Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 6271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6271 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Ezio Cannata Baratta Giudice dott. Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6916/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
),rappresentato e difeso dall'avv. Scannaliato Giovanni, presso il cui C.F._1
studio legale in via Giuseppe Felice n.20/A, SANT'AGATA LI BATTIATI è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente e da
, nata a [...] il [...], (C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresenta e difesa dall'avv. Ciancio Debora, presso il cui studio legale in VIA V. GIUFFRIDA
202, Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/06/2024 ai sensi dell'art. 4 u.c. legge 1970 n. 898,
[...]
chiedeva a questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio celebrato in Melilli il 27.09.1989, unione dalla quale erano nati i figli il 31.05.1991 e il 10.02.1998. Persona_1 Persona_2
Esponeva di essersi separato sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliato a tal fine allegava decreto di omologa reso da questo Tribunale il 25.11.2011.
Infine, il ricorrente chiedeva di dare atto che i coniugi si sono impegnati a stipulare atto di trasferimento, a spese della Sig.ra entro il mese di dicembre 2024, con cui Pt_2
si obbliga a cedere alla Sig.ra la propria quota Parte_1 Parte_2
di piena proprietà pari al 50% dell'immobile sito in Motta Sant'Anastasia, via Rosolino Pilo
n. 3, al Catasto al foglio 4, part. 634, sub. 25, cat. A/3, classe 5, e la Sig.ra di Pt_2
obbliga al pagamento della somma di euro 40.000,00, di cui €. 20.000,00 già compensati €.
2.000,00 già versati e la restante somma di €. 18.000,00 da corrispondere entro il mese di settembre 2024.
si costituiva in giudizio e aderiva alla richiesta del marito di Parte_2
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva di dare atto che con modifica del 26.09.2024 alla Scrittura privata del 04.04.2023, le parti hanno convenuto e stipulato che la Sig.ra verserà al Sig. la Parte_2 Parte_1
restante somma di Euro 18.000,00, per l'acquisto della piena proprietà dell'immobile sito in
Motta Sant'Anastasia Via Rosolino Pilo n° 3 Scala B int 25 Piano1 Censito al Catasto Urbano
Fabbricati al foglio 4, part. 634, sub. 25, Cat. A/3, classe 05, vani 5, rendita 258,23, in rate mensili ciascuna pari ad euro 300,00, da versarsi in contanti o mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Sig. , entro giorno 10 di ogni mese, fino al Pt_1
raggiungimento della complessiva somma convenuta. pagina 2 di 4 All'udienza di comparizione dei coniugi del 27.11.2024(negativo il tentativo di conciliazione) le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio
Quindi il Presidente riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del
[...]
decreto di omologa reso da questo Tribunale il 25.11.2011.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali va rilevato che le parti all'udienza del 27.11.2024 hanno congiuntamente chiesto “che il divorzio segua senza condizioni fermo restando quanto concordato con la scrittura privata del 4.4.2023 così come modificata con la scrittura privata del 26.9.2024.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Compensate le spese processuali.
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P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su domanda congiunta, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Melilli il 27.09.1989 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di Melilli dell'anno 1989, al n. 46, della parte II serie A, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
06.12.2024
Il Presidente est pagina 4 di 4