TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11479/2024 R.G. promossa
DA
(C.F.: ) E Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Scalia e Maria Mascia
Scalia, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il Controparte_1
24/07/1943 (C.F.: ); C.F._3
- INTERDICENDO -
E
P. M. - Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catania;
- INTERVENTORE EX LEGE -
1 Avente ad oggetto: “interdizione”,
Parte attrice ha precisato le conclusioni come verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex articolo 473 bis .52 c.p.c. e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale di Catania di Parte_2 pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione della madre CP_1
[...]
Hanno esposto che: -ella si trova uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetta da vasculopatia cerebrale cronica, poliartrosi, ipertensione, decadimento cognitivo, spondiloartrosi, come da certificato medico e verbale dell'INPS di Catania del 20.02.2024; -tale stato di salute la costringe a restare a letto senza alcuna facoltà di dialogo;
-è evidente la sua incapacità di intendere e volere;
-è titolare di un numerosi beni immobili siti in Sa Pietro Clarenza, Misterbianco e
Ragalna.
Il ricorso è stato notificato anche ai soggetti di cui all'art. 473 bis
.52, comma 2, c.p.c., ovverosia al coniuge ed ai Controparte_2
parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado CP_3
(sorella) e (nuora).
[...] Controparte_4
Non si è costituita della quale va pertanto Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, osserva il Collegio che la domanda è fondata e deve essere accolta, in quanto ricorrono i presupposti di legge per l'interdizione di Controparte_1
Invero, l'esame dell'interdicenda e la documentazione medica prodotta dai ricorrenti depongono univocamente per la incapacità di di provvedere idoneamente ed Controparte_1
autonomamente alla cura dei propri interessi.
In particolare la documentazione medica, anche di provenienza pubblica (v. verbale INPS del 20/02/2024), comprova le patologie
2 allegate, e segnatamente “vasculopatia cerebrale cronica, poliartrosi, ipertensione, decadimento cognitivo, spondiloartrosi”, in soggetto che
è stato riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992” (rectius, adesso: “persona con necessità di sostegno intensivo”).
Assolutamente indicativo, inoltre, è risultato l'esame dell'interdicenda, che ha rivelato lo stato di assoluto bisogno e di dipendenza dagli altri in cui la stessa versa, non essendo stata in grado né di comprendere le parole del Giudice relatore né di rispondere alle semplici domande alla stessa poste (nome, età, data di nascita). Una consulenza tecnica sulle condizioni psico-fisiche della persona sarebbe, oltre che superflua, fonte di inutile turbamento per il delicato equilibrio del soggetto.
Le risultanze istruttorie sopra indicate evidenziano, univocamente ed esaurientemente, che l'interdicenda è affetta da abituale infermità di mente che la rende totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, con riferimento, non solo alla sfera economico-patrimoniale, ma anche a tutti gli atti attinenti alla cura e all'estrinsecazione della personalità umana, e che l'interdizione è necessaria per assicurarle adeguata protezione.
Al riguardo assume rilievo dirimente il cospicuo patrimonio immobiliare di cui l'interdicenda è titolare.
Dalle visure camerali in atti, infatti, risulta che la sig.ra è CP_1
proprietaria e comproprietaria di numerosi terreni ed appartamenti, situati in diverse località.
L'interdicenda, pertanto, può essere chiamata a svolgere complesse attività relative all'amministrazione dei numerosi beni immobili di cui
è titolare, e non soltanto delle semplici operazioni di gestione della pensione e di richiesta di benefici economici.
Nel caso di specie, pertanto, si deve ritenere che, in considerazione della concreta situazione patrimoniale della sig.ra la CP_1
3 protezione del soggetto abitualmente infermo di mente - e perciò incapace di provvedere ai propri interessi - non possa essere adeguatamente garantita dagli altri strumenti previsti dall'ordinamento giuridico.
Ciò giustifica la misura più radicale della interdizione, in quanto la scelta da parte del Tribunale dell'istituto da applicare a tutela della persona incapace di provvedere ai propri interessi non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione (v. Cassazione civile sez. I, 12/06/2006
n.13584).
Appare equo dichiarare irripetibili le spese processuali nei confronti dell'interdicenda.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 424 e 346 cod. civ., è di competenza del giudice tutelare il provvedimento di nomina del tutore definitivo, individuando “di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408 c.c.”.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Definitivamente pronunciando nella causa n. 11479/2024 R.G.;
Pronuncia l'interdizione di , nata Controparte_1
a San Pietro Clarenza il 24/07/1943;
Ordina al cancelliere di annotare nell'apposito registro la presente sentenza e di comunicarla nei termini di legge al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
Dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti dell'interdicenda.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 27/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott.ssa Lidia Greco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11479/2024 R.G. promossa
DA
(C.F.: ) E Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Scalia e Maria Mascia
Scalia, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il Controparte_1
24/07/1943 (C.F.: ); C.F._3
- INTERDICENDO -
E
P. M. - Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catania;
- INTERVENTORE EX LEGE -
1 Avente ad oggetto: “interdizione”,
Parte attrice ha precisato le conclusioni come verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex articolo 473 bis .52 c.p.c. e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale di Catania di Parte_2 pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione della madre CP_1
[...]
Hanno esposto che: -ella si trova uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetta da vasculopatia cerebrale cronica, poliartrosi, ipertensione, decadimento cognitivo, spondiloartrosi, come da certificato medico e verbale dell'INPS di Catania del 20.02.2024; -tale stato di salute la costringe a restare a letto senza alcuna facoltà di dialogo;
-è evidente la sua incapacità di intendere e volere;
-è titolare di un numerosi beni immobili siti in Sa Pietro Clarenza, Misterbianco e
Ragalna.
Il ricorso è stato notificato anche ai soggetti di cui all'art. 473 bis
.52, comma 2, c.p.c., ovverosia al coniuge ed ai Controparte_2
parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado CP_3
(sorella) e (nuora).
[...] Controparte_4
Non si è costituita della quale va pertanto Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, osserva il Collegio che la domanda è fondata e deve essere accolta, in quanto ricorrono i presupposti di legge per l'interdizione di Controparte_1
Invero, l'esame dell'interdicenda e la documentazione medica prodotta dai ricorrenti depongono univocamente per la incapacità di di provvedere idoneamente ed Controparte_1
autonomamente alla cura dei propri interessi.
In particolare la documentazione medica, anche di provenienza pubblica (v. verbale INPS del 20/02/2024), comprova le patologie
2 allegate, e segnatamente “vasculopatia cerebrale cronica, poliartrosi, ipertensione, decadimento cognitivo, spondiloartrosi”, in soggetto che
è stato riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992” (rectius, adesso: “persona con necessità di sostegno intensivo”).
Assolutamente indicativo, inoltre, è risultato l'esame dell'interdicenda, che ha rivelato lo stato di assoluto bisogno e di dipendenza dagli altri in cui la stessa versa, non essendo stata in grado né di comprendere le parole del Giudice relatore né di rispondere alle semplici domande alla stessa poste (nome, età, data di nascita). Una consulenza tecnica sulle condizioni psico-fisiche della persona sarebbe, oltre che superflua, fonte di inutile turbamento per il delicato equilibrio del soggetto.
Le risultanze istruttorie sopra indicate evidenziano, univocamente ed esaurientemente, che l'interdicenda è affetta da abituale infermità di mente che la rende totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, con riferimento, non solo alla sfera economico-patrimoniale, ma anche a tutti gli atti attinenti alla cura e all'estrinsecazione della personalità umana, e che l'interdizione è necessaria per assicurarle adeguata protezione.
Al riguardo assume rilievo dirimente il cospicuo patrimonio immobiliare di cui l'interdicenda è titolare.
Dalle visure camerali in atti, infatti, risulta che la sig.ra è CP_1
proprietaria e comproprietaria di numerosi terreni ed appartamenti, situati in diverse località.
L'interdicenda, pertanto, può essere chiamata a svolgere complesse attività relative all'amministrazione dei numerosi beni immobili di cui
è titolare, e non soltanto delle semplici operazioni di gestione della pensione e di richiesta di benefici economici.
Nel caso di specie, pertanto, si deve ritenere che, in considerazione della concreta situazione patrimoniale della sig.ra la CP_1
3 protezione del soggetto abitualmente infermo di mente - e perciò incapace di provvedere ai propri interessi - non possa essere adeguatamente garantita dagli altri strumenti previsti dall'ordinamento giuridico.
Ciò giustifica la misura più radicale della interdizione, in quanto la scelta da parte del Tribunale dell'istituto da applicare a tutela della persona incapace di provvedere ai propri interessi non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione (v. Cassazione civile sez. I, 12/06/2006
n.13584).
Appare equo dichiarare irripetibili le spese processuali nei confronti dell'interdicenda.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 424 e 346 cod. civ., è di competenza del giudice tutelare il provvedimento di nomina del tutore definitivo, individuando “di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408 c.c.”.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Definitivamente pronunciando nella causa n. 11479/2024 R.G.;
Pronuncia l'interdizione di , nata Controparte_1
a San Pietro Clarenza il 24/07/1943;
Ordina al cancelliere di annotare nell'apposito registro la presente sentenza e di comunicarla nei termini di legge al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
Dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti dell'interdicenda.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 27/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott.ssa Lidia Greco
4