Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1823 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Parte_1 C.F._1
Piacente;
ATTORE
E
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Gabriella Cavallo;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni;
CONCLUSIONI Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che, con sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Parte_1
Cosenza il 06.02.2019, nel procedimento penale n. 4007/15 R.G.N.R., passata in giudicato, veniva dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 660 Controparte_1
del c.p. e condannata al risarcimento dei danni morali nei confronti della costituita parte civile, , da quantificarsi in separata sede, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per ottenere l'accertamento della sussistenza del danno morale e la sua CP_1
imputabilità alla esclusiva responsabilità della convenuta con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 17.100,00.
Si costituiva eccependo la nullità della citazione, poiché non Controparte_1 conforme all'originale utilizzato ai fini della notifica, contestando, nel merito, la
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Preliminarmente, occorre disattendere l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo atteso che, come prescritto dall'art. 165 c.p.c., l'attore si è costituito nel termine di dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, depositando altresì l'originale notificato, che è il medesimo prodotto dalla convenuta, dovendosi rilevare che, a norma degli articoli 168 e 168 bis c.p.c., applicabili ratione temporis, è il cancelliere che forma il fascicolo d'ufficio, inserendovi la nota di iscrizione a ruolo, la copia dell'atto di citazione e, se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato, per cui la presenza, nel fascicolo, di un atto di citazione differente da quello notificato, l'unico necessario ai fini della formazione del fascicolo, non determina una nullità, atteso che il differimento della prima udienza come sopra illustrato deve avvenire sulla scorta dell'atto di citazione notificato, che è l'unico che deve essere depositato a cura dell'attore.
La circostanza che, nel caso di specie, sia stata fissata d'ufficio una udienza di comparizione antecedente a quella prevista ai sensi dell'art. 168 co IV c.p.c. rappresenta una mera irregolarità che non ha arrecato alcuna lesione sostanziale al contraddittorio processuale ed ai diritti di controparte, che ha anche partecipato a detta udienza, costituendosi il giorno antecedente, prendendo posizione su tutte le questioni. Va da ultimo rilevata l'inconferenza dei precedenti giurisprudenziali invocati dalla CP_1
siccome aventi ad oggetto differenti fattispecie.
Tanto premesso, va rilevato che, seppure non risulta in atti la prova del dedotto passaggio in giudicato della sentenza penale, la convenuta, nel costituirsi, non ha contestato le responsabilità ascrittele dall'attore nell'atto introduttivo, limitandosi a rilevare la carenza di nesso eziologico tra il fatto reato e le conseguenze pregiudizievoli dello stesso, per cui deve ritenersi la prova in ordine alla dedotta responsabilità di per il reato di cui all'art. 660 c.p., rendendo vieppiù irrilevante Controparte_1
ogni approfondimento in ordine all'applicabilità del disposto di cui all'art. 651 c.p.p., in forza del quale la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in dibattimento, ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale "quanto all'accertamento della
2 sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso", tenuto conto che, secondo quanto accertato con apprezzamento fattuale aderente alle emergenze processuali di cui al processo penale, ha, Controparte_1
con condotte reiterate nel tempo, molestato telefonicamente e la sua Parte_1
famiglia.
Resta quindi da valutare l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, considerato che il reato di molestie telefoniche, di cui all'art. 660 c.p., consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà (Cass. pen. n.19071/2004). Trattasi dunque di qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione (cfr. Cass. pen. n.8198/2006).
Ciò posto, la domanda può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
La categoria generale del danno non patrimoniale, che attiene alla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da valore di scambio, è di natura composita e si articola in una pluralità di voci, con funzione descrittiva, quali il danno morale, quello biologico e il danno esistenziale (cfr. Cass. 16992/15).
Nella specie, l'istante chiede il ristoro del danno morale, ovvero di quel pregiudizio che scaturisce dalla diversa ed intimistica relazione del soggetto con se stesso e rappresentano, quindi, il dolore interiore. Si tratta, in sostanza, per usare le parole della
Corte di Cassazione, del disagio psicologico che non compromette il "funzionamento dell'Io" nelle sue funzioni di adattamento e di organizzazione e controllo e non si traduce, quindi, nella compromissione di attività quotidiane e di interazioni dinamico relazionali, ma comporta, comunque, intense reazioni emotive e comportamentali del soggetto, e rilevanti strategie di adattamento.
Deve ritenersi provato in via presuntiva che all'illecito sia conseguito un ingiusto turbamento dello stato d'animo dell'attore (cd. danno morale).
Al riguardo, precisato che trattasi di danno che per sua stessa natura non è suscettibile di dimostrazione diretta e che pertanto può essere provato anche mediante presunzioni, deve osservarsi che, nella normalità dei casi, fatti quali quelli che hanno dato origine al presente giudizio sono senz'altro idonei a produrre un turbamento nella vittima, sicchè,
3 in difetto di circostanze che inducano a dubitare che tale effetto si sia in concreto verificato, la domanda può essere sul punto accolta.
Orbene, nel caso di specie, non è emersa alcuna circostanza tale da consentire di ritenere superato detto effetto, tantomeno possono assumere rilievo gli elementi evidenziati dalla difesa della convenuta, atteso che la circostanza che siano stati i figli dell'attore a rispondere a dette telefonate nella maggioranza dei casi, per come dichiarato dallo stesso nel processo penale (cfr. verbale di fonoregistrazione del 18.1.2017, Pt_1
depositato dalla convenuta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta), va letta unitamente alle altre dichiarazioni rese in seno alla medesima deposizione, che danno conto che spesso ad intercettare le telefonate erano i figli perché il era già a Pt_1
letto, tenuto conto che le stesse intervenivano sempre in orario serale;
oltretutto, la circostanza che il abbia riferito che vi era stato un periodo in cui, nonostante le Pt_1 telefonate, lui e la famiglia erano “abbastanza tranquilli” non è sintomatico della mancanza di danno, ut supra inteso, considerato che l'attore ha comunque riferito, nel medesimo contesto, di interrogarsi unitamente ai figli sulle telefonate senza riuscire a darsi una risposta, rappresentando che riceveva talvolta squilli, altre volte telefonate mute, altre volta ancora si sentiva qualcuno parlare con voce camuffata, precisando invece di essersi determinato alla querela solo dopo che nel corso dell'ennesima telefonata è stata pronunciata la frase “questa famiglia avete rotto il cazzo”. Pt_1
Parimenti, non possono ritenersi dirimenti le dichiarazioni di riportate Controparte_2 dalla convenuta, atteso che lo stesso, oltre ad aver riferito “rispondevo sempre io, mio padre non c'era mai, spesso non c'era anche di notte, io ero un ragazzo non facevo caso a queste telefonate”, ha anche aggiunto che quando il padre era a casa Parte_1 rispondeva sempre il padre a queste telefonate e che nel corso del tempo la “situazione era un po' peggiorata dal punto di vista psicologico”, anche perché le telefonate intervenivano al ritorno a casa della famiglia, dando loro la sensazione di essere spiati
(cfr. verbale di fonoregistrazione del 7.2.2018, depositato dalla convenuta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta).
La liquidazione del danno morale va necessariamente rimessa alla valutazione equitativa del giudice, in quanto non si presta ad una precisa determinazione del suo ammontare mediante criteri obiettivi (cfr. Cass. 13933/02, 13066/04).
4 Dunque, tenuto conto della gravità del fatto, della circostanza che il riscontro in ordine al turbamento subito risulta anche fornito dai testi escussi in seno al presente procedimento, che hanno confermato che il era preoccupato per la propria Pt_1
famiglia a cagione delle telefonate di cui trattasi tanto da portare sempre con sé il telefono e da chiamare casa continuamente, si stima equo liquidare in suo favore la somma complessiva di € 2.000,00, determinata all'attualità e comprensiva di interessi, pari ad euro 500,00 per ciascun mese in cui le telefonate di cui trattasi si sono ripetute, ovvero settembre ed ottobre 2014 e febbraio e marzo 2015, per come emerge dai tabulati telefonici depositati, unitamente alla citazione, dallo stesso . Parte_1
La convenuta devo essere dunque condannata al pagamento di tale somma in favore dell'attore.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dell'attività difensiva svolta e del tenore della decisione, ai minimi tabellari, in relazione al tenore della prospettazione attorea e degli atti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- condanna al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore Controparte_1 dell'attore;
- condanna al rimborso delle spese processuali sostenute Controparte_1 dall'attore, che liquida in € 1.276,00 per compensi ed euro 267,00 per spese, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, da distrarsi in favore dell'avv. Piacente, antistataria, che ne ha fatto richiesta.
Cosenza, 3.3.2025
Il giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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