Art. 11.
Nel caso di sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione a favore degli iscritti alle casse pensioni di cui al precedente articolo 1, per l'accertamento della sussistenza del requisito concernente il minimo di anni di iscrizione stabilito dalla lettera d) e dal comma secondo dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224 , come servizi resi con iscrizione alle casse pensioni si considerano anche i servizi ammessi a ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza delle casse stesse in base alle norme dei rispettivi ordinamenti.
Nel caso di sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione a favore degli iscritti alle casse pensioni di cui al precedente articolo 1, per l'accertamento della sussistenza del requisito concernente il minimo di anni di iscrizione stabilito dalla lettera d) e dal comma secondo dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224 , come servizi resi con iscrizione alle casse pensioni si considerano anche i servizi ammessi a ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza delle casse stesse in base alle norme dei rispettivi ordinamenti.