Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
9458/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro, all'esito della trattazione ex art. 127 ter cpc, in data 14/01/2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. CELENTANO ANNA LUCIA
ricorrente
E
CP_1
contumace resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/10/2023 proponeva Parte_1
opposizione ex art. 445 bis co. 6 cpc avverso le conclusioni rese dal C.T.U. nel proc. n.
497/22 e, in dissenso delle stesse, chiedeva che fosse accertato che aveva diritto a indennità dia accompagnamento dalla domanda amministrativa del 31.10.2021, riconosciuta invece dal CTU della prima fase del procedimento dal marzo 2023, con vittoria di spese.
Parte convenuta restava contumace.
L'opposizione è infondata;
infatti il CTU nominato in questa seconda fase del giudizio ha confermato la decorrenza delle condizioni legittimanti la prestazione ambita solo dal marzo 2023.
Il CTU dott. ha infatti presentato le seguenti Persona_1
valutazioni, ritenute valide e condivisibili da questo G.L.:
Pag. 2 di 5 Pag. 3 di 5 La domanda va quindi accolta per quanto di ragione.
Le spese di lite sono compensate perché la domanda di riconoscimento della sussistenza di requisiti sanitari per le prestazione previdenziale o assistenziale ha come contenuto anche la relativa decorrenza, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento dei requisiti del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa;
ne consegue che il giudice - il quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. incontra come unico limite l'impossibilità di condannare al pagamento delle spese la parte
Pag. 4 di 5 integralmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi (Cass. 16821/2005).
Le spese di CTU sono poste a carico dell' , soccombente principale. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso depositato il 31/10/2023, nella causa Parte_1 CP_1
iscritta al n. 9458/2023 R.G.A.C. così provvede:
1. dichiara che parte ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento dal 1.3.2023;
2. compensa la spese di lite;
3. pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 14/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Notarnicola
Pag. 5 di 5