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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 895/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Angela Casalini - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 895/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1
Simeone del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Parte_2
Giovanbattista Cacciatore del Foro di Lecce, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2025 e hanno Parte_1 Parte_2 premesso di avere un tempo instaurato una relazione affettiva e che dalla loro unione è nato (in data 3 giugno 2018) il figlio minorenne . Persona_1
Allegando la sopravvenuta cessazione del suddetto rapporto, anche di coabitazione, e fornendo indicazioni sulle rispettive condizioni economiche, oltre che sulle esigenze proprie del minore, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità del loro accordo avente ad oggetto l'affidamento condiviso del figlio , la sua residenza e collocazione privilegiata presso la madre, i tempi di permanenza Per_1 con il padre, il suo mantenimento, oltre a questioni a queste accessorie.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 Rimessa la causa alla decisione collegiale, ritiene quindi il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo concluso dai medesimi interessati le cui condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per evidenti ragioni di età, è pertanto manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale specifico profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, testualmente riportato nel ricorso datato 31 gennaio 2025 e depositato il 7 febbraio 2025.
Così deciso in Parma il 19 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Angela Casalini - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 895/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1
Simeone del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Parte_2
Giovanbattista Cacciatore del Foro di Lecce, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso. Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2025 e hanno Parte_1 Parte_2 premesso di avere un tempo instaurato una relazione affettiva e che dalla loro unione è nato (in data 3 giugno 2018) il figlio minorenne . Persona_1
Allegando la sopravvenuta cessazione del suddetto rapporto, anche di coabitazione, e fornendo indicazioni sulle rispettive condizioni economiche, oltre che sulle esigenze proprie del minore, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità del loro accordo avente ad oggetto l'affidamento condiviso del figlio , la sua residenza e collocazione privilegiata presso la madre, i tempi di permanenza Per_1 con il padre, il suo mantenimento, oltre a questioni a queste accessorie.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 Rimessa la causa alla decisione collegiale, ritiene quindi il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo concluso dai medesimi interessati le cui condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per evidenti ragioni di età, è pertanto manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale specifico profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, testualmente riportato nel ricorso datato 31 gennaio 2025 e depositato il 7 febbraio 2025.
Così deciso in Parma il 19 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2