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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Michela Grillo presidente,
Dott.ssa Sara Lanzetta giudice,
Dott. Lorenzo Sandulli giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 104/2024,
per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della società Parte_1
(P.I. in persona del l.r.p.t., con sede in Pontecorvo (FR), Via Traversa n. 22,
[...] P.IVA_1
promosso dai ricorrenti:
1) (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 CodiceFiscale_1 residente in [...],
2) (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_3 CodiceFiscale_2 residente in [...]2,
3) (C.F. ) nato a [...] il [...] ed Parte_4 CodiceFiscale_3 ivi residente in [...],
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della resistente;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
rilevato che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato in quanto il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati regolarmente notificati alla resistente tramite pec di cancelleria all'indirizzo “02429300607@impresa.italia.it”, risultante dalla visura camerale in atti, la quale non si è costituita;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che la società è soggetta alla disciplina sui Parte_1 procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, svolgendo attività di fabbricazione di porte e finestre in legno, e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti per essere considerata “impresa minore”;
premesso che i lavoratori ricorrenti vantano crediti per complessivi euro 34.533,39, derivanti dai seguenti titoli:
- è creditore della della somma di euro Parte_2 Parte_1
11.232,30 in virtù di verbale di diffida accertativa n. FR00000/2019-433 emesso dall'Ispettorato Territoriale di Frosinone notificato il 16.4.2019, convalidato il 30.5.2019 e pertanto divenuto titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 3 Dlgs n. 124/2004;
- è creditore della ella somma di euro 12.005,80 Parte_3 Parte_1 in virtù di verbale di diffida accertativa n. FR00000/2019-432 emesso dall'Ispettorato
Territoriale di Frosinone notificato il 16.4.2019, convalidato il 30.5.2019 e pertanto divenuto titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 3 Dlgs n. 124/2004;
- è creditore della ella somma di euro Parte_4 Parte_1
11.295,29 in virtù di verbale di diffida accertativa n. FR00000/2019-434 emesso dall'Ispettorato Territoriale di Frosinone notificato il 12.4.2019, convalidato il 30.5.2019 e pertanto divenuto titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 3 Dlgs n. 124/2004;
ritenuto che la società debitrice resistente versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: (i) protratto inadempimento dei crediti vantati dalla ricorrente;
(ii) mancato deposito dei bilanci di esercizio;
iii) pignoramenti presso il debitore e presso terzi rimasti infruttuosi;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt.
125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente Parte_1
(P.I. ), con sede in Pontecorvo (FR), Via Traversa n. 22, in persona
[...] P.IVA_1 del l.r.p.t.,
nomina
Giudice Delegato per la procedura di liquidazione giudiziale il dott. Lorenzo Sandulli;
nomina
Curatore il dott. con studio in Cassino (Fr), pec Per_1 Email_1 in considerazione dell'art. 358 CCI, che indica i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure, in particolare del comma 3, a tenore del quale il curatore è nominato dall'autorità giudiziaria tenuto conto: delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico – che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina a parte resistente sottoposta a liquidazione giudiziale e, se trattasi di società, al suo legale rappresentante, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11.6.2025, ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga pubblicata, nonché comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso in Cassino, il 5 marzo 2025
Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli
Il presidente, dott.ssa Michela Grillo
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Michela Grillo presidente,
Dott.ssa Sara Lanzetta giudice,
Dott. Lorenzo Sandulli giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 104/2024,
per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della società Parte_1
(P.I. in persona del l.r.p.t., con sede in Pontecorvo (FR), Via Traversa n. 22,
[...] P.IVA_1
promosso dai ricorrenti:
1) (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 CodiceFiscale_1 residente in [...],
2) (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_3 CodiceFiscale_2 residente in [...]2,
3) (C.F. ) nato a [...] il [...] ed Parte_4 CodiceFiscale_3 ivi residente in [...],
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della resistente;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
rilevato che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato in quanto il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati regolarmente notificati alla resistente tramite pec di cancelleria all'indirizzo “02429300607@impresa.italia.it”, risultante dalla visura camerale in atti, la quale non si è costituita;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che la società è soggetta alla disciplina sui Parte_1 procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, svolgendo attività di fabbricazione di porte e finestre in legno, e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti per essere considerata “impresa minore”;
premesso che i lavoratori ricorrenti vantano crediti per complessivi euro 34.533,39, derivanti dai seguenti titoli:
- è creditore della della somma di euro Parte_2 Parte_1
11.232,30 in virtù di verbale di diffida accertativa n. FR00000/2019-433 emesso dall'Ispettorato Territoriale di Frosinone notificato il 16.4.2019, convalidato il 30.5.2019 e pertanto divenuto titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 3 Dlgs n. 124/2004;
- è creditore della ella somma di euro 12.005,80 Parte_3 Parte_1 in virtù di verbale di diffida accertativa n. FR00000/2019-432 emesso dall'Ispettorato
Territoriale di Frosinone notificato il 16.4.2019, convalidato il 30.5.2019 e pertanto divenuto titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 3 Dlgs n. 124/2004;
- è creditore della ella somma di euro Parte_4 Parte_1
11.295,29 in virtù di verbale di diffida accertativa n. FR00000/2019-434 emesso dall'Ispettorato Territoriale di Frosinone notificato il 12.4.2019, convalidato il 30.5.2019 e pertanto divenuto titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 3 Dlgs n. 124/2004;
ritenuto che la società debitrice resistente versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: (i) protratto inadempimento dei crediti vantati dalla ricorrente;
(ii) mancato deposito dei bilanci di esercizio;
iii) pignoramenti presso il debitore e presso terzi rimasti infruttuosi;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt.
125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente Parte_1
(P.I. ), con sede in Pontecorvo (FR), Via Traversa n. 22, in persona
[...] P.IVA_1 del l.r.p.t.,
nomina
Giudice Delegato per la procedura di liquidazione giudiziale il dott. Lorenzo Sandulli;
nomina
Curatore il dott. con studio in Cassino (Fr), pec Per_1 Email_1 in considerazione dell'art. 358 CCI, che indica i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure, in particolare del comma 3, a tenore del quale il curatore è nominato dall'autorità giudiziaria tenuto conto: delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico – che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina a parte resistente sottoposta a liquidazione giudiziale e, se trattasi di società, al suo legale rappresentante, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11.6.2025, ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga pubblicata, nonché comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso in Cassino, il 5 marzo 2025
Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli
Il presidente, dott.ssa Michela Grillo