TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/07/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 48/2023 R.G. promossa
DA
rappresentata e difesa dagli avvocati Milena Parte_1
Nicosia e Pietro Vizzini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Palermo, Via G. Cusmano, 4.
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Maria
Dentici e Luigi Maini Lo Casto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Pietro Sorce in Termini Imerese (Pa), C/so Umberto e
Margherita, 61.
e nei confronti di
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria
Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo ed elettivamente domiciliato in
Palermo, via F. Laurana n. 59.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.01.2023, la ricorrente indicata in epigrafe convenne in giudizio la “ e l' e, Controparte_1 CP_2
avendo premesso di avere lavorato alle dipendenze della sopracitata azienda con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dall'01.12.2018 al
30.09.2020 con le mansioni di operatore ecologico, inquadrata al Livello J del
CCNL Utilitalia, e di aver ottenuto, con sentenza n. 751/2022 del Tribunale di
Termini Imerese, l'accertamento del diritto ad essere inquadrata al livello 2°B del CCNL Utilitalia a partire dall'01.12.2018 e, per l'effetto, la condanna della parte resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva di €
3.181,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo, lamentò la mancata corresponsione, da parte dell' resistente, degli interessi legali dovuti in ossequio al giudicato;
CP_1
dedusse, inoltre, di non aver ricevuto il pagamento delle ulteriori differenze retributive maturate dal 14.05.2019 al 30.09.2020, data della cessazione del rapporto di lavoro.
Chiese, dunque, per i suddetti titoli, la condanna della parte resistente al pagamento della somma complessiva di euro 8.100,00, al lordo delle ritenute di legge (cfr. conclusioni del ricorso).
La società convenuta si costituì in giudizio, deducendo l'infondatezza delle domande delle quali chiese il rigetto.
L' si costituì in giudizio, chiedendo – accertata la sussistenza del CP_2
rapporto di lavoro subordinato fra le parti – l'accoglimento della domanda di regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale.
2 La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 09.07.2025 per il deposito di note.
Il ricorso è fondato.
Per quanto concerne, infatti, la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, la prova della sussistenza e delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande può senz'altro dirsi acquisita alla luce della sentenza n.
751/2022 del Tribunale di Termini Imerese, la quale ha accertato – sulla base delle testimonianze rese dai colleghi di lavoro – il diritto di Parte_1
ad essere inquadrata, in ragione delle mansioni svolte, nell'ambito
[...]
del livello 2°B del CCNL Utilitalia sin dal momento dell'assunzione.
Di talché, la parte resistente deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo compreso tra il 14.05.2019 e il
30.09.2020, tenuto conto della retribuzione dovuta a un lavoratore inquadrato al livello 2°B del CCNL di categoria nonché alla regolarizzazione contributiva della ricorrente per l'intero periodo di lavoro (dall'01.12.2018 al 30.09.2020).
Infine, sulla scorta della citata sentenza n. 751/2022, l' datrice deve CP_1
altresì condannata al versamento, in favore della , degli interessi Parte_1
legali maturati sulla somma di € 3.181,50, con decorrenza dal 03.05.2019 (data di deposito del ricorso nel procedimento Rg. 1321/2019).
Pertanto, ritenuta la sostanziale correttezza dei conteggi effettuati dal CTU, che si giudicano corretti e ai quali si rinvia, la “ Controparte_1
deve essere condannata al pagamento in favore di
[...] Parte_1
a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità e TFR, per il
[...]
periodo compreso tra il 14.05.2019 e il 30.09.2020, della somma di €
3 11.592,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'01.01.2025 e fino al soddisfo nonché al pagamento della somma di € 244,02, pari agli interessi legali maturati sull'importo di € 3.181,50, con decorrenza dal 03.05.2019 e fino al 16.09.2024 (data del deposito della relazione tecnica).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, quanto alla parte ricorrente, unitamente alle spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la “ Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
[...]
pagamento in favore di , per i titoli di cui in Parte_1
motivazione, della somma complessiva di € 11.592,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'01.01.2025 e fino al soddisfo;
- condanna la “ , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al versamento in favore dell' dei CP_2
contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'inquadramento della ricorrente, dall'01.12.2018 al 30.09.2020, nel livello 2°B CCNL Utilitalia;
- condanna la “ , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 244,02, oltre interessi dal 16.09.2024 e fino al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre IVA,
4 CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Milena Nicosia e Pietro Vizzini, quali procuratori antistatari e in favore dell' che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre spese CP_2
generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese, il 10.07.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
5
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 48/2023 R.G. promossa
DA
rappresentata e difesa dagli avvocati Milena Parte_1
Nicosia e Pietro Vizzini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Palermo, Via G. Cusmano, 4.
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Maria
Dentici e Luigi Maini Lo Casto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Pietro Sorce in Termini Imerese (Pa), C/so Umberto e
Margherita, 61.
e nei confronti di
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria
Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo ed elettivamente domiciliato in
Palermo, via F. Laurana n. 59.
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.01.2023, la ricorrente indicata in epigrafe convenne in giudizio la “ e l' e, Controparte_1 CP_2
avendo premesso di avere lavorato alle dipendenze della sopracitata azienda con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dall'01.12.2018 al
30.09.2020 con le mansioni di operatore ecologico, inquadrata al Livello J del
CCNL Utilitalia, e di aver ottenuto, con sentenza n. 751/2022 del Tribunale di
Termini Imerese, l'accertamento del diritto ad essere inquadrata al livello 2°B del CCNL Utilitalia a partire dall'01.12.2018 e, per l'effetto, la condanna della parte resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva di €
3.181,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo, lamentò la mancata corresponsione, da parte dell' resistente, degli interessi legali dovuti in ossequio al giudicato;
CP_1
dedusse, inoltre, di non aver ricevuto il pagamento delle ulteriori differenze retributive maturate dal 14.05.2019 al 30.09.2020, data della cessazione del rapporto di lavoro.
Chiese, dunque, per i suddetti titoli, la condanna della parte resistente al pagamento della somma complessiva di euro 8.100,00, al lordo delle ritenute di legge (cfr. conclusioni del ricorso).
La società convenuta si costituì in giudizio, deducendo l'infondatezza delle domande delle quali chiese il rigetto.
L' si costituì in giudizio, chiedendo – accertata la sussistenza del CP_2
rapporto di lavoro subordinato fra le parti – l'accoglimento della domanda di regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale.
2 La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 09.07.2025 per il deposito di note.
Il ricorso è fondato.
Per quanto concerne, infatti, la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, la prova della sussistenza e delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande può senz'altro dirsi acquisita alla luce della sentenza n.
751/2022 del Tribunale di Termini Imerese, la quale ha accertato – sulla base delle testimonianze rese dai colleghi di lavoro – il diritto di Parte_1
ad essere inquadrata, in ragione delle mansioni svolte, nell'ambito
[...]
del livello 2°B del CCNL Utilitalia sin dal momento dell'assunzione.
Di talché, la parte resistente deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo compreso tra il 14.05.2019 e il
30.09.2020, tenuto conto della retribuzione dovuta a un lavoratore inquadrato al livello 2°B del CCNL di categoria nonché alla regolarizzazione contributiva della ricorrente per l'intero periodo di lavoro (dall'01.12.2018 al 30.09.2020).
Infine, sulla scorta della citata sentenza n. 751/2022, l' datrice deve CP_1
altresì condannata al versamento, in favore della , degli interessi Parte_1
legali maturati sulla somma di € 3.181,50, con decorrenza dal 03.05.2019 (data di deposito del ricorso nel procedimento Rg. 1321/2019).
Pertanto, ritenuta la sostanziale correttezza dei conteggi effettuati dal CTU, che si giudicano corretti e ai quali si rinvia, la “ Controparte_1
deve essere condannata al pagamento in favore di
[...] Parte_1
a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità e TFR, per il
[...]
periodo compreso tra il 14.05.2019 e il 30.09.2020, della somma di €
3 11.592,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'01.01.2025 e fino al soddisfo nonché al pagamento della somma di € 244,02, pari agli interessi legali maturati sull'importo di € 3.181,50, con decorrenza dal 03.05.2019 e fino al 16.09.2024 (data del deposito della relazione tecnica).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, quanto alla parte ricorrente, unitamente alle spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la “ Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
[...]
pagamento in favore di , per i titoli di cui in Parte_1
motivazione, della somma complessiva di € 11.592,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'01.01.2025 e fino al soddisfo;
- condanna la “ , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al versamento in favore dell' dei CP_2
contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'inquadramento della ricorrente, dall'01.12.2018 al 30.09.2020, nel livello 2°B CCNL Utilitalia;
- condanna la “ , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 244,02, oltre interessi dal 16.09.2024 e fino al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre IVA,
4 CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Milena Nicosia e Pietro Vizzini, quali procuratori antistatari e in favore dell' che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre spese CP_2
generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese, il 10.07.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
5