolare voti in favore Per_4 di e non di giungendo a conclusione che l'accordo politico-mafioso fosse Pt_1 Pt_3
intercorso tra questi due soggetti e ad esso fosse estraneo il essendo il gruppo Pt_3 criminale di riferimento indifferente all'elezione del primo cittadino e avendo cristallizzato il proprio impegno in direzione della vittoria del Essendo, quindi, Pt_1
14 la misura dell'incandidabilità preventiva e non sanzionatoria, il solo fatto in questione appare sufficiente ad integrare i presupposti per la sua applicazione, concretando un fine contrario all'interesse pubblico idoneo a tradursi in asservimento quantomeno potenziale agli interessi della criminalità organizzata dell'attività del singolo amministratore.
Non scalfiscono tale conclusione gli elementi portati dalla difesa, posto che non vi è evidenza dell'annullamento in sede cautelare delle misure applicate nei confronti del nei procedimenti “Reset” e “Malarintha” sotto il profilo della gravità indiziaria Pt_1
(come avvenuto invece per il e rilevante è stato il fatto a lui ascritto ai fini dello Pt_3
scioglimento del consiglio comunale, indipendentemente dal realizzarsi di altre condotte.
Non rileva, altresì, il fatto che, in concreto, non vi sia riscontro di atti illeciti dell'amministrazione comunale con riferimento all'affido in gestione del Palazzetto
Comunale (individuata quale principale contropartita dal per il sostegno Per_4
elettorale), dovendosi, come detto, considerare sufficiente un asservimento potenziale agli interessi della criminalità, da ritenersi realizzata con la condotta concreta sopra individuata. Si legge, peraltro, ancora una volta nell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro in data 31.10.2023 che il nello stringere un accordo Pt_1 politico-mafioso con il , verosimilmente millantava la disponibilità del Per_4
quale futuro sindaco ad agevolare la predetta consorteria criminale, Pt_3
spendendone il nome a sua insaputa;
ciò se da un lato conferma un fine contrario all'interesse pubblico nell'attività del dall'altro può spiegare perché non vi sia Pt_1
evidenza di analogo asservimento da parte del - implicato nelle medesime vicende Pt_3
giudiziarie – e riscontro del realizzarsi della “principale” contropartita, che dipendeva non dal solo ma dall'amministrazione complessivamente intesa. Pt_1
La domanda va, infine, rigettata con riferimento alla posizione di . Parte_4
Uniche condotte relative al ricavabili dalla relazione prefettizia riguardano, Pt_4
infatti, un coinvolgimento nella vicenda della gestione del Palazzetto dello Sport (per cui valgono le considerazioni fatte per il in mancanza di ipotesi accusatorie di Pt_3
accordi illeciti in cambio di voti con esponenti della criminalità organizzata) e in quella dei lavori sul fiume “Surdo”, rispetto alla quale il Tribunale del Riesame di Catanzaro, per come evincibile dall'ordinanza emessa rispetto alla posizione del riteneva Pt_3 insussistente la stessa gravità indiziaria circa l'uso di mezzi fraudolenti o l'abuso delle
15 funzioni da parte degli amministratori del Comune di DE. Non risulta, inoltre, dagli atti prova di misure cautelari adottate nei confronti del in relazione alla sua Pt_4
attività di amministratore del Comune di DE e superanti quantomeno il vaglio del
Tribunale del riesame a livello di gravità indiziaria”.
3. Il giudizio di secondo grado
Il decreto del Tribunale veniva impugnato da con apposito reclamo (dando Parte_1
luogo al procedimento n. 1122/2024 r.g.v.g.), con cui contestava la decisione del
Tribunale e chiedeva, in riforma del decreto gravato, di rigettare la domanda di incandidabilità avanzata dal nei suoi confronti. Parte_2
In tale procedimento, si costituiva il , tramite l'Avvocatura dello Parte_2
Stato, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato dal reclamante in ordine alla posizione del nonché la modifica del decreto nel senso di correggere Pt_1
l'omissione per errore materiale dell'incandidabilità del reclamante anche per le elezioni alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica e al Parlamento europeo.
Veniva quindi disposta la riunione di tale procedimento e di quello iscritto al n. 301/2024
R.G.V.G., avente ad oggetto il reclamo proposto dallo stesso avverso il Parte_2 medesimo decreto: infatti, il , con apposito reclamo, aveva Parte_2
provveduto ad impugnare detto provvedimento nella parte in cui aveva rigettato la domanda di declaratoria di incandidabilità nei confronti di e Parte_3 [...]
Parte_4
In tale procedimento, si costituiva, tramite apposita memoria, il quale Parte_3
chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma del decreto reclamato;
mentre il , Pt_4
nonostante la ritualità della notifica, rimaneva contumace.
L'udienza di trattazione era sostituita dal deposito telematico di note scritte, con le quali le parti si riportavano alle predette conclusioni.
Diversamente, il chiedeva preliminarmente il rinvio del giudizio civile in attesa Pt_1
dell'esito del procedimento n. 16403/2023 pendente innanzi al T.A.R. Lazio, avente ad oggetto la richiesta di annullamento del decreto di scioglimento dell'amministrazione comunale di DE, ovvero la sospensione della presente causa fino alla definizione del predetto giudizio amministrativo;
in subordine, in difetto di accoglimento di tale richiesta, insisteva per l'accoglimento del reclamo.
16 Il Procuratore Generale esprimeva parere favorevole all'accoglimento del reclamo proposto dal e parere contrario a quello proposto dal Parte_2 Pt_1
La causa veniva quindi trattenuta in riserva allo scadere del termine per il deposito di note scritte, disposto, come detto, in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La richiesta di sospensione o di rinvio del giudizio civile avanzata dal Pt_1
In via preliminare, deve esaminarsi la richiesta di sospensione o rinvio del presente giudizio, invocata dal sino alla definizione del procedimento amministrativo Pt_1 pendente dinnanzi al competente T.A.R., avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di scioglimento del consiglio comunale.
Il reclamante ha prospettato l'opportunità di sospendere il giudizio civile asserendo, nella sostanza, che questo presuppone l'esistenza di un provvedimento di scioglimento definitivo e inoppugnabile che costituisce l'antecedente logico della domanda di incandidabilità e fondando, di conseguenza, la richiesta di rinvio sull'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto la declaratoria di incandidabilità e quello amministrativo, in quanto vertente sulla legittimità del provvedimento dissolutorio.
Il motivo è infondato e la richiesta deve essere respinta.
È noto che, ai fini della dichiarazione di incandidabilità, l'art. 143, D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, prevede che il Ministro dell' invii senza ritardo la proposta di Pt_2
scioglimento del consiglio comunale o provinciale interessato al Tribunale territorialmente competente, al quale è demandato l'accertamento della idoneità delle condotte tenute dagli amministratori nella causazione dello scioglimento.
Atteso che la declaratoria di incandidabilità incide sul diritto costituzionalmente garantito di elettorato passivo, l'applicazione della misura interdittiva temporanea dell'amministratore pubblico costituisce - come ha evidenziato la Suprema Corte, nella sua massima espressione nomofilattica - un rimedio di extrema ratio finalizzato ad ovviare “al rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali”
(cfr. Cass. civile, S.U., n. 1747 del 30 gennaio 2015).
17 Al riguardo, hanno precisato le predette Sezioni Unite che “il legislatore - pur disponendo l'applicazione, «in quanto compatibili», delle «procedure di cui al libro IV, titolo II, capo
VI, del codice di procedura civile» - ha dettato, espressamente, una diversa forma di introduzione del procedimento de quo. Prevedendo che «[a]i fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio», il comma 11 del citato art. 143 non solo affida al Ministro dell'interno la legittimazione attiva, ma anche individua nella trasmissione della proposta di scioglimento avanzata dallo stesso Ministro l'atto introduttivo del procedimento. Si è quindi di fronte ad una forma speciale di instaurazione del giudizio, destinato poi a svolgersi - una volta appunto introdotto secondo le prescrizioni dettate dalla norma - nelle forme del rito in camera di consiglio.
Si tratta di una scelta legislativa coerente con la natura e il contenuto della proposta ministeriale e, al contempo, con le finalità del rimedio della incandidabilità. Per un verso, infatti, la proposta di scioglimento del Ministro dell'interno non solo indica le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico, ma contiene anche la menzione degli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento: di qui l'idoneità di detta proposta del Ministro, in quanto recante i nominativi degli amministratori responsabili e le ragioni della loro dedotta responsabilità, a fungere, una volta inviata al tribunale competente ai fini della dichiarazione d'incandidabilità di detti amministratori, da atto di impulso del relativo procedimento giurisdizionale. Per l'altro verso, occorre considerare che l'incandidabilità temporanea e territorialmente delimitata rappresenta una misura interdittiva volta a rimediare al rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali. (…). Risponde ad una logica di effettività del rimedio prefigurato dal legislatore il riservare alla stessa Autorità cui sono demandate le funzioni di formalizzare la proposta di scioglimento dell'organo elettivo dell'ente esposto a infiltrazioni della criminalità organizzata ovvero dalla stessa condizionato nel suo funzionamento, il compito anche di introdurre direttamente, con l'invio della proposta e dei relativi allegati, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di
18 incandidabilità dei componenti degli organi politici che abbiano provocato o concorso a provocare lo scioglimento dell'ente”.
Sebbene, dunque, sia fuor di dubbio che il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale costituisca il presupposto indefettibile per la pronuncia di incandidabilità di cui al comma 11 dell'art. 143 T.U.E.L., è altrettanto pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che i due procedimenti siano autonomi e distinti l'uno dall'altro, giacché quello di scioglimento presuppone la sussistenza di “concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica” (art. 143, comma 1,
T.U.E.L.); per converso, quello di incandidabilità richiede l'accertamento concreto della responsabilità degli amministratori locali che, con le loro condotte, hanno causato lo scioglimento.
In altri termini, mentre per lo scioglimento del consiglio comunale occorre verificare ai sensi del comma 1, cit. art. 143, la sussistenza degli “elementi sintomatici del condizionamento criminale (che) devono caratterizzarsi: a) per concretezza (essere cioè assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica); b) per univocità, che sta a significare la loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore
è intesa a prevenire;
c) per rilevanza, che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale)” (cfr. Consiglio di
Stato, Sez. III, n. 4792 del 19 ottobre 2015); per la declaratoria di incandidabilità, prevista dal successivo comma 11, è necessario accertare, mediante un riscontro individualizzante, la responsabilità del singolo amministratore, che, con la propria condotta (non necessariamente integrante gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno, per come ribadito più volte dal Supremo Consesso, che ha evidenziato l'autonomia del procedimento di incandidabilità anche rispetto a quello penale), ha consentito, o quanto meno reso possibile, l'infiltrazione dell'organizzazione criminale nel tessuto della cosa pubblica. In tal caso, è “sufficiente che egli sia stato in colpa nella
19 cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio (Cass. S.U. n. 1747/2015; Cass.
19407/2017)” (cfr. Cass. Sez. I, Ordinanza n. 31550 del 2023).
Acclarata, dunque, l'autonomia tra il giudizio avente ad oggetto la declaratoria di incandidabilità ed il procedimento di scioglimento, posto che - per come ha ribadito la
Corte di Cassazione nella testé citata ordinanza n. 31550 del 2023 - “L'accertamento della incandidabilità degli amministratori, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del TUEL di cui al d.lgs. n. 267/2000, attiene alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare, non alla valutazione del provvedimento amministrativo di scioglimento dell'organo, che quelle hanno pure generato”, e considerato che “il procedimento in questione, il quale, pur muovendo dalla presa d'atto dello scioglimento del consiglio comunale, che ne costituisce l'antecedente storico indispensabile, non ha ad oggetto la legittimità del relativo decreto, la cui verifica è rimessa al Giudice amministrativo in caso di impugnazione, ma, come si è detto, le condotte degli amministratori, rivelatrici di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata o forme di condizionamento da parte della stessa, che abbiano dato causa al provvedimento, in quanto idonee a determinare le riscontrate alterazioni del procedimento di formazione della volontà degli organi dell'ente ed a compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi pubblici, ovvero ad arrecare grave e perdurante pregiudizio alla sicurezza pubblica” (cfr., altresì, Cass. Sez. I, Ordinanza n. 15038 del 2018), ne discende che anche tra il giudizio avente ad oggetto la declaratoria di incandidabilità e quello pendente dinnanzi al Giudice amministrativo, per l'impugnazione del decreto di scioglimento medesimo non sussiste alcuna ipotesi di pregiudizialità in grado di determinare la sospensione del primo in attesa della decisione con efficacia di giudicato resa in sede amministrativa.
A ben vedere, la diversità dell'oggetto dei giudizi recide ogni connessione tecnico- giuridica tra il procedimento in cui il Giudice amministrativo è chiamato a sindacare la legittimità e la correttezza del provvedimento di scioglimento impugnato, operando un
“controllo sulla legittimità dei provvedimenti adottati (che) si caratterizza come estrinseco, nei limiti del vizio di eccesso di potere quanto all'adeguatezza dell'istruttoria, alla ragionevolezza del momento valutativo, nonché alla congruità e proporzionalità
20 rispetto al fine perseguito” (Cons. Stato, Sez. III, n. 96 del 2018) e quello posto al vaglio del Giudice ordinario, avente ad oggetto l'autonomo accertamento dei presupposti per l'applicazione della misura interdittiva temporanea e, pertanto, fondato su riscontri
“individualizzanti”, che riguardano la condotta del singolo amministratore pubblico.
La sussistenza di un'ipotesi di pregiudizialità è del resto espressamente esclusa, si ribadisce, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 15038 dell'8 giugno 2018, ha altresì rimarcato che l'autonomia e la diversità dell'oggetto dei giudizi (di impugnazione del provvedimento di scioglimento e di incandidabilità) comporta conseguentemente la mancanza di subordinazione della pronuncia dell'adito
Tribunale ordinario “alla definizione del giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento dinanzi al giudice amministrativo”. Invero, in tale pronuncia, il Supremo
Collegio ha evidenziato che “L'accertamento della incandidabilità degli amministratori, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del TUEL di cui al d.lgs. n. 267/2000, attiene alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare, non alla valutazione del provvedimento amministrativo di scioglimento dell'organo, che quelle hanno pure generato, ed è disposto, ai sensi del precedente comma 3, del menzionato art. 143 TUEL, con d.P.R. ("su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma
3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere"). In sostanza, la valutazione della legittimità del provvedimento Presidenziale fuoriesce dal thema decidendum, costituendo l'atto un mero presupposto dell'indagine, svolta in sede amministrativa, che ha ad oggetto, invero, la responsabilità degli amministratori dell'ente locale con riferimento alle loro condotte (omissive o commissive) che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare o ne siano state una concausa (Cass. n. 3024/2019)”.
Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, la Suprema Corte è giunta ad affermare che
“Non vi è pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento del consiglio comunale o provinciale ed il procedimento per la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori avanti al giudice adito ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000, trattandosi di giudizi aventi oggetto diverso, del tutto autonomi tra loro, che tuttavia possono presentare comunanza di questioni su aspetti probatori riguardanti le irregolarità commesse nella gestione dell'ente territoriale. Ne consegue che, entro tali limiti, la sussistenza dei presupposti per l'adozione del decreto
21 di scioglimento può costituire oggetto di autonomo accertamento da parte del giudice adito per la dichiarazione di incandidabilità, non essendo la pronuncia di quest'ultimo subordinata alla definizione del giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento dinanzi al giudice amministrativo”.
In definitiva, alla luce di tali principi di diritto, che questo adito Collegio condivide e intende fare propri, la richiesta di rinvio ovvero di sospensione del presente giudizio avanzata dal deve essere rigettata. Pt_1
2. Il reclamo del Parte_2
Il ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Cosenza Parte_2
nella parte in cui ha rigettato la domanda di dichiarazione di incandidabilità di
[...]
e deducendo quanto segue. Pt_3 Parte_4
“Dalle risultanze delle indagini svolte dalla Direzione distrettuale antimafia della
Procura della Repubblica nell'ambito dell'operazione c.d. Reset emergono elementi indiziari che evidenziano contatti - diretti o mediati da terzi – tra il futuro CO
( ) ed il futuro assessore comunale ( con esponenti delle Parte_3 Parte_1
locali cosche di 'ndrangheta finalizzati ad ottenere il loro sostegno elettorale, promettendo in corrispettivo l'affidamento della gestione del palazzetto dello sport e dei servizi ad esso connessi. Tali evidenze investigative, relative ad un possibile scambio di reciproci vantaggi tra i futuri amministratori locali e gli esponenti delle 'ndrine operanti nel territorio comunale, hanno assunto consistenza in seguito agli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, la quale ha potuto verificare che l'appalto per la gestione dell'impianto sportivo comunale è stato effettivamente aggiudicato ad un operatore economico legato, per rapporti parentali, con esponenti apicali della cosca locale. La vicenda acquisisce particolare rilevanza indiziaria, in quanto l'opacità dei comportamenti assunti dall'Amministrazione comunale nello svolgimento della procedura di aggiudicazione dell'appalto, si salda con i termini del prospettato accordo elettorale. Non è contestato che il soggetto aggiudicatario (ASD SC TO) non possedeva il requisito preferenziale della pregressa affiliazione quinquennale a federazioni del CONI, previsto dall'art. 5 del vigente Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, e che nel bando di gara venne, invece, indicato il diverso requisito preferenziale dell'esperienza nella gestione di impianti sportivi nell'ultimo quinquennio (posseduto dal futuro aggiudicatario). È pacifico anche
22 che entrambe le domande di partecipazione presentavano delle irregolarità: omessa sottoscrizione della domanda presentata dalla ASD SC TO e omessa attestazione di effettuazione del sopralluogo da parte della concorrente.
L'Amministrazione comunale attivò per entrambe il soccorso istruttorio che venne adempiuto solo dalla ASD SC TO, alla quale venne aggiudicato il servizio
… La pervicacia dell'Amministrazione comunale, nel portare avanti una procedura di aggiudicazione manifestamente illegittima, è pesantemente significativa di un intento risoluto e determinato a gratificare l'operatore economico rappresentativo degli interessi della criminalità organizzata di stampo mafioso locale. L'errore del Tribunale merita di essere rimarcato perché svaluta un comportamento già di per sé fortemente significativo, la cui cifra indiziaria viene moltiplicata dal lassismo dimostrato dal
Comune di DE nei successivi rapporti contrattuali con l'illegittimo affidatario;
nello specifico, l'Ente comunale ha autorizzato – senza effettuare la prescritta istruttoria e senza acquisire le necessarie fideiussioni – la proposta tecnica avanzata dall'aggiudicataria in difformità da quella preventivata ed ha approvato la richiesta di pagamento dei lavori senza la previa produzione delle fatture;
né ha in alcun modo sollecitato il pagamento dei canoni inevasi. …
Altro esempio dell'approccio atomistico del tribunale cosentino riguarda è la vicenda relativa ai lavori effettuati sul fiume “Surdo” da imprenditore vicino ad ambienti malavitosi e già indagato, unitamente al CO per il reato di Parte_3
corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Anche in questo caso, a fronte della difformità dei lavori eseguiti rispetto a quelli aggiudicati, il CO – intenzionato a ricandidarsi e nel ricercare l'appoggio elettorale di gruppi criminali – induce gli organi amministrativi comunali ad effettuare i pagamenti senza muovere alcuna contestazione all'impresa esecutrice dei lavori, secondo una modalità già adottata per i lavori del palazzetto dello sport. La similitudine tra le due vicende è altresì espressiva di un modus operandi unitario e consolidato, teso a favorire alcune imprese in danno dell'Amministrazione comunale al fine di ripagare l'appoggio elettorale. Ancora una volta il Tribunale erra nello svalutare la vicenda, adducendo, quale prova liberatoria, la proposizione di un'azione risarcitoria da parte dell'impresa esecutrice nei confronti del
Comune per incompleto pagamento. Ebbene, il fatto dell'iniziativa giudiziale piuttosto che sminuire l'esistenza di influenze criminali sull'attività dell'Ente locale, ne corrobora
23 il compendio indiziario perché dimostra plasticamente gli effetti deleteri dell'atteggiamento gravemente colposo degli organi di vertice del Comune. Parimenti viene svalutata la vicenda dell'assunzione di pregiudicati presso la società in house del
Comune attraverso il meccanismo dell'isolamento logico della fattispecie rispetto al quadro d'insieme. Nella relazione prefettizia si esplicita che tra gli accordi dello scambio politico elettorale vi era l'assunzione di soggetti appartenenti a famiglie di 'ndrangheta presso società partecipate o controllate e tale evento si è verificato ed è stato constatato dalla Commissione d'accesso; sicché non ha alcun significato la motivazione del giudice di primo grado che svaluta la circostanza affermando che anche i pregiudicati hanno diritto a lavorare. …
Le vicende dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Quattromiglia
e della gestione dello stadio comunale Lorenzon sono accomunate dal giudice di primo grado sotto un profilo invero irrilevante, che viene assunto, tuttavia, a misura della legittimità dell'operato dell'Amministrazione comunale. Ebbene, occorre ribadire l'autonomia del giudizio sull'incandidabilità rispetto agli altri procedimenti giurisdizionali che possono avere interessato le vicende assunte ad elemento indiziario dall'Amministrazione statale. L'oggetto del giudizio non è la verifica della legittimità formale degli atti amministrativi (eventualmente sancita dal Giudice amministrativo) ma la valutazione del modus operandi dell'Amministrazione comunale in favore di soggetti imprenditoriali riconducibili alla criminalità organizzata locale. Sotto questo profilo è indifferente l'eventuale legittimità delle pretese economiche degli imprenditori mentre le specifiche condotte poste in essere dai protagonisti contribuiscono a meglio definire i contorni dei rapporti tra gli odierni reclamati e le imprese espressive degli interessi mafiosi. Il Tribunale ha completamente obliterato detta indagine rifugiandosi nel commodus discessus della proclamata legittimità degli atti amministrativi da parte del
Tribunale amministrativo regionale. …
Ancora una volta si deve censurare la decisione impugnata nella parte in cui sezionando le condotte di mala gestio dei beni comunali finisce per individuare una ragione giustificativa del comportamento del Comune di DE. Tuttavia, come si è già detto,
l'indagine sui fatti circostanziati indicati dal Ministero reclamante non può essere condotta atomisticamente ma deve essere riguardata nel suo complesso verificando se anche il disordine amministrativo e le mere irregolarità avvantaggino soggetti controllati
24 dalla criminalità organizzata e, nel caso di specie, valutando attentamente se – pur non commettendo illeciti, civili, penali o amministrativi – le condotte degli amministratori di cui si chiede la declaratoria di incandidabilità abbiano avvantaggiato, sia pur indirettamente, i soggetti che li avevano supportato nella campagna elettorale.
Riguardati in questa prospettiva, la prassi di procedere ai pagamenti dei lavori senza effettuare le dovute verifiche amministrative, la mancata riscossione dei canoni locatizi, la vendita sottocosto di beni patrimoniali, il ritardo nell'approvazione del piano di valorizzazione e alienazione di beni patrimoniali, l'acquiescenza verso le occupazioni sine titulo, l'omesso controllo sul ricorso al subappalto ed anche la cattiva gestione delle procedure di recupero dei tributi comunali (anche in danno di taluni amministratori) sono significativi di un'incapacità gestoria funzionale a favorire soggetti controindicati compulsanti in sede di campagna elettorale per procurarsi voti. Si tratta di una mala gestio talmente diffusa e penetrante che è insostenibile quanto affermato dal Tribunale con riguardo alla posizione del CO e del Vicesindaco, che, in ossequio al ruolo apicale della funzione rivestita, aveva l'onere di vigilare, controllare l'attività dell'Ente comunale. La decisione del Collegio di primo grado muove, invece, da una erronea decontestualizzazione dell'operato di quest'ultimo, che non tiene conto dei dati su cennati”.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ed invero, il reclamo ministeriale, non confrontandosi con le argomentazioni del decreto gravato, fonda le proprie premesse innanzitutto sugli spunti investigativi del procedimento penale “Reset”, finendo però per svilirne, contraddittoriamente, gli esiti favorevoli (in sede cautelare) al Pt_3
Vero è che, ai fini della declaratoria di incandidabilità, non occorre che l'amministratore pubblico abbia commesso necessariamente un reato, ma allorquando la condotta addebitata ha rilevanza penale e la sussistenza di tale condotta è stata esclusa dall'Autorità giudiziaria penale competente (sia pur in sede cautelare), ciò che rileva nel presente giudizio, non è tanto la non configurabilità della fattispecie delittuosa in sé, ma l'insussistenza del fatto su cui è stata fondata la stessa domanda di dichiarazione di incandidabilità.
Orbene, diversamente da quanto apoditticamente assunto dalla parte reclamante, il
Giudice penale ha sconfessato l'ipotesi accusatoria secondo cui il avrebbe avuto Pt_3
25 contatti con esponenti delle locali cosche di 'ndrangheta finalizzati ad ottenere il sostegno elettorale, promettendo in corrispettivo l'affidamento della gestione del palazzetto dello sport e dei servizi ad esso connessi.
Peraltro, appare del tutto evidente come la parte reclamante trascuri il fatto che la predetta statuizione, essendo stata resa nell'ambito di un procedimento penale, è stata fondata per di più su valutazioni fattuali approfondite e non già su apprezzamenti sommari come quelli che caratterizzano e sono ammessi nel procedimento ex cit. art. 143 T.U.E.L.
Né può essere condivisibile la tesi secondo cui, nel presente giudizio, la valutazione degli elementi probatori dovrebbe essere svolta sulla base di una differente e quantitativamente o qualitativamente ridotta capacità dimostrativa dei fatti, rispetto a quella sulla quale si configurano i gravi indizi di colpevolezza in sede penale, posto che anche il giudizio di incandidabilità, in un'ottica costituzionalmente orientata, non può che fondarsi sull'oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi, e non già su illazioni, congetture o meri sospetti.
In particolare, già lo stesso G.I.P. distrettuale di Catanzaro, nell'ambito del procedimento penale “Reset”, ha escluso la sussistenza di accordi illeciti tra il ed il Pt_3
il per il riconoscimento di favori in cambio di voti. Per_10 Per_11
Così come, anche nell'ambito del procedimento penale ”, è stata smentita la CP_6
tesi di presunti accordi illeciti tra detto reclamato e Persona_7 nell'amministrazione della cosa pubblica, essendo stato escluso l'impiego di mezzi fraudolenti da parte del per alterare l'esito delle gare risultate favorevoli al Pt_3 medesimo o a soggetti a quest'ultimo ritenuti riconducibili. Per_7
Per di più, con riferimento alla vicenda della concessione in gestione del Palazzetto dello
Sport di DE, non vi è riscontro, neppure allegato dalla parte reclamante, di un condizionamento della commissione di gara ovvero di un intento di favorire il soggetto risultato aggiudicatario, tanto meno riconducibili al Pt_3
Nel prosieguo del reclamo, poi, il richiama altre vicende, Parte_2
direttamente o indirettamente ascritte al sintomatiche di una condotta Pt_3
inefficiente, disattenta ed opaca, asseritamente tradottasi in una cattiva gestione della cosa pubblica, senza tuttavia preoccuparsi di dedurre da quali elementi indiziari emergerebbe che, a causa di tale comportamento “inadeguato”, sia eziologicamente derivato l'asservimento dell'amministrazione comunale alle pressioni inquinanti delle
26 associazioni criminali, o quantomeno l'incapacità di contrastarne efficacemente le ingerenze e le pressioni.
Più segnatamente, in relazione ai lavori riguardanti il fiume Surdo, non vi è alcun elemento - neppure allegato con il reclamo - comprovante una condotta specifica del diretta a favorire l' ; peraltro, quest'ultimo, per come correttamente Pt_3 Per_7
evidenziato anche dal Tribunale, ha convenuto in giudizio proprio l'Amministrazione comunale del ritenendo addirittura non sufficientemente remunerata la propria Pt_3
attività.
Del tutto superfluo appare poi ribadire come, dalla stessa relazione prefettizia - atto fondamentale sul quale si è basata l'istanza di declaratoria di incandidabilità - emerga chiaramente che sei delle persone contigue a contesti di criminalità organizzata, ivi individuate, sono state assunte in seno alla (società in house del Parte_16
comune) in data 29 settembre 2008; sicché, trattasi chiaramente di assunzioni non certo riconducibili agli amministratori della consiliatura sciolta.
Al riguardo, risulta in atti come anche compagna di persona legata Persona_16
alla criminalità organizzata, presti attività lavorativa in favore del Comune di DE dal
2012, quindi in epoca anteriore all'insediamento dell'Amministrazione del Pt_3
Quanto invece alle persone assunte in tempi più recenti, del tutto generica appare l'obiezione che non sarebbero incensurate (ma gravate da non meglio precisati precedenti penali o di polizia), trattandosi di circostanza evidentemente di per sé non indicativa sic et simpliciter di un asservimento, diretto o indiretto, dell'amministrazione pubblica alla locale criminalità organizzata.
Anche per quanto concerne la vicenda dell'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Quattromiglia, appare ictu oculi il tenore apodittico e autoreferenziale del reclamo, non confutando tale ricorso in maniera specifica e documentata il deficit probatorio stigmatizzato dal giudice gravato circa l'esistenza di comportamenti ascrivibili al deliberatamente o colpevolmente volti a favorire Pt_3
qualsivoglia soggetto orbitante in contesti mafiosi.
Si aggiunga per di più che, per come correttamente rilevato dal primo giudice, tale vicenda è stata pure oggetto di contenzioso amministrativo intrapreso dall'impresa esclusa e che la relativa impugnativa è stata ritenuta infondata nel merito, ai fini risarcitori, posto che le valutazioni del RUP (responsabile unico del progetto), subentrato
27 a quello che aveva redatto la graduatoria provvisoria, sono state ritenute puntuali e pregnanti.
In ultimo, anche con riferimento alla gestione dei beni comunali, in maniera piuttosto aspecifica il censura il decreto reclamato, lamentando una valutazione Parte_2
atomistica e non complessiva del Tribunale, senza allegare elementi fattuali oggettivi e concreti sulla base dei quali, non solo ritenere che l'asserito “disordine amministrativo e le mere irregolarità” abbiano avvantaggiato causalmente “soggetti controllati dalla criminalità organizzata”, ma soprattutto che ciò sia avvenuto sulla base di condotte, dolose o colpevoli, direttamente o indirettamente riconducibili al Pt_3
Infine, anche in relazione alla posizione del , neppure nominato nei motivi Pt_4 del reclamo, il ricorso ministeriale, ai limiti dell'inammissibilità, è palesemente infondato, essendo peraltro noto che la natura personale della misura della declaratoria di incandidabilità degli amministratori locali e la sua incidenza su diritti di natura costituzionale richiede una necessaria personalizzazione degli addebiti da muovere a ciascuno di essi;
mentre, nel caso di specie, nessuna condotta è stata specificamente ascritta a tale reclamato con il ricorso interposto dalla parte pubblica innanzi a questa
Corte di appello.
Il reclamo avanzato dal deve essere quindi rigettato. Parte_2
3. Il reclamo di Parte_1
Il ha proposto reclamo deducendo quanto segue. Pt_1
“1) Preliminarmente appare opportuno premettere come l'Ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 30.10.2023 posta dal Tribunale di Cosenza a fondamento della pronuncia d'incandidabilità del sig. sia stata evidentemente utilizzata come Pt_1
prova c.d. atipica, considerato che il relativo procedimento si è svolto nei soli confronti dell'avv. con totale estraneità dell'odierno reclamante;
ciò in virtù del fatto che Pt_3
questo tipo di prova deve ormai ritenersi pacificamente ammissibile in quanto l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa. … Con riferimento alla fattispecie odiernamente sottoposta all'esame della Corte d'appello di
Catanzaro, appare doveroso evidenziare come il Tribunale di Cosenza abbia attinto in via quasi esclusiva, nel percorso argomentativo svolto nel Decreto impugnato, proprio alla prova atipica, ovverosia all'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, dalla quale emergerebbero “quantomeno elementi indiziari di una vicinanza con Per_4
28 – considerato reggente dell'omonimo gruppo criminale durante la carcerazione Per_4
del fratello - per fini contrari all'interesse pubblico, per come evidente dalla Per_5 stessa lettura dell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Catanzaro sulla posizione del (ord. del 31.10.2023). In tale ordinanza si riconosce, infatti, come Pt_3
l'interesse del fosse quello di veicolare voti in favore di e non di Per_4 Pt_1
giungendo a conclusione che l'accordo politico-mafioso fosse intercorso tra Pt_3
questi due soggetti e ad esso fosse estraneo il essendo il gruppo criminale di Pt_3 riferimento indifferente all'elezione del primo cittadino e avendo cristallizzato il proprio impegno in direzione della vittoria del ”(pag. 15 e 16 del Decreto del Tribunale Pt_1 di Cosenza, sub all. 1). Non v'è chi non veda come nel provvedimento impugnato non si descriva alcun tipo di accordo riguardante il sig. non rinvenendosi la benché Pt_1 minima specificazione in ordine al tipo e all'oggetto dell'evocato accordo politico- mafioso, in tal modo inducendo il lettore alla supposizione che la contropartita in cambio del teorizzato appoggio elettorale fosse - come sostenuto nella relazione prefettizia
(richiamata anche nel Decreto impugnato alla pag. 5 ss.), “l'affare palazzetto dello sport”. In realtà è lo stesso Tribunale di Cosenza a chiarire (alla pag. 15 del Decreto sub all. 1) “che, in concreto, non vi sia riscontro di atti illeciti dell'amministrazione comunale con riferimento all'affido in gestione del Palazzetto Comunale (individuata quale principale contropartita dal per il sostegno elettorale), dovendosi, come Per_4
detto, considerare sufficiente un asservimento potenziale agli interessi della criminalità, da ritenersi realizzata con la condotta concreta sopra individuata.” Il Tribunale di
Cosenza, dunque, pur avendo escluso ogni atto illecito riguardo alla questione del
Palazzetto dello sport ed ogni altro addebito indicato nella relazione prefettizia a carico del sig. ha ritenuto quest'ultimo incandidabile in quanto vi sarebbero Pt_1
“quantomeno elementi indiziari di una vicinanza con .. idonea Parte_17
ad produrre un asservimento potenziale con gli interessi della criminalità. Trattasi di conclusione assolutamente non rispondente al vero ed ingiusta, mancando assolutamente il benché minimo riferimento a qualsivoglia comportamento concreto del sig. dal Pt_1 quale desumere il testé richiamato asservimento potenziale, eccezion fatta per l'acritico richiamo alla più volte menzionata ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del
31.10.2023, riguardante, ripetesi, il solo avv. nella quale si rinvengono generici Pt_3 riferimenti al sig. in quanto indotti dalla strategia difensiva prescelta dall'ex Pt_1
29 sindaco di DE, assolutamente inidonei - per la loro assenza di riferimenti a fatti concreti riguardanti il sig. e alla luce della portata probatoria delle prove Pt_1
atipiche sopra richiamata - a giustificare una pronuncia di incandidabilità. All'assenza di qualsiasi minimo riscontro in ordine ad accordi in qualche modo connessi alla gestione del palazzetto dello sport, sia aggiunga che dallo stralcio delle intercettazioni telefoniche prodotte in primo grado dal sig. sub all. n°2, ( all'interno dell'all. n° Pt_1
2 del presente grado di giudizio) si evidenzia, in modo assolutamente chiaro, come a proposito dei tempi di formazione di un eventuale bando riguardante il palazzetto dello sport, quest'ultimo abbia detto a chiare lettere di non saperne nulla, che la questione rientrava nelle competenze dell'assessore e che quello che decide è , con Per_19 Pt_3
ciò palesando la sua totale estraneità rispetto a qualsivoglia, ipotetica, questione inerente al palazzetto dello sport. Ciò posto, al fine di chiarire definitivamente la totale assenza di qualsiasi vicinanza del sig. al sig. nel senso Pt_1 Persona_4
teorizzato dal Tribunale di Cosenza, si producono gli stralci delle dichiarazioni rese dal maresciallo - che insieme al maresciallo ha svolto le Testimone_1 Testimone_2 indagini relative al processo “Reset” - durante l'udienza del 4 aprile 2024 dello stesso processo, dalle quali emerge inconfutabilmente che il ( all'epoca Persona_4 incensurato) si rivolgesse all'assessore semplicemente come privato cittadino Pt_1
intento a segnalare problematiche riguardanti la pulizia del quartiere o la viabilità urbana. Identico tipo di segnalazioni, l'assessore le riceveva da un numero Pt_1
elevatissimo di persone, cittadini di DE e appartenenti alle forze dell'Ordine. Nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado, al fine di far comprendere come egli fosse un vero e proprio collettore delle segnalazioni di disservizi provenienti dalla cittadinanza, il sig. ha espressamente incluso, tra i soggetti che si rivolgevano a Pt_1 lui “a solo titolo di esempio, il AR , il maresciallo Controparte_17 Per_20
( entrambi, salvo recenti cambiamenti, ex comandanti della stazione dei
[...]
Carabinieri di DE), i marescialli e ( entrambi CP_18 Controparte_19
dovrebbero ancora essere in servizio presso la stazione dei Carabinieri di DE), al pari del carabiniere che pure si rivolgeva al sig. al fine di sollecitare Persona_21 Pt_1
lavori di rattoppo buche stradali, taglio erba e similari.” Richieste assolutamente dello stesso tipo e natura venivano rivolte all'assessore dal , Pt_1 Persona_4 nulla di più. Come si evince dallo stralcio del sopra richiamato verbale dell'udienza
30 4.04.2024 ( prodotto sub doc. n° 3), il maresciallo , rispondendo alla Testimone_1 domanda inerente ad una conversazione telefonica intercettata tra il sig. Persona_4
e il sig. così formulata: “l'oggetto di questa conversazione intercettata
[...] Pt_1 può riferire qual è?” ha perentoriamente affermato: “lavori di pulizia e manutenzione…. poi precisando che, nella medesima conversazione, il faceva riferimento alla Per_4
noncuranza di quel quartiere, giungendo quindi a confermare che “chi doveva spazzare non andava, non si recava lì al villaggio Europa da dieci giorni”. Se questo è il tenore, come in effetti lo è, del contenuto delle intercettazioni telefoniche, può affermarsi, con ragionevole certezza, che non vi sia neanche traccia di alcuna vicinanza idonea a significare un asservimento potenziale del sig. agli interessi della criminalità, Pt_1 essendosi quest'ultimo rapportato col sig. da semplice Persona_4
amministratore attento alle problematiche evidenziategli e rientranti nelle competenze del proprio assessorato, nello stesso identico modo di come faceva con le richieste e le sollecitazioni provenienti da appartenenti alle forze dell'Ordine e, in generale, dalla cittadinanza.
2) Il Tribunale di Cosenza, dopo aver rilevato, nel Decreto odiernamente impugnato,
l'assenza di riscontro di atti illeciti dell'amministrazione comunale con riferimento all'affido in gestione del Palazzetto Comunale e dato atto dell'irrilevanza degli altri addebiti mossi nella relazione prefettizia all'indirizzo del sig. ha ritenuto Pt_1 quest'ultimo incandidabile, come sopra più volte evidenziato, in quanto sarebbe sufficiente un asservimento potenziale agli interessi della criminalità…”. Attingendo sempre (ed esclusivamente) dall'Ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro pronunciata – ripetesi – su ricorso del solo avv. ed al cui procedimento è stato Pt_3
totalmente estraneo il sig. il Tribunale di Cosenza è stato completamente Pt_1
suggestionato dall'altra affermazione contenuta in detto provvedimento secondo cui l'odierno reclamante “verosimilmente millantava la disponibilità del quale futuro Pt_3
sindaco ad agevolare la predetta consorteria criminale, spendendone il nome a sua insaputa”, trattandosi di affermazione assolutamente priva di riscontri concreti, frutto solo delle strategie difensive dell'avv. in tutta verosimiglianza enunciate dal suo Pt_3
difensore per meri fini di tuziorismo del proprio assistito. Non esiste, in effetti, alcun tipo di specificazione riguardo al “come” e al “quando” il sig. avrebbe millantato Pt_1
l'evocata disponibilità, sia nell'ordinanza del Tribunale del riesame, sia negli atti del
31 procedimento n°3648/2023 RGV del Tribunale di Cosenza, non risultando in alcun modo comprensibile da quali fatti concreti una simile conclusione sia stata dedotta. Al contrario, proprio nella fase “reclamata” celebratasi innanzi al Tribunale di Cosenza, è stato prodotto, sub all. n°2 del fascicolo di primo grado, uno stralcio delle intercettazioni riguardanti il sig. relative ai “tempi di formazione di un eventuale bando Pt_1 riguardante “lo sport…”, ove egli, come evidenziato nella memoria di costituzione di quest'ultimo del 23 gennaio 2024 ( alla pag.6, all'interno dell'all. n° 2), lungi dal fare qualsivoglia minima promessa o millantare alcunché, dice a chiare lettere di non sapere nulla al riguardo e che l'argomento rientra nel “ruolo” di competenza dell'assessore e che “ quello che decide è , con ciò facendo intendere il proprio Per_22 Pt_3
rispetto per le materie ed i ruoli di competenza altrui, sia degli altri assessori, che del sindaco, ovverosia esattamente il contrario di quanto teorizzato dal Tribunale del
Riesame di Catanzaro ed acriticamente ritenuto come assodato dal Tribunale di Cosenza.
3) Quanto, infine, all'inciso contenuto pure nella motivazione del Decreto n° 172/2024 cron. R.V.G. del Tribunale di Cosenza, inerente alla mancata revoca delle misure cautelari adottate (ingiustamente, come emergerà) nei confronti del Sig. con le Pt_1
c.d. operazioni “Reset” e “ ”, si deduce che le questioni di fatto sottese alle CP_6
richiamate misure cautelari sono oggetto dei rispettivi processi penali in corso di svolgimento e dai quali emergerà, come in effetti sta già emergendo, la totale estraneità del sig. rispetto a qualsiasi fatto integrante gli estremi di reato e a qualsiasi tipo Pt_1
di suo asservimento potenziale alla criminalità organizzata. Per quanto rileva in questa sede a proposito delle misure cautelari applicate sulla base della principale accusa di
“voto di scambio / palazzetto dello sport”, si ribadisce come il Tribunale di Cosenza, già nel Decreto oggetto del presente reclamo, abbia dato atto dell'assenza di riscontri circa il compimento di atti illeciti ed il sig. abbia comunque evidenziato la sua totale Pt_1
estraneità rispetto a qualsiasi questione afferente alla gestione del palazzetto in questione, per come succintamente esposto nei precedenti punti n°1 e 2. Riaffermato, quindi, che anche riferimento ai rapporti con il sig. non sussiste Persona_4
alcun elemento dal quale inferire un qualsivoglia tipo di asservimento potenziale del sig. agli interessi della criminalità organizzata, si allega, al presente atto, sub all. n° Pt_1
4, stralcio del verbale d'udienza del 9.04.2024 del processo Reset del Tribunale di
Cosenza, n°1444/2023, in corso di svolgimento presso il Tribunale di Lamezia Terme,
32 nel quale il AR (che, ripetesi, unitamente al maresciallo Testimone_2
ha condotto le indagini del processo Reset), in relazione ad una Testimone_1 conversazione telefonica del sig. nella quale si parlava di un “pacchetto” di 9 Pt_1
voti di un tale sig. , conferma l'inesistenza di qualsivoglia promessa di favori in Per_23 cambio e che la conversazione del sig. rappresentava attività di “mera campagna Pt_1 elettorale”. Nello stesso contesto processuale, come ben emerge dalla lettura del medesimo stralcio dell'udienza del 9.04.2024 del processo Reset, il maresciallo Tes_2 conferma altresì l'inesistenza di “conversazioni riascoltate, non riascoltate tra e Pt_1
dove chiede al i voti di ””. Per_4 Pt_1 Per_4 Per_24
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ed invero, preliminarmente, occorre rilevare come, diversamente da quanto sostenuto dal il Tribunale non ha fondato il giudizio di incandidabilità sull'ordinanza del Pt_1
riesame del pur avendola richiamata più volte. Pt_3
In realtà, gli elementi a carico del reclamante si desumono dalla relazione prefettizia che dà atto di come l'ordinanza applicativa di misure cautelari nell'ambito del procedimento
“Reset” aveva fatto emergere l'esistenza di contatti tra l'assessore con Parte_1
membri apicali della criminalità organizzata cosentina, tradottisi in un patto di scambio elettorale politico-mafioso, per come risulta dalle intercettazioni di Persona_4
fratello del “capo cosca” appartenente al clan
[...] Persona_5
“LANZINO”, con espresso riferimento, quale contropartita, alla gestione del palazzetto dello sport di DE: proprio l'affidamento della gestione di tale palazzetto dello sport, infatti, ha rappresentato riscontro alle dichiarazioni captate del , in quanto Per_4 essa avveniva, all'esito di appalto, in favore di tale , Persona_6
cugino di secondo grado di persone già condannate per reati di stampo mafioso, CP_1
e , e “sponsorizzato” da , come detto fratello Controparte_2 Persona_4 del boss . Persona_5
Appare dunque evidente come, a carico dell'ex assessore, vi siano elementi indiziari
(rectius, gravi indizi di colpevolezza) idonei a fondare la tesi della sua vicinanza a
- considerato reggente dell'omonimo gruppo criminale durante Persona_4
la carcerazione del fratello - per fini contrari all'interesse pubblico. Per_5
Del resto, non risulta, né il reclamante ha svolto alcuna allegazione in tal senso, che, in sede cautelare penale, vi siano stati provvedimenti che hanno escluso la sussistenza della
33 gravità indiziaria a carico del per quanto a lui ascritto nel procedimento Pt_1
“Reset”, affermata in prima istanza dal G.I.P. distrettuale di Catanzaro.
Ne discende che la prospettazione del reclamante di un esito a lui favorevole del giudizio penale di merito “Reset”, alla luce del giudicato cautelare sussistente in capo allo stesso, configura una mera deduzione difensiva apodittica e non supportata da alcun riscontro oggettivo.
Il reclamo del deve essere quindi rigettato. Pt_1
Deve invece essere accolto il reclamo incidentale avanzato dal nei confronti di Parte_2
tale ricorrente, posto che, per mero errore materiale, il Tribunale ha omesso di dichiarare incandidabile il così come invece imposto dalla predetta disposizione Pt_1
normativa di riferimento, anche alle elezioni per il Parlamento nazionale e a quelle per il
Parlamento europeo.
Trattasi infatti evidentemente di errore materiale, emendabile da questa Corte, posto che, acclarata la sussistenza dei presupposti per l'incandidabilità, l'ambito di applicazione della relativa dichiarazione anche alle predette elezioni parlamentari, oltre che a quelle locali, è imposto dalla legge e non è soggetto a valutazione discrezionale del giudice di merito.
4. Le spese di giudizio
Le spese del giudizio di reclamo - liquidate in dispositivo (tenendo conto del fatto che si tratta di causa di valore indeterminabile, della concreta attività difensiva svolta, della semplificazione del rito camerale e del computo anche della fase istruttoria-trattazione come da ordinanza n. 29857/2023 della Corte di Cassazione) in euro 4.996,00, oltre accessori di legge - seguono il criterio della soccombenza di nei confronti Parte_1 del e di quest'ultimo solo nei confronti di - con Parte_2 Parte_3
distrazione in favore del procuratore costituito, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. - nulla dovendosi disporre, viceversa, in favore dell'altro reclamato,
[...]
non essendosi costituito in giudizio. Parte_4
Il rigetto integrale del gravame comporta, inoltre, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo del di pagare l'ulteriore Pt_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, salve le valutazioni della Cancelleria circa i presupposti del pagamento del contributo unificato.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
34
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definendo il giudizio, iscritto con il n. 301/2024 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione, al quale è stato riunito il procedimento iscritto con il n. 1122/2024 r.g.v.g., avente ad oggetto il reclamo proposto da nonché il reclamo incidentale e quello principale proposto dal Parte_1
nei confronti di e Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso il decreto n. 172/2024, emesso in data 28.2.2024, pubblicato il 14.3.2024, dal
Tribunale di Cosenza, nel proc. n. 3648/23 r.v.g., disattesa ogni contraria richiesta, deduzione, istanza o eccezione, così provvede:
- Rigetta il reclamo principale proposto da ed il reclamo principale Parte_1 proposto dal nei confronti di e Parte_2 Parte_3 Parte_4
e, per l'effetto, conferma il decreto impugnato;
[...]
- Accoglie il reclamo incidentale proposto dal nei confronti di Parte_2
disponendo la correzione dell'errore materiale del dispositivo del decreto Parte_1
gravato, nel senso che, ove di legge “dichiara che il medesimo non è candidabile Pt_1
alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per i due turni elettorali successivi allo scioglimento del consiglio comunale di DE, disposto con DPR
28.6.2023”, debba correttamente leggersi e intendersi “dichiara che il medesimo Pt_1
non è candidabile alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della
Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per i due turni elettorali successivi allo scioglimento del consiglio comunale di DE, disposto con DPR 28.6.2023”;
- Condanna al rimborso delle spese legali del giudizio di reclamo nei Parte_1 confronti del , liquidate in euro 4.996,00, oltre accessori di legge;
Parte_2
- Condanna il al rimborso delle spese legali del giudizio di Parte_2
reclamo nei confronti di liquidate in euro 4.996,00, oltre accessori di Parte_3
legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di l'ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, in data 1° aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Giuseppe Perri dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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