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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/07/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1156/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1156/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 1 luglio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. ZAMPIERI NICOLA, oggi sostituito dall'avv. Antonio Marchesini Parte_1
Per il Controparte_1 CP_2 Controparte_3
[...]
Parte ricorrente si rimette alla valutazione del giudice in relazione all'a/s 2021/2022, insiste quindi nell'accoglimento delle conclusioni articolate in ricorso con riferimento agli a/s 2023/2024 e
2022/2023. Da atto d aver depositato l'iscrizione nelle GPS ai fini della permanenza nel sistema scolastico.
Parte resistente si riporta alla memoria.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1156/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAMPIERI Parte_1 C.F._1 NICOLA e elettivamente domiciliata in Piazza Alvise Conte n. 7 36015 Schio
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 Dott.ri e elettivamente Controparte_3 Controparte_4 domiciliato presso l' sito in Borgo Scroffa n. 2; Controparte_5
PARTE RESISTENTE
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 1.7.2025. Oggetto: retribuzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e CP_1 domanda, per le predette annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per ciascuna Controparte_1 annualità sopra indicata, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
- il si è costituito in giudizio, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso e, con particolare riferimento all'a.s. 2021/2022, sostenendo altresì la carenza del requisito della didattica annua;
- all'udienza del 1.7.2025, le parti hanno proceduto alla discussione della causa;
rilevato che:
- l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_6 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso (si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c., i seguenti precedenti sentt. nn. 486/2024, 515/2024, 635/2024, 611/2024), a cui si intende dar seguito, anche della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui, pure, si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.; - la pronuncia della S.C. in parola ha sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1 beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- ebbene, ad eccezione dell'a.s. 2021/2022, rispetto al quale valgono le considerazioni che seguono, risulta provato che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici citati in CP_1 premessa, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche o, quantomeno, con riferimento all'a/s 2023/2024, con supplenze brevi continuative, presso il medesimo istituto scolastico e fino al termine delle lezioni (dal 22.10.2023 al 28.6.2024). Sul punto si precisa che, sebbene non espressamente contemplati dalle pronunce sin qui intervenute della Corte di Cassazione, ad avviso del Tribunale, anche nell'ottica del principio di uguaglianza sostanziale ai sensi dell'art. 3 co. 2 Cost., rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche tutti quelli con termine fissato alla effettiva cessazione delle lezioni, dovendosi, peraltro, ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo e ciò anche laddove trattasi, come nel caso di specie, di supplenze brevi continuative;
- in relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente ricorrente è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo, anche ai sensi della Direttiva 1999/70/Ce che, con particolare riferimento alla clausola 4 del relativo allegato, vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e che, come noto, è da tempo considerata direttamente applicabile nel nostro ordinamento (cfr. sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- deve inoltre rilevarsi, ai fini della permanenza della ricorrente nel sistema scolastico, che la stessa risulta iscritta nelle graduatorie per le supplenze della Provincia di come dedotto CP_5 all'udienza odierna e non contestato dal e come dimostrato dalle graduatorie CP_1 depositate in data 30.6.25 (cfr. posizione 57);
- nella medesima pronuncia la Suprema Corte, inoltre, ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
Cont
- ciò detto, con riferimento all'a.s. 2021/22, per la quale il sostiene la tesi della non debenza del beneficio in assenza di incarico annuale ed in relazione al quale, peraltro, la parte ricorrente all'udienza odierna si è rimessa alla valutazione del giudice, la domanda deve, invece, essere rigettata.
- Relativamente al predetto anno scolastico, infatti, risulta che vi siano stati più contratti prevedenti il servizio dal 26/01/2022 al 16/06/2022 quasi senza soluzione di continuità (cfr. stato matricolare allegato al ricorso): trattasi, tuttavia, di un lasso di tempo considerevolmente inferiore rispetto all'intero anno scolastico (26.1.2022 - 16.6.2022) e che, pertanto, non integra il requisito temporale previsto dalla Cassazione sopra citata ai fini del riconoscimento del beneficio, secondo cui: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (...)”, e non appare, pertanto, a dette situazioni sovrapponibile. La normativa suddetta dispone, in particolare, che: “
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre
o posti orario.”. Dalla lettura delle disposizioni in questione è pertanto possibile desumere che le supplenze assegnate fino al 30 giugno o al 31 agosto – ovvero quelle che determinano la spettanza del bonus Carta docente, secondo la giurisprudenza sopra menzionata - debbano essere conferite entro un termine ben preciso, ovvero il 31 dicembre dell'anno scolastico rispetto al quale si chiede il beneficio, circostanza nel caso di specie non verificatasi. Al più, secondo un'interpretazione estensiva della norma, che tenga conto delle peculiarità del sistema scolastico e della sussistenza di un periodo di vacanza che generalmente arriva al 7-8 gennaio dell'anno successivo (e che dunque nella prassi può causare lo slittamento, in costanza delle festività, del momento in cui si formalizza la nomina del supplente a un momento successivo), con la conseguenza che si può giungere a considerare meritevoli del bonus de quo anche le nomine intervenute fino a tale ultimo periodo di tempo, coincidente con la ripresa delle lezioni a seguito delle vacanze natalizie. Da quanto sopra consegue che non può ritenersi rientrante nelle predette categorie di supplenze quella conferita, come nel caso concreto, in data 26/01/2022; per tale ragione la domanda relativa all'a.s. 2021/22 deve essere rigettata.
- il deve quindi essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, ai sensi CP_1 degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 1.000,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;
- Le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt. 2, CP_1
5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi euro 1.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 549,00, di cui € 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 1 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1156/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 1 luglio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. ZAMPIERI NICOLA, oggi sostituito dall'avv. Antonio Marchesini Parte_1
Per il Controparte_1 CP_2 Controparte_3
[...]
Parte ricorrente si rimette alla valutazione del giudice in relazione all'a/s 2021/2022, insiste quindi nell'accoglimento delle conclusioni articolate in ricorso con riferimento agli a/s 2023/2024 e
2022/2023. Da atto d aver depositato l'iscrizione nelle GPS ai fini della permanenza nel sistema scolastico.
Parte resistente si riporta alla memoria.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1156/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAMPIERI Parte_1 C.F._1 NICOLA e elettivamente domiciliata in Piazza Alvise Conte n. 7 36015 Schio
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 Dott.ri e elettivamente Controparte_3 Controparte_4 domiciliato presso l' sito in Borgo Scroffa n. 2; Controparte_5
PARTE RESISTENTE
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 1.7.2025. Oggetto: retribuzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e CP_1 domanda, per le predette annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per ciascuna Controparte_1 annualità sopra indicata, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
- il si è costituito in giudizio, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso e, con particolare riferimento all'a.s. 2021/2022, sostenendo altresì la carenza del requisito della didattica annua;
- all'udienza del 1.7.2025, le parti hanno proceduto alla discussione della causa;
rilevato che:
- l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_6 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso (si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c., i seguenti precedenti sentt. nn. 486/2024, 515/2024, 635/2024, 611/2024), a cui si intende dar seguito, anche della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui, pure, si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.; - la pronuncia della S.C. in parola ha sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1 beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- ebbene, ad eccezione dell'a.s. 2021/2022, rispetto al quale valgono le considerazioni che seguono, risulta provato che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici citati in CP_1 premessa, con contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche o, quantomeno, con riferimento all'a/s 2023/2024, con supplenze brevi continuative, presso il medesimo istituto scolastico e fino al termine delle lezioni (dal 22.10.2023 al 28.6.2024). Sul punto si precisa che, sebbene non espressamente contemplati dalle pronunce sin qui intervenute della Corte di Cassazione, ad avviso del Tribunale, anche nell'ottica del principio di uguaglianza sostanziale ai sensi dell'art. 3 co. 2 Cost., rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche tutti quelli con termine fissato alla effettiva cessazione delle lezioni, dovendosi, peraltro, ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo e ciò anche laddove trattasi, come nel caso di specie, di supplenze brevi continuative;
- in relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente ricorrente è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo, anche ai sensi della Direttiva 1999/70/Ce che, con particolare riferimento alla clausola 4 del relativo allegato, vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e che, come noto, è da tempo considerata direttamente applicabile nel nostro ordinamento (cfr. sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- deve inoltre rilevarsi, ai fini della permanenza della ricorrente nel sistema scolastico, che la stessa risulta iscritta nelle graduatorie per le supplenze della Provincia di come dedotto CP_5 all'udienza odierna e non contestato dal e come dimostrato dalle graduatorie CP_1 depositate in data 30.6.25 (cfr. posizione 57);
- nella medesima pronuncia la Suprema Corte, inoltre, ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
Cont
- ciò detto, con riferimento all'a.s. 2021/22, per la quale il sostiene la tesi della non debenza del beneficio in assenza di incarico annuale ed in relazione al quale, peraltro, la parte ricorrente all'udienza odierna si è rimessa alla valutazione del giudice, la domanda deve, invece, essere rigettata.
- Relativamente al predetto anno scolastico, infatti, risulta che vi siano stati più contratti prevedenti il servizio dal 26/01/2022 al 16/06/2022 quasi senza soluzione di continuità (cfr. stato matricolare allegato al ricorso): trattasi, tuttavia, di un lasso di tempo considerevolmente inferiore rispetto all'intero anno scolastico (26.1.2022 - 16.6.2022) e che, pertanto, non integra il requisito temporale previsto dalla Cassazione sopra citata ai fini del riconoscimento del beneficio, secondo cui: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (...)”, e non appare, pertanto, a dette situazioni sovrapponibile. La normativa suddetta dispone, in particolare, che: “
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre
o posti orario.”. Dalla lettura delle disposizioni in questione è pertanto possibile desumere che le supplenze assegnate fino al 30 giugno o al 31 agosto – ovvero quelle che determinano la spettanza del bonus Carta docente, secondo la giurisprudenza sopra menzionata - debbano essere conferite entro un termine ben preciso, ovvero il 31 dicembre dell'anno scolastico rispetto al quale si chiede il beneficio, circostanza nel caso di specie non verificatasi. Al più, secondo un'interpretazione estensiva della norma, che tenga conto delle peculiarità del sistema scolastico e della sussistenza di un periodo di vacanza che generalmente arriva al 7-8 gennaio dell'anno successivo (e che dunque nella prassi può causare lo slittamento, in costanza delle festività, del momento in cui si formalizza la nomina del supplente a un momento successivo), con la conseguenza che si può giungere a considerare meritevoli del bonus de quo anche le nomine intervenute fino a tale ultimo periodo di tempo, coincidente con la ripresa delle lezioni a seguito delle vacanze natalizie. Da quanto sopra consegue che non può ritenersi rientrante nelle predette categorie di supplenze quella conferita, come nel caso concreto, in data 26/01/2022; per tale ragione la domanda relativa all'a.s. 2021/22 deve essere rigettata.
- il deve quindi essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, ai sensi CP_1 degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 1.000,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;
- Le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt. 2, CP_1
5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi euro 1.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 549,00, di cui € 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 1 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri