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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/03/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra
Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1569 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
codice fiscale , rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
giusta procura in atti, dall'avvocato Filippo Salvatore Gonzales, in definitiva sostituzione dell'avv. Emanuela Lia, elettivamente domiciliato in Fondi (LT), via
Spinete n. 1, tratto n. 13; opponente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, codice fiscale , P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Biagio Del Monte, elettivamente domiciliata nel suo studio in Terracina (LT) via Tripoli n. 40; opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1° c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento comunicato il 21.11.2024, sostituita l'udienza fissata per il
20.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni di parte opponente: “preliminarmente, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato in data 22.02.2022, per i motivi indicati in parte narrativa, nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 22.02.2022,
1 dichiarando che la non ha Controparte_1 diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente o in subordine ha diritto a procedere per le somme maggiori o minori che la S.V. riterrà di giustizia, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore, che dichiara avervi fatto anticipo ex art. 93.
Conclusioni di parte opposta: chiede dichiararsi “l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig. , per mancanza dei requisiti di cui all'art. 615 Parte_1
c.p.c. e per l'effetto condannare lo stesso alla refusione delle spese processuali del presente procedimento, nonché al risarcimento dai danni per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c., per la somma che si riterrà di giustizia”,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato all'opposta, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 22.02.2022, su impulso della con il quale gli è stato Controparte_1
intimato il pagamento della somma di euro 203.614,00 in forza del contratto di mutuo a rogito del notaio del 18.10.2017 racc. 11132. Persona_1
Ha dedotto:
- la violazione dell'art. 117 TUB “per indeterminatezza del regime finanziario del contratto e conseguente incertezza dei fatti costitutivi la intimazione di pagamento”;
- che “alla violazione dell'art. 117 TUB è collegata quella degli artt. 1283 e 1284 c.c. nonché delle prescrizioni degli artt. 1194 e 1195 c.c. derivante dall'impiego del regime composto;
- la “violazione della normativa antiusura in relazione alla previsione di una penale di estinzione anticipata tale da determinare un TEG alla stipula eccedente la soglia
d'usura ex L. 108/96”;
- la “opacità delle somme pretese con il precetto, in particolare all'abnorme importo degli interessi di mora richiesti per il periodo 23/03/2019 – 17/03/2021 pari ad €
21.577,36.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata il 26.07.2022, si è costituita la Controparte_1
la quale ha contestato le avverse deduzioni ed ha chiesto
[...]
2 il
Acquisite le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e rigettata la richiesta di CTU contabile avanzata dall'opponente, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno provveduto nei termini di legge al deposito degli scritti conclusivi.
****
In punto di qualificazione, i motivi svolti dall'esecutato integrano un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, 1° comma c.p.c., atteso che l'opponente ha contestato l'an debeatur, e non il quomodo della paventata esecuzione.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
1) Indeterminatezza del regime di capitalizzazione applicato: l'opponente assume che nel contratto di mutuo, con piano di ammortamento alla francese, non sia stato indicato chiaramente il regime di capitalizzazione, sicché va fatta applicazione del tasso legale sostitutivo, come disposto dall'art. 117 TUB. Orbene, l'argomento non è condivisibile. Dall'esame del contratto di mutuo emerge testualmente l'importo della somma mutuata, il tasso di interesse corrispettivo convenuto (4 per cento fisso nominale e taeg 4,30 per cento), il numero delle rate (centottanta), il tasso di mora, pari a due punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo. Dal piano di ammortamento risulta chiaramente la composizione della rata, con suddivisione tra quota di capitale e quota di interessi. Nessuna indeterminatezza, dunque, si ravvisa nell'indicazione del costo dell'operazione di finanziamento. Comunque, vale la pena di evidenziare che la Corte di Cassazione, con la recente sentenza a Sezioni Unite n.
15130/2024, riferita proprio all'ipotesi di mutuo fondiario a tasso fisso, quale è quello in oggetto, con ammortamento alla francese, ha ritenuto che “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Quanto al problema se l'applicazione della capitalizzazione composta, determini un costo ulteriore, occulto, va escluso che si ricada nella violazione del divieto di anatocismo, come, invece, assume l'opponente. La questione, infatti, attiene al diverso piano dell'individuazione del regime di calcolo
(anticipato) delle prestazioni delle parti. Si osserva, sul punto, che in tale modalità di capitalizzazione, la quota di interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente
3 sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla sola quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. La capitalizzazione composta non è un procedimento di per sé vietato e non sconta, automaticamente, ancorché in modo surrettizio, la produzione di interessi su interessi precedentemente maturati.
L'eventuale maggior carico di interessi del prestito non dipende, infatti, necessariamente, da un fenomeno di interessi su interessi, ma dal fatto che il piano può ritardare la restituzione del capitale per mantenere la rata costante. Questo comporta la debenza di più interessi compensativi da parte del mutuatario, poiché il termine per la restituzione del capitale viene differito, mentre nell'ammortamento c.d all'italiana il capitale viene abbattuto più velocemente, con il pagamento di rate iniziali più alte, sicché gli interessi sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Dunque, nel rispetto del limite sancito dall'art. 1284, comma 1, c.c., come dell'art. 117 T.U.B., non vi è alcun divieto di utilizzo del regime di capitalizzazione composto. Precisa la Corte di legittimità, nella sopra richiamata pronuncia, che “Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.).
Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di
4 legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento “alla francese”, può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta”.
Nel caso di specie, la circostanza che il tasso effettivamente applicato risulti maggiore di quello nominale, non è stato adeguatamente allegato, circostanza che ha condotto anche al rigetto della richiesta di CTU, la quale si sarebbe risolta in un accertamento del tutto esplorativo.
2) Violazione della normativa antiusura: quanto alla deduzione relativa all'applicazione di interessi usurari, assume l'opponente che nel contratto in oggetto, il superamento del tasso soglia si è verificato quale conseguenza della previsione della penale di estinzione anticipata. Neppure questo argomento risulta condivisibile. Si osserva, sul punto, che la penale di anticipata estinzione, nel caso di contratto di mutuo, non rientra nel novero delle voci che, ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p., concorrono a determinare il tasso usurario. Infatti, nonostante le rilevazioni del tasso effettivo globale medio – alle quali procede trimestralmente la Banca d'Italia, al fine di consentire di fissare il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari - debbano avere ad oggetto, le remunerazioni a qualsiasi titolo, previste per l'operazione conclusa dal cliente, da ciò non può ricavarsi la conclusione che tra dette remunerazioni rientri anche la penale per l'anticipata estinzione. Essa, invero, non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda una fase successiva ed eventuale del rapporto, vale a dire l'anticipato scioglimento di esso, ed ha lo scopo di indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dall'interruzione del pagamento rateale. In tal senso si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 7352/2022, secondo la quale “questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U.,
20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464)”. Aggiunge la Corte che
“la penale di anticipata estinzione costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito”; essa, pertanto, non
5 può essere computata ai fini della verifica di non usurarietà. Conclude chiaramente la
Corte di legittimità che “la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente»
(arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
Comunque, dalla lettura del mutuo, emerge come il tasso di interesse, sia di quello corrispettivo che di quello moratorio, rientri nella soglia. Il tasso corrispettivo è stato fissato nel 4%, mentre quello di mora è pari a quello corrispettivo, aumentato di due punti percentuale. Come si legge nel decreto ministeriale prodotto dall'opposta, nel periodo di stipulazione del mutuo il tasso soglia è stato fissato nel 7,63, con la conseguenza che non si registra il dedotto superamento. Il motivo di opposizione, va, dunque, rigettato.
3) opacità delle somme richieste per interessi di mora per il periodo 23.03.2019-
17.03.2021 per euro 21.577,36: l'opponente ha genericamente contestato il predetto importo. Sul punto, la banca opposta ha chiarito che la somma richiesta “altro non è che l'importo dovuto dai debitori calcolato con la formula dell'interesse semplice sull'importo capitale di € 181.051,39 moltiplicata per il tasso di mora, pari al 6% e rapportati ai giorni intercorsi dall'ultimo pagamento alla data del precetto (725 giorni), secondo la seguente formula del calcolo dell'interesse semplice: I= C.r.t
/36500, dove: I sono gli interessi, C è il capitale iniziale, r è il tasso applicato, t è il numero di giorni di maturazione degli interessi;
36500 è il numero di giorni di cui è composto l'anno civile moltiplicato per 100. Se l'importo è alto, dipende dal semplice fatto che il capitale non rimborsato è consistente”. A fronte di tale chiarimento,
l'opponente non ha addotto né prospettato ulteriori eccezioni specifiche. Anche in tal caso l'espletamento della CTU richiesta dall'opponente, si sarebbe risolto in un accertamento esplorativo, ragione per la quale non è stata ammessa. Il motivo di opposizione, dunque, non può trovare accoglimento.
Per tutto quanto esposto, la presente opposizione va rigettata.
Quanto alla domanda formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. , la stessa non può trovare accoglimento, atteso che non ne ricorrono i presupposti. Infatti, da un lato l'opposta non ha neppure allegato il pregiudizio che le sarebbe derivato dal presente
6 giudizio e, dall'altro, la condanna alle spese di lite, risulta già satisfattiva del suo interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono Parte_1
liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M. 127/2022), tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna il predetto opponente, al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'opposta in euro CP_1 Controparte_1
6.000,00 (di cui euro 1.800,00 per la fase di studio;
euro 1.300,00 per la fase introduttiva ed euro 2.900,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Latina il 21.03.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli
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