TRIB
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/10/2025, n. 14026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14026 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35953 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele CORDIOLI per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Albina SERRA per procura in atti Parte_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 8682/2023 questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, espletate le audizioni della LI minore ed acquisita la documentazione prodotta, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il ha chiesto: “…..II. affido condiviso ad entrambi i genitori della LI Parte_1
Per_ minore con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
III. facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la LI quando lo desidera, previo avviso e accordo con la madre e con la LI e compatibilmente con gli impegni della minore;
il Sig. potrà Parte_1 inoltre tenere con sé la LI: - un fine settimana di ogni mese, con impegno per il padre a comunicare alla Sig.ra l'orario di arrivo a Roma con preavviso di 5 giorni, e Pt_2
Per_ con consegna di alla madre la domenica sera in un arco temporale compreso fra le ore 17:00 e le ore 21:30, da comunicarsi con almeno 12 ore di anticipo, con previsione che sarà la madre ad accompagnare la LI in stazione a Roma all'arrivo del padre, e sarà sempre la madre a ritirarla presso la stazione di Roma la domenica sera;
- facoltà per il padre di recuperare il fine settimana di propria spettanza ogni qual volta non riesca a trascorrerlo con la LI, per qualsiasi giustificato motivo, il tutto con preavviso di almeno
5 giorni;
- per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno il periodo di Natale (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed il periodo di Capodanno
(dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore, con previsione che la Sig.ra provvederà Pt_2 ad accompagnare la LI presso la stazione di Roma all'arrivo del padre, e sarà sempre la madre a ritirarla presso la stazione di Roma il giorno di ritorno;
eventualmente, posta l'età della LI, questa potrà anche recarsi autonomamente presso la residenza del padre a Brescia, oppure presso la residenza dei nonni, previo accordo con la LI, con spesa a carico della madre;
- durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni tra i genitori, con previsione che la Sig.ra provvederà ad accompagnare la LI presso la stazione Pt_2 di Roma all'arrivo del padre, da comunicarsi alla madre con preavviso di almeno 30 giorni, e sarà sempre la madre a ritirarla presso la stazione di Roma il giorno di ritorno;
eventualmente, posta l'età della LI, questa potrà anche recarsi autonomamente presso la residenza del padre a Brescia, oppure presso la residenza dei nonni, previo accordo con Per_ la LI, con spesa a carico della madre;
- il giorno del compleanno di ad anni alterni 2 tra i genitori, con obbligo per entrambi di rendersi disponibili ad accompagnare e a riprendere la LI in stazione;
- qualora il padre avesse la possibilità di usufruire di periodi di congedo feriale o di riposo lavorativo, facoltà di tenere con sé la LI per un periodo in aggiunta a quanto sopra previsto, previa comunicazione alla madre con almeno
5 giorni di preavviso, e compatibilmente con gli impegni scolastici della minore;
IV. facoltà di ciascun genitore, quando non ha con sé la LI, di poterla contattare quotidianamente telefonicamente o tramite videochiamata;
V. il Sig. verserà Parte_1 alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della LI ed a titolo di Pt_2 contributo al suo mantenimento, l'importo mensile complessivo di euro 350,00
(trecentocinquanta/00), con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da documentare e concordare tra i coniugi ove previsto, che verranno rimborsate dal padre;
sin d'ora il ricorrente chiede che, dal compimento della maggiore età della LI (21.06.2025), l'importo di cui al contributo del suo mantenimento venga versato direttamente in suo favore presso un conto corrente alla stessa intestato;
VI. l'Assegno Unico famigliare sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come previsto ex lege;
VII. le spese sostenute per la LI verranno poste in detrazione nella misura sostenuta da ciascun genitore nelle rispettive dichiarazioni dei redditi;
VIII. i coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi ed economicamente autosufficienti, e di aver già risolto ogni questione economica;
IX. reciproco assenso al rilascio delle carte di identità valide per l'espatrio, nonché dei passaporti, anche in favore della LI minore. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compenso professionale di causa ”.
La resistente ha invece chiesto: “2 - facoltà per il padre di recuperare i fine settimana di propria spettanza ogni qualvolta non riesca a trascorrerlo con la LI, per validi e comprovati motivi, comunicandolo con anticipo di almeno 7 gg. e sempre tenuto conto degli impegni della stessa;
- per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo di Natale (dal 23/12 al 31/12) con un genitore ed il periodo di Capodanno (dal 30/12 al 06/01) con l'altro, sempre avendo cura di prelevare la minore a casa della madre e riaccompagnarla presso la medesima abitazione, salvo diversa disponibilità della madre;
- durante le vacanze di Pasqua così Per_ come il giorno del compleanno di ad anni alterni tra i genitori. Con facoltà per
3 Per_ ciascun genitore di contattare quotidianamente telefonicamente o tramite videochiamata, nei periodi di permanenza presso l'altro.
3. obbligo per il padre di versare entro il 5 di ogni mese alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_2
Per_ della LI l'importo mensile di € 650,00 (seicentocinquantaeuro/00) con rivalutazione annua secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Roma e detrazione fiscale in pari misura da parte dei genitori, nelle rispettive dichiarazioni dei redditi;
4. riconoscimento alla madre dell'Assegno Unico nella misura del 100%, quale genitore collocatario;
5. obbligo per il Per_ Sig. di partecipare periodicamente ai colloqui scolastici di e di Parte_1 interessarsi del percorso di studi intrapreso dalla LI;
6. Reciproco assenso al rilascio delle carte di identità valide per l'espatrio nonché dei passaporti, anche in favore della minore. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio. In subordine ed in via alternativa, nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni sopra precisate,
Voglia l'Ill.mo Tribunale confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti dati in corso di giudizio, opportunamente integrati con il riconoscimento a favore della Sig.ra
[...]
dell'intero importo dell'Assegno Unico, quale genitore collocatario, anche in Pt_2 considerazione dell'espressa rinuncia formulata dal in sede di interpello Parte_1 all'udienza del 24/03/2022. Si insiste altresì per l'accoglimento delle richieste formulate con ricorso ex art. 473 bis n. 39 cpc e come di seguito riportate: accertata la grave inadempienza economica del Sig. quale atto che peraltro arreca grave Pt_1 Parte_1 pregiudizio alla minore: a) ammonirlo ad una puntuale osservanza di quanto statuito nei provvedimenti provvisori ordinando l'immediato pagamento della quota di sua spettanza relativa alle spese straordinarie pregresse, come dettagliatamente indicate e comunque non contestate, per l'importo di € 632,00, nonché di quelle future;
b) condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Parte_3
negli importi che riterrà più opportuni;
c) disporre altresì a carico del genitore
[...] inadempiente il risarcimento dei danni a favore della minore, da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto della privazione del sostegno economico inflitto alla LI per un così lungo periodo, come indicato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione” .
Per_ Orbene, va preliminarmente dato atto che la LI (nata il [...]) è divenuta maggiorenne, con conseguente cessazione della materia del contendere
4 in merito alla responsabilità genitoriale (affidamento, collocamento e frequentazione con i genitori).
Quanto invece alle domande patrimoniali, va rilevato che il Presidente f.f. in data
25.2.2022 ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti : “…rilevato Per_ che dall'audizione della LI minore ormai quattordicenne, è emerso il chiaro disagio della stessa nel recarsi a Brescia in visita al padre, pur essendo fortemente legata al genitore, con cui ha riferito di avere un bel rapporto: dato atto che, all'esito dell'audizione, il padre ha, responsabilmente, dichiarato di non voler costringere la LI
a recarsi a Brescia e di rimettersi alle decisioni del Tribunale;
rilevato che non v'è concreto riscontro all'assunto che il rifiuto della LI di recarsi a Brescia dal padre sia frutto di una condotta manipolatoria materna, tanto più che la ragazza, nonostante veda poco il padre, ha conservato un forte legame ed un buon rapporto con il genitore, evidentemente reso possibile anche dall'assenza di ostacoli frapposti dalla madre all'accesso all'altro genitore;
ritenuto, pertanto, pregiudizievole imporre alla ragazza di recarsi a Brescia dal padre, sia perché, data l'età, il provvedimento non sarebbe suscettibile di esecuzione in via coattiva, sia perché verrebbe percepito come una imposizione, con il rischio di compromettere l'equilibrio della minore ed il buon rapporto con il padre, pur ravvisandosi l'opportunità che la madre si adoperi affinchè la LI superi tale impasse;
rilevato che il padre ha rappresentato l'impossibilità di recarsi in visita alla LI a Roma più di una volta al mese, per ragioni di lavoro ed economiche;
rilevato, pertanto, che la frequentazione padre-LI va modificata come da dispositivo, tenuto conto della suddetta impossibilità rappresentata dal padre e della ferma volontà della minore di non recarsi a
Brescia;….rilevato che il reddito del ricorrente è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto a quello percepito negli anni di imposta 2015-2016 valutati dalla sentenza della
Corte d'Appello di Milano (a seguito di impugnazione della sentenza di separazione del
Tribunale di Brescia) e che la resistente, avuto riguardo ai redditi netti risultanti dai modelli 730/21,20 e 19, ha ripristinato una capacità reddituale prossima a quella risultante dall'ultima Certificazione (2017) valutata dalla Corte d'Appello; rilevato che,
a fronte di oneri locativi valutati dalla Corte d'Appello pari a complessivi 483,00 euro mensili, il sostiene attualmente oneri leggermente più elevati, pari a circa Parte_1
600,00 euro mensili, per il mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione e per il finanziamento stipulato per arredarla, mentre la , che all'epoca della separazione Pt_2
5 viveva con i genitori, si è trasferita con la LI in un immobile condotto in locazione al canone di 650,00 euro mensili (non sono invece valutabili i finanziamenti contratti dalla stessa, non essendone stata allegata la causale); rilevato che, valutate comparativamente le suddette condizioni patrimoniali delle parti e considerata la sopravvenienza costituita dall'esborso, da parte della madre, del canone di locazione dell'appartamento in cui la minore vive, tenuto conto altresì dei ridotti tempi di frequentazione paterna e delle aumentate esigenze della LI, ormai adolescente, nonché dei costi sostenuti dal padre per l'esercizio del diritto di visita, il contributo al mantenimento della minore a carico del va aumentato, a far data dal dicembre 2021 (mese successivo al deposito della Parte_1 comparsa in cui la domanda è stata spiegata), all'importo mensile di 350,00 euro, oltre al
50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma e il
Consiglio dell'Ordine Forense;
PQM
visto l'art.4 l. 898/1970; a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale: -visto l'art.4 l. 898/1970; a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale: - stabilisce che, salvi diversi accordi, il Per_ padre potrà trascorrere con la LI minore un fine settimana al mese, con obbligo di comunicare alla madre l'orario di arrivo alla stazione di Roma il venerdì, con preavviso di 5 giorni e di riconsegnarla alla madre la domenica sera in orario compreso fra le ore
17:00 e le ore 21:30, da comunicare con almeno 12 ore di anticipo e con obbligo per la madre di accompagnare e prelevare la LI in stazione a Roma all'arrivo e alla partenza del padre;
per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e ad anni alterni con la madre durante le vacanze pasquali, con obbligo per il padre di comunicare con preavviso di 5 giorni l'orario di arrivo alla stazione di Roma il primo giorno di vacanza e con obbligo per la madre di accompagnare e prelevare la LI alla stazione di Roma all'arrivo e alla partenza del padre, prelevandola l'ultimo giorno in orario compreso fra le ore 17:00 e le ore 21:30, da comunicare con almeno 12 ore di anticipo;
il giorno del compleanno della LI, ad anni alterni, con obbligo della madre di accompagnarla e riprenderla alla stazione di Roma all'orario da comunicarle almeno 5 giorni prima;
- aumenta, a decorrere dal dicembre Per_ 2021, il contributo dovuto dal padre al mantenimento della LI all'importo mensile di 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine Forense;
…”.
6 All'udienza del 20.2.2024, all'esito dell'ulteriore ascolto della minore, il GD ha così disposto: “Alla luce delle esigenze rappresentate dalla minore, ormai quasi diciassettenne, a parziale modifica delle vigenti condizioni, dispone che il padre comunichi alla madre entro il mese antecedente il we del mese successivo in cui si recherà a Roma a prelevare la LI, disponendo che, come già accade, la frequentazione avvenga presso i Per_ nonni paterni (ambiente in cui si sente accolta e felice di permanere) ovvero a Roma se padre e LI lo concordino…”.
Va preliminarmente rilevata la inammissibilità delle ulteriori allegazioni di cui alla “istanza di sollecito” della resistente in data 31.7.2025, nonché della ulteriore documentazione ad essa allegata, in violazione del contraddittorio e, peraltro, in assenza di istanza di rimessione della causa sul ruolo.
Tanto premesso, il , dipendente della Polizia di Stato, nell'anno di Parte_1 imposta 2019 (ultimo valutato in sede di ordinanza presidenziale e in linea con i precedenti già valutati dalla Corte di Appello) ha dichiarato redditi netti pari a circa 24.000 euro, mentre ha dichiarato redditi netti pari a circa 28.500 nell'anno di imposta 2021 (ultima annualità disponibile, come da mod. 730/2022 in atti), con apprezzabile incremento rispetto all'anno di imposta 2019 (non risultando depositata in atti la dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2020), da ritenersi consolidato in mancanza di dati contrari. Il ricorrente è inoltre onerato dalla rata di mutuo mensile gravante sulla casa di abitazione pari a circa
320 euro mensili, oltre ad una rata di circa 300 euro mensili per il finanziamento, scadente ad ottobre 2025 contratto per arredare la casa di abitazione acquistata
(vedi dichiarazione sostitutiva). Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 19.11.2021 il ha inoltre attestato la titolarità di un conto deposito Pt_2
con giacenza pari a circa 48.000,00 euro di cui ha rappresentato il successivo utilizzo per lavori di ristrutturazione della casa di abitazione, dei quali non ha però fornito in corso di causa alcun riscontro documentale.
La invece, impiegata presso con contratto a tempo Pt_2 CP_1 indeterminato part-time, ha dichiarato nell'anno di imposta 2021 (ultimo disponibile in atti), redditi netti, sostanzialmente in linea con il biennio
7 precedente, pari a circa 14.000 euro e sostiene oneri locativi per la casa di Per_ abitazione, ove vive con la LI , pari a circa 650 euro mensili, nonché un esborso pari a circa 290,00 euro mensili per un ulteriore finanziamento stipulato in corso di causa, motivato da gravi ragioni di salute, che avrebbero determinato
“problematiche …anche e soprattutto economiche, in ragione del ridotto stipendio e delle ingenti spese mediche affrontate” delle quali non v'è però alcun riscontro documentale (così come, invero, non v'è idoneo riscontro documentale del relativo contratto, privo di sottoscrizioni).
Valutate comparativamente le situazioni economiche delle parti quali sopra emerse, considerati gli oneri di accudimento e abitativi per la LI gravanti pressochè integralmente sulla madre (stante la ridotta frequentazione ordinaria con il padre) e le spese sostenute dal padre per l'esercizio del diritto di visita, tenuto altresì conto delle accresciute esigenze della ragazza con la crescita e dell'incremento reddituale di cui il ricorrente ha beneficiato sin dall'anno 2021, nonché dell'incasso da parte dello stesso, a far data dall'agosto 2022, dell'assegno unico per la quota di spettanza (102,00 euro mensili) e del minor futuro esborso per la rata di circa 300 euro mensili relativa alla restituzione del finanziamento scadente ad ottobre 2025, va posto a carico del , a decorrere dalla data Parte_1
della domanda della resistente (ossia dal dicembre 2021, mensilità immediatamente successiva alla costituzione in giudizio) sino al luglio 2022, un assegno, quale contributo al mantenimento della LI, dell'importo di 400,00 euro mensili, aumentato all'importo di 500 euro mensili a decorrere dall'agosto
2022 sino all'ottobre 2025 e all'importo di 650,00 euro mensili a decorrere dal novembre 2025, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Quanto alle spese straordinarie, va confermata la compartecipazione alle stesse di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, nonché la regolamentazione nell'an e nel quomodo di tali spese contenuta nel vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine Forense, già richiamato nell'ordinanza presidenziale, che entrambe le parti sono tenute ad osservare onde prevenire e dirimere eventuali contrasti.
Quanto alle domande di attribuzione dell'assegno unico, va rilevato che trattasi
8 di provvidenza statale a sostegno della prole disciplinata dall'art. 6 del dl.vo
230/21, il quale stabilisce che “L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al CP_2
richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”, così predeterminando normativamente l'attribuzione dell'emolumento. Sebbene recentemente la Corte di Cassazione
(sentenza n. 4672/25) abbia riconosciuto la possibilità di una diversa attribuzione giudiziale dell'assegno unico, nel caso di specie la necessità di una tale pronuncia
è esclusa, atteso che la percezione da parte del padre della propria quota parte è già stata valutata ai fini della quantificazione del contributo paterno al mantenimento della LI, in ragione della limitata permanenza della stessa con il genitore, che determina la concentrazione in via pressochè esclusiva sulla madre degli oneri di mantenimento diretto della ragazza. Pertanto, non ricorrono i presupposti per l'attribuzione alla dell'importo integrale del predetto Pt_2 assegno, che implicherebbe la duplice percezione di un importo già riconosciutole sub specie di incremento dell'assegno di mantenimento per la LI.
Va rigettata la domanda del ricorrente di versamento diretto alla LI dell'assegno di mantenimento in favore della stessa, al compimento della maggiore età di quest'ultima, atteso che il genitore separato o divorziato, tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, in quanto entrambi titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti e pertanto entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (vedi Cass civ. 25300/13, 34100/21).
Quanto alla domanda della “ex art. 473 bis n. 39 cpc”, reiterata in sede di Pt_2
precisazione delle conclusioni, già disattesa dal GI, la stessa va definitivamente rigettata, atteso che: l'art. 473-bis.39 cpc non è applicabile al presente giudizio, introdotto antecedentemente alla sua entrata in vigore;
la domanda di condanna della controparte al pagamento di somme di danaro, nel caso di specie a titolo di
9 spese straordinarie contestate per l'ammontare di circa 600,00 euro, esula dal thema decidendum del divorzio, in cui il simultaneus processus, considerato il rito applicabile ratione temporis, non è consentito tra domande soggette a riti diversi
(quali quelle restitutorie, risarcitorie o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di
“connessione qualificata”, soltanto per le quali l'art 40 cpc consente il cumulo
(vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009, 18870/14); anche a voler riqualificare le richieste di ammonimento, di applicazione di sanzioni pecuniarie e di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 709 ter co 2 cpc, applicabile ratione temporis, il dedotto inadempimento non è tale - considerate l'entità del suddetto complessivo importo e la contestazione della debenza dello stesso da parte del padre, la quale consente di escludere il mero deliberato intento di sottrarsi ad un pagamento dovuto - da giustificare l'accoglimento delle suddette domande.
Nulla va statuito in merito al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e alle deduzioni fiscali, trattandosi di questioni esulanti dal thema decidendum del divorzio.
Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile:
1) pone a carico di , a decorrere dal dicembre 2021 sino al luglio Parte_1
Per_ 2022, un assegno, quale contributo al mantenimento della LI , dell'importo di 400,00 euro mensili, aumentato all'importo di 500 euro mensili a decorrere dall'agosto 2022 sino all'ottobre 2025 e all'importo di 650,00 euro mensili a decorrere dal novembre 2025, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
10 2) spese compensate
Roma, 4.9.2025
Lal Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35953 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele CORDIOLI per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Albina SERRA per procura in atti Parte_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 8682/2023 questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, espletate le audizioni della LI minore ed acquisita la documentazione prodotta, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il ha chiesto: “…..II. affido condiviso ad entrambi i genitori della LI Parte_1
Per_ minore con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
III. facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la LI quando lo desidera, previo avviso e accordo con la madre e con la LI e compatibilmente con gli impegni della minore;
il Sig. potrà Parte_1 inoltre tenere con sé la LI: - un fine settimana di ogni mese, con impegno per il padre a comunicare alla Sig.ra l'orario di arrivo a Roma con preavviso di 5 giorni, e Pt_2
Per_ con consegna di alla madre la domenica sera in un arco temporale compreso fra le ore 17:00 e le ore 21:30, da comunicarsi con almeno 12 ore di anticipo, con previsione che sarà la madre ad accompagnare la LI in stazione a Roma all'arrivo del padre, e sarà sempre la madre a ritirarla presso la stazione di Roma la domenica sera;
- facoltà per il padre di recuperare il fine settimana di propria spettanza ogni qual volta non riesca a trascorrerlo con la LI, per qualsiasi giustificato motivo, il tutto con preavviso di almeno
5 giorni;
- per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno il periodo di Natale (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed il periodo di Capodanno
(dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore, con previsione che la Sig.ra provvederà Pt_2 ad accompagnare la LI presso la stazione di Roma all'arrivo del padre, e sarà sempre la madre a ritirarla presso la stazione di Roma il giorno di ritorno;
eventualmente, posta l'età della LI, questa potrà anche recarsi autonomamente presso la residenza del padre a Brescia, oppure presso la residenza dei nonni, previo accordo con la LI, con spesa a carico della madre;
- durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni tra i genitori, con previsione che la Sig.ra provvederà ad accompagnare la LI presso la stazione Pt_2 di Roma all'arrivo del padre, da comunicarsi alla madre con preavviso di almeno 30 giorni, e sarà sempre la madre a ritirarla presso la stazione di Roma il giorno di ritorno;
eventualmente, posta l'età della LI, questa potrà anche recarsi autonomamente presso la residenza del padre a Brescia, oppure presso la residenza dei nonni, previo accordo con Per_ la LI, con spesa a carico della madre;
- il giorno del compleanno di ad anni alterni 2 tra i genitori, con obbligo per entrambi di rendersi disponibili ad accompagnare e a riprendere la LI in stazione;
- qualora il padre avesse la possibilità di usufruire di periodi di congedo feriale o di riposo lavorativo, facoltà di tenere con sé la LI per un periodo in aggiunta a quanto sopra previsto, previa comunicazione alla madre con almeno
5 giorni di preavviso, e compatibilmente con gli impegni scolastici della minore;
IV. facoltà di ciascun genitore, quando non ha con sé la LI, di poterla contattare quotidianamente telefonicamente o tramite videochiamata;
V. il Sig. verserà Parte_1 alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della LI ed a titolo di Pt_2 contributo al suo mantenimento, l'importo mensile complessivo di euro 350,00
(trecentocinquanta/00), con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da documentare e concordare tra i coniugi ove previsto, che verranno rimborsate dal padre;
sin d'ora il ricorrente chiede che, dal compimento della maggiore età della LI (21.06.2025), l'importo di cui al contributo del suo mantenimento venga versato direttamente in suo favore presso un conto corrente alla stessa intestato;
VI. l'Assegno Unico famigliare sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come previsto ex lege;
VII. le spese sostenute per la LI verranno poste in detrazione nella misura sostenuta da ciascun genitore nelle rispettive dichiarazioni dei redditi;
VIII. i coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi ed economicamente autosufficienti, e di aver già risolto ogni questione economica;
IX. reciproco assenso al rilascio delle carte di identità valide per l'espatrio, nonché dei passaporti, anche in favore della LI minore. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compenso professionale di causa ”.
La resistente ha invece chiesto: “2 - facoltà per il padre di recuperare i fine settimana di propria spettanza ogni qualvolta non riesca a trascorrerlo con la LI, per validi e comprovati motivi, comunicandolo con anticipo di almeno 7 gg. e sempre tenuto conto degli impegni della stessa;
- per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo di Natale (dal 23/12 al 31/12) con un genitore ed il periodo di Capodanno (dal 30/12 al 06/01) con l'altro, sempre avendo cura di prelevare la minore a casa della madre e riaccompagnarla presso la medesima abitazione, salvo diversa disponibilità della madre;
- durante le vacanze di Pasqua così Per_ come il giorno del compleanno di ad anni alterni tra i genitori. Con facoltà per
3 Per_ ciascun genitore di contattare quotidianamente telefonicamente o tramite videochiamata, nei periodi di permanenza presso l'altro.
3. obbligo per il padre di versare entro il 5 di ogni mese alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_2
Per_ della LI l'importo mensile di € 650,00 (seicentocinquantaeuro/00) con rivalutazione annua secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Roma e detrazione fiscale in pari misura da parte dei genitori, nelle rispettive dichiarazioni dei redditi;
4. riconoscimento alla madre dell'Assegno Unico nella misura del 100%, quale genitore collocatario;
5. obbligo per il Per_ Sig. di partecipare periodicamente ai colloqui scolastici di e di Parte_1 interessarsi del percorso di studi intrapreso dalla LI;
6. Reciproco assenso al rilascio delle carte di identità valide per l'espatrio nonché dei passaporti, anche in favore della minore. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio. In subordine ed in via alternativa, nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni sopra precisate,
Voglia l'Ill.mo Tribunale confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti dati in corso di giudizio, opportunamente integrati con il riconoscimento a favore della Sig.ra
[...]
dell'intero importo dell'Assegno Unico, quale genitore collocatario, anche in Pt_2 considerazione dell'espressa rinuncia formulata dal in sede di interpello Parte_1 all'udienza del 24/03/2022. Si insiste altresì per l'accoglimento delle richieste formulate con ricorso ex art. 473 bis n. 39 cpc e come di seguito riportate: accertata la grave inadempienza economica del Sig. quale atto che peraltro arreca grave Pt_1 Parte_1 pregiudizio alla minore: a) ammonirlo ad una puntuale osservanza di quanto statuito nei provvedimenti provvisori ordinando l'immediato pagamento della quota di sua spettanza relativa alle spese straordinarie pregresse, come dettagliatamente indicate e comunque non contestate, per l'importo di € 632,00, nonché di quelle future;
b) condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Parte_3
negli importi che riterrà più opportuni;
c) disporre altresì a carico del genitore
[...] inadempiente il risarcimento dei danni a favore della minore, da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto della privazione del sostegno economico inflitto alla LI per un così lungo periodo, come indicato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione” .
Per_ Orbene, va preliminarmente dato atto che la LI (nata il [...]) è divenuta maggiorenne, con conseguente cessazione della materia del contendere
4 in merito alla responsabilità genitoriale (affidamento, collocamento e frequentazione con i genitori).
Quanto invece alle domande patrimoniali, va rilevato che il Presidente f.f. in data
25.2.2022 ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti : “…rilevato Per_ che dall'audizione della LI minore ormai quattordicenne, è emerso il chiaro disagio della stessa nel recarsi a Brescia in visita al padre, pur essendo fortemente legata al genitore, con cui ha riferito di avere un bel rapporto: dato atto che, all'esito dell'audizione, il padre ha, responsabilmente, dichiarato di non voler costringere la LI
a recarsi a Brescia e di rimettersi alle decisioni del Tribunale;
rilevato che non v'è concreto riscontro all'assunto che il rifiuto della LI di recarsi a Brescia dal padre sia frutto di una condotta manipolatoria materna, tanto più che la ragazza, nonostante veda poco il padre, ha conservato un forte legame ed un buon rapporto con il genitore, evidentemente reso possibile anche dall'assenza di ostacoli frapposti dalla madre all'accesso all'altro genitore;
ritenuto, pertanto, pregiudizievole imporre alla ragazza di recarsi a Brescia dal padre, sia perché, data l'età, il provvedimento non sarebbe suscettibile di esecuzione in via coattiva, sia perché verrebbe percepito come una imposizione, con il rischio di compromettere l'equilibrio della minore ed il buon rapporto con il padre, pur ravvisandosi l'opportunità che la madre si adoperi affinchè la LI superi tale impasse;
rilevato che il padre ha rappresentato l'impossibilità di recarsi in visita alla LI a Roma più di una volta al mese, per ragioni di lavoro ed economiche;
rilevato, pertanto, che la frequentazione padre-LI va modificata come da dispositivo, tenuto conto della suddetta impossibilità rappresentata dal padre e della ferma volontà della minore di non recarsi a
Brescia;….rilevato che il reddito del ricorrente è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto a quello percepito negli anni di imposta 2015-2016 valutati dalla sentenza della
Corte d'Appello di Milano (a seguito di impugnazione della sentenza di separazione del
Tribunale di Brescia) e che la resistente, avuto riguardo ai redditi netti risultanti dai modelli 730/21,20 e 19, ha ripristinato una capacità reddituale prossima a quella risultante dall'ultima Certificazione (2017) valutata dalla Corte d'Appello; rilevato che,
a fronte di oneri locativi valutati dalla Corte d'Appello pari a complessivi 483,00 euro mensili, il sostiene attualmente oneri leggermente più elevati, pari a circa Parte_1
600,00 euro mensili, per il mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione e per il finanziamento stipulato per arredarla, mentre la , che all'epoca della separazione Pt_2
5 viveva con i genitori, si è trasferita con la LI in un immobile condotto in locazione al canone di 650,00 euro mensili (non sono invece valutabili i finanziamenti contratti dalla stessa, non essendone stata allegata la causale); rilevato che, valutate comparativamente le suddette condizioni patrimoniali delle parti e considerata la sopravvenienza costituita dall'esborso, da parte della madre, del canone di locazione dell'appartamento in cui la minore vive, tenuto conto altresì dei ridotti tempi di frequentazione paterna e delle aumentate esigenze della LI, ormai adolescente, nonché dei costi sostenuti dal padre per l'esercizio del diritto di visita, il contributo al mantenimento della minore a carico del va aumentato, a far data dal dicembre 2021 (mese successivo al deposito della Parte_1 comparsa in cui la domanda è stata spiegata), all'importo mensile di 350,00 euro, oltre al
50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma e il
Consiglio dell'Ordine Forense;
PQM
visto l'art.4 l. 898/1970; a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale: -visto l'art.4 l. 898/1970; a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale: - stabilisce che, salvi diversi accordi, il Per_ padre potrà trascorrere con la LI minore un fine settimana al mese, con obbligo di comunicare alla madre l'orario di arrivo alla stazione di Roma il venerdì, con preavviso di 5 giorni e di riconsegnarla alla madre la domenica sera in orario compreso fra le ore
17:00 e le ore 21:30, da comunicare con almeno 12 ore di anticipo e con obbligo per la madre di accompagnare e prelevare la LI in stazione a Roma all'arrivo e alla partenza del padre;
per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e ad anni alterni con la madre durante le vacanze pasquali, con obbligo per il padre di comunicare con preavviso di 5 giorni l'orario di arrivo alla stazione di Roma il primo giorno di vacanza e con obbligo per la madre di accompagnare e prelevare la LI alla stazione di Roma all'arrivo e alla partenza del padre, prelevandola l'ultimo giorno in orario compreso fra le ore 17:00 e le ore 21:30, da comunicare con almeno 12 ore di anticipo;
il giorno del compleanno della LI, ad anni alterni, con obbligo della madre di accompagnarla e riprenderla alla stazione di Roma all'orario da comunicarle almeno 5 giorni prima;
- aumenta, a decorrere dal dicembre Per_ 2021, il contributo dovuto dal padre al mantenimento della LI all'importo mensile di 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine Forense;
…”.
6 All'udienza del 20.2.2024, all'esito dell'ulteriore ascolto della minore, il GD ha così disposto: “Alla luce delle esigenze rappresentate dalla minore, ormai quasi diciassettenne, a parziale modifica delle vigenti condizioni, dispone che il padre comunichi alla madre entro il mese antecedente il we del mese successivo in cui si recherà a Roma a prelevare la LI, disponendo che, come già accade, la frequentazione avvenga presso i Per_ nonni paterni (ambiente in cui si sente accolta e felice di permanere) ovvero a Roma se padre e LI lo concordino…”.
Va preliminarmente rilevata la inammissibilità delle ulteriori allegazioni di cui alla “istanza di sollecito” della resistente in data 31.7.2025, nonché della ulteriore documentazione ad essa allegata, in violazione del contraddittorio e, peraltro, in assenza di istanza di rimessione della causa sul ruolo.
Tanto premesso, il , dipendente della Polizia di Stato, nell'anno di Parte_1 imposta 2019 (ultimo valutato in sede di ordinanza presidenziale e in linea con i precedenti già valutati dalla Corte di Appello) ha dichiarato redditi netti pari a circa 24.000 euro, mentre ha dichiarato redditi netti pari a circa 28.500 nell'anno di imposta 2021 (ultima annualità disponibile, come da mod. 730/2022 in atti), con apprezzabile incremento rispetto all'anno di imposta 2019 (non risultando depositata in atti la dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2020), da ritenersi consolidato in mancanza di dati contrari. Il ricorrente è inoltre onerato dalla rata di mutuo mensile gravante sulla casa di abitazione pari a circa
320 euro mensili, oltre ad una rata di circa 300 euro mensili per il finanziamento, scadente ad ottobre 2025 contratto per arredare la casa di abitazione acquistata
(vedi dichiarazione sostitutiva). Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 19.11.2021 il ha inoltre attestato la titolarità di un conto deposito Pt_2
con giacenza pari a circa 48.000,00 euro di cui ha rappresentato il successivo utilizzo per lavori di ristrutturazione della casa di abitazione, dei quali non ha però fornito in corso di causa alcun riscontro documentale.
La invece, impiegata presso con contratto a tempo Pt_2 CP_1 indeterminato part-time, ha dichiarato nell'anno di imposta 2021 (ultimo disponibile in atti), redditi netti, sostanzialmente in linea con il biennio
7 precedente, pari a circa 14.000 euro e sostiene oneri locativi per la casa di Per_ abitazione, ove vive con la LI , pari a circa 650 euro mensili, nonché un esborso pari a circa 290,00 euro mensili per un ulteriore finanziamento stipulato in corso di causa, motivato da gravi ragioni di salute, che avrebbero determinato
“problematiche …anche e soprattutto economiche, in ragione del ridotto stipendio e delle ingenti spese mediche affrontate” delle quali non v'è però alcun riscontro documentale (così come, invero, non v'è idoneo riscontro documentale del relativo contratto, privo di sottoscrizioni).
Valutate comparativamente le situazioni economiche delle parti quali sopra emerse, considerati gli oneri di accudimento e abitativi per la LI gravanti pressochè integralmente sulla madre (stante la ridotta frequentazione ordinaria con il padre) e le spese sostenute dal padre per l'esercizio del diritto di visita, tenuto altresì conto delle accresciute esigenze della ragazza con la crescita e dell'incremento reddituale di cui il ricorrente ha beneficiato sin dall'anno 2021, nonché dell'incasso da parte dello stesso, a far data dall'agosto 2022, dell'assegno unico per la quota di spettanza (102,00 euro mensili) e del minor futuro esborso per la rata di circa 300 euro mensili relativa alla restituzione del finanziamento scadente ad ottobre 2025, va posto a carico del , a decorrere dalla data Parte_1
della domanda della resistente (ossia dal dicembre 2021, mensilità immediatamente successiva alla costituzione in giudizio) sino al luglio 2022, un assegno, quale contributo al mantenimento della LI, dell'importo di 400,00 euro mensili, aumentato all'importo di 500 euro mensili a decorrere dall'agosto
2022 sino all'ottobre 2025 e all'importo di 650,00 euro mensili a decorrere dal novembre 2025, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Quanto alle spese straordinarie, va confermata la compartecipazione alle stesse di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, nonché la regolamentazione nell'an e nel quomodo di tali spese contenuta nel vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine Forense, già richiamato nell'ordinanza presidenziale, che entrambe le parti sono tenute ad osservare onde prevenire e dirimere eventuali contrasti.
Quanto alle domande di attribuzione dell'assegno unico, va rilevato che trattasi
8 di provvidenza statale a sostegno della prole disciplinata dall'art. 6 del dl.vo
230/21, il quale stabilisce che “L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al CP_2
richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”, così predeterminando normativamente l'attribuzione dell'emolumento. Sebbene recentemente la Corte di Cassazione
(sentenza n. 4672/25) abbia riconosciuto la possibilità di una diversa attribuzione giudiziale dell'assegno unico, nel caso di specie la necessità di una tale pronuncia
è esclusa, atteso che la percezione da parte del padre della propria quota parte è già stata valutata ai fini della quantificazione del contributo paterno al mantenimento della LI, in ragione della limitata permanenza della stessa con il genitore, che determina la concentrazione in via pressochè esclusiva sulla madre degli oneri di mantenimento diretto della ragazza. Pertanto, non ricorrono i presupposti per l'attribuzione alla dell'importo integrale del predetto Pt_2 assegno, che implicherebbe la duplice percezione di un importo già riconosciutole sub specie di incremento dell'assegno di mantenimento per la LI.
Va rigettata la domanda del ricorrente di versamento diretto alla LI dell'assegno di mantenimento in favore della stessa, al compimento della maggiore età di quest'ultima, atteso che il genitore separato o divorziato, tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, in quanto entrambi titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti e pertanto entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (vedi Cass civ. 25300/13, 34100/21).
Quanto alla domanda della “ex art. 473 bis n. 39 cpc”, reiterata in sede di Pt_2
precisazione delle conclusioni, già disattesa dal GI, la stessa va definitivamente rigettata, atteso che: l'art. 473-bis.39 cpc non è applicabile al presente giudizio, introdotto antecedentemente alla sua entrata in vigore;
la domanda di condanna della controparte al pagamento di somme di danaro, nel caso di specie a titolo di
9 spese straordinarie contestate per l'ammontare di circa 600,00 euro, esula dal thema decidendum del divorzio, in cui il simultaneus processus, considerato il rito applicabile ratione temporis, non è consentito tra domande soggette a riti diversi
(quali quelle restitutorie, risarcitorie o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di
“connessione qualificata”, soltanto per le quali l'art 40 cpc consente il cumulo
(vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009, 18870/14); anche a voler riqualificare le richieste di ammonimento, di applicazione di sanzioni pecuniarie e di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 709 ter co 2 cpc, applicabile ratione temporis, il dedotto inadempimento non è tale - considerate l'entità del suddetto complessivo importo e la contestazione della debenza dello stesso da parte del padre, la quale consente di escludere il mero deliberato intento di sottrarsi ad un pagamento dovuto - da giustificare l'accoglimento delle suddette domande.
Nulla va statuito in merito al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e alle deduzioni fiscali, trattandosi di questioni esulanti dal thema decidendum del divorzio.
Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile:
1) pone a carico di , a decorrere dal dicembre 2021 sino al luglio Parte_1
Per_ 2022, un assegno, quale contributo al mantenimento della LI , dell'importo di 400,00 euro mensili, aumentato all'importo di 500 euro mensili a decorrere dall'agosto 2022 sino all'ottobre 2025 e all'importo di 650,00 euro mensili a decorrere dal novembre 2025, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
10 2) spese compensate
Roma, 4.9.2025
Lal Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
11