Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 101/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 03/04/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 03/04/2025 nella causa n. 101/2022 avente ad oggetto “opposizione a precetto” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza degli avv.ti GUERRIERO ANGELO e BONAVITA LUCIA
- opponente - e
(C.F./P.IVA: , col Controparte_1 C.F._2 ministero/assistenza dell'avv. DEL MAURO ALESSANDRA
- opposta - Conclusioni All'udienza del 03/04/2025 svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 proponeva opposizione al precetto notificatogli in rinnovazione in data 29/12/2021 ad istanza di per la somma complessiva di Controparte_1
€ 16.180,78, oltre interessi e spese, quale credito portato dal decreto reso dal Tribunale di Benevento a definizione del procedimento n. 425/2020 relativo alla statuizione del concorso al mantenimento delle due figlie, rispetto al quale sarebbe rimasto inadempiente. A fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: INESATTEZZA ed INESISTENZA DEL CREDITO, atteso che La sorte capitale indicata è errata. Laddove si richiede un importo di euro 11.700,00 per n. 11 mensilità. Si ricorda che il decreto stabilisce un assegno di mantenimento di euro 700 mensili. Euro 770 x 11 mensilità, assomma ad euro 7.700,00 Questa la sorte capitale descritta nell'atto di precetto, seppur in totale si richiedano euro 11.700,00. Inoltre va considerato che sul periodo complessivo indicato dal decreto reso dal tribunale di Benevento, il sig.
ha sempre corrisposto una somma mensile fino alla Parte_1
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concorrenza di euro 4.000,00. Per cui va sottratta tale somma (4.000,00) dal totale dovuto (7.700,00), non da quello erroneamente indicato.
Costituitasi in giudizio, insisteva per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto. A sostegno della pretesa, le seguenti motivazioni: […] all'esito del […] procedimento distinto dal n. R.G. 425/2020, il Tribunale di Benevento […] determinava in Euro 700,00 la misura dell'assegno di contribuzione al mantenimento per le figlie a carico del sig. […] condannato Parte_1 inoltre a pagare le spese di lite […] liquidate in Euro 2.097,50 per compensi professionali […] A seguito di reclamo […] la Corte d'Appello di Napoli […] nell'ambito del procedimento distinto dal n. R.G. 250/2021 […] confermava la sopradescritta ordinanza nella parte in cui stabilisce in Euro 700,00 la misura dell'assegno mensile di contribuzione al mantenimento per le figlie a carico del sig.
[…] condannato a pagare all'istante la somma di Euro 1.300,00 Parte_1 oltre rimb. forf. ed accessori di Legge a titolo di spese e competenze del giudizio di reclamo […] All'attualità, pertanto, così come risulta debitamente dall'atto di precetto in rinnovazione opposto, il sig. è moroso nei confronti della Parte_1 sig.ra per i mesi compresi tra Novembre 2019 ed Ottobre 2020 di Controparte_1 un importo pari ad Euro 7.700,00, non avendo versato alcunché in favore della convenuta, nonché per i mesi di Aprile 2021, Maggio 2021, Giugno 2021, Luglio
2021, Agosto 2021, Settembre 2021, Ottobre 2021 e Novembre 2021, sottratta la somma di Euro 200,00 che versa mensilmente, dell'importo di Euro 4.000,00 per un totale di Euro 11.700,00 […] desta perplessità come l'attore abbia
“sorprendentemente” ritenuto di poter fondare per intero il proprio atto introduttivo su un unico mero errore materiale rappresentato dalla circostanza di aver distrattamente indicato nella tabella riepilogativa delle somme dovute […] e, precisamente, nella voce dedicata alla sorta capitale al punto a), il riferimento al numero di 11 mensilità, anziché il più corretto riferimento al numero di 19 mensilità (oltretutto debitamente elencate nel punto n. 13 delle premesse del precetto opposto), senza che tuttavia tale errore materiale avesse comportato un conseguente errore di calcolo […].
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, non concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (v. ordinanza del 28/04/2022), la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ex art. 281sexies c.p.c., previo deposito di note conclusionali. II. Diritto Sull'opposizione Preliminarmente, giova precisare come, secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo
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di cognizione, che ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata (cfr. in termini Cass., Sez. 3, 20 marzo 2012, n. 4380) e nella quale, dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore (Cass., sez. 3, 28 giugno 2019, n. 17441, Rv. 654355 - 02). Pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr. tra le altre, la citata Cass., 4380/2012, ma anche Cass., Sez. 3, 28 luglio 2011, n. 16541), tale che spetta all'opponente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati (di norma, fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione) e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione. In tale ottica, non è escluso che nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato possa chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria. (Sez. 3, Ordinanza n. 12436 del 11/05/2021). Di conseguenza, anche l'opposto (vale a dire il creditore procedente), che ha la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre, sia mediante domande riconvenzionali, ove intenda munirsi di un titolo esecutivo che si aggiunga o si sostituisca a quello oggetto di opposizione, nel rispetto delle preclusioni processuali previste per la relativa proposizione (cfr. tra le altre, Cass., Sez. 3, 20 aprile 2007, n. 9494). In sostanza, il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, ove spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito (cfr. in tali termini, Cass., sez. 3, 7 marzo 2017, n. 5635). Ciò posto circa l'oggetto del giudizio e passando al merito, infondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione così come proposta.
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Parte opponente lamenta la inesattezza del credito precettato, in quanto
[…] le somme richieste con l'opposto atto di precetto non sono dovute per l'intero […], atteso che […] SONO STATE PRECETTATE n. 11 mensilità. Ogni mensilità corrisponde ad euro 700 […] per un totale di € 7.700,00 […] mentre
[…] L'opponente ha corrisposto, per pacifica affermazione della stessa parte opposta euro 4.000,00 […], senza contare che […] è errato […] computare le MENSILITA' relative ad un periodo di tempo (DA NOVEMBRE 2019) ANTECEDENTE la ordinanza resa dal Tribunale di Benevento (IN DATA 14.07.2020), con la quale è
SORTO IL DIRITTO A PERCEPIRE IL MANTENIMENTO […] (v. testualmente memoria ex art. 183 n. 1). Giova tuttavia precisare come, fermo il consolidato principio secondo cui L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Sez. 3, Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022), costituisce affermazione altrettanto consolidata quella secondo cui In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza (Cass. Sez. 1, 20/06/2023, n. 17570). Da quanto precede, dunque, vista l'esattezza degli importi comunque richiesti (v. esiti procedimento di calcolo riportato nel precetto e qui debitamente riportato, anche in punto di somme effettivamente versate dall'opponente) e l'assenza di espresse limitazioni nel titolo sotteso al precetto circa l'eventuale decorrenza del riconosciuto diritto al mantenimento dalla (posteriore) data della decisione rispetto a quella della domanda (v. decreto n. cron. 1947/2020 emesso dal Tribunale di Benevento – sez. Volontaria Giurisdizione;
così come confermato dal decreto n. cronol. 2202/2021 emesso dalla Corte di Appello di Napoli – Sez. persone e famiglia), non può che giungersi al rigetto dell'opposizione proposta, con il contestuale assorbimento, per il rilievo dirimente e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
La situazione di soccombenza venutasi a creare impone la condanna dell'opponente, non ammesso al gratuito patrocinio, alla rifusione in favore dell'opposta, ammessa al gratuito patrocinio (v. provvedimento dell'8 marzo 2022) delle spese di lite, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti e senza alcuna dimidiazione in questa sede (v. da ultimo Cass., Sez. II, Ord., 17 novembre 2022, n. 33924; nonché Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018; conf. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019) - tenuto
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conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate, disponendo tuttavia che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato (v. art. 133 TUSG).
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il precetto di Parte_1 cui in atti notificatogli ad istanza di , respinta o Controparte_1 comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione, come proposta;
condanna parte opponente , non ammesso al gratuito Parte_1 patrocinio, alla rifusione in favore di parte opposta , Controparte_1 ammessa al gratuito patrocinio, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 04/04/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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