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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La TE di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 16/05/2019 al n. 1035/2019 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. DI DONATO FABRIZIO e rappresentata e difesa dall'avv. SANUA
PRINCIPIA come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente e rappresentata e difesa dall'avv. GALANTI IDA e dall'avv. GIACOMANTONIO BARBARA come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_2 C.F._2 studio dell'avv. ELISABETTA LEONE che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE- avverso la sentenza n. 3193/2018 emessa dal Tribunale di Firenze;
trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del 19.02.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante “Piaccia all'Ecc.ma TE di Appello di Firenze, Pt_1 contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che dovrà rimanere ferma in parte qua ha statuito la responsabilità dell' e del Dott. nella Controparte_1 Controparte_2 causazione dei danni patiti e patiendi dall'odierna appellante, nonché in parte qua ha liquidato il danno patrimoniale e non patrimoniale, secondo le tabelle milanesi: - procedere alla ri-valutazione di tali danni secondo i criteri all'uopo indicati dalla Suprema
TE di Cassazione con la sentenza n. 6341/2014 e pertanto procedere alla relativa quantificazione del danno iatrogeno incrementativo secondo i criteri in narrativa richiamati;
- e, per l'effetto, condannare gli appellati, in solido fra loro al risarcimento, secondo i detti criteri, di tali danni nella misura risultata a seguito della svolta attività istruttoria, e dunque in Euro 109.417,00, oltre alla massima personalizzazione già riconosciuta, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a lordo delle somme già corrisposte, oltre a rivalutazione, spese e interessi, come per legge, questi ultimi a fare data dalla domanda di risarcimento e fino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite, sia di primo grado riviste secondo il nuovo scaglione di riferimento, sia del presente grado di giudizio. Si insiste, per quanto occorrer possa, per l'ammissione delle RICHIESTE ISTRUTTORIE già formulate e richieste in atto di citazione e memoria 183 n. 1 e 2 di parte attrice e non ammesse che si devono intendere qui integralmente trascritte e si rinnova l'opposizione avverso le richieste istruttorie avanzata dalle parti convenute;
Si chiede Che l'Ecc.ma TE voglia respingere l'appello incidentale svolto dall' in quanto del tutto infondato sia in fatto CP_3 che in diritto con vittoria di onorari e spese di lite sia di primo che di secondo grado.
Sempre in via istruttoria si chiede che la TE, per tutti motivi esposti (V. note di udienza dell'11/12.03.2024), voglia dichiarare la nullità della TU e disporne la rinnovazione”;
Per la parte appellata e appellante incidentale “Rigettare, per le CP_3 motivazioni di cui in atti perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 3193/2018 del Tribunale di Parte_1
Firenze; Accogliere, per quanto in atti esposto, l'appello incidentale proposto dalla CP_3
e per l'effetto condannare la sig.ra a restituirle la somma di €. 16.619,35, Parte_1
o altra diversa, minore o maggiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal febbraio
2019 alla data dell'adempimento; Disporre, ancora in accoglimento della richiesta avanzata in atti dall'appellata, la compensazione delle spese di lite di primo grado.
“Voglia l'Ecc.ma TE d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, Con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio (compensi oltre spese generali al 15% ed oltre oneri riflessi al 23,80% sui compensi, al posto di Cap e Iva, trattandosi di legali pubblici dipendenti); rimborso delle spese di TU, pari a €. 2.244,80”; per parte appellata “Voglia Ecc.ma TE di Appello di Firenze adita CP_2 respingere l'appello promosso dalla Sig.ra avverso la sentenza Parte_1
n.5176/2013 del Tribunale di Firenze Giudice Dott. Susanna Zanda condannando la
Sig.ra alla refusione delle spese di lite del presente giudizio. In via Parte_1 istruttoria: L'odierno appellato si oppone alle istanze istruttorie riproposte dall'appellante, in quanto sono state già oggetto di ordinanza da parte del Giudice di primo grado e non ammesse e per tutti i motivi esposti in narrativa”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla TE Parte_1 di Appello di Firenze l' (per l'innanzi anche Controparte_4
ed il dott. proponendo appello per ottenere la parziale modifica CP_3 Controparte_2 della sentenza n. 5176/2013 con la quale il Tribunale di Firenze, previo accertamento della responsabilità del dott. e di per la negligente esecuzione degli CP_2 CP_3 interventi chirurgici maxillo facciali eseguiti da tale ultimo professionista tra il 2002 ed il 2003, aveva condannato le suddette parti convenute, in solido, a risarcire all'attrice il conseguente danno non patrimoniale quantificato in euro 24.786,00 (somma indicata come da devalutare alla data del sinistro e poi rivalutare anno per anno, con gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo).
In particolare il primo giudice esponeva come la ricoverata a causa dei gravissimi Pt_1 esiti traumatici conseguenti ad un sinistro stradale verificatosi il 26.02.2002, veniva sottoposta a molteplici interventi chirurgici, tra cui quelli eseguiti dal prof presso CP_2 il CTO di Firenze per la riparazione delle innumerevoli fratture cranio facciali. A seguito di una risonanza magnetica di controllo successivamente eseguita nel 2010 era stata rilevata la presenza nel cranio della di un corpo estraneo metallico che, all'esito di Pt_1 ulteriori approfondimenti, veniva identificato nella punta di una fresa utilizzata in uno degli interventi eseguiti nel medesimo sito anatomico dal dott. Il Tribunale, CP_2 sulla base della prima delle due TU espletate (TU dott. medico legale), Per_1 quantificava il suddetto danno in una invalidità permanente pari all'8% (quantificazione poi sostanzialmente confermata dalla seconda delle TU espletate (dott. , ER specialista in psichiatria), evidenziando che, come spiegato dal consulente, la presenza del corpo estraneo non aveva influenzato in alcun modo l'andamento degli interventi cui la paziente era stata sottoposta, né aveva aumentato la degenza, comportando unicamente un disturbo di ansia, connesso alla acquisita consapevolezza di avere un corpo estraneo in zona ossea facciale, nonché alla presa di coscienza del rischio che aveva corso – e che avrebbe corso in futuro - sottoponendosi ad un esame RM. Il suddetto danno da perdita dell'integrità fisio psichica era quindi calcolato dal Tribunale, sulla base delle tabelle milanesi 2018 vigenti ratione temporis, considerando la percentuale di invalidità ricollegata alla presenza del corpo estraneo, per come indicata dal TU ed applicando il massimo della personalizzazione tabellarmente consentita, motivata con la gravità della svista, con l'accertata impossibilità di rimozione del corpo estraneo e la futura limitazione nell'espletamento di esami di risonanza magnetica ad alta potenza (punto base euro 2401,76, danno risarcibile pari ad euro 16524,00, aumentato per la personalizzazione ad euro 24.786,00).
Era inoltre ritenuto dovuto il danno patrimoniale corrispondente alle spese mediche documentate correlate al detto errore medico pari ad euro 15,00 (anche se nella parte dispositiva non è dato riscontrare la relativa condanna).
Venivano invece respinte tutte le ulteriori diverse richieste risarcitorie, evidenziando il
Tribunale, anche sulla base degli approfondimenti effettuati in occasione della seconda
TU, che erano da escludere complicazioni di tipo neurologico atteso che non sussisteva il rischio che il frammento metallico si spostasse nell'encefalo, risultando incapsulato nell'osso, isolata da meninge ed encefalo, non essendo infine risultato suscettibile di causare infezioni, né fistole liquorali. Quanto alle invocate limitazioni lavorative, sosteneva il primo giudice che avrebbero potuto riguardare solo attività da svolgere in prossimità di apparecchiature ad alto campo magnetico, circostanza che non riguardava il caso concreto della paziente che non svolgeva una tale attività, né risultava in possesso dei titoli per svolgerla.
Le parti convenute erano infine condannate, in applicazione del principio della soccombenza, a corrispondere le spese di TU ed a rifondere all'attrice le spese di lite.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per il seguente Pt_1 motivo:
1) errata determinazione e quantificazione del danno;
in particolare omessa applicazione dei corretti criteri di calcolo del c.d. danno iatrogeno differenziale nella parte in cui, applicandosi le tabelle milanesi vigenti ratione temporis, si era riconosciuto un danno biologico dell'8%, quantificando i suddetti postumi come se riferiti, contrariamente a quello che invece era risultato, ad un soggetto privo di invalidità pregresse.
L'appellante chiedeva quindi che la TE, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le censure mosse dalla CP_3 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, avverso la quale proponeva a sua volta appello incidentale per i seguenti motivi:
1) errata quantificazione del danno in applicazione delle tabelle milanesi, anziché delle tabelle ministeriali, trattandosi di risarcimento di invalidità pari all'8% e dunque di c.d. micropermanente ed essendo l'art. 3 co 3 della legge Balduzzi applicabile retroattivamente;
2)erroneo riconoscimento della personalizzazione nella misura massima (50%) dando luogo nella sostanza ad una duplicazione risarcitoria, perché i medesimi elementi fatti valere a tal fine erano stati già valorizzati dai TU per pervenire alla quantificazione dei postumi permanenti;
3)erronea condanna alle spese, non essendo stato tenuto conto della sproporzione tra i danni richiesti e quelli risultati dovuti e liquidati;
mancata compensazione delle spese di lite di primo grado.
La chiedeva quindi che, in accoglimento degli spiegati motivi di gravame, la CP_3 Pt_1 fosse condannata a restituirle le somme percepite in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado, avendo la convenuta già provveduto a corrispondere l'importo di euro 32050,34.
Si costituiva altresì che contestava le censure mosse dalla parte Controparte_2 appellante nei confronti della sentenza impugnata. Pt_1
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione con ordinanza del 13.05.2021.
La causa era quindi rimessa sul ruolo con provvedimento in data 2.12.2022 con il quale venivano respinte le istanze istruttorie riproposte dall'appellante ed era disposta Pt_1 nuova TU 'per la quantificazione dei soli postumi derivanti direttamente dal sinistro stradale dell'anno 2002 accaduto all'attrice, sia complessivi, sia nelle due componenti fisica e psichiatrica per quanto possibile'.
In data 20.09.2023 veniva depositata telematicamente la TU (dott. medico Per_3 legale, dott.ssa esperta in psichiatria). Per_4
Con successiva ordinanza del 25.10.2023, respinta la richiesta di ulteriore rinnovazione della TU per quanto concerneva l'approfondimento dell'aspetto psicologico della paziente, il consigliere delegato all'istruttoria disponeva chiarimenti avente ad oggetto l'integrazione della loro risposta anche previo esame della seconda TU disposta in primo grado (dott. ). Effettuata la trasmissione ai TU anche di detto elaborato ER
(che gli stessi avevano riferito di non aver reperito), in data 31.01.2024 veniva depositata telematicamente dai TU la richiesta integrazione.
Con ordinanza del 19.03.2024 la causa era nuovamente trattenuta in decisione.
La causa era rimessa sul ruolo con ordinanza del presidente di sezione in data
19.12.2024 motivata dalla prolungata assenza e aspettativa per malattia del consigliere nominato relatore.
Con ordinanza collegiale del 19.02.2025 la causa era nuovamente trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia delle parti.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato che in data
26.06.2002 , mentre alla guida della propria auto percorreva la superstrada Parte_1
Siena – Firenze, rimaneva coinvolta in un gravissimo incidente stradale.
A seguito dei rilevanti traumi riportati, la era condotta in ambulanza presso il Pt_1 presidio ospedaliero di Siena dove, a causa del severo traumatismo poli distrettuale, era disposto, in via d'urgenza, il trasferimento in elisoccorso presso il CTO del Presidio
Ospedaliero di Careggi. Qui la paziente era sottoposta ad una molteplicità di interventi ed in particolare: operazione all'arto superiore sinistro con sua amputazione a livello del braccio;
intervento all'arto superiore destro per trattamento delle gravi ferite e disarticolazione con amputazione del V dito;
interventi di pertinenza maxillo facciale conseguenti alla voluminosa perdita di sostanza della regione temporo parietale destra, nonché della regione temporale sinistra. A tale ultimo proposito non è controverso che tutti gli interventi maxillo facciali (uno lo stesso giorno dell'incidente in via di urgenza, altri due rispettivamente a novembre 2002 e a gennaio 2003 per l'inserimento di due espansori tissutali in regione frontale e mandibolare destra) vennero eseguiti dal dott.
CP_2
Neppure è oggetto di discussione la circostanza che in data 15.01.2010, a seguito dell'effettuazione di esami diagnostici di controllo e, specificamente di una RM al cranio, veniva segnalata la presenza di un 'artefatto di verosimile natura ferruginosa a carico dell'emivolto destro'. A seguito di ulteriori approfondimenti radiologici, era confermata la presenza, a livello della cavità orbitraria destra, oltre ad alcuni corpi estranei riconducibili al grave incidente stradale subito, anche di un “elemento metallico filiforme di 19x2 mm di aspetto elicoidale (punta di fresa?), infisso nell'osso sovraorbitario alle ore 11, con andamento caudo-craniale, che protunde in cavità encefalica per circa 5 mm”.
Non è in questa sede in discussione che il suddetto corpo estraneo, rinvenuto nella testa della corrispondesse alla punta di una fresa utilizzata in uno degli interventi Pt_1 chirurgici eseguiti dal chirurgo dott. Non è oggetto di alcun motivo di appello CP_2 ed è dunque coperta da giudicato l'an della responsabilità di e del dott. CP_3 CP_2 in solido tra loro, per essere stato lasciata, durante uno degli interventi chirurgici maxillo facciali, la punta di uno strumento chirurgico all'interno del sito operato;
passata in giudicato è del pari la sussistenza del conseguente danno subito dalla paziente come conseguenza della presenza del detto elemento metallico infisso nell'osso orbitrario craniale e non suscettibile di rimozione.
Coperta da giudicato è anche la circostanza che dalla suddetta presenza di corpo estraneo metallico in zona craniale non era derivato alla paziente nessuna invalidità temporanea, né assoluta, né parziale (la ritenzione del corpo estraneo non influenzò in alcun modo l'andamento dell'intervento cui la paziente fu sottoposta, né aumentò la degenza, la prognosi e/o la convalescenza), bensì un invalidità permanente pari all'8% consistente in 'disturbo d'ansia - definibile come classe I-II - derivato dall'aver preso coscienza dei rischi corsi sottoponendosi ad una RM (indagine cui non potrà sottoporsi nemmeno in futuro). In altre parole sì è avuta una certa influenza sul peggioramento dell'integrità psicofisica del soggetto' (cfr. prima TU dott. ripresa sul punto dal Per_1
Tribunale).
Passato in giudicato in mancanza di appello, è infine anche il rigetto di tutte le ulteriori voci di danno richieste dall'attrice e odierna appellante.
La controversia si incentra invece essenzialmente sulle modalità di calcolo del suddetto danno non patrimoniale con riferimento al computo in termini di danno differenziale, al tipo di tabelle concretamente applicabili ed alla sussistenza dei presupposti della c.d. personalizzazione.
2.Le reiterate istanze istruttorie – Parte appellante ha reiterato le istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
La richiesta è infondata e inammissibile. In primo luogo si osserva che le stesse (inerenti prove testimoniali aventi ad oggetto la ricostruzione della vicenda sanitaria in oggetto) sono del tutto sganciate dal motivo di appello concernente la riquantificazione del danno biologico in termini differenziali, senza che sia più oggetto di discussione l'an della responsabilità. A ciò si aggiunge che i capitoli hanno per lo più ad oggetto valutazioni di carattere medico legale non suscettibili di essere richieste ai testimoni e dunque inammissibili.
2.1.La eccepita nullità della TU svolta in appello – Nelle note di udienza del
12.03.2024 parte appellante ha eccepito la nullità della TU espletata in secondo grado per i seguenti motivi:1) violazione del contraddittorio per mancata trasmissione al difensore di parte appellante della relazione integrativa;
2) motivazione apparente e carenza di effettive argomentazioni.
Le suddette argomentazioni non sono suscettibili di determinare la nullità della TU, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
La mancata comunicazione della TU al difensore non determina violazione del contraddittorio qualora questo si sia svolto con il consulente della parte, essendo quello proprio del subprocedimento di cui all'art. 195 c.p.c. un contraddittorio di natura eminentemente tecnica, cui segue poi quello più propriamente giuridico che gli avvocati delle parti hanno la possibilità di espletare davanti al giudice, così come in effetti avvenuto. Nel caso di specie risulta che i CCTTUU hanno interloquito con i consulenti nominati dalle parti prendendo posizione sui rilievi da questi fatti e ciò deve ritenersi sufficiente ai fini dell'integrazione del contraddittorio 'tecnico' in sede di TU.
Quanto al secondo aspetto si osserva come la TU non sia atto decisorio, ma elemento idoneo a fornire elementi tecnici idonei a corroborare la decisione del giudice in materie specialistiche, di talchè non si può parlare di nullità per motivazione apparente e/o non soddisfacente, sulla cui valutazione nel merito si tornerà infra.
Neppure si ritiene sussistano i presupposti per la richiesta ulteriore rinnovazione della
TU espletata in grado di appello, sussistendo in atti abbondanza di consulenze tecniche sulla vicenda da cui è possibile trarre tutti gli elementi per decidere.
3.Il primo motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale: i criteri di calcolo del danno – Meritano trattazione congiunta il primo motivo di appello principale ed il primo motivo di appello incidentale, entrambi relativi a interconnesse questioni di computo del danno non patrimoniale conseguente alla presenza nel cranio della paziente di una punta metallica di una fresa evidentemente rottasi e rimasta all'interno della testa della donna in occasione di uno degli interventi chirurgici maxillo facciali cui era stata sottoposta.
Partendo dal primo motivo del gravame principale, ha censurato le Parte_1 modalità liquidatorie del danno biologico effettuata dal primo giudice, che ha calcolato il relativo danno sulla base della percentuale dell'8% di postumi derivanti dalla presenza del corpo estraneo residuato dall'intervento chirurgico, senza adottare il corretto criterio di computo del c.d. danno differenziale. In particolare l'appellante ha lamentato la mancata applicazione del criterio di calcolo, condiviso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, per ricavare il danno derivante dall'errore medico, il giudice avrebbe dovuto sottrarre dal danno complessivo, calcolato sulla percentuale di invalidità derivante sia dalle conseguenze del sinistro stradale, sia della malpractice medica, il danno correlato al preesistente sinistro stradale, pervenendo così a determinare la effettiva misura del danno iatrogeno differenziale subito dalla paziente come conseguenza dell'errore medico di cui è causa.
Ora, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale 'la liquidazione del danno biologico cd. differenziale va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (cfr., da ultimo, Cass. n. 20894 del 26/07/2024; in senso conforme, Cass. n° 21261/2024; Cass. n. 26851/2023; Cass. n. 26117/2021).
Ciò deve avvenire poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (nel caso di specie 8%) ove calcolato dal punto 0 al punto 8, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26851 del 19/09/2023).
Dunque, il primo passaggio consiste nel verificare se, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad un pregiudizio liquidabile secondo i criteri del c.d. danno differenziale, nei termini indicati dalla più recente giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. n°
21261/2024), secondo la quale, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ai sanitari (perché ad esempio correlata a pregressa patologia o, come nella fattispecie, ad un sinistro, ovvero anche contemporaneamente determinatasi, ma per causa indipendente) ed una riconducibile ad errore medico, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza – non di semplice coesistenza - e, cioè, che i postumi della causa iatrogena siano soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incida negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare il danno iatrogeno direttamente con il criterio aritmetico corrispondente alla relativa percentuale di invalidità conseguente all'errore medico.
Quindi, in applicazione dei suddetti principi, per valutare quale sia il corretto criterio di liquidazione dell'invalidità causata da errore medico (nel caso di specie appunto l'8%) occorre previamente operare una distinzione tra menomazioni concorrenti e menomazioni coesistenti, verificando poi se la menomazione che sarebbe comunque conseguita in assenza di colpa medica, (ovvero come conseguenza delle lesioni causate dal sinistro stradale, pari nel caso di specie al 70% come da ultima TU), appartenga all'una o all'altra categoria.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, dopo aver stabilito, col metodo c.d. della "prognosi postuma", quali sarebbero state le conseguenze dell'illecito in assenza della patologia preesistente, occorre verificare se tali conseguenze possano teoricamente essere ritenute analoghe sia per la vittima reale (ovvero il soggetto con riferimento al quale va operata la quantificazione), sia per una ipotetica vittima teorica, perfettamente sana prima dell'infortunio: in caso di risposta positiva a tale quesito dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di interdipendenza tra preesistenze e postumi, i quali ultimi andranno dunque valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana e, dunque, partendo dal punto 0 delle tabelle milanesi (è il caso delle menomazioni cd. coesistenti). Se, in caso contrario, la medesima lesione comporti il consolidamento di postumi più gravi per una persona già sofferente di patologie pregresse, rispetto a quelli che avrebbe sofferto un ipotetico danneggiato in buono stato di salute al momento dell'illecito, verranno in rilievo le cd. menomazioni concorrenti. In tale ultimo caso, di tali preesistenze si dovrà tenere conto al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, sottraendo l'una dall'altra entità.
Calando detti principi, da cui non appaiono ragioni per discostarsi, nel caso concreto, si osserva che le lesioni preesistenti all'errore medico e correlate unicamente al sinistro stradale, sono scaturite da un poli traumatismo fratturativo connotato, secondo la TU da ultimo disposta dalla TE ed espletata dal dott. (medico legale) e dalla Per_3 dott.ssa (specialista in psichiatria) dalle seguenti lesioni: 'a livello cranio- Per_4 encefalico e del massiccio facciale, ferite lacero contusa del volto con vasta perdita di sostanza all'emivolto di destra e di sinistra;
a livello degli arti superiori con ampia perdita di sostanza muscolo-cutanea bilaterale con lesione da scuoiamento dell'avambraccio sinistro con avulsione del primo dito (arto poi sottoposto ad amputazione a livello del terzo medio di braccio) e notevole perdita di sostanza a carico del braccio-avambraccio di destra con perdita del V metacarpo e del V raggio della mano destra'.
I TU nominati dalla TE hanno evidenziato come i postumi sarebbero stati accertati come conseguenza degli esiti dell'amputazione dell'arto superiore sinistro a livello del terzo inferiore di braccio, nonché del V metacarpo e del V dito della mano destra, dei plurimi esiti cicatriziali bilaterali sia al volto (solo parzialmente emendati dai molteplici innesti cutanei), sia all'arto superiore destro. Sulla base di detti elementi i TU, all'esito delle deduzione delle parti, hanno quantificato il danno biologico permanente nella misura complessiva del 70%, tenuto conto oltre che delle amputazioni, del rilevante pregiudizio estetico derivante dagli estesi esiti cicatriziali sia bilateralmente nel volto, sia negli arti superiori, di cui il destro interessato da un vero e proprio 'scuoiamento' con estesi esiti ipocromici.
In proposito i CCTTUU hanno precisato come 'il suddetto danno biologico sia, nella propria severa entità, globalmente configurabile quale danno biologico di natura fisica, in quanto alla luce della ricostruita storia clinica e soprattutto delle evidenze clinico- scientifiche emerse dalla coeva TU di pertinenza psichiatrica (affidata e condotta dalla
Dr.ssa non è tangibilmente individuabile un pregiudizio biologico Persona_5 apprezzabile a carico della sfera neuropsichica validamente riconducibile al sinistro stradale del 26/06/02'.
I consulenti hanno dunque escluso, invocando in tal senso la mancanza di qualsiasi documentazione medica sul punto (né specialistica, né medica in genere) e ritenendo non condivisibile quanto rilevato nelle due precedenti TU, che dal sinistro siano conseguiti anche esiti di carattere psichiatrico e/o psichico.
A questo proposito i TU chiamati ad integrare il loro elaborato confrontandosi con quanto affermato nella TU del dott (la seconda espletata in primo grado) da loro ER in un primo momento non considerata in quanto non rinvenuta tra gli atti messi a loro disposizione, hanno ribadito l'insussistenza di alcuna componente psichica nelle lesioni conseguenti al sinistro, ritenendo sostanzialmente irrilevante quanto a tale proposito osservato nella TU , con particolare riferimento alla parte in cui si affermava: ER
'“[…] Si sono associati un lieve incremento, come già riferito, della cefalea della perizianda e uno stato di depressione che si manifesta come ansietà, talora pianto, visione pessimistica circa le aspettative riguardo alla propria vita, tendenza all' isolamento sociale. Peraltro la stessa perizianda afferma di “essere sempre stata una persona introversa, con poche amicizie e solitaria”, pur se la sua “capacità di reazione” la porta ad affrontare le situazioni e i problemi della vita con riferita tendenziale positività e capacità costruttiva. Vi è anche una intermittente, ma frequente, insonnia terminale”…“Tali sintomi erano presenti anche prima della scoperta del filo metallico inserito nell' osso orbitario, in base a quanto riferito dalla perizianda, e si sono accentuati in misura solo modesta a seguito di tale scoperta”.
I consulenti da ultimo nominati dalla TE non hanno ritenuto di valorizzare gli elementi contenuti nelle due precedenti TU al fine di ritenere che il danno subito dalla Pt_1 come conseguenza del sinistro contenesse in sé anche una componente psichica, non considerata in alcun modo conseguente né alle gravi deturpazioni cicatriziali subite, né alle plurime amputazioni agli arti superiori. A tale proposito i suddetti CCTTUU giustificavano la loro presa di distanze dai contenuti dei due precedenti elaborati in punto di componente psichica del danno, così argomentavano in sede di integrazione del loro elaborato: 'non viene riportato un esame obiettivo della P. bensì un generico
“riferito” della stessa;
non è citata alcuna documentazione clinica, difatti lo stesso TU nominato scrive: “… di fatto il soggetto non si è recato da alcun medico per tale problematica emotivo-esistenziale se non il medico di base che le ha prescritto un ansiolitico a dosi blande che il soggetto, peraltro, assume raramente e malvolentieri, rifiutando di curarsi per pericolo di assuefarsi al farmaco e per il timore che la possa danneggiare.”; non si comprende come il TU sia giunto, nelle conclusioni della relazione peritale ad affermare che: “… lo stato di ansia e depressione della sig.ra Pt_1
è antecedente alla scoperta del corpo estraneo infisso nell' osso sovraorbitario ed è determinato dalla predisposizione personologica della perizianda, dall' incidente stradale subito, dai suoi postumi e dalle limitazioni funzionali che ne conseguirono”, non essendoci agli atti alcuna documentazione medica (specialistica o genericamente medica) che attesti (o possa solo orientare) verso una diagnosi di “stato di ansia e depressione” antecedente alla scoperta del corpo estraneo, né alcuna valutazione personologica (non sono mai stati effettuati test specifici, né vi è una chiara obiettività clinica che giustifichi un'ipotetica diagnosi di disturbo di personalità)'.
I detti CCTTUU concludevano quindi, anche all'esito dei richiesti chiarimenti che implicavano la valutazione della componente psichica del danno anche alla luce della
TU del dott. , ribadendo la natura eminentemente fisica dei danni conseguenti al ER sinistro, con esclusione di un apprezzabile pregiudizio alla sfera neuroprichiatrica precisando: 'la P., alla luce dell'osservazione peritale, della lettura degli atti di causa e della discussione con i consulenti delle parti, è risultata affetta da: “lievi note disadattive persistenti e cronicizzate”, ove l'evento traumatico causa della reazione disadattiva è stata la notizia della presenza di elementi metallici a diretto contatto con il proprio cervello, la paura di aver potuto subire conseguenze irreversibili, nonché́ l'impossibilità di potersi sottoporre in futuro ad accertamenti diagnostici' e spiegando quindi di seguito che: 'Si deve riconoscere che la sintomatologia è attualmente di lieve entità e non appare, comunque, tale da compromettere il funzionamento lavorativo e sociale della
P. e nemmeno la sua progettualità futura. Anche se nella maggior parte dei casi i quadri disadattivi si risolvono dopo alcuni mesi, considerando la cronicità dell'evento stressante
e la persistenza della sintomatologia, quest'ultima può ragionevolmente considerarsi come esito permanente ed essere valutata in attualità, tuttavia l'insorgenza della lieve sintomatologia disadattativa non può essere direttamente ricondotta all'incidente stradale subito il 26.06.2002, bensì alle complicazioni insorte dopo l'intervento chirurgico subito in epoca successiva'.
Con riferimento invece ai postumi conseguenti all'errore medico che aveva determinato la presenza del corpo estraneo nell'osso cranico della paziente –per i quali come detto
è coperta da giudicato la quantificazione nella misura dell'8% - entrambe le due TU espletate in primo grado concordano nell'escludere che gli stessi siano consistiti in una menomazione di tipo strettamente fisico, specificandosi in proposito che: il reperto metallico risulta saldamente infisso ed inglobato nell'osso orbitario per cui non è suscettibile di spostarsi;
il detto corpo estraneo si trova in posizione extrameningea ed estremamente remota è quindi la possibilità che determini crisi epilettiche;
non vi sono elementi per poter ritenere che da tale corpo estraneo possano mai originare infezioni, né fistole liquorali, né altre alterazioni di tipo celebrale. Neppure la limitazione nel poter eseguire determinati accertamenti diagnostici implicanti l'esposizione a forti campi magnetici è stata ritenuta avere concrete ripercussioni sulla salute della Pt_1 evidenziando i TU la possibilità di ottenere i medesimi risultati diagnostici anche mediante altri tipi di esami, magari in combinazione tra loro.
L'invalidità permanente correlata alla presenza del detto corpo estraneo è stata piuttosto individuata – anche questo aspetto non oggetto di gravame e dunque passato in giudicato – in un lieve esito di natura psichica consistente in un disturbo di tipo ansioso derivato dall'avere la preso coscienza dei rischi corsi sottoponendosi ad Pt_1 una RM (indagine cui non potrà sottoporsi in futuro). Detto questo, si ritiene sussistano elementi per qualificare la preesistente patologia dell'appellante (derivante dal sinistro stradale) come menomazione concorrente rispetto a quella derivante dall'errore medico in esame, sotto un duplice ordine di profili.
In primo luogo non sono da ritenere condivisibili le conclusioni della TU da ultimo espletata (dott. e dott.ssa , nella parte in cui esclude che il complessivo Per_3 Per_4 danno subito dalla come conseguenza dell'incidente sia solo 'fisico', senza dunque Pt_1 che i gravissimi postumi subiti abbiano in alcun modo sfiorato l'equilibrio psichico della donna. Quello che non convince sono le motivazioni addotte per escludere la componente psichica del danno – che come tale non necessariamente deve essere anche psichiatrica – sottolineando in particolare l'assenza di documentazione medica specifica.
La suddetta argomentazione non appare decisiva se solo si osserva come non necessariamente chi si trovi effettivamente in una seria situazione di disagio psichico ne acquisisca fin da subito consapevolezza, così da rivolgersi ad uno specialista, con conseguente creazione della relativa documentazione medica.
Difficilmente superabili appaiono inoltre i rilievi contenuti nella TU del dott. ER
(specialista in neurologia e psichiatria) il quale, richiesto di valutare gli esiti di tipo psichico conseguenti alla presenza del corpo estraneo nella testa, così descrive lo stato della paziente post sinistro: 'Sin dall' epoca dell'incidente ha lamentato cefalea continua in regione fronto-sovraorbitaria dx, sede della lesione traumatica, con esacerbazioni che occorrono 1-2 volte al mese. La cefalea è perlopiù di modesta entità, non disturbante le comuni attività della vita quotidiana, parzialmente responsiva agli analgesici che il soggetto, peraltro, assume solo in occasione degli episodi di riacutizzazione. Di fatto la cefalea è descritta come un “fastidio” continuo che diventa dolore solo in occasione degli episodi di maggiore intensità. In questi casi necessita il riposo, viene lamentata foto e fonofobia, raramente nausea, mai vomito. Il dolore è divenuto molto intenso in occasione del sopradescritto posizionamento dell' espansore tissutale ed è ritornato sui valori di intensità abituali dopo la sua rimozione, avvenuta nel 2003. Era anche presente uno stato di ansia, inquietudine e visione pessimistica della propria vita'. Andando a valutare il quadro generale della paziente dopo la presenza del corpo estraneo metallico in zona cranica, il dott. ha quindi spiegato: 'Si sono associati un lieve incremento, ER come già riferito, della cefalea della perizianda e uno stato di depressione che si manifesta come ansietà, talora pianto, visione pessimistica circa le aspettative riguardo alla propria vita, tendenza all'isolamento sociale. Peraltro la stessa perizianda afferma di “essere sempre stata una persona introversa, con poche amicizie e solitaria”, pur se la sua “capacità di reazione” la porta ad affrontare le situazioni e i problemi della vita con riferita tendenziale positività e capacità costruttiva. Vi è anche una intermittente, ma frequente, insonnia terminale. Tali sintomi erano presenti anche prima della scoperta del filo metallico inserito nell' osso orbitario, in base a quanto riferito dalla perizianda, e si sono accentuati in misura solo modesta a seguito di tale scoperta. Di fatto il soggetto non si è recato da alcun medico per tale problematica emotivo- esistenziale se non il medico di base che le ha prescritto un ansiolitico a dosi blande che il soggetto, peraltro, assume raramente e malvolentieri, rifiutando di curarsi per pericolo di assuefarsi al farmaco e per il timore che la possa danneggiare'. Da quanto sopra emerge chiaramente come il rifuggire dal chiedere aiuto, il non dare troppo peso agli aspetti psichici ed emotivi, cercando 'di farsi forza' sia elemento della personalità della ben messa a fuoco nella perizia del dott. , che in tal modo spiega la totale Pt_1 ER assenza di documentazione medica afferenti gli aspetti psichici, se si esclude la prescrizione di blande dosi di ansiolitici da parte del medico curante. Né le considerazioni così svolte nella perizia possono essere sminuite considerandole in termini di ER circostanze meramente 'riferite' dalla parte, laddove, non solo il dialogo con la paziente rappresenta notoriamente uno dei principali strumenti di acquisizione di elementi utili in funzione della diagnosi di tipo psichico, ma soprattutto 'il detto' della paziente è all'evidenza passato attraverso il filtro dello specialista, che ne ha tratto la sua valutazione, osservando: 'A seguito di tale incidente il soggetto ebbe un incremento dell' introversione e della tendenza all'isolamento, con invarianza della sua capacità di adattamento sociale e della sua vita personale. Divenne evidente uno stato di ansia e depressione preesistente e comparve insonnia terminale. Comparve anche la cefalea anteriore destra cronica lieve, con saltuarie esacerbazioni (bimensili). Dopo la RM del
2010 tale quadro psicopatologico e neurologico si accentuò lievemente (il soggetto afferma “è stato il colpo di grazia”) con comparsa anche di generici timori ipocondriaci
(“ho timore riguardo a quanto può succedermi” (con riferimento a problemi di salute eventuali) e “il filo potrebbe muoversi” e causarle dei danni”) e esistenziali (“ho timore di non riuscire ad accudire più i miei figli” e “non so se riuscirò a fare quello che riesco
a fare adesso”). Come già detto, tale quadro psicopatologico e tali timori, in misura inferiore, erano già presenti prima della RM del 2010'. Da tali condivisibili conclusioni della TU dott. appare dunque chiaramente che il quadro psicologico della ER Pt_1 già caratterizzato per sua natura da introversione e limitate capacità edoniche, a seguito dell'incidente divenne connotato oltre che da cefalea cronica, anche da un chiaro 'stato di ansia e depressione con saltuaria insonnia terminale'. Tale conclusione, che appare ben argomentata e logicamente in linea con il contesto che la paziente si è trovata a sperimentare, non appare superata dalla diversa, peraltro piuttosto apodittica, differente conclusione della TU nella misura in cui Persona_6 quest'ultima basa l'esclusione di una componente psichica del danno conseguente al sinistro su argomentazioni formali (la mancanza di documentazione medica) o di scarsa presa logico argomentativa (il fatto che le precedenti TU si basino su dichiarazioni della paziente). A tale ultimo proposito nella TU da ultimo espletata non si rinvengono infatti tracce di differenti ulteriori colloqui con la paziente, né di test a questa somministrati, aventi efficacia dimostrativa della non corrispondenza e/o insussistenza della sintomatologia riferita ai precedenti TU e da questi valutata in termini di problematica psichica conseguente al grave incidente ed ai suoi esiti menomanti.
In detti termini, la lesione conseguente alla presenza del corpo estraneo lasciato nel cranio della donna in occasione di una delle operazioni cui fu sottoposta, indicata in termini di stato di ansia legato anche al pericolo di sottoporsi ad esami RM, è stata certamene ben più grave rispetto a quella che avrebbe patito in assenza della pregressa lesione, considerata comprensiva anche di una componente psichica così come chiaramente e condivisibilmente specificata nella TU dott. . Tale progressione ER della gravità della lesione da errore medico in quanto innestatasi nella pregressa situazione patologica conseguente al sinistro è ben spiegata nella TU nella parte ER in cui ha affermato: 'Tale evento, in effetti, di per sé aveva una capacità del tutto minima di essere realmente lesivo delle condizioni di salute del soggetto', spiegando tuttavia Par che 'Con la il soggetto scoprì la presenza del corpo estraneo e tale evidenza accentuò lievemente tali sintomi. Ne conseguì soprattutto l'accentuazione dell' ansia con tematiche di paura concernenti la propria salute e le proprie prospettive future. Tali tematiche erano latenti anche in precedenza e hanno la loro origine nel gravissimo trauma subito dal soggetto nell' incidente del 2002 e nei postumi invalidanti che ne conseguirono, che sono la vera causa delle paure del soggetto. La scoperta del corpo estraneo è stato, perciò, solo l' evento terminale nella sequenza dei vissuti traumatici subiti dalla perizianda. Per usare le parole della perizianda, la scoperta del corpo estraneo “è stata il “colpo di grazia”.
Dunque i postumi in concreto patiti dalla come conseguenza della negligente Pt_1 condotta dei sanitari sono stati ben più gravi rispetto a quelli che la paziente avrebbe patito in assenza delle pregresse menomazioni.
A quanto sopra deve aggiungersi che, anche a voler seguire l'impostazione e le conclusioni dei TU da ultimo nominati dalla TE (ritenendo che dal sinistro siano esitate conseguenze solo fisiche), non si perviene comunque a differenti conclusioni, sussistendo comunque, in concreto, i presupposti per valutare e quantificare il danno da errore medico in termini differenziali. Appare infatti evidente che lo stato ansioso derivante dalla consapevolezza della presenza di un corpo estraneo nel cranio, ha comunque sicuramente avuto un impatto più dirompente in un soggetto già provato da gravi menomazioni fisiche, attinto da plurime amputazioni e gravemente deturpato da estese cicatrici anche al volto, piuttosto che se avesse riguardato un soggetto del tutto sano. Significativo in tal senso è il riferimento fatto dai CCTTUU da ultimo nominati alla voce di c.d. 'danno estetico', insito nella plurime cicatrici che, congiuntamente alle plurime amputazioni subite dalla certo sono sintomatiche di una intensa Pt_1 componente emozionale e di sofferenza. E' quindi di tutta evidenza che in un quadro di tal fatta l'aggiunta di uno stato ansioso correlato alla scoperta di un corpo estraneo rimasto all'interno della testa all'esito di uno degli interventi chirurgici è suscettibile di esprimere un livello di lesione in concreto ben più elevato rispetto alla medesima lesione sofferta da un soggetto sano.
Per come da ultimo chiarito anche da Cassazione n° 21261/2024, 'quel che rileva, al fine della stima percentuale dell'invalidità permanente, non sono né formule definitorie astratte ("concorrenza" o "coesistenza" delle menomazioni), né il mero riscontro della identità o diversità degli organi o delle funzioni menomati. Poiché si tratta di accertare un nesso di causalità giuridica, quel che rileva è il giudizio controfattuale, e dunque lo stabilire col metodo c.d. della "prognosi postuma" quali sarebbero state le conseguenze dell'illecito, in assenza della patologia preesistente'.
Nel caso di specie, come detto, una lesione della sfera psichica, andandosi a sovrapporre a gravissime lesioni comportanti menomazioni e deturpamento del corpo, sicuramente
è andata ad incidere in un soggetto molto più fragile di uno perfettamente sano;
ragione per cui, la lesione derivante da errore medico dovrà comunque essere ritenuta suscettibile di aggravare la situazione del soggetto leso in maniera molto più incisiva rispetto al soggetto tipo senza le suddette preesistenti lesioni.
Dunque, come sostenuto da parte appellante, nel caso di specie il danno biologico permanente cd. differenziale avrebbe dovuto essere liquidato tenendo in considerazione la circostanza che in ogni caso la sarebbe stata affetta da una invalidità causata Pt_1 dal sinistro stradale e non medicalmente eliminabile e che, dunque, l'8% di maggiore invalidità sofferta a causa dell'errore medico era andato ad aggravare una condizione già compromessa, cagionando un danno maggiore rispetto a quello che, in virtù del medesimo grado di invalidità, avrebbe patito un soggetto originariamente sano. Così qualificata la condizione medica pregressa della paziente e odierna appellante, deve ritenersi che il primo giudice non abbia fatto buon governo dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di calcolo del danno differenziale in quanto ha liquidato l'importo risarcitorio unicamente sulla base del punto corrispondente all'invalidità dell'8% e dunque muovendo dal punto 0 anziché dal punteggio corrispondente alla sua pregressa invalidità (quantificata nella misura del 70%).
La quantificazione del danno biologico permanente c.d. differenziale nel caso in esame deve per quanto detto essere invece effettuata secondo le seguenti modalità:
- in primis assumere come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante in corpore pari al 78% (70% conseguente al sinistro + 8 conseguente all'errore medico)
e convertirla in denaro con applicazione delle tabelle vigenti al momento della decisione;
- poi considerare il grado di invalidità verosimilmente sussistente in assenza dell'evento lesivo derivante dall'errore medico (70%) e convertirlo in denaro;
- infine, liquidare un risarcimento pari alla differenza tra i due importi.
In accoglimento del primo motivo di appello il danno biologico permanente c.d. differenziale subito da andrà dunque ricalcolato seguendo i suddetti Parte_1 passaggi, nei termini che saranno specificati infra.
L'accoglimento di detto motivo comporta il rigetto del primo motivo dell'appello incidentale proposto da con il quale si chiedeva che la quantificazione del danno CP_3 iatrogeno fosse computata sulla base dell'8% e come tale computata con le tabelle ministeriali per le c.d. micropermanenti. Il calcolo del danno in termini differenziali comporta infatti, come detto, la valutazione della differenza tra percentuali di invalidità assolutamente al di sopra della soglia di applicazione delle tabelle delle c.d. micropermanenti.
4.Il secondo motivo di appello incidentale: la personalizzazione – Con il secondo motivo di appello incidentale ha lamentato l'erroneo riconoscimento della CP_3 personalizzazione del danno biologico, rilevando che in tal modo il primo giudice avrebbe effettuato una sostanziale duplicazione risarcitoria, fondando la personalizzazione su elementi che erano già stati oggetto di valutazione da parte dei TU e dunque erano già ricompresi nella percentuale di invalidità riconosciuta. Tali elementi sarebbero invece rimasti sostanzialmente estranei a quanto la giurisprudenza di legittimità richiede per poter integrare i requisiti della personalizzazione del danno biologico.
Il Tribunale ha sul punto così argomentato: 'Si liquida la massima personalizzazione del danno tenuto conto della gravità della svista per gli operatori specializzati (tra cui lo strumentista) che avevano cooperato alla buona riuscita dell'intervento senza tuttavia rendersi conto che la punta della fresa era rimasta all'interno dell'osso facciale dopo averla estratta;
si tiene anche conto nell'ottica della giustizia del caso concreto che
l'attrice dall'età di 29 anni fino al suo fine vita sarà costretta a tenersi la punta della fresa all'interno del cranio, senza poterla rimuovere data l'accertata impossibilità della rimozione'.
Il motivo di appello è fondato nei termini di seguito specificati.
Nella sostanza, nella sentenza impugnata, l'aumento per la 'personalizzazione' del danno biologico da invalidità permanente è stato utilizzato per addivenire al più adeguato ristoro del danno iatrogeno, visto che nel calcolo dello stesso non si era in alcun modo tenuto conto della complessiva invalidità residuata alla paziente e dunque della maggior gravità di una lesione che vada a sovrapporsi ad un precedente stato patologico. Ma così facendo il Tribunale, da una parte ha computato erroneamente il danno differenziale in maniera da non tenere compiutamente conto che i postumi imputabili alla malpractice medica si andavano a sovrapporre, aggravandoli, a postumi legati alla patologia preesistente, così creando un danno più grave di quello che avrebbe attinto, a parità di postumi, un soggetto completamente sano (come già detto sopra); dall'altra parte, ha del pari impropriamente utilizzato l'istituto della personalizzazione del danno biologico per colmare tale carenza risarcitoria.
In proposito giova premettere che una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Entrambe rientrano nel danno non patrimoniale, ma mentre le prime presuppongono la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità, le seconde esigono la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto (quello che con il linguaggio delle 'tabelle' è detto
'personalizzazione'). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. In applicazione dei sopra indicati princìpi, infatti, la Cassazione ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, “le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Cass.
n. 24471 del 18/11/2014).
Nel caso in esame non è stato provato alcun profilo tale da giustificare nell'appellante un grado di conseguenze superiori alla media dei soggetti interessati dalle medesime lesioni, ovvero peculiari in relazione alla specifica attività, e/o tipologia di vita.
Infatti, come affermato anche dalla recente giurisprudenza della Suprema TE (cfr. ex plurimis Cass. 27/3/2018 n. 7513) “in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema cosiddetto del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
Deve ritenersi che, in mancanza di una prova nei termini suddetti, le ordinarie ripercussioni nelle quotidiane attività, in conseguenza di una invalidità permanente, costituiscono una delle "normali" conseguenze delle invalidità, nel senso che qualunque persona affetta da una invalidità dello stesso tipo non può non risentirne sul piano della quotidiana routine e dei rapporti sociali (cfr. in questo senso, ex multis, Cass. ord.
2018/27482, 28988/2019; 5865/2021; conformi Cass. n. 23778 del 07/11/2014; n. 21716 del 23/09/2013,; n. 11950 del 16/05/2013; n. 15414 del 13/07/2011; n. 24864 del 09/12/2010,; Sez. L, n. 25236 del 30/11/2009).
In detti termini, il secondo motivo di appello incidentale deve essere accolto con eliminazione dell'aumento per la personalizzazione del danno biologico.
5.La complessiva riliquidazione del danno non patrimoniale- L'accoglimento dei sopra indicati motivi di appello (in particolare il primo motivo di appello principale, con riferimento alle modalità di computo del danno biologico permanente in termini di danno differenziale, nonché il secondo motivo di appello incidentale su esclusione della personalizzazione), comporta che si debba procedere ad una nuova liquidazione del danno, dunque secondo le tabelle attualmente vigenti, posto che è pacifico nella giurisprudenza della Suprema TE (ex plurimis: Cass. n. 5008/05, n. 5908/98; n.
6356/96; n. 8465/94) il principio a mente del quale le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, con la conseguenza che solo da tale momento esse restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 1224 c.c. per le obbligazioni di valuta e che quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare", la sopravvenuta variazione
- nelle more del giudizio di appello - delle tabelle utilizzate comporta, per una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., l'applicazione della tabella aggiornata (cfr. da ult. Cass. 22.11.2019 n. 30519; cfr. anche Cass. 25485/ 2016; Cass.
22265/ 2018).
L'applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'attualità deve essere in primo luogo misurata con la circostanza che l'appellante non né fa menzione (né avrebbe potuto dato che ha proposto il suo atto di gravame nel 2022) e parametra dunque i propri calcoli alle tabelle milanesi utilizzate dal primo giudice.
Nel caso di specie deve ritenersi che la nuova liquidazione del danno, in parziale accoglimento dei motivi di appello, effettuata applicando le tabelle milanesi aggiornate nelle more del giudizio di appello, risponda al criterio di riconoscimento all'attualità del danno consistente in una obbligazione di valore, senza di converso scontrarsi con la mancata menzione delle nuove tabelle in atto di appello, laddove sono stati indicati i criteri di calcolo delle voci di danno ritenute corrette e oggetto per l'appunto della presente nuova quantificazione. A ciò deve aggiungersi che l'utilizzo della tabella aggiornata all'attualità rientrando nei criteri di calcolo del danno e dunque di valutazione del giudice, non va di per sé ad intaccare petitum e causa petendi della domanda.
Fatta tale premessa, considerato che, come detto, nel caso di specie non è in contestazione che al momento del sinistro avesse 29 anni e che abbia Parte_1 riportato postumi complessivamente pari al 78%, di cui il 70% conseguenti all'incidente stradale e l'8% correlati alla malpractice medica, seguendo i criteri sopra indicati in accoglimento del primo motivo di appello principale, dovrà procedersi alla riquantificazione secondo i seguenti passaggi:
-computo, secondo le tabelle vigenti aggiornate al 2024, dell'invalidità complessiva del
78%, pari a complessive euro 938.321,00 (di cui euro 625.548,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 312.773,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore); -computo dell'invalidità che sarebbe stata sussistente anche in assenza di errore medico, del 70%, pari secondo le tabelle aggiornate al 2024 ad euro 814.640,00 (di cui euro 543.094,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 271.546,00 a titolo di sofferenza soggettiva);
- differenza tra i due importi precedenti, così ottenendo, in termini differenziali, il corretto computo della percentuale di postumi attribuibili unicamente agli errori medici
(pari all'8% inteso come differenza tra il 78% ed il 70%), pervenendosi all'importo di euro 123.681,00 (di cui euro 82.454,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 41.227,00 a titolo di sofferenza soggettiva, ovvero componente c.d. morale del danno non patrimoniale).
Non andrà invece applicato alcun aumento per la personalizzazione in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale per come sopra specificato.
Sulla predetta somma, liquidata in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato, secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del sinistro
(pervenendosi all'importo di euro 82.016,58), e da allora annualmente rivalutato, quali danno per il ritardato pagamento del suddetto debito, a titolo compensativo, pervenendosi così all'importo di euro 163.815,00.
Dal suddetto importo deve essere detratto quanto già corrisposto da al medesimo CP_3 titolo (euro 32.050,34) in esecuzione della sentenza di primo grado, come da delibera della direzione generale allegata in atti e successivo mandato di pagamento in data
14.02.2019.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema TE, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato una parte prima della ulteriore quantificazione definitiva, deve avvenire rendendo omogenei il credito e l'acconto, per poi poter sottrarre l'uno dall'altra; inoltre, gli accessori debbono essere computati prima sull'intero credito, poi, dal momento del pagamento dell'acconto (ovvero come in questo caso del pagamento risultato parziale all'esito del gravame), sul credito residuo.
Nel caso di pagamenti in acconto ovvero comunque parziali, infatti, il creditore nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli, e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli e il lucro cessante si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, ovvero di somma parziale, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
a) occorre devalutare il credito alla data dell'illecito, e poi computare su di esso la rivalutazione monetaria e gli interessi cd. compensativi - ovvero gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno - fino al momento della corresponsione dell'acconto (ovvero come in questo caso dell'importo parziale versato in esecuzione della riformata sentenza di primo grado), così da determinare a quanto ammontasse il complessivo credito, per somma capitale, rivalutazione ed interessi, alla data del pagamento;
b) scomputare da tale complessiva somma (pari ad euro 133.119,23) l'importo già pagato allo stesso titolo (euro 32.050,34) ottenendo l'importo di euro
101.068,89;
c) riprendere poi il computo degli accessori sulla residua somma pervenendo all'importo di euro 130.763,76.
Gli appellati devono pertanto essere condannati, in solido a corrispondere a Parte_1 il suddetto importo di euro 130.763,76 a titolo di danno biologico differenziale, già detratto quanto corrisposto al medesimo titolo in esecuzione della sentenza di primo grado e computati gli interessi compensativi sulla somma rivalutata.
Su tale somma sono dovuti infine gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
6.Il terzo motivo di appello incidentale: le spese di lite di primo grado – Stante
l'accoglimento di alcuni dei motivi di appello (principale e incidentale) proposti, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, il terzo motivo di appello incidentale vertente sulle spese di lite di primo grado, rimane assorbito dalla caducazione della pronuncia sulle spese, le quali vengono nuovamente liquidate in base ai principi e nei modi esposti nel paragrafo che segue.
7.Le spese di lite - La riforma ancorché parziale del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016,
Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez.
2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv.
614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Nel caso di specie, sulla base dell'esito complessivo della lite, considerato che la parte odierna appellante è risultata vincitrice in punto di affermazione dell'an della responsabilità, si è vista riconoscere il danno non patrimoniale da errore medico, ma le sono stat respinte le ulteriori voci di danno richieste, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ¼.
In proposito secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
32061 del 31 ottobre 2022) costituisce ragione di soccombenza, anche parziale,
l'accoglimento parziale di un'unica domanda articolata in più capi come avvenuto nella fattispecie.
Considerato che
la domanda accolta risulta essere quella di maggior peso risarcitorio, si ritiene sussistano dunque i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura di ¼. Quanto ai restanti ¾ delle spese di lite dei due gradi, in applicazione del principio della prevalente soccombenza, le odierne parti appellate e debbano essere condannate, in solido tra loro, a rifonderle a CP_3 CP_2 Pt_1
; nella stessa misura anche le spese di tutte le TU espletate nei due gradi,
[...] liquidate come in atti, devono essere compensate tra le parti nella misura di ¼ e poste per i restanti ¾ definitivamente a carico delle odierne parti appellate e CP_3 CP_2 in solido tra loro.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da
€ 52000 a € 260.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio). Dalle spese del primo grado poste a carico di e nella misura dei ¾ dovrà CP_3 CP_2 essere detratto quanto al medesimo titolo già corrisposto da in esecuzione della CP_3 sentenza di primo grado (euro 11.316,45 come da mandato di pagamento datato
14.02.2019 prodotto in atti).
P.Q.M.
la TE di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in accoglimento dell'appello principale ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale, esclusa la personalizzazione, riquantifica in termini differenziali il danno non patrimoniale subito da come conseguenza della malpractice medica in Parte_1 complessive euro 163.815,00;
2) per l'effetto, detratto quanto già corrisposto al medesimo titolo da in CP_3 esecuzione della sentenza di primo grado, applicati gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, condanna e , in solido tra loro, a CP_3 Controparte_2 corrispondere a l'importo di euro euro 130.763,76 oltre interessi legali Parte_1 dalla presente sentenza al saldo effettivo;
3) dichiara le spese di lite dei due gradi di giudizio compensate tra tutte le parti in misura di ¼; condanna e , in solido tra loro, a rifondere a CP_3 Controparte_2 Pt_1
i restanti ¾ delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano (con
[...] riferimento ai suddetti ¾): quanto al primo grado in complessivi € 10.577,25 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge, detratto quanto già corrisposto al medesimo titolo da in CP_3 esecuzione della sentenza di primo grado;
quanto al secondo grado in complessivi €
10.737,75 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre
IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese di tutte le TU svolte nei due gradi, liquidate come in atti, in misura di ¼ e pone i restanti ¾ a carico di e in solido tra loro. CP_3 Controparte_2
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.03.2025 dalla TE di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni