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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/12/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 122 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(p.iva ), in persona dei soci , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 Parte_3
e , elettivamente domiciliata in Lanusei presso lo studio dell'Avv. Parte_4 Parte_5
UR TI, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luigia Pisano, come da delega in calce al ricorso introduttivo, ricorrente contro
, e Controparte_1 CP_2 CP_3 resistenti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse della ricorrente (ricorso ai sensi dell'art. 281 decies e ss. c.p.c.):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lanusei, accertati i fatti di cui in premessa, conseguentemente dichiarare la società istante “ , infra generalizzata, ai sensi dell'art. 1158 cc, Parte_1 proprietaria per intervenuta usucapione del terreno in comune di Tertenia, alla località “Is Astulas”, esteso mq. 6.435 (seimilaquattocentotrentacinque), censito nel catasto terreni di Tertenia al foglio 34, mappale 670 (mq 5.400), con soprastante struttura ricettiva (catasto urbano al foglio 34, mappale 299) ed un barbecue (catasto urbano al foglio 34, mappale 671).
Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 5 in p.l.r.p.t., ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire Parte_1 dichiarare di essere proprietaria, per intervenuta usucapione, del terreno sito in Tertenia in località “Is
Astulas” e distinto al Catasto Terreni del Comune di Tertenia al foglio 34, particella 670, nonché della struttura ricettiva ivi ubicata e distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 34, particella 299, e di un barbecue distinto al Catasto Fabbricati al foglio 34, particella 671.
La ricorrente ha dedotto di essere al possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili dall'estate dell'anno IL e sino all'attualità, occupandosi di seguire le pratiche amministrative necessarie per l'edificazione, sul terreno oggetto della domanda, di una struttura ricettiva, articolata solo su un piano terra, e di un barbecue.
La ricorrente ha assunto che i lavori suddetti sono stati autorizzati nel 2003 e terminati nel 2007 e che, da tale data, la stessa ha utilizzato la struttura per lo svolgimento della sua attività di ristorazione ed il terreno circostante, in parte, come parcheggio per gli avventori del ristorante, e, in parte, per la coltivazione dell'orto.
Inoltre, la stessa ha dedotto di avere provveduto, a sua cura e spese, durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della struttura, a recintare il fondo con rete metallica e pali in ferro e ad apporre un cancello all'ingresso della proprietà. Nel 2010, la stessa ricorrente ha ampliato la struttura ricettiva realizzando un locale destinato a pizzeria.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche pagina 2 di 5 esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo alla ricorrente per oltre vent'anni, dai primi anni IL.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte della società ricorrente sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei e , rese Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 2 luglio 2025).
I testi hanno riferito che, dai primi anni IL e fino ad oggi, i fratelli (attuali legali Pt_1 rappresentanti della società ricorrente) utilizzano un terreno sito nel Comune di Tertenia in località “Is
Astulas”, che gli stessi coltivano con l'orto stagionale (patate e pomodori) e con agrumi e ulivi e che, nel 2005/2006, gli stessi hanno realizzato una struttura adibita a ristorante denominata ed un Pt_1 grande caminetto in cemento per arrosti.
Gli stessi hanno riferito che, prima di realizzare la suddetta struttura, i fratelli si erano curati Pt_1 personalmente e con la collaborazione di operai (teste ) di recintare il terreno con Testimone_2 rete pastorale, chiusa con un cancello che poi è stato rimosso, tanto che attualmente l'ingresso è ampio ed è rimasto aperto per consentire l'ingresso dei grossi mezzi che devono accedervi. Il teste ha Tes_2 precisato che vicino al piazzale è presente un altro ingresso che porta all'area parcheggio, al quale è stata destinata una parte del terreno.
I testi hanno riferito che, nei primi anni IL (2005, teste ), è stata realizzata da Testimone_1 un'impresa di Ilbono, su incarico dei fratelli la struttura ricettizia, di fronte alla quale è stato Pt_1 realizzato un muro in pietra, dove si trova una collinetta, come riferito dal teste per avervi Tes_1
pagina 3 di 5 provveduto personalmente. Lo stesso ha precisato che, in occasione di detti lavori, erano presenti tutti i fratelli dai quali egli riceveva le direttive. Inoltre, dopo qualche anno (2 o 3 anni, teste Pt_1
5 anni, teste , i fratelli hanno realizzato un locale pizzeria all'interno della Tes_1 Tes_2 Pt_1 struttura, dove hanno collocato un forno a legna (teste . Tes_2
I testi hanno riferito che, dopo la realizzazione della struttura e sino all'attualità, i fratelli riuniti Pt_1 in società, hanno utilizzato la stessa per svolgervi attività di ristorazione al pubblico.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte dei fratelli quali legali rappresentanti della società ricorrente, e di avere Pt_1 visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale considerato, per essersi sempre comportati come proprietari e per averli considerati come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte della società ricorrente, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa e dei rapporti di conoscenza con i suoi rappresentanti, in quanto compaesani (teste ) e vicini di casa Testimone_1
(teste , il quale ha riferito di abitare, dal IL, ad una distanza di circa 1.000 Testimone_2 metri lineari dal ristorante ) o per avervi svolto personalmente dei lavori su incarico degli Pt_1 stessi (teste , il quale ha riferito, oltre che di avere eseguito lavori negli immobili Testimone_1 oggetto di causa, di avere sempre frequentato la zona, per avervi svolto attività di movimento terra).
A supporto della domanda parte attrice ha prodotto la documentazione attestante il rilascio, da parte del
Comune di Tertenia, delle concessioni edilizie per la realizzazione di un punto di ristoro, nell'anno
2003 (doc. 22 ricorso), di volumi tecnici funzionali ad un esistente punto di ristoro, nella specie un barbecue, nell'anno 2007 (doc. 24) e un forno e un deposito, nell'anno 2008 (doc. 23), nonché di quella attestante il pagamento, negli anni IL, delle spese per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione della struttura oggetto di causa (docc. 19 e 20) e per le utenze (luce e gas) ed i tributi locali (docc. 16, 17, 18 e 14).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che la ricorrente abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che Parte_1
in p.l.r.p.t., ha acquistato la proprietà del terreno e dei fabbricati oggetto di causa per usucapione,
[...] per averli posseduti almeno dai primi anni IL ad oggi.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione pagina 4 di 5 della tutela, i resistenti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara che Parte_1
in p.l.r.p.t. (p.iva ) è divenuta proprietaria degli immobili siti in Tertenia in
[...] P.IVA_1 località “Is Astulas” e distinti al Catasto Terreni del Comune di Tertenia al foglio 34, particella 670
(pascolo cespugliato) e al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 34, particella 299
(Categoria C/1) al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 34, particella 671 (Categoria
C/2);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 122 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(p.iva ), in persona dei soci , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 Parte_3
e , elettivamente domiciliata in Lanusei presso lo studio dell'Avv. Parte_4 Parte_5
UR TI, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luigia Pisano, come da delega in calce al ricorso introduttivo, ricorrente contro
, e Controparte_1 CP_2 CP_3 resistenti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse della ricorrente (ricorso ai sensi dell'art. 281 decies e ss. c.p.c.):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lanusei, accertati i fatti di cui in premessa, conseguentemente dichiarare la società istante “ , infra generalizzata, ai sensi dell'art. 1158 cc, Parte_1 proprietaria per intervenuta usucapione del terreno in comune di Tertenia, alla località “Is Astulas”, esteso mq. 6.435 (seimilaquattocentotrentacinque), censito nel catasto terreni di Tertenia al foglio 34, mappale 670 (mq 5.400), con soprastante struttura ricettiva (catasto urbano al foglio 34, mappale 299) ed un barbecue (catasto urbano al foglio 34, mappale 671).
Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 5 in p.l.r.p.t., ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire Parte_1 dichiarare di essere proprietaria, per intervenuta usucapione, del terreno sito in Tertenia in località “Is
Astulas” e distinto al Catasto Terreni del Comune di Tertenia al foglio 34, particella 670, nonché della struttura ricettiva ivi ubicata e distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 34, particella 299, e di un barbecue distinto al Catasto Fabbricati al foglio 34, particella 671.
La ricorrente ha dedotto di essere al possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili dall'estate dell'anno IL e sino all'attualità, occupandosi di seguire le pratiche amministrative necessarie per l'edificazione, sul terreno oggetto della domanda, di una struttura ricettiva, articolata solo su un piano terra, e di un barbecue.
La ricorrente ha assunto che i lavori suddetti sono stati autorizzati nel 2003 e terminati nel 2007 e che, da tale data, la stessa ha utilizzato la struttura per lo svolgimento della sua attività di ristorazione ed il terreno circostante, in parte, come parcheggio per gli avventori del ristorante, e, in parte, per la coltivazione dell'orto.
Inoltre, la stessa ha dedotto di avere provveduto, a sua cura e spese, durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della struttura, a recintare il fondo con rete metallica e pali in ferro e ad apporre un cancello all'ingresso della proprietà. Nel 2010, la stessa ricorrente ha ampliato la struttura ricettiva realizzando un locale destinato a pizzeria.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche pagina 2 di 5 esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo alla ricorrente per oltre vent'anni, dai primi anni IL.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte della società ricorrente sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei e , rese Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 2 luglio 2025).
I testi hanno riferito che, dai primi anni IL e fino ad oggi, i fratelli (attuali legali Pt_1 rappresentanti della società ricorrente) utilizzano un terreno sito nel Comune di Tertenia in località “Is
Astulas”, che gli stessi coltivano con l'orto stagionale (patate e pomodori) e con agrumi e ulivi e che, nel 2005/2006, gli stessi hanno realizzato una struttura adibita a ristorante denominata ed un Pt_1 grande caminetto in cemento per arrosti.
Gli stessi hanno riferito che, prima di realizzare la suddetta struttura, i fratelli si erano curati Pt_1 personalmente e con la collaborazione di operai (teste ) di recintare il terreno con Testimone_2 rete pastorale, chiusa con un cancello che poi è stato rimosso, tanto che attualmente l'ingresso è ampio ed è rimasto aperto per consentire l'ingresso dei grossi mezzi che devono accedervi. Il teste ha Tes_2 precisato che vicino al piazzale è presente un altro ingresso che porta all'area parcheggio, al quale è stata destinata una parte del terreno.
I testi hanno riferito che, nei primi anni IL (2005, teste ), è stata realizzata da Testimone_1 un'impresa di Ilbono, su incarico dei fratelli la struttura ricettizia, di fronte alla quale è stato Pt_1 realizzato un muro in pietra, dove si trova una collinetta, come riferito dal teste per avervi Tes_1
pagina 3 di 5 provveduto personalmente. Lo stesso ha precisato che, in occasione di detti lavori, erano presenti tutti i fratelli dai quali egli riceveva le direttive. Inoltre, dopo qualche anno (2 o 3 anni, teste Pt_1
5 anni, teste , i fratelli hanno realizzato un locale pizzeria all'interno della Tes_1 Tes_2 Pt_1 struttura, dove hanno collocato un forno a legna (teste . Tes_2
I testi hanno riferito che, dopo la realizzazione della struttura e sino all'attualità, i fratelli riuniti Pt_1 in società, hanno utilizzato la stessa per svolgervi attività di ristorazione al pubblico.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte dei fratelli quali legali rappresentanti della società ricorrente, e di avere Pt_1 visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale considerato, per essersi sempre comportati come proprietari e per averli considerati come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte della società ricorrente, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa e dei rapporti di conoscenza con i suoi rappresentanti, in quanto compaesani (teste ) e vicini di casa Testimone_1
(teste , il quale ha riferito di abitare, dal IL, ad una distanza di circa 1.000 Testimone_2 metri lineari dal ristorante ) o per avervi svolto personalmente dei lavori su incarico degli Pt_1 stessi (teste , il quale ha riferito, oltre che di avere eseguito lavori negli immobili Testimone_1 oggetto di causa, di avere sempre frequentato la zona, per avervi svolto attività di movimento terra).
A supporto della domanda parte attrice ha prodotto la documentazione attestante il rilascio, da parte del
Comune di Tertenia, delle concessioni edilizie per la realizzazione di un punto di ristoro, nell'anno
2003 (doc. 22 ricorso), di volumi tecnici funzionali ad un esistente punto di ristoro, nella specie un barbecue, nell'anno 2007 (doc. 24) e un forno e un deposito, nell'anno 2008 (doc. 23), nonché di quella attestante il pagamento, negli anni IL, delle spese per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione della struttura oggetto di causa (docc. 19 e 20) e per le utenze (luce e gas) ed i tributi locali (docc. 16, 17, 18 e 14).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che la ricorrente abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che Parte_1
in p.l.r.p.t., ha acquistato la proprietà del terreno e dei fabbricati oggetto di causa per usucapione,
[...] per averli posseduti almeno dai primi anni IL ad oggi.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione pagina 4 di 5 della tutela, i resistenti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara che Parte_1
in p.l.r.p.t. (p.iva ) è divenuta proprietaria degli immobili siti in Tertenia in
[...] P.IVA_1 località “Is Astulas” e distinti al Catasto Terreni del Comune di Tertenia al foglio 34, particella 670
(pascolo cespugliato) e al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 34, particella 299
(Categoria C/1) al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 34, particella 671 (Categoria
C/2);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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