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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2935/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
a scioglimento della riserva assunta dal giudice relatore all'udienza cartolare del 10.06.2025 ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2935/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Martorana;
Ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Felix Controparte_1 C.F._2
Garzelli;
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.01.2025 evocava in giudizio per Parte_1 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. in modifica delle condizioni di regolamentazione, affidamento e mantenimento dei figli minori di data 23.11.2017 Tribunale di Trani affidarsi il figli minori e Persona_1 [...] disporsi l'affido super esclusivo dei degli stessi alla madre con residenza prevalente degli stessi presso la sig.ra CP_2
.
2. Alla luce delle condotte paterne sopra descritte determinarsi il calendario eventuale di frequentazione padre- Pt_1 figli all'esito di apposita Consulenza Tecnica d'ufficio, che necessariamente dovrà determinare la capacità genitoriale del sig e comunque per determinare le condizioni di miglior affidamento dei figli minori e Controparte_1 Per_1 CP_2 ed i turni di responsabilità genitoriale.
3. Disporsi che il sig corrisponda a titolo di contributo al mantenimento CP_1 per ciascun figlio la somma di € 400 per una complessiva somma di € 800,00= mensile, a mezzo bonifico bancario;
l'importo sarà annualmente aggiornato in base agli indici ISTAT;
4. Ciascun genitore concorrerà per il 50% alle spese straordinarie per il figlio, così come individuate e disciplinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia”.
, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande avversarie pur manifestando Controparte_1 la volontà di corrispondere la somma di € 300,00 mensili per ciascun figlio, di corrispondere il 50% delle spese straordinarie documentate, previo invio di ricevute, mantenendo un regime di affidamento condiviso della prole, con facoltà per la madre, in quanto genitore collocatario, di assumere in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione relative alla quotidianità dei figli.
Con nota telematica congiunta del 16.05.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la definizione del procedimento e chiedevano la conversione dell'udienza di comparizione fissata al
05.06.2025 nella forma della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 10.06.2025 le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte delle quali chiedevano l'accoglimento: “modificarsi il provvedimento del Tribunale di
Trani di data 23 novembre 2017, pronunciato nell'ambito procedimento RG 5002/2017 VG, prevedendo che:
1) Disporsi l'affidamento condiviso dei minori e con residenza degli stessi presso Persona_1 Persona_2 la madre come di fatto è dalla nascita. In forza di ciò la madre potrà assumere autonomamente le decisioni inerenti l'Ordinaria amministrazione riguardanti la via quotidiana dei minori , inoltre alla stessa espressamente viene conferita capacità autonoma, con manleva ora per allora da ogni responsabilità dei responsabili degli enti, relativamente alle decisioni di straordinaria amministrazione relative ai rinnovi di documenti, decisioni e sottoscrizioni necessarie per autorizzazioni relative alle attività ludiche, educative e sportive ed iscrizioni scolastiche dei figli, obbligandosi la sig.ra a dare Pt_1 tempestiva comunicazione di un tanto al sig. CP_1
2) ll padre potrà vedere e tenere con sé i figli e quando vorrà senza limitazione territoriale, previa Per_1 CP_2 comunicazione telefonica e previo accordo con la sig.ra compatibilmente con le esigenze sportive, ludiche e scolastiche Pt_1 dei figli e delle esigenze dei genitori. Nei periodi di rispettiva responsabilità entrambi i genitori devono garantire la cura e la custodia dei minori e sono onerati di far rispettare e frequentare ai figli tutti gli impegni e le attività scolastiche ed extrascolastiche nelle quali gli stessi sono impegnati.
3) Sono in tutti i casi fatti salvi i diversi accordi presi di volta in volta dai genitori, che avranno la stessa validità di quelli scritti nella presente;
4) Il signor contribuirà al mantenimento dei figli e corrispondendo alla signora Controparte_1 Per_1 CP_2
, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 600,00 (in ragione di € 300,00 per ciascuno Parte_1 figlio), con decorrenza a far data dal corrente mese di maggio 2025. L'importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
5) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia che fa parte integrante del presente accordo (datato 20
Settembre 2019).
6) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora come è sempre avvenuto. Pt_1
7) Il signor si impegna altresì a farsi carico di un concorso di € 2.000,00 delle spese e compensi legali sostenute CP_1 dalla signora per questo procedimento da corrispondersi entro la data del 22.05.2025”. Pt_1
La causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto con nota telematica di data 27.03.2025.
****
Ritiene il Collegio di poter recepire integralmente gli accordi raggiunti dalle parti, come sopra indicati, in quanto conformi alla legge e non contrari agli interessi preminenti della prole minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. 2935/2025 R.G., così dispone:
- a modifica del provvedimento del Tribunale di Trani n. cron. 11948/2017 del 05.12.2017 pronunciato nell'ambito del procedimento n. 5002/2017 V.G. ratifica gli accordi raggiunti dalle parti circa la regolamentazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della prole nonché in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, come indicati nella parte motiva della presente decisione.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 24.06.2025.
Il Giudice est. dott. Matteo Del Vesco Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est.
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
a scioglimento della riserva assunta dal giudice relatore all'udienza cartolare del 10.06.2025 ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2935/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
Martorana;
Ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Felix Controparte_1 C.F._2
Garzelli;
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.01.2025 evocava in giudizio per Parte_1 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. in modifica delle condizioni di regolamentazione, affidamento e mantenimento dei figli minori di data 23.11.2017 Tribunale di Trani affidarsi il figli minori e Persona_1 [...] disporsi l'affido super esclusivo dei degli stessi alla madre con residenza prevalente degli stessi presso la sig.ra CP_2
.
2. Alla luce delle condotte paterne sopra descritte determinarsi il calendario eventuale di frequentazione padre- Pt_1 figli all'esito di apposita Consulenza Tecnica d'ufficio, che necessariamente dovrà determinare la capacità genitoriale del sig e comunque per determinare le condizioni di miglior affidamento dei figli minori e Controparte_1 Per_1 CP_2 ed i turni di responsabilità genitoriale.
3. Disporsi che il sig corrisponda a titolo di contributo al mantenimento CP_1 per ciascun figlio la somma di € 400 per una complessiva somma di € 800,00= mensile, a mezzo bonifico bancario;
l'importo sarà annualmente aggiornato in base agli indici ISTAT;
4. Ciascun genitore concorrerà per il 50% alle spese straordinarie per il figlio, così come individuate e disciplinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia”.
, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande avversarie pur manifestando Controparte_1 la volontà di corrispondere la somma di € 300,00 mensili per ciascun figlio, di corrispondere il 50% delle spese straordinarie documentate, previo invio di ricevute, mantenendo un regime di affidamento condiviso della prole, con facoltà per la madre, in quanto genitore collocatario, di assumere in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione relative alla quotidianità dei figli.
Con nota telematica congiunta del 16.05.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la definizione del procedimento e chiedevano la conversione dell'udienza di comparizione fissata al
05.06.2025 nella forma della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 10.06.2025 le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte delle quali chiedevano l'accoglimento: “modificarsi il provvedimento del Tribunale di
Trani di data 23 novembre 2017, pronunciato nell'ambito procedimento RG 5002/2017 VG, prevedendo che:
1) Disporsi l'affidamento condiviso dei minori e con residenza degli stessi presso Persona_1 Persona_2 la madre come di fatto è dalla nascita. In forza di ciò la madre potrà assumere autonomamente le decisioni inerenti l'Ordinaria amministrazione riguardanti la via quotidiana dei minori , inoltre alla stessa espressamente viene conferita capacità autonoma, con manleva ora per allora da ogni responsabilità dei responsabili degli enti, relativamente alle decisioni di straordinaria amministrazione relative ai rinnovi di documenti, decisioni e sottoscrizioni necessarie per autorizzazioni relative alle attività ludiche, educative e sportive ed iscrizioni scolastiche dei figli, obbligandosi la sig.ra a dare Pt_1 tempestiva comunicazione di un tanto al sig. CP_1
2) ll padre potrà vedere e tenere con sé i figli e quando vorrà senza limitazione territoriale, previa Per_1 CP_2 comunicazione telefonica e previo accordo con la sig.ra compatibilmente con le esigenze sportive, ludiche e scolastiche Pt_1 dei figli e delle esigenze dei genitori. Nei periodi di rispettiva responsabilità entrambi i genitori devono garantire la cura e la custodia dei minori e sono onerati di far rispettare e frequentare ai figli tutti gli impegni e le attività scolastiche ed extrascolastiche nelle quali gli stessi sono impegnati.
3) Sono in tutti i casi fatti salvi i diversi accordi presi di volta in volta dai genitori, che avranno la stessa validità di quelli scritti nella presente;
4) Il signor contribuirà al mantenimento dei figli e corrispondendo alla signora Controparte_1 Per_1 CP_2
, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 600,00 (in ragione di € 300,00 per ciascuno Parte_1 figlio), con decorrenza a far data dal corrente mese di maggio 2025. L'importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
5) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia che fa parte integrante del presente accordo (datato 20
Settembre 2019).
6) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora come è sempre avvenuto. Pt_1
7) Il signor si impegna altresì a farsi carico di un concorso di € 2.000,00 delle spese e compensi legali sostenute CP_1 dalla signora per questo procedimento da corrispondersi entro la data del 22.05.2025”. Pt_1
La causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto con nota telematica di data 27.03.2025.
****
Ritiene il Collegio di poter recepire integralmente gli accordi raggiunti dalle parti, come sopra indicati, in quanto conformi alla legge e non contrari agli interessi preminenti della prole minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. 2935/2025 R.G., così dispone:
- a modifica del provvedimento del Tribunale di Trani n. cron. 11948/2017 del 05.12.2017 pronunciato nell'ambito del procedimento n. 5002/2017 V.G. ratifica gli accordi raggiunti dalle parti circa la regolamentazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della prole nonché in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, come indicati nella parte motiva della presente decisione.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 24.06.2025.
Il Giudice est. dott. Matteo Del Vesco Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero