Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/06/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 910/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 910/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
QUATRINI ALESSANDRA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Piazza del Carmine n. 4;
E
(Cod. Fis. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. FASSARDI ANNA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Pavia, Viale Libertà n. 25;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in RAVISCANINA (CE), in data
01/08/2004, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto alla Parte II, Serie, A, n. 3, dell'anno 2004, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo il regime e Persona_1
le disposizioni vigenti in materia di affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza, anche anagrafica, presso la madre nell'abitazione di Borgarello (PV), V.le
Enrico Berlinguer, n. 10; disporre che le decisioni di maggior interesse per il figlio,
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disporre che ciascuno dei genitori, quando avrà presso di sé il figlio eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, e perciò in via esclusiva, riguardo a tutte le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione quotidiana;
2. assegnare la casa coniugale, sita in Borgarello (PV), V.le Enrico Berlinguer, n. 10, unitamente ad autorimessa e giardino pertinenziali, di proprietà esclusiva del sig.
- fatti salvi tutti gli effetti personali di quest'ultimo che provvederà a Parte_1 lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 31.05.2025 e con impegno all'asporto dei predetti effetti entro e non oltre i sessanta (60) giorni successivi - alla sig.ra
[...]
che ivi abiterà con il figlio per un periodo di anni Controparte_1 Persona_1 sei (6) decorrenti dall'emissione del provvedimento conclusivo del presente procedimento;
3. disporre, in riferimento alla regolamentazione del diritto di visita, che il sig. Pt_1
potrà vedere e tenere con sé il figlio non meno di sei (6) giorni
[...] Persona_1
al mese ovvero non meno di un (1) fine settimana al mese e non meno di un (1) giorno infrasettimanale - da intendersi comprensivi di pernottamento da parte del minore presso il padre - da concordarsi direttamente tra padre e figlio considerato che quest'ultimo è infraquattordicenne;
Disporre, altresì, che il sig. , nei mesi estivi, potrà Parte_1
vedere e tenere con sé il figlio non meno di sette (7) giorni consecutivi Persona_1
da concordarsi con la sig.ra in base alle esigenze Controparte_1
lavorative di entrambi, entro il 15 aprile di ciascun anno, nonché una settimana nel periodo 23 dicembre - 6 gennaio, anche fuori dalla località di residenza, di modo che il minore possa trascorrere con ciascun genitore le singole festività alternandole di anno in anno. Disporre, infine, che trascorrerà alternativamente con ciascun Persona_1
genitore - salvi diversi accordi tra padre e figlio considerato che quest'ultimo è infraquattordicenne e fermi i turni lavorativi del sig. - le restanti Parte_1 festività di Pasqua, del 2 novembre, dell'8 dicembre, del 25 aprile, dell'1 maggio e del 2 giugno;
4. disporre a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore Parte_1 del figlio minore di € 300,00 (€ trecento,00) da corrispondersi alla sig.ra Persona_1
pag. 2 di 5 attraverso bonifico bancario (iban Controparte_1
[...]) entro il giorno 5 di ogni mese - a decorrere dal mese successivo il trasferimento del sig. dalla casa coniugale ad altra Parte_1
abitazione - con rivalutazione ISTAT decorrente dall'anno successivo all'emissione del provvedimento conclusivo del presente procedimento;
5. disporre che le spese straordinarie del figlio minore siano sostenute Persona_1
nella misura del 60% dal sig. e del 40% dalla sig.ra Parte_1 CP_1
. In riferimento all'individuazione delle suddette spese / modalità di
[...]
decisione e rimborso delle stesse deve intendersi ivi interamente ritrascritto e recepito il protocollo n. 2323/2016 del 9 novembre 2016 del Tribunale di Pavia;
Disporre altresì - considerato che il sig. è iscritto alla Cassa Integrativa FNM (Cassa Parte_1
Integrativa prevista per i dipendenti, iscritti, appunto, di Società del gruppo FNM e
Trenord) che prevede un piano assistenziale con prestazioni / sussidi sanitari / sociosanitari / non sanitari di cui oltre all'iscritto possono beneficiare i figli a carico sino ad anni ventuno (21) nonché di età superiore ad anni ventuno (21) ed inferiore ad anni ventotto (28) (questi ultimi hanno diritto ai relativi sussidi nella misura dell'80%) - che sarà onere del ricorrente, ogni volta che ve ne sarà la possibilità, provvedere alla richiesta dei relativi sussidi alla Cassa Integrativa FNM e ripetere il 40% degli importi eventualmente riconosciuti alla sig.ra entro e non oltre Controparte_1
due giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi;
6. disporre che l'assegno unico / universale per i figli a carico venga percepito integralmente dalla sig.ra sino a che la stessa convivrà Controparte_1
con il figlio;
Persona_1
7. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio / rinnovo da parte delle competenti
Autorità del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio con annotazione del figlio minore nonché prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni Persona_1
8. I sigg.ri e , poi, senza soluzione di Parte_1 Controparte_1
continuità al perfezionamento del deposito del presente ricorso - previo accordo e congiuntamente - provvederanno:
a) alla chiusura del c/c cointestato n. 00680/000000010906 attivo presso Banco BPM
S.p.A., filiale sita in Pavia (PV), P.zza della Vittoria, n. 7, con trasferimento, al netto delle pag. 3 di 5 spese di chiusura del citato c/c, del saldo ivi presente in favore di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno;
b) alla chiusura del libretto di risparmio postale cointestato n. 000023554120 con trasferimento, al netto delle spese di chiusura del citato libretto postale, del saldo ivi presente in favore di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno;
c) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
- senza soluzione di continuità alla conclusione delle operazioni di cui alle lett a)
[...]
e b) l'importo di € 9.500,00 (€ novemilacinquecento,00) attraverso bonifico bancario
(iban [...]);
9. con l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito, i rapporti economici tra i coniugi risulteranno compiutamente definiti con reciproca soddisfazione e null'altro gli stessi avranno a che pretendere reciprocamente essendo allo stato economicamente autosufficienti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 4 di 5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Controparte_1
RAVISCANINA (CE), in data 01/08/2004, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto alla Parte II, Serie, A, n. 3, dell'anno 2004;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 10/06/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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