Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03287/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15734/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 15734 del 2025, proposto da
CE EN, rappresentato e difeso dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo Studio Bonetti&Delia in Roma, via S. Tommaso d’Aquino n. 47;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
- del provvedimento con cui è stato comunicato - mediante pubblicazione sul portale Formez in data 28.10.2025 - l'esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell'Area assistenti (Codice 02), svoltasi in data 21.10.2025, con il quale il ricorrente ha conseguito il punteggio di 24,25/30 anziché quello di 25,75;
- del verbale n. 10 del 7 novembre 2025 della Commissione d’esame che, pur se non conosciuto, per quanto appreso aliunde , “avrebbe sostenuto che in base all’etimologia del termine “propedeutico” l’unica risposta corretta al quesito n. 1 è “introduttivo”” (così la sentenza n. 22913/25 di codesto T.A.R.);
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria finale dei candidati idonei e vincitori;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
nonché per l'accertamento
del diritto di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto, ai fini della relativa utile collocazione nella graduatoria di merito tra i vincitori del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a.
delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per i titoli di studio vantati da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, con conseguente collocazione della stessa nella graduatoria dei vincitori del concorso, nella posizione e con il punteggio realmente spettanti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, di Formez Pa, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il Presidente IT CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultato idoneo col punteggio di 24,25/30, contestando il quesito n. 26 [così formulato: “Individuare, tra i seguenti, un sinonimo di "propedeutico" : scolastico; introduttivo (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); preliminare (risposta indicata dal ricorrente)] allo stesso somministrato in data 21.10.2025sul rilievo che sarebbero corrette due risposte;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia;
- parte ricorrente ha successivamente depositato la comunicazione del 7.1.2026 attestante l’intervento in autotutela della Commissione rispetto al quesito contestato;
- all’udienza in camera di consiglio del 12 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia da disattendere, essendo il Ministero della Giustizia l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
Ritenuto, quanto al merito, che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa fatta valere in giudizio, in quanto in via di autotutela l’Amministrazione ha attribuito alla ricorrente il punto richiesto in relazione al quesito de quo ;
Ritenuto che le spese di giudizio debbano, tuttavia, compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto del tempestivo intervento in autotutela dell’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio; contributo unificato refuso in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
IT CO, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT CO |
IL SEGRETARIO