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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4467 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3553/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T EN Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3553 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 5.11.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico p.t., con sede in Ciampino (Roma), Via Fontana dei
Monaci, 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Naticchioni
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 3553/2020 1 “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente l'opposizione avversaria e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, ovvero, sempre in riforma della sentenza impugnata, qualora ritenesse di non poter confermare sic et simpliciter il decreto opposto, condannare l'appellato al pagamento della residua somma di € 37.344,19, quale differenza tra l'importo liquidato nel decreto ingiuntivo e quello pagato dall'Amministrazione all'esito della concessione della parziale provvisoria esecutorietà del decreto, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 ed interessi anatocistici dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, con vittoria delle spese di tutti i gradi e le fasi del presente giudizio, ivi inclusa quella monitoria, da distrarsi in favore della sottoscritta avvocata antistataria.”
Per il : Controparte_1
“Alla luce di quanto sopra voglia l'Ecc.ma Corte adita, reietto l'avverso gravame, confermare la gravata sentenza. Con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Il proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 16267/2017 con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € Parte_1
69.453,04, oltre interessi e spese, in relazione al contratto di appalto di esecuzione dei lavori nella caserma “D'Avanzo” di Civitavecchia, stipulato in data 13.12.2006. Il non contestava le somme, pari a complessivi € CP_1
32.108,85, relative al saldo del certificato di collaudo, agli interessi sulla disapplicazione della penale e all'ammontare degli interessi per il ritardato pagamento dei SAL 12 e 13 dovuti ex art. 133 d. lgs. n. 163/2006 e 142-144 d.P.R.
n. 207/2010, ma il solo ammontare degli interessi moratori calcolato sulla base del d.lgs. n. 231/2002.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 21364/2019, aderendo alla tesi del opponente, rilevava che il testo originario dell'art. 2 d. lgs. n. 231/02 CP_1
non ricomprendeva nella definizione di “transazioni commerciali” i contratti di r.g. n. 3553/2020 2 appalto pubblico per l'esecuzione di opere o lavori. L'applicabilità del d. lgs. n.
231/2002, come modificato dal d. lgs. n. 192/2012, era stata estesa ai contratti di appalto pubblico di opere e lavori soltanto con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 24 l. n. 161/2014. Ne derivava che per effetto della norma di interpretazione autentica, la disciplina del decreto legislativo n. 231 del 2002 si applicava solo ai contratti pubblici di appalto di lavori stipulati dopo l'01.01.2013 (data di applicazione del d. lgs. n. 192/2012) e non anche a quelli precedenti, quale quello in esame.
Pertanto, il tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava il difesa al pagamento della minor somma di € 10.152,84 (somma Controparte_1
residua tra € 32.108,85 riconosciuti come dovuti e quanto già corrisposto dal
) e, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, CP_1
compensava le spese di lite.
La ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza articolando due motivi.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per avere il tribunale erroneamente ritenuto che il d.lgs. n. 231/2002 non si applichi per il decennio
2003 - 2012 agli appalti pubblici di lavori. Sostiene l'appellante che: 1) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la locuzione “transazione commerciale” adottata dal d. lgs. n. 231 del 2002 all'art. 2 lett. a) è idonea a ricomprendere anche i contratti di appalto, siano essi di lavori, servizi o forniture;
2) la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 24, l. 161/2014 retroagisce sin dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 231/02 in quanto la modifica apportata a quest'ultimo con il d. lgs. 192/12 non ha coinvolto l'art. 2 lett. a) d. lgs.n. 231/02.
Con il secondo motivo l'appellante impugna il capo sulle spese, sostenendo che non vi sarebbero state ragioni per disporre la compensazione, atteso che la società attrice aveva dovuto comunque agire in giudizio per ottenere il pagamento delle somme che le spettavano.
L'appello è fondato.
La controversia in esame ha ad oggetto l'applicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 al contratto di appalto di opere pubbliche. In particolare, si tratta di chiarire se l'articolo 2, co. 1, lettera a) del decreto legislativo 231/2002,
r.g. n. 3553/2020 3 che ha dato attuazione alla direttiva 2000/35/CE, definendo la “transazione commerciale” come contratti che “comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”, includa nel proprio campo di applicazione il contratto di appalto di opera pubblica.
Sul punto, come rilevato dall'appellante, è intervenuta la Corte Suprema di
Cassazione che ha osservato che, a prescindere dalla applicabilità della legge di interpretazione autentica n. 161/2014, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del
2002 si estende a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. n.
231/02, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (Cass. 5734/2019;
Cass. 24390/2023).
Ritiene questa Corte che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sia coerente con la ratio dell'intervento normativo europeo che, essendo volto a garantire una tutela rafforzata al creditore incentivando - attraverso sanzioni automatiche di natura monetaria - il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, induce a declinare un atteggiamento interpretativo di tipo formalistico, a maggior ragione in un settore, quale quello degli appalti di esecuzione di lavori, in cui gli oneri sopportati delle imprese sono, per natura della prestazione, certamente maggiori che in altri settori pacificamente inclusi nella definizione di “transazione commerciale”.
Ad avvalorare la suddetta interpretazione è la pronuncia resa dalla Corte di
Giustizia Europea che, investita dalla precipua questione su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Torino, ha così statuito: “L'articolo 2, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che un appalto pubblico di lavori costituisce una transazione commerciale che comporta la consegna di merci o la
r.g. n. 3553/2020 4 prestazione di servizi, ai sensi di tale disposizione, e rientra quindi nell'ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva.” (CGUE C-299/19).
La Corte di Giustizia Europea giunge a tale conclusione tenendo conto del tenore letterale della citata disposizione, del contesto in cui essa si inserisce e della finalità da essa perseguita.
La CGUE ha ritenuto che le transazioni riguardanti gli appalti pubblici di lavori devono essere incluse nell'ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva in quanto non possono annoverarsi tra quelle che la normativa ha espressamente escluso dal suo ambito di applicazione (“i contratti con consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore”).
Inoltre, la norma, impiegando i termini “che comportano”, àncora la definizione delle transazioni commerciali al nesso che deve sussistere tra le
«transazioni» e la «consegna di merci» o la «prestazione di servizi», con la conseguenza che, a venire in rilievo non è l'oggetto della transazione, ma la circostanza che essa dia effettivamente luogo alla consegna di merci o prestazione di servizi. In tal senso l'appalto pubblico di lavori che ha per oggetto l'esecuzione di un'opera o di lavori ben può concretizzarsi in una prestazione di servizi, quale l'elaborazione di un progetto definito dal bando di gara o l'espletamento di formalità amministrative, oppure mediante una consegna di merci, come la consegna di materiali, al fine dell'esecuzione dell'opera di cui trattasi.
Ciò si evince anche dal contesto in cui si colloca la disposizione. Alla stregua delle definizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in materia di libertà fondamentali, è indubbio, infatti, che un contratto d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione di un'opera o di lavori, in generale, e un appalto pubblico di lavori, in particolare, implica la consegna di «merci» o la prestazione di «servizi», ai sensi degli articoli 28 e 57 TFUE.
La Corte evidenzia, inoltre, che la direttiva 2000/35 mira ad armonizzare le conseguenze del pagamento tardivo per conferire loro un effetto dissuasivo, in modo che le transazioni commerciali in tutto il mercato interno non risultino ostacolate, con la conseguenza che escludere gli appalti pubblici di lavori dal r.g. n. 3553/2020 5 beneficio dei meccanismi di lotta contro i ritardi di pagamento previsti dalla direttiva 2000/35, non solo contrasterebbe con l'obiettivo di tale direttiva, secondo cui la stessa deve disciplinare tutte le transazioni commerciali, ma avrebbe necessariamente anche la conseguenza di ridurre l'effetto utile dei suddetti meccanismi, soprattutto in un settore in cui i ritardi di pagamento possono porre problemi molto più rilevanti che in altri settori, a motivo dell'onerosità economica e dei rischi che tali appalti comportano per gli operatori economici.
Infine, rileva la Corte, siffatta interpretazione è coerente con quanto evidenziato nella relazione sulla proposta all'origine di tale direttiva circa, da un lato, lo squilibrio contrattuale che esiste tra un gran numero di imprese e alcune pubbliche amministrazioni, specialmente in settori come l'edilizia, in cui le condizioni di pagamento possono essere imposte alle imprese senza che esse abbiano effettivamente la possibilità di negoziarle e, dall'altro, circa la necessità di disciplinare le conseguenze dei ritardi di pagamento nel settore dell'edilizia pubblica.
Pertanto, alla luce soprattutto della suddetta interpretazione della Corte di
Giustizia Europea che fuga ogni dubbio circa l'applicabilità degli interessi moratori di cui al d. lgs. n. 231/02 al contratto in esame, l'appello deve essere accolto.
Dall'accoglimento dell'appello, deriva, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La condanna alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modif. dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dal al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 16267/2017 emesso dal Tribunale di Roma;
2) condanna il al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 11.035,00 per r.g. n. 3553/2020 6 il primo grado e in € 9.036,00 per il presente giudizio per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
10.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3553/2020 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T EN Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3553 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 5.11.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico p.t., con sede in Ciampino (Roma), Via Fontana dei
Monaci, 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Naticchioni
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 3553/2020 1 “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente l'opposizione avversaria e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, ovvero, sempre in riforma della sentenza impugnata, qualora ritenesse di non poter confermare sic et simpliciter il decreto opposto, condannare l'appellato al pagamento della residua somma di € 37.344,19, quale differenza tra l'importo liquidato nel decreto ingiuntivo e quello pagato dall'Amministrazione all'esito della concessione della parziale provvisoria esecutorietà del decreto, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 ed interessi anatocistici dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, con vittoria delle spese di tutti i gradi e le fasi del presente giudizio, ivi inclusa quella monitoria, da distrarsi in favore della sottoscritta avvocata antistataria.”
Per il : Controparte_1
“Alla luce di quanto sopra voglia l'Ecc.ma Corte adita, reietto l'avverso gravame, confermare la gravata sentenza. Con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Il proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 16267/2017 con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € Parte_1
69.453,04, oltre interessi e spese, in relazione al contratto di appalto di esecuzione dei lavori nella caserma “D'Avanzo” di Civitavecchia, stipulato in data 13.12.2006. Il non contestava le somme, pari a complessivi € CP_1
32.108,85, relative al saldo del certificato di collaudo, agli interessi sulla disapplicazione della penale e all'ammontare degli interessi per il ritardato pagamento dei SAL 12 e 13 dovuti ex art. 133 d. lgs. n. 163/2006 e 142-144 d.P.R.
n. 207/2010, ma il solo ammontare degli interessi moratori calcolato sulla base del d.lgs. n. 231/2002.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 21364/2019, aderendo alla tesi del opponente, rilevava che il testo originario dell'art. 2 d. lgs. n. 231/02 CP_1
non ricomprendeva nella definizione di “transazioni commerciali” i contratti di r.g. n. 3553/2020 2 appalto pubblico per l'esecuzione di opere o lavori. L'applicabilità del d. lgs. n.
231/2002, come modificato dal d. lgs. n. 192/2012, era stata estesa ai contratti di appalto pubblico di opere e lavori soltanto con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 24 l. n. 161/2014. Ne derivava che per effetto della norma di interpretazione autentica, la disciplina del decreto legislativo n. 231 del 2002 si applicava solo ai contratti pubblici di appalto di lavori stipulati dopo l'01.01.2013 (data di applicazione del d. lgs. n. 192/2012) e non anche a quelli precedenti, quale quello in esame.
Pertanto, il tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava il difesa al pagamento della minor somma di € 10.152,84 (somma Controparte_1
residua tra € 32.108,85 riconosciuti come dovuti e quanto già corrisposto dal
) e, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, CP_1
compensava le spese di lite.
La ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza articolando due motivi.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per avere il tribunale erroneamente ritenuto che il d.lgs. n. 231/2002 non si applichi per il decennio
2003 - 2012 agli appalti pubblici di lavori. Sostiene l'appellante che: 1) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la locuzione “transazione commerciale” adottata dal d. lgs. n. 231 del 2002 all'art. 2 lett. a) è idonea a ricomprendere anche i contratti di appalto, siano essi di lavori, servizi o forniture;
2) la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 24, l. 161/2014 retroagisce sin dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 231/02 in quanto la modifica apportata a quest'ultimo con il d. lgs. 192/12 non ha coinvolto l'art. 2 lett. a) d. lgs.n. 231/02.
Con il secondo motivo l'appellante impugna il capo sulle spese, sostenendo che non vi sarebbero state ragioni per disporre la compensazione, atteso che la società attrice aveva dovuto comunque agire in giudizio per ottenere il pagamento delle somme che le spettavano.
L'appello è fondato.
La controversia in esame ha ad oggetto l'applicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 al contratto di appalto di opere pubbliche. In particolare, si tratta di chiarire se l'articolo 2, co. 1, lettera a) del decreto legislativo 231/2002,
r.g. n. 3553/2020 3 che ha dato attuazione alla direttiva 2000/35/CE, definendo la “transazione commerciale” come contratti che “comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”, includa nel proprio campo di applicazione il contratto di appalto di opera pubblica.
Sul punto, come rilevato dall'appellante, è intervenuta la Corte Suprema di
Cassazione che ha osservato che, a prescindere dalla applicabilità della legge di interpretazione autentica n. 161/2014, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del
2002 si estende a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. n.
231/02, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (Cass. 5734/2019;
Cass. 24390/2023).
Ritiene questa Corte che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sia coerente con la ratio dell'intervento normativo europeo che, essendo volto a garantire una tutela rafforzata al creditore incentivando - attraverso sanzioni automatiche di natura monetaria - il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, induce a declinare un atteggiamento interpretativo di tipo formalistico, a maggior ragione in un settore, quale quello degli appalti di esecuzione di lavori, in cui gli oneri sopportati delle imprese sono, per natura della prestazione, certamente maggiori che in altri settori pacificamente inclusi nella definizione di “transazione commerciale”.
Ad avvalorare la suddetta interpretazione è la pronuncia resa dalla Corte di
Giustizia Europea che, investita dalla precipua questione su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Torino, ha così statuito: “L'articolo 2, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che un appalto pubblico di lavori costituisce una transazione commerciale che comporta la consegna di merci o la
r.g. n. 3553/2020 4 prestazione di servizi, ai sensi di tale disposizione, e rientra quindi nell'ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva.” (CGUE C-299/19).
La Corte di Giustizia Europea giunge a tale conclusione tenendo conto del tenore letterale della citata disposizione, del contesto in cui essa si inserisce e della finalità da essa perseguita.
La CGUE ha ritenuto che le transazioni riguardanti gli appalti pubblici di lavori devono essere incluse nell'ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva in quanto non possono annoverarsi tra quelle che la normativa ha espressamente escluso dal suo ambito di applicazione (“i contratti con consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore”).
Inoltre, la norma, impiegando i termini “che comportano”, àncora la definizione delle transazioni commerciali al nesso che deve sussistere tra le
«transazioni» e la «consegna di merci» o la «prestazione di servizi», con la conseguenza che, a venire in rilievo non è l'oggetto della transazione, ma la circostanza che essa dia effettivamente luogo alla consegna di merci o prestazione di servizi. In tal senso l'appalto pubblico di lavori che ha per oggetto l'esecuzione di un'opera o di lavori ben può concretizzarsi in una prestazione di servizi, quale l'elaborazione di un progetto definito dal bando di gara o l'espletamento di formalità amministrative, oppure mediante una consegna di merci, come la consegna di materiali, al fine dell'esecuzione dell'opera di cui trattasi.
Ciò si evince anche dal contesto in cui si colloca la disposizione. Alla stregua delle definizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in materia di libertà fondamentali, è indubbio, infatti, che un contratto d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione di un'opera o di lavori, in generale, e un appalto pubblico di lavori, in particolare, implica la consegna di «merci» o la prestazione di «servizi», ai sensi degli articoli 28 e 57 TFUE.
La Corte evidenzia, inoltre, che la direttiva 2000/35 mira ad armonizzare le conseguenze del pagamento tardivo per conferire loro un effetto dissuasivo, in modo che le transazioni commerciali in tutto il mercato interno non risultino ostacolate, con la conseguenza che escludere gli appalti pubblici di lavori dal r.g. n. 3553/2020 5 beneficio dei meccanismi di lotta contro i ritardi di pagamento previsti dalla direttiva 2000/35, non solo contrasterebbe con l'obiettivo di tale direttiva, secondo cui la stessa deve disciplinare tutte le transazioni commerciali, ma avrebbe necessariamente anche la conseguenza di ridurre l'effetto utile dei suddetti meccanismi, soprattutto in un settore in cui i ritardi di pagamento possono porre problemi molto più rilevanti che in altri settori, a motivo dell'onerosità economica e dei rischi che tali appalti comportano per gli operatori economici.
Infine, rileva la Corte, siffatta interpretazione è coerente con quanto evidenziato nella relazione sulla proposta all'origine di tale direttiva circa, da un lato, lo squilibrio contrattuale che esiste tra un gran numero di imprese e alcune pubbliche amministrazioni, specialmente in settori come l'edilizia, in cui le condizioni di pagamento possono essere imposte alle imprese senza che esse abbiano effettivamente la possibilità di negoziarle e, dall'altro, circa la necessità di disciplinare le conseguenze dei ritardi di pagamento nel settore dell'edilizia pubblica.
Pertanto, alla luce soprattutto della suddetta interpretazione della Corte di
Giustizia Europea che fuga ogni dubbio circa l'applicabilità degli interessi moratori di cui al d. lgs. n. 231/02 al contratto in esame, l'appello deve essere accolto.
Dall'accoglimento dell'appello, deriva, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La condanna alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modif. dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dal al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 16267/2017 emesso dal Tribunale di Roma;
2) condanna il al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 11.035,00 per r.g. n. 3553/2020 6 il primo grado e in € 9.036,00 per il presente giudizio per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
10.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3553/2020 7