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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1031-2020
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze
Prima sezione civile,
Composta dai Signori;
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sulle domande come in atti proposte da:
, Parte_1 con l'Avv. Marco Guercio, di Livorno, attore nei confronti di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante con l'Avv. Stefano Taddia, di Livorno, convenuta
avente ad oggetto: impugnativa lodo arbitrale.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'attore: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare l'efficacia della delibera assembleare della Controparte_1 del 13 giugno 2019 per le ragioni espresse nel
[...] presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del Lodo Arbitrale emesso in data 17 gennaio 2020 dal
1 Tribunale Arbitrale composto dagli Avv.ti Enrico Bernini (Presidente),
Andrea Mengali e Gianluca Vecc hio (Arbitri) e notificato in data 23 gennaio 2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Collegio Arbitrale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia
e/o la nullità delle dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di
Amministrazione della poste in Controparte_1 essere dal Sig. in data 13 giugno 2019 nonché della Controparte_2 proposta di vendita delle quote dallo stesso possedute per le regioni di fatto e diritto illustrate nel presente atto e, conseguentemente, annullare e/o dichiarare nulla e/o di nessun effetto la delibera del
CDA della del 13 giugno 2019 con Controparte_1 conseguente reintegra del Sig. nella carica di Controparte_2 membro e presidente del medesimo CDA con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle somme medio tempore a qualsiasi titolo non percepite e accertate nella espletando istruttoria e con vittoria di spese e di onorari della presente p rocedura.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale Arbitrale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. IN VIA
ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/ o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.”
-
Per la convenuta: “IN VIA PREGIUDIZIALE: respingere la richiesta avversaria avanzata in via cautelare di sospendere e/o revocare
l'efficacia della delibera assembleare del 13.06.2019 in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile ovvero nulla o inefficace l'impugnazione promossa per
i motivi di cui in narrativa. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi d i lite.”
-
2 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'impugnativa del lodo emesso inter partes dal Collegio degli arbitri in data 17 gennaio 2020.
Il giudizio arbitrale era stato introdotto da con atto Controparte_2 diretto alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno , atto co quale veniva richiesta la nomina del Collegio deli arbitri previsto dalla clausola compromissoria, organo che veniva quindi ritualmente costituito.
Il deduceva: CP_2
- di essere socio della società Autodemolizione Livorno s.r.l. e di aver ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, oltre ad esserne stato membro, sino al 13
Giugno 2019, momento in cui avrebbe rassegnato le proprie dimissioni e manifestato l'intenzione di vendere la propria quota nel corso di una riunione tenutasi il 13.6.2019;
- che ciò aveva fatto a fronte di pressioni ricevute dagli altri soci , che avevano “minacciato” di agire nei suoi confronti per comportamenti da lui tenuti in danno della società;
- che era quindi stato indotto a sottoscrivere sia il verbale di assemblea già precedentemente redatto con cui rassegnava appunto le proprie dimissioni dalla carica di Presidente e da membro del CdA, sia una dichiarazione relativa all'accordo raggiunto tra tutti i soci in ordine alla vendita delle quote sociali di sua proprietà al prezzo di 250 .000,00 euro;
- che gli atti da lui posti in essere erano quindi invalidi ai sensi degli artt.1438-1439 del c.c. in quanto il consenso gli e ra stato
“estorto” con dolo e violenza, formulando al contempo contestazioni circa le accuse mosse nei suoi confronti, nonché richiesta di ripristino nella posizione di Presidente.
Il concludeva perché gli arbitri dichiarassero l'invalidità e /o CP_2 inefficacia e/o nullità dell'atto di dimissioni dalla carica di membro del CdA del 13 Giugno 2019 e della proposta di vendita delle quote sociali e, conseguentemente, l'annullamento e/o dichiarazione di nullità della delibera del CdA assunta in pari data c on conseguente
3 sua reintegra nella carica di membro e Presidente del CdA.
-
La si costituiva nel procedimento, Controparte_1 resistendo alle domande del i e ricordando i gravissimi Pt_2 inadempimenti da lui posti in essere nello svolgiment o delle funzioni di Presidente del CdA, e consistiti nell'appropriazione reiterata nel tempo di somme della società, fatto ammesso dal medesimo CP_2 in occasione della ricordata riunione del 13 Giugno 2019 e c he risultava evidente dalle registrazioni audio dell'evento, offerte in comunicazione al documento n.3 della memoria .
La società contestava che la riunione indicata si fosse svolta come dedotto dal essendo stata una “serena” discussione avente CP_2 ad oggetto le decisioni da prendersi e che la v endita delle quote sociali era stata questione che venne “introdotta” proprio dal CP_2
e che quindi non vi era stata alcuna estorsione.
Venendo al merito delle questioni poste, l' Controparte_1 contestava altresì l'applicabilità degli artt.1438 e 1439 c.c. alla delibera dei soci, non equiparabile ad un contratto, oltre che l'assenza del conseguimento di un ingiusto vantaggio e di una condotta dolosa, chiedendo quindi il rigetto delle domande.
-
Svolte le difese ed espletata l'istruttoria orale , previo deposito di una trascrizione della fonoregistrazione della citata riunione del 13
Giugno 2019, il Collegio degli arbitri emetteva la decisione richiesta, pronunciando il lodo oggi impugnato con il quale tutte le doman de proposte dal venivano respinte, con compensazione fra le CP_2 parti delle spese del procedimento.
-
Con l'odierno atto di citazione per impugnazione di “lodo rituale”
(benché gli arbitri avessero intestato la loro decisione qualificandola lodo “irrituale”), dopo una lunghissima esposizione dei fatti e la ripetizione dell'intero impianto motivazionale della decisione adottata, il ha lamentato la totale mancata considerazione da CP_2 parte degli arbitri del fatto che i soci avessero quale loro dichia rato
4 “obbiettivo” la vendita della quota sociale e le dimissioni da socio.
Il primo motivo di impugnazione consta di due parti nelle quali il
CP_2
- nella prima, dopo aver ancora, per due volt e, ritrascritto interi passaggi del lodo (ne sono state testualmente riprodotte alle pagine da 13 a 29 della citazione, le conclusioni e parte della motivazione e del dispositivo), ha prospettato l'errata interpretazione “del fatto in relazione all'applicabilità nel caso di specie dell'art. 1438 c.c.”, contestando la mancata considerazione del vantaggio abnorme conseguito dai
“cospiratori” e consistente “nell' appropriazione” della quota del
“a costo zero”; CP_2
- nella seconda, che pure esordisce con altra trascrizione di un passaggio del lodo, ha prospettato l'erra ta interpretazione “del fatto in relazione all'applicabilità nel caso di specie dell'art.
1439 c.c.”, ribadendo che l'obbiettivo dei soci fosse quello di appropriarsi della sua quota e non solo quello di ottenere le sue dimissioni.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ha lamentato CP_2
l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e l'omessa ed erronea valutazione di fatti e circostanze “fondamentali”.
-
La società convenuta si è costituita in giudizio, resistendo alle domande proposte con l'atto di impugnazione, di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità e, comunque, chiesto la reiezione per la sua totale infondatezza nel merito.
La Corte, all'udienza del 8 gennaio 2024, sulle conclusioni come in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali repliche.
-
Le parti si contrastano sulla natura (rituale o irrituale) del lodo impugnato che, nonostante le opposte tesi rispettivamente
5 sostenute, è questione che gli stessi arbitri hanno sostanzialmente svuotato di significato affermando che, nell'adottare la decisione, il criterio di equità e quello di diritto coincidevano e consentivano di pervenire a una decisione del medesimo contenuto.
La Corte ritiene che in base all'art. 36 del D.Lgs. num. 5/2003, al di là della formale intestazione del lodo indicato come “irrituale”, nella fattispecie si sia in presenza di un lodo che gli arbitri avrebbero dovuto comunque decidere secondo diritto e con una pronuncia impugnabile ex art. 829 c.p.c. dal momento che la controversia ha ad oggetto la validità di delibere assembleari, cioè quella del CdA della società adottata in data 13.6.201 9 e che ha recepito le dimissioni da socio rassegnate da parte d el CP_2
Sul punto gli arbitri hanno rimarcato come questi avesse proposto una specifica terza domanda avente ad oggetto l'annullamento della dichiarazione di nullità o di inefficacia della delibera del consiglio di amministrazione del 13 Giugno 2019, con conseguente reintegra del signor nella carica di membro e presidente del Controparte_2 medesimo Cda.
Tale terza domanda si aggiungeva, derivandone come conseguenza,
a quelle aventi ad oggetto l'accertamento e dichiarazione di invalidità, inefficacia o nullità delle dimissioni dalla carica di membro del consiglio di amministrazione e della proposta di vendita delle quote dello stesso possedute.
La Corte ritiene quindi di condividere la statuizione in merito alla quale la domanda avente ad oggetto l'an nullamento della delibera del
CdA dovesse essere decisa secondo diritto ai sensi dell'articolo 36 del
D. Lgs. 5 del 2003, con la conseguenza che, anche le altre domande ad essa collegate, possono essere decise con i medesimi criteri di giudizio da utilizzarsi per valutare la validità della delibera assembleare.
Gli arbitri hanno poi evidenziato che, comunque, le questioni in merito a tale aspetto della controversia potevano ritenersi tutte superabili atteso che la decisione di respingere le domande del era giustificata sia se emessa secondo un giudizio di equità, CP_2
6 sia secondo le regole di diritto, parametri che coincidevano.
L'impugnazione proposta è quindi da ritenersi ammissibile tramite l'odierno atto di citazione proposto davanti a questa Corte di Appello
(828 – 829 c.p.c.)
La Corte ritiene che i denunciati vizi di nullità del lodo siano insussistenti e che le domande del debbano essere respinte. CP_2
L'azione di nullità del lodo arbitrale , quale è quella in esame, è uno strumento di impugnazione “a critica vincolata” a differenza dell'appello.
Il lodo può essere impugnato per nullità unicamente in relazione a vizi che trovino espressa e specifica disciplina normativa nell'elenco e nella casistica di cui all'art. 829 c.p.c. (“casi di nullità”).
Venendo all'esordio dell'odierna impugnazione e della parte iniziale del primo motivo, la Corte ritiene d el tutto insussistente la lamentata
“dimenticanza” del Collegio arbitrale del fatto che gli altri soci presenti alla ricordata riunione del 13 giugno 2019 avessero quale loro “obbiettivo” la vendita della quota sociale e le dimissioni da socio del CP_2
Non è ben comprensibile se il abbia sul punto voluto – sia CP_2 pure senza una specifica indicazione – censurare il lodo anche per un vizio omissivo in ordine alla motivazione.
Va comunque preliminarmente chiarito che, in questa sede, non può essere fatto valere alcun vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione del lodo, come deve ritenersi abbia invece inteso il sostenendo che la ricostruzione dei fatti e CP_2
l'interpretazione delle risultanze del giudizio arbitrale sia stata tale che risulta dimenticato il fatto che i soci in occasione della riunione del giugno 2019 avessero quale loro dichiarato “obbiettivo” che il vendesse la sua quota sociale dopo essersi dimesso da socio. CP_2
In realtà, a ben vedere, il non lamenta l'inesistenza di una CP_2 motivazione, ma al più una “carenza” dell'iter argomentativo
7 contenuto nel lodo degli arbitri su tale aspetto: il reale intendimento, motivo intimo, sulla base del quale i soci avrebbero “agito” (fatto che, obbiettivamente, non assume alcuna valenza dirimente nelle questioni poste al giudizio degli arbitri, dove si discuteva se fosse stata o meno posta in essere una condotta qualificabile estorsiva o coartante la volontà poi manifestata da parte del . CP_2
Ma tale pretesa carenza argomentativa e motivazionale per rilevare quale causa di nullità deve essere tale d a non consentire “di comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrale
o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione.” (Giurisprudenza sul punto pacifica;
v. da ultimo
Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20558 del 19/7/2021; Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 16077 del 9/6/2021; Sez. 1, Sentenza n. 28218 del
18/12/2013; Sez. U, Sentenza n. 24785 dell' 8/10/2008).
La Corte ritiene di evidenziare i vari passaggi del lodo in cui è contenuta la chiara, sia pur sommaria, presa di posizione degli arbitri sulla ricordata questione che oggi il lamenta essere stata CP_2
“dimenticata”.
A pag. 11 e ss. del lodo, gli arbitri hanno esposto i motivi che conducevano a ritenere utilizzabile il contenuto delle fonoregistrazioni della riunione svoltasi tra le parti il 13 giugno, ritenendone preliminarmente la legittimità dell'acquisizione.
A pag. 13, gli arbitri, dopo aver esaminato il contenuto della trascrizione di quelle fonoregistrazioni, hanno ritenuto che quanto accaduto – anche alla luce dei documenti prodotti in atti – potesse essere esaustivamente ricostruito.
A pag. 14 e ss. dopo aver ricordato l'ambito di applicazione dell'art. 1438 c.c. hanno escluso che il vantaggio perseguito o comunque realizzato dagli altri soci e membri del CdA, potesse considerarsi abnorme e comunque diverso da quello che sarebbe stato possibile ottenere attraverso l'esercizio del loro dritto a tutelarsi (e art. 2476
8 c.c.) in sede penale e civile a fronte delle condotte illecite distrattive poste inequivocabilmente in essere da parte del (cioè la sua CP_2 estromissione dal ruolo di amministratore). Esclusa comunque – pag.
17 – l'iniquità del presunto vantaggio rilevante ex art. 1438 c.c. questo avrebbe, inoltre, dovuto essere rapportato alla società che dalle dimissioni de non risultava aver tratto alcun vantaggio, CP_2 essendo indifferente chi sia il soggetto amministratore.
A pag. 18 e ss, gli arbitri hanno escluso potessero configurarsi i presupposti dell'invocata norma e x art. 1439 c.c. evidenziando che, stante il chiaro contenuto delle registrazioni, in occasione della già citata riunione gli altri soci avevano prospettato al di avere le CP_2 prove della sua condotta illecita, proponendogli di dimettersi in cambio della rinuncia ad agire nei suoi confronti. Ciò non costituiva alcuna ipotesi di raggiro e nemmeno risultava provato che gli altro soci avrebbero potuto ottenere l'esclusione del dalla CP_2 compagine sociale.
A pag. 19 e ss, gli arbitri hanno, infine, deciso in merito alla validità delle dimissioni da socio e dopo aver nuovamente premesso che i parametri dell'equità e del diritto coincidevano, ritenendo che la
“minaccia” formulata al da parte dei soci di agire penalmente CP_2 nei suoi confronti se non si fosse dimesso non fosse collegata a un vantaggio iniquo per la società, sia per la gravità delle condotte contestata (sarebbe venuto meno un gestore resosi colpevole d grave infedeltà) e sia perché quel medesimo effetto d esclusione poteva essere conseguito tramite azioni legali concretamente esperibili. Ne conseguiva che, non essendo stata formulata al un a minaccia CP_2 alla sua incolumità personale (o simile), la volontà da lui espressa era da ritenersi frutto di una sua “ponderata” scelta basata sulla valutazione delle conseguenze (legittime) prospettategli.
La statuizione degli arbitri in merito è, in tutta evidenza, non solo ampiamente sufficiente a dar conto dell'iter decisionale ma è anche priva di “contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della
9 decisione”, solo si tratta di una decisione non gradita dal CP_2 perché contraria alla tesi sostenuta.
Venendo quindi al merito dei due esplicitati motivi di impugnazione del lodo, che possono essere trattati congiuntamente, va rilevato che lo stesso ha intestato i due motivi di impugnazione CP_2 rimandando esplicitamente a un'errata “interpretazione” del fatto
“principale” con riguardo all'applicabilità degli artt. 1438 e 143 9 c.c.
(primo motivo sub I e II) e con riguardo all'errata “interpretazione” delle risultanze istruttorie.
Non è stata quindi denunciata una violazione di legge, un vero e proprio error iuris in iudicando, ma sollevata una censura che invita la Corte a compiere una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali e probatorie.
Pacifica anche in materia la giurisprudenza di legittimità – v.
Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24785 del 08/10/2008 – “In tema di giudizio arbitrale, la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823, cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazi one manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'"iter" del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la "ratio" della decisione adottata.”
La violazione delle regole di diritto può essere, infatti, denunciata solo nei limiti ristretti e di cui all'art. 829 comma 3° c.c. ed è quindi ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. secondo il principio interpretativo che deve ritenersi pacifico in giurisprudenza (vedi tra le altre, Cass. 31 luglio 2020, n. 1655, Cass. 11 ottobre 2006, n. 21802).
Il come detto, ha contestato la interpretazione/valutazione CP_2 dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento
10 arbitrale, ma tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
Le eccezioni alla regola dettata dalla citata norma di cui all'art. 829
c.p.c. della non impugnabilità del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, riguardano i soli casi in cui tale facoltà è stata espressamente prevista dalle parti o dalla legge e nelle controversie previste dall'art. 409 e qualora la violazione delle regole di diritto concerna la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato o per violazione dei contratti e accordi collettivi , ipotesi queste che, incontrovertibilmente, non ricorrono nel caso di specie.
Solo per completezza, la Corte ritiene di evidenziare che dall'esame degli atti emergono in tutta la loro palese evidenza le seguenti circostanze:
- a venivano addebitati “gravissimi Controparte_2 inadempimenti agli obblighi” societari, anche in virtù del ruolo apicale rivestito, per essersi in più occasioni appropriato illegittimamente di somme in danno della società e dalla trascrizione di quanto avvenuto in occasione della ri unione del
13 Giugno, egli stesso, senza alcuna particolare minaccia ingiusta, aveva ammesso sostanzialmente il fatto e le proprie responsabilità, senza alleare alcuna circostanza idonea a giustificare il suo comportamento.
- L'addebito consisteva in sostanza nella vendita in contanti di pezzi di ricambio usati, gestita dal al di fuori di ogni CP_2 regola e trasparenza, che aveva generato ammanchi dalla cassa giornaliera e sospetti a suo carico, confermati dalle risultanze di un'attività svolta da un'agenz ia di investigazione privata.
- Le iniziative possibili da adottarsi da parte dei soci per escludere il socio infedele dal C.D.A. avevano formato oggetto di valutazione anche per tentare di addivenire a una soluzione definita “bonaria”.
- Nella riunione tenutasi, effettivamente, risulta essere stato stesso, una volta posto di fronte alle sue responsabilità CP_2
11 e alla oggettiva impossibilità di proseguire il rapporto, a prospettare l'ipotesi che gli venisse liquidata la quota indicandone il valore.
- La riunione, durata alcune ore, non è contraddistinta da toni particolarmente minacciosi ravvisabili nel comportamento degli altri soci (fra i quali, come le parti hanno più volte evidenziato, vi era anche il padre del , né sono ravvisabili coartazioni CP_2 della volontà tali da condurre all'annullamento richiesto degli atti posti in essere in quell'occasione (dimissioni e vendita quote) che vanno ritenuti come discendenti dalla libera volontà del CP_2
- L'accordo venne raggiunto dopo una discussione alla q uale il ha partecipato, avendo anche modo di consultarsi prima CP_2 di firmare, per cui gli atti che ne derivarono e di cui si è chiesto agli arbitri di pronunciarne l'annullamento (dimissioni, proposta vendita quota, accettazione proposta, delibera ass embleare), non sono invalidati dai vizi denunciati e in assenza di vantaggi ingiusti per la società (e anche per gli altri soci singolarmente considerati).
- La liquidazione anticipata del valore della quota , non va dimenticato, è avvenuta nell'ambito di una trattativa che risolveva un contrasto nel quale avrebbe dovuto tenersi conto dell'impatto economico degli inadempimenti del in tutta CP_2 evidenza ostativi alla sua prosecuzione del rapporto nel ruolo di amministratore o membro del CdA.
- Insussistenti quindi i presupposti e gli elementi costitutivi dell e fattispecie ex artt. 1438 (sia la minaccia che il vantaggio ingiusto) e 1439 c.c. (i raggiri usati dalla controparte contrattuale tali che, senza di essi, il NC non avrebbe venduto la quota).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con
12 riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore indeterminabile a complessità media, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sens i dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'attrice, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa di impugnazione di lodo per nullità, come in atti proposta da , Controparte_2
- RESPINGE le domande come in atti formulate da Controparte_2 contro il lodo del 17.1.2020 emesso inter partes dal collegio arbitrale;
- CONDANNA a rimborsare alla Controparte_2 [...]
le spese del presente giudizio, che liquida Controparte_1 in complessivi Euro 8.740,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attore del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.6.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
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Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze
Prima sezione civile,
Composta dai Signori;
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sulle domande come in atti proposte da:
, Parte_1 con l'Avv. Marco Guercio, di Livorno, attore nei confronti di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante con l'Avv. Stefano Taddia, di Livorno, convenuta
avente ad oggetto: impugnativa lodo arbitrale.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'attore: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare l'efficacia della delibera assembleare della Controparte_1 del 13 giugno 2019 per le ragioni espresse nel
[...] presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma del Lodo Arbitrale emesso in data 17 gennaio 2020 dal
1 Tribunale Arbitrale composto dagli Avv.ti Enrico Bernini (Presidente),
Andrea Mengali e Gianluca Vecc hio (Arbitri) e notificato in data 23 gennaio 2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Collegio Arbitrale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia
e/o la nullità delle dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di
Amministrazione della poste in Controparte_1 essere dal Sig. in data 13 giugno 2019 nonché della Controparte_2 proposta di vendita delle quote dallo stesso possedute per le regioni di fatto e diritto illustrate nel presente atto e, conseguentemente, annullare e/o dichiarare nulla e/o di nessun effetto la delibera del
CDA della del 13 giugno 2019 con Controparte_1 conseguente reintegra del Sig. nella carica di Controparte_2 membro e presidente del medesimo CDA con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle somme medio tempore a qualsiasi titolo non percepite e accertate nella espletando istruttoria e con vittoria di spese e di onorari della presente p rocedura.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale Arbitrale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. IN VIA
ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/ o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.”
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Per la convenuta: “IN VIA PREGIUDIZIALE: respingere la richiesta avversaria avanzata in via cautelare di sospendere e/o revocare
l'efficacia della delibera assembleare del 13.06.2019 in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile ovvero nulla o inefficace l'impugnazione promossa per
i motivi di cui in narrativa. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi d i lite.”
-
2 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Il presente procedimento ha ad oggetto l'impugnativa del lodo emesso inter partes dal Collegio degli arbitri in data 17 gennaio 2020.
Il giudizio arbitrale era stato introdotto da con atto Controparte_2 diretto alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno , atto co quale veniva richiesta la nomina del Collegio deli arbitri previsto dalla clausola compromissoria, organo che veniva quindi ritualmente costituito.
Il deduceva: CP_2
- di essere socio della società Autodemolizione Livorno s.r.l. e di aver ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, oltre ad esserne stato membro, sino al 13
Giugno 2019, momento in cui avrebbe rassegnato le proprie dimissioni e manifestato l'intenzione di vendere la propria quota nel corso di una riunione tenutasi il 13.6.2019;
- che ciò aveva fatto a fronte di pressioni ricevute dagli altri soci , che avevano “minacciato” di agire nei suoi confronti per comportamenti da lui tenuti in danno della società;
- che era quindi stato indotto a sottoscrivere sia il verbale di assemblea già precedentemente redatto con cui rassegnava appunto le proprie dimissioni dalla carica di Presidente e da membro del CdA, sia una dichiarazione relativa all'accordo raggiunto tra tutti i soci in ordine alla vendita delle quote sociali di sua proprietà al prezzo di 250 .000,00 euro;
- che gli atti da lui posti in essere erano quindi invalidi ai sensi degli artt.1438-1439 del c.c. in quanto il consenso gli e ra stato
“estorto” con dolo e violenza, formulando al contempo contestazioni circa le accuse mosse nei suoi confronti, nonché richiesta di ripristino nella posizione di Presidente.
Il concludeva perché gli arbitri dichiarassero l'invalidità e /o CP_2 inefficacia e/o nullità dell'atto di dimissioni dalla carica di membro del CdA del 13 Giugno 2019 e della proposta di vendita delle quote sociali e, conseguentemente, l'annullamento e/o dichiarazione di nullità della delibera del CdA assunta in pari data c on conseguente
3 sua reintegra nella carica di membro e Presidente del CdA.
-
La si costituiva nel procedimento, Controparte_1 resistendo alle domande del i e ricordando i gravissimi Pt_2 inadempimenti da lui posti in essere nello svolgiment o delle funzioni di Presidente del CdA, e consistiti nell'appropriazione reiterata nel tempo di somme della società, fatto ammesso dal medesimo CP_2 in occasione della ricordata riunione del 13 Giugno 2019 e c he risultava evidente dalle registrazioni audio dell'evento, offerte in comunicazione al documento n.3 della memoria .
La società contestava che la riunione indicata si fosse svolta come dedotto dal essendo stata una “serena” discussione avente CP_2 ad oggetto le decisioni da prendersi e che la v endita delle quote sociali era stata questione che venne “introdotta” proprio dal CP_2
e che quindi non vi era stata alcuna estorsione.
Venendo al merito delle questioni poste, l' Controparte_1 contestava altresì l'applicabilità degli artt.1438 e 1439 c.c. alla delibera dei soci, non equiparabile ad un contratto, oltre che l'assenza del conseguimento di un ingiusto vantaggio e di una condotta dolosa, chiedendo quindi il rigetto delle domande.
-
Svolte le difese ed espletata l'istruttoria orale , previo deposito di una trascrizione della fonoregistrazione della citata riunione del 13
Giugno 2019, il Collegio degli arbitri emetteva la decisione richiesta, pronunciando il lodo oggi impugnato con il quale tutte le doman de proposte dal venivano respinte, con compensazione fra le CP_2 parti delle spese del procedimento.
-
Con l'odierno atto di citazione per impugnazione di “lodo rituale”
(benché gli arbitri avessero intestato la loro decisione qualificandola lodo “irrituale”), dopo una lunghissima esposizione dei fatti e la ripetizione dell'intero impianto motivazionale della decisione adottata, il ha lamentato la totale mancata considerazione da CP_2 parte degli arbitri del fatto che i soci avessero quale loro dichia rato
4 “obbiettivo” la vendita della quota sociale e le dimissioni da socio.
Il primo motivo di impugnazione consta di due parti nelle quali il
CP_2
- nella prima, dopo aver ancora, per due volt e, ritrascritto interi passaggi del lodo (ne sono state testualmente riprodotte alle pagine da 13 a 29 della citazione, le conclusioni e parte della motivazione e del dispositivo), ha prospettato l'errata interpretazione “del fatto in relazione all'applicabilità nel caso di specie dell'art. 1438 c.c.”, contestando la mancata considerazione del vantaggio abnorme conseguito dai
“cospiratori” e consistente “nell' appropriazione” della quota del
“a costo zero”; CP_2
- nella seconda, che pure esordisce con altra trascrizione di un passaggio del lodo, ha prospettato l'erra ta interpretazione “del fatto in relazione all'applicabilità nel caso di specie dell'art.
1439 c.c.”, ribadendo che l'obbiettivo dei soci fosse quello di appropriarsi della sua quota e non solo quello di ottenere le sue dimissioni.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ha lamentato CP_2
l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e l'omessa ed erronea valutazione di fatti e circostanze “fondamentali”.
-
La società convenuta si è costituita in giudizio, resistendo alle domande proposte con l'atto di impugnazione, di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità e, comunque, chiesto la reiezione per la sua totale infondatezza nel merito.
La Corte, all'udienza del 8 gennaio 2024, sulle conclusioni come in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali repliche.
-
Le parti si contrastano sulla natura (rituale o irrituale) del lodo impugnato che, nonostante le opposte tesi rispettivamente
5 sostenute, è questione che gli stessi arbitri hanno sostanzialmente svuotato di significato affermando che, nell'adottare la decisione, il criterio di equità e quello di diritto coincidevano e consentivano di pervenire a una decisione del medesimo contenuto.
La Corte ritiene che in base all'art. 36 del D.Lgs. num. 5/2003, al di là della formale intestazione del lodo indicato come “irrituale”, nella fattispecie si sia in presenza di un lodo che gli arbitri avrebbero dovuto comunque decidere secondo diritto e con una pronuncia impugnabile ex art. 829 c.p.c. dal momento che la controversia ha ad oggetto la validità di delibere assembleari, cioè quella del CdA della società adottata in data 13.6.201 9 e che ha recepito le dimissioni da socio rassegnate da parte d el CP_2
Sul punto gli arbitri hanno rimarcato come questi avesse proposto una specifica terza domanda avente ad oggetto l'annullamento della dichiarazione di nullità o di inefficacia della delibera del consiglio di amministrazione del 13 Giugno 2019, con conseguente reintegra del signor nella carica di membro e presidente del Controparte_2 medesimo Cda.
Tale terza domanda si aggiungeva, derivandone come conseguenza,
a quelle aventi ad oggetto l'accertamento e dichiarazione di invalidità, inefficacia o nullità delle dimissioni dalla carica di membro del consiglio di amministrazione e della proposta di vendita delle quote dello stesso possedute.
La Corte ritiene quindi di condividere la statuizione in merito alla quale la domanda avente ad oggetto l'an nullamento della delibera del
CdA dovesse essere decisa secondo diritto ai sensi dell'articolo 36 del
D. Lgs. 5 del 2003, con la conseguenza che, anche le altre domande ad essa collegate, possono essere decise con i medesimi criteri di giudizio da utilizzarsi per valutare la validità della delibera assembleare.
Gli arbitri hanno poi evidenziato che, comunque, le questioni in merito a tale aspetto della controversia potevano ritenersi tutte superabili atteso che la decisione di respingere le domande del era giustificata sia se emessa secondo un giudizio di equità, CP_2
6 sia secondo le regole di diritto, parametri che coincidevano.
L'impugnazione proposta è quindi da ritenersi ammissibile tramite l'odierno atto di citazione proposto davanti a questa Corte di Appello
(828 – 829 c.p.c.)
La Corte ritiene che i denunciati vizi di nullità del lodo siano insussistenti e che le domande del debbano essere respinte. CP_2
L'azione di nullità del lodo arbitrale , quale è quella in esame, è uno strumento di impugnazione “a critica vincolata” a differenza dell'appello.
Il lodo può essere impugnato per nullità unicamente in relazione a vizi che trovino espressa e specifica disciplina normativa nell'elenco e nella casistica di cui all'art. 829 c.p.c. (“casi di nullità”).
Venendo all'esordio dell'odierna impugnazione e della parte iniziale del primo motivo, la Corte ritiene d el tutto insussistente la lamentata
“dimenticanza” del Collegio arbitrale del fatto che gli altri soci presenti alla ricordata riunione del 13 giugno 2019 avessero quale loro “obbiettivo” la vendita della quota sociale e le dimissioni da socio del CP_2
Non è ben comprensibile se il abbia sul punto voluto – sia CP_2 pure senza una specifica indicazione – censurare il lodo anche per un vizio omissivo in ordine alla motivazione.
Va comunque preliminarmente chiarito che, in questa sede, non può essere fatto valere alcun vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione del lodo, come deve ritenersi abbia invece inteso il sostenendo che la ricostruzione dei fatti e CP_2
l'interpretazione delle risultanze del giudizio arbitrale sia stata tale che risulta dimenticato il fatto che i soci in occasione della riunione del giugno 2019 avessero quale loro dichiarato “obbiettivo” che il vendesse la sua quota sociale dopo essersi dimesso da socio. CP_2
In realtà, a ben vedere, il non lamenta l'inesistenza di una CP_2 motivazione, ma al più una “carenza” dell'iter argomentativo
7 contenuto nel lodo degli arbitri su tale aspetto: il reale intendimento, motivo intimo, sulla base del quale i soci avrebbero “agito” (fatto che, obbiettivamente, non assume alcuna valenza dirimente nelle questioni poste al giudizio degli arbitri, dove si discuteva se fosse stata o meno posta in essere una condotta qualificabile estorsiva o coartante la volontà poi manifestata da parte del . CP_2
Ma tale pretesa carenza argomentativa e motivazionale per rilevare quale causa di nullità deve essere tale d a non consentire “di comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrale
o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione.” (Giurisprudenza sul punto pacifica;
v. da ultimo
Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20558 del 19/7/2021; Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 16077 del 9/6/2021; Sez. 1, Sentenza n. 28218 del
18/12/2013; Sez. U, Sentenza n. 24785 dell' 8/10/2008).
La Corte ritiene di evidenziare i vari passaggi del lodo in cui è contenuta la chiara, sia pur sommaria, presa di posizione degli arbitri sulla ricordata questione che oggi il lamenta essere stata CP_2
“dimenticata”.
A pag. 11 e ss. del lodo, gli arbitri hanno esposto i motivi che conducevano a ritenere utilizzabile il contenuto delle fonoregistrazioni della riunione svoltasi tra le parti il 13 giugno, ritenendone preliminarmente la legittimità dell'acquisizione.
A pag. 13, gli arbitri, dopo aver esaminato il contenuto della trascrizione di quelle fonoregistrazioni, hanno ritenuto che quanto accaduto – anche alla luce dei documenti prodotti in atti – potesse essere esaustivamente ricostruito.
A pag. 14 e ss. dopo aver ricordato l'ambito di applicazione dell'art. 1438 c.c. hanno escluso che il vantaggio perseguito o comunque realizzato dagli altri soci e membri del CdA, potesse considerarsi abnorme e comunque diverso da quello che sarebbe stato possibile ottenere attraverso l'esercizio del loro dritto a tutelarsi (e art. 2476
8 c.c.) in sede penale e civile a fronte delle condotte illecite distrattive poste inequivocabilmente in essere da parte del (cioè la sua CP_2 estromissione dal ruolo di amministratore). Esclusa comunque – pag.
17 – l'iniquità del presunto vantaggio rilevante ex art. 1438 c.c. questo avrebbe, inoltre, dovuto essere rapportato alla società che dalle dimissioni de non risultava aver tratto alcun vantaggio, CP_2 essendo indifferente chi sia il soggetto amministratore.
A pag. 18 e ss, gli arbitri hanno escluso potessero configurarsi i presupposti dell'invocata norma e x art. 1439 c.c. evidenziando che, stante il chiaro contenuto delle registrazioni, in occasione della già citata riunione gli altri soci avevano prospettato al di avere le CP_2 prove della sua condotta illecita, proponendogli di dimettersi in cambio della rinuncia ad agire nei suoi confronti. Ciò non costituiva alcuna ipotesi di raggiro e nemmeno risultava provato che gli altro soci avrebbero potuto ottenere l'esclusione del dalla CP_2 compagine sociale.
A pag. 19 e ss, gli arbitri hanno, infine, deciso in merito alla validità delle dimissioni da socio e dopo aver nuovamente premesso che i parametri dell'equità e del diritto coincidevano, ritenendo che la
“minaccia” formulata al da parte dei soci di agire penalmente CP_2 nei suoi confronti se non si fosse dimesso non fosse collegata a un vantaggio iniquo per la società, sia per la gravità delle condotte contestata (sarebbe venuto meno un gestore resosi colpevole d grave infedeltà) e sia perché quel medesimo effetto d esclusione poteva essere conseguito tramite azioni legali concretamente esperibili. Ne conseguiva che, non essendo stata formulata al un a minaccia CP_2 alla sua incolumità personale (o simile), la volontà da lui espressa era da ritenersi frutto di una sua “ponderata” scelta basata sulla valutazione delle conseguenze (legittime) prospettategli.
La statuizione degli arbitri in merito è, in tutta evidenza, non solo ampiamente sufficiente a dar conto dell'iter decisionale ma è anche priva di “contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della
9 decisione”, solo si tratta di una decisione non gradita dal CP_2 perché contraria alla tesi sostenuta.
Venendo quindi al merito dei due esplicitati motivi di impugnazione del lodo, che possono essere trattati congiuntamente, va rilevato che lo stesso ha intestato i due motivi di impugnazione CP_2 rimandando esplicitamente a un'errata “interpretazione” del fatto
“principale” con riguardo all'applicabilità degli artt. 1438 e 143 9 c.c.
(primo motivo sub I e II) e con riguardo all'errata “interpretazione” delle risultanze istruttorie.
Non è stata quindi denunciata una violazione di legge, un vero e proprio error iuris in iudicando, ma sollevata una censura che invita la Corte a compiere una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali e probatorie.
Pacifica anche in materia la giurisprudenza di legittimità – v.
Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24785 del 08/10/2008 – “In tema di giudizio arbitrale, la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823, cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazi one manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'"iter" del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la "ratio" della decisione adottata.”
La violazione delle regole di diritto può essere, infatti, denunciata solo nei limiti ristretti e di cui all'art. 829 comma 3° c.c. ed è quindi ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. secondo il principio interpretativo che deve ritenersi pacifico in giurisprudenza (vedi tra le altre, Cass. 31 luglio 2020, n. 1655, Cass. 11 ottobre 2006, n. 21802).
Il come detto, ha contestato la interpretazione/valutazione CP_2 dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento
10 arbitrale, ma tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
Le eccezioni alla regola dettata dalla citata norma di cui all'art. 829
c.p.c. della non impugnabilità del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, riguardano i soli casi in cui tale facoltà è stata espressamente prevista dalle parti o dalla legge e nelle controversie previste dall'art. 409 e qualora la violazione delle regole di diritto concerna la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato o per violazione dei contratti e accordi collettivi , ipotesi queste che, incontrovertibilmente, non ricorrono nel caso di specie.
Solo per completezza, la Corte ritiene di evidenziare che dall'esame degli atti emergono in tutta la loro palese evidenza le seguenti circostanze:
- a venivano addebitati “gravissimi Controparte_2 inadempimenti agli obblighi” societari, anche in virtù del ruolo apicale rivestito, per essersi in più occasioni appropriato illegittimamente di somme in danno della società e dalla trascrizione di quanto avvenuto in occasione della ri unione del
13 Giugno, egli stesso, senza alcuna particolare minaccia ingiusta, aveva ammesso sostanzialmente il fatto e le proprie responsabilità, senza alleare alcuna circostanza idonea a giustificare il suo comportamento.
- L'addebito consisteva in sostanza nella vendita in contanti di pezzi di ricambio usati, gestita dal al di fuori di ogni CP_2 regola e trasparenza, che aveva generato ammanchi dalla cassa giornaliera e sospetti a suo carico, confermati dalle risultanze di un'attività svolta da un'agenz ia di investigazione privata.
- Le iniziative possibili da adottarsi da parte dei soci per escludere il socio infedele dal C.D.A. avevano formato oggetto di valutazione anche per tentare di addivenire a una soluzione definita “bonaria”.
- Nella riunione tenutasi, effettivamente, risulta essere stato stesso, una volta posto di fronte alle sue responsabilità CP_2
11 e alla oggettiva impossibilità di proseguire il rapporto, a prospettare l'ipotesi che gli venisse liquidata la quota indicandone il valore.
- La riunione, durata alcune ore, non è contraddistinta da toni particolarmente minacciosi ravvisabili nel comportamento degli altri soci (fra i quali, come le parti hanno più volte evidenziato, vi era anche il padre del , né sono ravvisabili coartazioni CP_2 della volontà tali da condurre all'annullamento richiesto degli atti posti in essere in quell'occasione (dimissioni e vendita quote) che vanno ritenuti come discendenti dalla libera volontà del CP_2
- L'accordo venne raggiunto dopo una discussione alla q uale il ha partecipato, avendo anche modo di consultarsi prima CP_2 di firmare, per cui gli atti che ne derivarono e di cui si è chiesto agli arbitri di pronunciarne l'annullamento (dimissioni, proposta vendita quota, accettazione proposta, delibera ass embleare), non sono invalidati dai vizi denunciati e in assenza di vantaggi ingiusti per la società (e anche per gli altri soci singolarmente considerati).
- La liquidazione anticipata del valore della quota , non va dimenticato, è avvenuta nell'ambito di una trattativa che risolveva un contrasto nel quale avrebbe dovuto tenersi conto dell'impatto economico degli inadempimenti del in tutta CP_2 evidenza ostativi alla sua prosecuzione del rapporto nel ruolo di amministratore o membro del CdA.
- Insussistenti quindi i presupposti e gli elementi costitutivi dell e fattispecie ex artt. 1438 (sia la minaccia che il vantaggio ingiusto) e 1439 c.c. (i raggiri usati dalla controparte contrattuale tali che, senza di essi, il NC non avrebbe venduto la quota).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con
12 riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore indeterminabile a complessità media, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sens i dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'attrice, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa di impugnazione di lodo per nullità, come in atti proposta da , Controparte_2
- RESPINGE le domande come in atti formulate da Controparte_2 contro il lodo del 17.1.2020 emesso inter partes dal collegio arbitrale;
- CONDANNA a rimborsare alla Controparte_2 [...]
le spese del presente giudizio, che liquida Controparte_1 in complessivi Euro 8.740,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attore del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.6.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
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