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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12038 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 541/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di appalto – risoluzione e risarcimento danni TRA
– CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Maria Capitanio, come da procura in atti;
ATTORE E
– PI: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Castaldo, come da procura in atti;
CONVENUTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.01.2023, l'ing.
[...]
esponeva che in qualità di committente ebbe a stipulare in data Parte_1
30.9.2021 un contratto d'appalto con la ditta Controparte_1 avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di un appartamento di proprietà sito in Afragola (NA), alla via Roma n. 96, censito in catasto fabbricati al foglio 20, p.lla 966, sub. 18 e che tali lavori, descritti in dettaglio nel computo metrico redatto dall'appaltatore, avevano avuto inizio in data 5.10.2021. Allegava che nel pieno rispetto di quanto concordato, esso committente aveva corrisposto subito alla una somma pari al 30% Controparte_1 dell'importo complessivo convenuto (€ 90.000,00 + IVA), nonché un ulteriore acconto, per un totale pari ad euro 37.500,00 + IVA e che tuttavia l'impresa era incorsa in una serie di gravi inadempimenti, quali diverse opere eseguite non a regola d'arte e/o conformi rispetto a quanto pattuito, come posa di soglia in marmo posta ad una quota errata di ben 7 cm e intonaci non
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 realizzati a regola d'arte e lo stesso avanzamento dei lavori non risultava minimamente proporzionale rispetto agli acconti puntualmente corrisposti, con frequenti interruzioni immotivate al regolare svolgimento dei lavori, tanto che in diverse occasioni gli operai avevano lasciato il cantiere incustodito anche dopo poche ore dall'inizio dell'attività, mentre talvolta non si presentavano nemmeno, senza che di ciò fosse dato alcun preavviso, determinando un ritardo anche confermato in una nota PEC della ditta del 27.12.2021. Inoltre, gli adempimenti previsti per la previsione degli infortuni non avevano avuto esecuzione, sebbene fossero stati addebitati i relativi oneri. L'attore deduceva che malgrado tutto, l'impresa aveva seguitato comunque ad avanzare nei confronti del committente pressanti richieste di ulteriori acconti, a fronte del quasi arresto dei lavori, alterando ulteriormente il già precario equilibrio sinallagmatico. Al cospetto dei gravi inadempimenti descritti, esso committente avanzava proposte di variazione contrattuale comprensibilmente finalizzate a ricostruire una situazione di sostanziale equilibrio tra le parti ma la si opponeva, persino Controparte_1 abbandonando il cantiere. Essendo venuto meno il rapporto di fiducia, che deve necessariamente sussistere tra il committente e l'appaltatore, esso attore aveva, quindi, esercitare, ai sensi dell'art. 1671 c.c., un recesso unilaterale dal contratto d'appalto in oggetto comunicato dal committente in persona con Pec del 22.12.2021, alla quale l'impresa ebbe a rispondere con nota del 27.12.21, nella quale menzionava una serie di assunti non corrispondenti al vero, tuttavia ammettendo i ritardi registrati nella esecuzione dei lavori. Esso ing. contestava, allora, all'impresa, con nota Pec del 29.12.21, che una Pt_1 considerevole porzione dei materiali relativi ai lavori era stata fornita gratuitamente dal committente e successivamente, il recesso veniva ulteriormente formalizzato dal legale dell'attore con nota inoltrata a mezzo Pec in data 19.4.22, la quale conteneva anche un invito alla definizione bonaria della controversia. In tale missiva faceva esplicito riferimento ai rapporti di dare / avere tra le parti, significando l'importo dovuto dalla ditta appaltatrice all'ormai ex committente, secondo il seguente quadro economico: A. Importo lavori € 90.000,00; B. Variazione di 1/6 ex art. 1661 c.c. € 15.000,00; DIFFERENZA A – B € 75.000,00; C. Lavori eseguiti € 16.000,00; D. Utile d'impresa (10% di € 75.000) € 7.500,00; E. Utile d'impresa già percepito (10% di€ 16.000) € 1.600,00; F. Utile d'impresa non ancora percepito (diff.D-E) € 5.900,00; G. Totale dovuto all'impresa (somma C+F) € 21.900,00; H. Acconti corrisposti all'impresa (IVA esclusa) € 37.500,00; I. Costi necessari per emendare opere in difformità € 10.000,00; TOTALE DA
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 CORRISPONDERE (H + I – G) € 25.600,00. La a Controparte_1 mezzo del proprio legale, riscontrava la predetta nota in data 22.4.22 contestandone integralmente il contenuto e richiedendo a sua volta all'ing. una corresponsione “a saldo” pari ad € 19.700 oltre IVA. Seguivano Pt_1 contatti verbali tra i rispettivi Difensori e in data 25.7.22 veniva inoltrato formale invito a concludere negoziazione assistita ai sensi della normativa vigente, ma la procedura di negoziazione avviata tra le parti, tuttavia, non conduceva ad una composizione bonaria della vertenza, considerata la notevole distanza tra le rispettive posizioni. Per tali motivi il conveniva Pt_1 in giudizio la chiedendo al giudice di Controparte_1 accertare l'inadempimento dell'impresa delle obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto e per l'effetto condannarla al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 25.600,00 in favore dell'attore, oltre interessi e rivalutazione o della diversa maggiore o minor somma da accertare in corso di causa anche a mezzo ctu. Costituitasi in giudizio, la deduceva che Controparte_1
a seguito del recesso unilaterale ad nutum ex art. 1671 c.c. del committente, anche direttore dei lavori e responsabile della sicurezza, in data 30/12/2021 aveva provveduto a comunicare a mezzo Pec le modalità e termini dello smobilizzo del cantiere e consegna chiavi per il giorno 31/12/2021, senza che nella fattispecie non si ravvisasse alcun inadempimento contrattuale a carico di essa impresa appaltatrice, che potesse giustificare il recesso. Infatti, i lavori erano iniziati e proseguiti regolarmente senza interruzione fino alla data del 21/12/2021, senza che il direttore dei lavori e responsabile alla sicurezza avesse mai comunicato alcuna contestazione in ordine alla qualità e quantità dei lavori fino allora eseguiti. dalla ditta esecutrice. Rilevava che l'attore aveva contestato lavorazioni non a regola d'arte, pur in completa assenza di una richiesta di accertamento e verifica dello stato dei luoghi al momento del recesso, da effettuare in contraddittorio tra le parti. Precisava che la tempistica dei pagamenti degli acconti era stata quella pattuita all'art. 8 del contratto di appalto, che prevedeva espressamente il pagamento mensile delle 6 rate, da corrispondere il cinque di ogni mese, senza alcun vincolo di stato di avanzamento lavori e che alcun ritardo vi era stato nell'esecuzione delle opere, anche in considerazione del breve periodo intercorso dall'inizio del cantiere fino al recesso esercitato, essendo trascorsi solo due mesi rispetto ai 12 mesi espressamente pattuiti all'art. 7 del contratto. Relativamente alla mancata esecuzione degli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro, oltre a ricordare che l'attore era anche il responsabile alla sicurezza
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 ed era specifico suo compito predisporre un piano sicurezza e impartire le conseguenziali direttive, allegava che gli oneri di sicurezza erano sempre rispettati dall'impresa. Aggiungeva, producendo computo metrico, che le opere realizzate da essa impresa fino al recesso dal contratto esercitato dalla committenza, comprensive dello smobilizzo di cantiere, ammontavano ad euro 50.500,00 oltre IVA e non certamente alla minor somma di euro 16.000,00 così come indicato dal committente. Rilevava che il calcolo del committente era errato perché aveva considerato un errato montante su cui calcolare l'indennizzo, che non poteva essere quello ridotto dalla variazione contrattuale ex art. 1661 c.c., facoltà mai esercitata dalla committenza, ma piuttosto quello risultante dal contratto di appalto, cioè di € 90.000,00 oltre IVA. Pertanto l'indennizzo spettante ad essa convenuta doveva così essere correttamente calcolato: importo lavori € 90.000,00 + iva;
indennizzo/utile lavori (10%) € 9.000,00 + iva;
importo lavori contrattuali effettuati € 50.500,00 + iva;
importo lavori extra effettuati € 6.700,00 + iva;
importo acconti corrisposti dal committente € 37.500,00 + iva;
importo totale da corrispondere all'appaltatore € 28.700,00 + iva. In ordine alle opere extra realizzate da essa società e non previste dal contratto di appalto, eseguite su ordine della committenza/direzione dei lavori, esse erano consistite nella realizzazione di due pilastri, di due fori nel muro di cinta per alloggio travi della struttura–tettoia, di intonaco muro sottostante la tettoia, smontaggio ringhiere in ferro per allungamento delle stesse e loro ricollocazione e fissaggio alla muratura, opere quantificate in € 6.700,00 + iva. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda attorea ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna del alla refusione della somma di € 28.700,00 oltre IVA Pt_1 quale corrispettivo da corrispondere per la realizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni sia contrattuali che extra eseguite fino al recesso esercitato, nonché per il mancato utile di impresa e risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione e/o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare da una eventuale ctu. Rigettate le richieste di prove dichiarative, espletata ctu, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati, fissata l'udienza per la decisione della causa, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. La domanda attorea è solo in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Invero, risulta integralmente condivisibile la relazione di consulenza redatta dall'ing. , anche per le risposte alle osservazioni di Persona_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 parte, essendo la relazione e le relative conclusioni logicamente motivate in fatto e in diritto e aderenti alle sole allegazioni e alla documentazione tempestivamente versate in atti. Le valutazioni e i calcoli esposti dal ctu sono da intendere richiamati ad integrazione della presente decisione. Il ctu correttamente ha quantificato la somma spettante all'impresa ai sensi dell'art. 1671 c.c., trattandosi indiscutibilmente di un recesso operato dal committente, senza che l'impresa fosse incorsa in gravi inadempimenti. Infatti, risulta che i lavori furono iniziati e proseguiti regolarmente dall'impresa senza rilevanti interruzioni fino alla data del 21/12/2021, senza che il direttore dei lavori e responsabile alla sicurezza avesse mai comunicato alcuna contestazione in ordine alla qualità e quantità dei lavori fino allora eseguiti dalla ditta esecutrice. Peraltro, come giustamente rilevato dalla convenuta, segnatamente in ordine alle opere da essa eseguite e alla buona regola dell'arte osservata, l'attore se avesse voluto far valere con efficacia quantità, vizi e difformità delle opere, avrebbe dovuto procedere con un accertamento tecnico preventivo per ottenere una descrizione e verifica dello stato dei luoghi al momento del recesso, da effettuare in contraddittorio tra le parti, atteso che successivamente lo stato dei luoghi è mutato a seguito della prosecuzione delle opere da parte di altra impresa. Né risulta che l'attore si sia precipitato a pagare per sua sola volontà acconti oltre quelli che gli competevano ai sensi dell'art. 8 del contratto di appalto, che prevedeva espressamente il pagamento mensile delle 6 rate, da corrispondere il cinque di ogni mese, senza alcun vincolo di stato di avanzamento lavori. Né il cronoprogramma delle opere, peraltro non inserito in contratto, risulta essere stato disatteso dall'impresa appaltatrice, in quanto la stessa aveva a disposizione ben 12 mesi per eseguirle, come pattuito all'art. 7 del contratto. Relativamente alla mancata esecuzione degli adempimenti previsti per la prevenzione infortuni, così come per i denunciati vizi e difformità delle opere, è importante ricordare che l'ing. non era solo il committente delle opere, Pt_1 ma anche il direttore dei lavori e il responsabile alla sicurezza, per cui era specifico suo compito predisporre un piano sicurezza e impartire le conseguenziali direttive, oltre che dirigere i lavori e far rilevare sin da subito, anche con rilievi scritti, vizi e difformità. Il ctu, anche se non incaricato di fare le suddette valutazioni ora riportate dal sottoscritto giudicante, sembra chiaramente condividere tali considerazioni, escludendo gravi inadempimenti dell'impresa.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 Di fatto, le stesse parti in causa, concentrano sostanzialmente la controversia sull'esatta applicazione dell'art. 1671 c.c., che va risolta da questo giudicante nel senso di considerare esatta la seconda ipotesi conclusiva formulata dal ctu, quella in cui non si applica l'art. 1661 c.c. e in base alla quale la convenuta deve restituire all'attore la somma di 8.461,24 , escludendosi ogni ipotesi di risarcimento del danno e considerando solamente la somma anticipata all'impresa a titolo di corrispettivo, detratte le somme spettanti all'impresa per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno.
Considerata la reciproca soccombenza tra le parti e l'esito della decisione finale rispetto ai maggiori importi richiesti in domanda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio e porre quelle di ctu al 50% a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta a restituire all'attore la somma di euro 8.461,24 oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti e pone quelle di ctu al 50% a carico di ciascuna parte. Così deciso in data 19.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
– CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Maria Capitanio, come da procura in atti;
ATTORE E
– PI: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Castaldo, come da procura in atti;
CONVENUTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.01.2023, l'ing.
[...]
esponeva che in qualità di committente ebbe a stipulare in data Parte_1
30.9.2021 un contratto d'appalto con la ditta Controparte_1 avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di un appartamento di proprietà sito in Afragola (NA), alla via Roma n. 96, censito in catasto fabbricati al foglio 20, p.lla 966, sub. 18 e che tali lavori, descritti in dettaglio nel computo metrico redatto dall'appaltatore, avevano avuto inizio in data 5.10.2021. Allegava che nel pieno rispetto di quanto concordato, esso committente aveva corrisposto subito alla una somma pari al 30% Controparte_1 dell'importo complessivo convenuto (€ 90.000,00 + IVA), nonché un ulteriore acconto, per un totale pari ad euro 37.500,00 + IVA e che tuttavia l'impresa era incorsa in una serie di gravi inadempimenti, quali diverse opere eseguite non a regola d'arte e/o conformi rispetto a quanto pattuito, come posa di soglia in marmo posta ad una quota errata di ben 7 cm e intonaci non
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 realizzati a regola d'arte e lo stesso avanzamento dei lavori non risultava minimamente proporzionale rispetto agli acconti puntualmente corrisposti, con frequenti interruzioni immotivate al regolare svolgimento dei lavori, tanto che in diverse occasioni gli operai avevano lasciato il cantiere incustodito anche dopo poche ore dall'inizio dell'attività, mentre talvolta non si presentavano nemmeno, senza che di ciò fosse dato alcun preavviso, determinando un ritardo anche confermato in una nota PEC della ditta del 27.12.2021. Inoltre, gli adempimenti previsti per la previsione degli infortuni non avevano avuto esecuzione, sebbene fossero stati addebitati i relativi oneri. L'attore deduceva che malgrado tutto, l'impresa aveva seguitato comunque ad avanzare nei confronti del committente pressanti richieste di ulteriori acconti, a fronte del quasi arresto dei lavori, alterando ulteriormente il già precario equilibrio sinallagmatico. Al cospetto dei gravi inadempimenti descritti, esso committente avanzava proposte di variazione contrattuale comprensibilmente finalizzate a ricostruire una situazione di sostanziale equilibrio tra le parti ma la si opponeva, persino Controparte_1 abbandonando il cantiere. Essendo venuto meno il rapporto di fiducia, che deve necessariamente sussistere tra il committente e l'appaltatore, esso attore aveva, quindi, esercitare, ai sensi dell'art. 1671 c.c., un recesso unilaterale dal contratto d'appalto in oggetto comunicato dal committente in persona con Pec del 22.12.2021, alla quale l'impresa ebbe a rispondere con nota del 27.12.21, nella quale menzionava una serie di assunti non corrispondenti al vero, tuttavia ammettendo i ritardi registrati nella esecuzione dei lavori. Esso ing. contestava, allora, all'impresa, con nota Pec del 29.12.21, che una Pt_1 considerevole porzione dei materiali relativi ai lavori era stata fornita gratuitamente dal committente e successivamente, il recesso veniva ulteriormente formalizzato dal legale dell'attore con nota inoltrata a mezzo Pec in data 19.4.22, la quale conteneva anche un invito alla definizione bonaria della controversia. In tale missiva faceva esplicito riferimento ai rapporti di dare / avere tra le parti, significando l'importo dovuto dalla ditta appaltatrice all'ormai ex committente, secondo il seguente quadro economico: A. Importo lavori € 90.000,00; B. Variazione di 1/6 ex art. 1661 c.c. € 15.000,00; DIFFERENZA A – B € 75.000,00; C. Lavori eseguiti € 16.000,00; D. Utile d'impresa (10% di € 75.000) € 7.500,00; E. Utile d'impresa già percepito (10% di€ 16.000) € 1.600,00; F. Utile d'impresa non ancora percepito (diff.D-E) € 5.900,00; G. Totale dovuto all'impresa (somma C+F) € 21.900,00; H. Acconti corrisposti all'impresa (IVA esclusa) € 37.500,00; I. Costi necessari per emendare opere in difformità € 10.000,00; TOTALE DA
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 CORRISPONDERE (H + I – G) € 25.600,00. La a Controparte_1 mezzo del proprio legale, riscontrava la predetta nota in data 22.4.22 contestandone integralmente il contenuto e richiedendo a sua volta all'ing. una corresponsione “a saldo” pari ad € 19.700 oltre IVA. Seguivano Pt_1 contatti verbali tra i rispettivi Difensori e in data 25.7.22 veniva inoltrato formale invito a concludere negoziazione assistita ai sensi della normativa vigente, ma la procedura di negoziazione avviata tra le parti, tuttavia, non conduceva ad una composizione bonaria della vertenza, considerata la notevole distanza tra le rispettive posizioni. Per tali motivi il conveniva Pt_1 in giudizio la chiedendo al giudice di Controparte_1 accertare l'inadempimento dell'impresa delle obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto e per l'effetto condannarla al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 25.600,00 in favore dell'attore, oltre interessi e rivalutazione o della diversa maggiore o minor somma da accertare in corso di causa anche a mezzo ctu. Costituitasi in giudizio, la deduceva che Controparte_1
a seguito del recesso unilaterale ad nutum ex art. 1671 c.c. del committente, anche direttore dei lavori e responsabile della sicurezza, in data 30/12/2021 aveva provveduto a comunicare a mezzo Pec le modalità e termini dello smobilizzo del cantiere e consegna chiavi per il giorno 31/12/2021, senza che nella fattispecie non si ravvisasse alcun inadempimento contrattuale a carico di essa impresa appaltatrice, che potesse giustificare il recesso. Infatti, i lavori erano iniziati e proseguiti regolarmente senza interruzione fino alla data del 21/12/2021, senza che il direttore dei lavori e responsabile alla sicurezza avesse mai comunicato alcuna contestazione in ordine alla qualità e quantità dei lavori fino allora eseguiti. dalla ditta esecutrice. Rilevava che l'attore aveva contestato lavorazioni non a regola d'arte, pur in completa assenza di una richiesta di accertamento e verifica dello stato dei luoghi al momento del recesso, da effettuare in contraddittorio tra le parti. Precisava che la tempistica dei pagamenti degli acconti era stata quella pattuita all'art. 8 del contratto di appalto, che prevedeva espressamente il pagamento mensile delle 6 rate, da corrispondere il cinque di ogni mese, senza alcun vincolo di stato di avanzamento lavori e che alcun ritardo vi era stato nell'esecuzione delle opere, anche in considerazione del breve periodo intercorso dall'inizio del cantiere fino al recesso esercitato, essendo trascorsi solo due mesi rispetto ai 12 mesi espressamente pattuiti all'art. 7 del contratto. Relativamente alla mancata esecuzione degli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro, oltre a ricordare che l'attore era anche il responsabile alla sicurezza
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 ed era specifico suo compito predisporre un piano sicurezza e impartire le conseguenziali direttive, allegava che gli oneri di sicurezza erano sempre rispettati dall'impresa. Aggiungeva, producendo computo metrico, che le opere realizzate da essa impresa fino al recesso dal contratto esercitato dalla committenza, comprensive dello smobilizzo di cantiere, ammontavano ad euro 50.500,00 oltre IVA e non certamente alla minor somma di euro 16.000,00 così come indicato dal committente. Rilevava che il calcolo del committente era errato perché aveva considerato un errato montante su cui calcolare l'indennizzo, che non poteva essere quello ridotto dalla variazione contrattuale ex art. 1661 c.c., facoltà mai esercitata dalla committenza, ma piuttosto quello risultante dal contratto di appalto, cioè di € 90.000,00 oltre IVA. Pertanto l'indennizzo spettante ad essa convenuta doveva così essere correttamente calcolato: importo lavori € 90.000,00 + iva;
indennizzo/utile lavori (10%) € 9.000,00 + iva;
importo lavori contrattuali effettuati € 50.500,00 + iva;
importo lavori extra effettuati € 6.700,00 + iva;
importo acconti corrisposti dal committente € 37.500,00 + iva;
importo totale da corrispondere all'appaltatore € 28.700,00 + iva. In ordine alle opere extra realizzate da essa società e non previste dal contratto di appalto, eseguite su ordine della committenza/direzione dei lavori, esse erano consistite nella realizzazione di due pilastri, di due fori nel muro di cinta per alloggio travi della struttura–tettoia, di intonaco muro sottostante la tettoia, smontaggio ringhiere in ferro per allungamento delle stesse e loro ricollocazione e fissaggio alla muratura, opere quantificate in € 6.700,00 + iva. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda attorea ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna del alla refusione della somma di € 28.700,00 oltre IVA Pt_1 quale corrispettivo da corrispondere per la realizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni sia contrattuali che extra eseguite fino al recesso esercitato, nonché per il mancato utile di impresa e risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione e/o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare da una eventuale ctu. Rigettate le richieste di prove dichiarative, espletata ctu, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati, fissata l'udienza per la decisione della causa, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. La domanda attorea è solo in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Invero, risulta integralmente condivisibile la relazione di consulenza redatta dall'ing. , anche per le risposte alle osservazioni di Persona_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 parte, essendo la relazione e le relative conclusioni logicamente motivate in fatto e in diritto e aderenti alle sole allegazioni e alla documentazione tempestivamente versate in atti. Le valutazioni e i calcoli esposti dal ctu sono da intendere richiamati ad integrazione della presente decisione. Il ctu correttamente ha quantificato la somma spettante all'impresa ai sensi dell'art. 1671 c.c., trattandosi indiscutibilmente di un recesso operato dal committente, senza che l'impresa fosse incorsa in gravi inadempimenti. Infatti, risulta che i lavori furono iniziati e proseguiti regolarmente dall'impresa senza rilevanti interruzioni fino alla data del 21/12/2021, senza che il direttore dei lavori e responsabile alla sicurezza avesse mai comunicato alcuna contestazione in ordine alla qualità e quantità dei lavori fino allora eseguiti dalla ditta esecutrice. Peraltro, come giustamente rilevato dalla convenuta, segnatamente in ordine alle opere da essa eseguite e alla buona regola dell'arte osservata, l'attore se avesse voluto far valere con efficacia quantità, vizi e difformità delle opere, avrebbe dovuto procedere con un accertamento tecnico preventivo per ottenere una descrizione e verifica dello stato dei luoghi al momento del recesso, da effettuare in contraddittorio tra le parti, atteso che successivamente lo stato dei luoghi è mutato a seguito della prosecuzione delle opere da parte di altra impresa. Né risulta che l'attore si sia precipitato a pagare per sua sola volontà acconti oltre quelli che gli competevano ai sensi dell'art. 8 del contratto di appalto, che prevedeva espressamente il pagamento mensile delle 6 rate, da corrispondere il cinque di ogni mese, senza alcun vincolo di stato di avanzamento lavori. Né il cronoprogramma delle opere, peraltro non inserito in contratto, risulta essere stato disatteso dall'impresa appaltatrice, in quanto la stessa aveva a disposizione ben 12 mesi per eseguirle, come pattuito all'art. 7 del contratto. Relativamente alla mancata esecuzione degli adempimenti previsti per la prevenzione infortuni, così come per i denunciati vizi e difformità delle opere, è importante ricordare che l'ing. non era solo il committente delle opere, Pt_1 ma anche il direttore dei lavori e il responsabile alla sicurezza, per cui era specifico suo compito predisporre un piano sicurezza e impartire le conseguenziali direttive, oltre che dirigere i lavori e far rilevare sin da subito, anche con rilievi scritti, vizi e difformità. Il ctu, anche se non incaricato di fare le suddette valutazioni ora riportate dal sottoscritto giudicante, sembra chiaramente condividere tali considerazioni, escludendo gravi inadempimenti dell'impresa.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 Di fatto, le stesse parti in causa, concentrano sostanzialmente la controversia sull'esatta applicazione dell'art. 1671 c.c., che va risolta da questo giudicante nel senso di considerare esatta la seconda ipotesi conclusiva formulata dal ctu, quella in cui non si applica l'art. 1661 c.c. e in base alla quale la convenuta deve restituire all'attore la somma di 8.461,24 , escludendosi ogni ipotesi di risarcimento del danno e considerando solamente la somma anticipata all'impresa a titolo di corrispettivo, detratte le somme spettanti all'impresa per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno.
Considerata la reciproca soccombenza tra le parti e l'esito della decisione finale rispetto ai maggiori importi richiesti in domanda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio e porre quelle di ctu al 50% a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta a restituire all'attore la somma di euro 8.461,24 oltre interessi legali moratori ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti e pone quelle di ctu al 50% a carico di ciascuna parte. Così deciso in data 19.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6