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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1171/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in qualità di erede di , elettivamente domiciliata Parte_1 Persona_1 in Vibo Marina, via Pizzo, n. 18, presso lo studio dell'avv. Raimondo Scuteri (PEC:
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE E
in persona del e rappresentante Controparte_1 CP_2 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, snc, presso i funzionari Gabriele Runca e Gessica Taverna (PEC: ) che lo Email_2 rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione licenziamento e risarcimento dei danni. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/08/2021, la de cuius , agiva in questa Persona_1 sede rappresentando l'illegittimità del licenziamento comminato, ritenuto non sorretto da giusta Cont causa, intimato il 29.06.2021 con conseguente condanna del al risarcimento del danno subito. La lavoratrice deduceva: 1) di aver prestato servizio, in qualità di docente a tempo indeterminato presso l'istituto d'Istr. Sup. “Morelli ” di Vibo Valentia;
2) con lettera recante CP_4 prot. n. 0007029 del 29.6.2021, di avere ricevuto dal Dirigente dell'Istituto Scolastico comunicazione di licenziamento a causa della sua inidoneità fisica, con decorrenza dal 04.07.2021
1 e, successivamente, previa rettifica del resistente, dal 06.06.2021; 3 ) di essersi assentata dal lavoro prima della risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto sottoposta a terapia salvavita;
4) di aver ricevuto comunicazione, a seguito di richiesta fatta dal Dirigente Scolastico, con cui veniva invitata a sottoporsi a vista medico collegiale;
5) di aver ricevuto l'invito a sottoporsi alla menzionata visita interveniva prima della scadenza della inabilità temporanea e del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro per malattia, ragion per cui la lavoratrice proponeva ricorso;
6) di esser stata dichiarata “non idonea in modo permanente ed assoluto al servizio a norma del D:P:R: nr. 171 del 27.7.2011, art. 3 comma 1 lettera A”, all'esito della visita dalla Commissione Medica di Verifica di Catanzaro, con verbale BL/S- Nr. 12193 del 12.05.2021; 7) di aver proposto, avverso tale ultimo provvedimento, ricorso innanzi alla Commissione Medica Interforze di Seconda Istanza del Ministero della Difesa di Roma;
8) di aver subito la risoluzione del rapporto di lavoro. Tutto ciò premesso proponeva ricorso all'intestato Tribunale chiedendo : “ In via principale ed in via preliminare , per i motivi di cui in fatto e diritto , accertare e dichiarare : il provvedimento impugnato nullo e privo di efficacia perché emesso dal Dirigente Scolastico carente di potere in materia di licenziamento di un docente e/o perché era preclusa la possibilità di poter licenziare il docente in base a quanto disposto dal decreto Sostegni in materia Covid o comunque dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 29.6.2021 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e/o per non aver esperito la procedura prevista in modo obbligatorio ancor prima di emettere il provvedimento di licenziamento e/o per non aver rispettato quanto disposto in materia per come indicato nei punti che precedono e/o comunque dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 29.6.2021 prot. nr. 0007029 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo o perché sfornito di giusta causa.; e per l'effetto ordinare e condannare al o a chi di CP_1 competenza di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro nonché ordinare ai convenuti o a uno di Essi la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti nonché a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita o mediante versamento dello stipendio incrementato da eventuali scatti , oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo intercorrente fra il licenziamento e la reintegrazione o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. In via subordinata , dichiararsi l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente e condannare il , nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in virtù del CP_1 licenziamento , oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo.
1. In ogni caso condannare al risarcimento dei danni, entrambi o uno di Essi , per come indicato nella parte narrativa secondo l'equo apprezzamento del giudice (ex art. 1226 c.c. che in via equitativa» appare congruo indicare in € cinquemila o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia In ogni caso condannare i convenuti in solido o uno di Essi al pagamento delle spettanze dovute, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali (15%), CPA, IVA .” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, il quale, preliminarmente, faceva presente che, nelle more del procedimento la prof.ssa
[...] con decreto n. 698 prot. 13831 del 28.12.2021 del Dirigente scolastico dell'Istituto Pt_1
Morelli, comunicato in data 07/02/2022, a seguito dell'accoglimento del ricorso amministrativo promosso dalla stessa presso la Commissione Medica di interforze di 2° livello, è stata reintegrata sul posto di lavoro essendo stato disposto l'annullamento della risoluzione del rapporto
2 indeterminato nr. 637 del 2.7.2021, con conseguente attribuzione degli stipendi non corrisposti per il periodo intercorrente dalla data del licenziamento a quello della riassunzione. Successivamente in data 30.09.2023 la prof.ssa è deceduta e, al fine di Persona_1 proseguire il giudizio in questione si è costituita in data 19.09.2024, la Sig.ra Parte_1 in qualità di erede della de cuius , insistendo nell'accoglimento delle domande formulate così come precisate all'udienza del 14.06.2023: “ voglia l'Ill.mo Giudice adito , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, trattenere la causa in decisione e accogliere le seguenti conclusioni : accertare il sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio che ha determinato l'annullamento della risoluzione del rapporto indeterminato da parte dello stesso organo che ha effettuato il licenziamento della prof.ssa nata a [...] il [...] e nel Persona_1 contempo accogliere tutte le altre domande e richieste proposte dalla ricorrente con l'atto introduttivo che non sono state riconosciute o corrisposte dall'Ente o da parte di chi viene riconosciuto come responsabile ,ed esattamente: 1)accertamento del risarcimento del danno conseguente alla intimazione del licenziamento illegittimo e per l'effetto con condanna del CP_1
o di chi di competenza al pagamento di detto danno , nella misura massima consentita o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia 2) condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria degli stipendi relativi al licenziamento , in quanto corrisposti tardivamente in data 23.8.2022 , 3) accertamento dei danni morali o biologici dovuti per la depressione contratta a seguito del licenziamento illegittimo , che si chiede che vengano liquidati in via equitativa , non essendo facilmente quantificabili con condanna a carico di entrambi i resistenti o uno di Essi . In ogni caso condannare i convenuti in solido o uno di Essi al pagamento delle spettanze dovute, comprese le spese , diritti ed onorari, oltre alle spese generali (15%)e agli accessori di legge“. Successivamente si costituiva in giudizio per la prosecuzione del giudizio Parte_1 della ante causa deceduta il 3.9.2023.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e rigetto, nel resto.
2. Relativamente alla richiesta di dichiarazione di nullità del licenziamento intimato: come si evince dalla documentazione versata in atti, la prof.ssa , con decreto n. 698 prot. 13831 Pt_1 del 28.12.2021 del Dirigente scolastico dell'Istituto Morelli ha ottenuto la reintegra nel posto di lavoro, con connessa corresponsione delle differenze retributive a lei spettanti. Per tale ragione, essendo l'interesse della ricorrente – limitatamente alla domanda di reintegra – soddisfatto, se ne dichiara la cessazione della materia del contendere.
3. Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno, tuttavia, il ricorso non può trovare accoglimento.
4. A sostegno delle pretese, parte ricorrente non ha fornito prova utile a dimostrare che dal licenziamento subito sia derivato un danno.
5. Per tale motivo, non sarebbe ammissibile una CTU esplorativa e neanche una condanna meramente generica al risarcimento del danno nel caso in cui, come nella specie, la domanda risulta priva di adeguata prova da cui desumere che la defunta, a causa e in conseguenza del licenziamento, abbia subito un danno.
6. In ragione di quanto appena detto, il ricorso va rigettato nel resto.
3 7. Le spese per il principio della soccombenza virtuale, tenuto conto che la domanda principale è Cont stata accolta in via amministrativa dopo il deposito del ricorso, vengono poste a carico del e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di reintegra;
- rigetta nel resto;
- condanna il in persona del e rappresentante Controparte_1 CP_2 legale pro tempore alla rifusione delle spese di lite di liquidate, in complessivi Parte_1 euro 1.300,00 oltre accessori di legge.
Vibo Valentia, 19/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in qualità di erede di , elettivamente domiciliata Parte_1 Persona_1 in Vibo Marina, via Pizzo, n. 18, presso lo studio dell'avv. Raimondo Scuteri (PEC:
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE E
in persona del e rappresentante Controparte_1 CP_2 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, snc, presso i funzionari Gabriele Runca e Gessica Taverna (PEC: ) che lo Email_2 rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione licenziamento e risarcimento dei danni. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/08/2021, la de cuius , agiva in questa Persona_1 sede rappresentando l'illegittimità del licenziamento comminato, ritenuto non sorretto da giusta Cont causa, intimato il 29.06.2021 con conseguente condanna del al risarcimento del danno subito. La lavoratrice deduceva: 1) di aver prestato servizio, in qualità di docente a tempo indeterminato presso l'istituto d'Istr. Sup. “Morelli ” di Vibo Valentia;
2) con lettera recante CP_4 prot. n. 0007029 del 29.6.2021, di avere ricevuto dal Dirigente dell'Istituto Scolastico comunicazione di licenziamento a causa della sua inidoneità fisica, con decorrenza dal 04.07.2021
1 e, successivamente, previa rettifica del resistente, dal 06.06.2021; 3 ) di essersi assentata dal lavoro prima della risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto sottoposta a terapia salvavita;
4) di aver ricevuto comunicazione, a seguito di richiesta fatta dal Dirigente Scolastico, con cui veniva invitata a sottoporsi a vista medico collegiale;
5) di aver ricevuto l'invito a sottoporsi alla menzionata visita interveniva prima della scadenza della inabilità temporanea e del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro per malattia, ragion per cui la lavoratrice proponeva ricorso;
6) di esser stata dichiarata “non idonea in modo permanente ed assoluto al servizio a norma del D:P:R: nr. 171 del 27.7.2011, art. 3 comma 1 lettera A”, all'esito della visita dalla Commissione Medica di Verifica di Catanzaro, con verbale BL/S- Nr. 12193 del 12.05.2021; 7) di aver proposto, avverso tale ultimo provvedimento, ricorso innanzi alla Commissione Medica Interforze di Seconda Istanza del Ministero della Difesa di Roma;
8) di aver subito la risoluzione del rapporto di lavoro. Tutto ciò premesso proponeva ricorso all'intestato Tribunale chiedendo : “ In via principale ed in via preliminare , per i motivi di cui in fatto e diritto , accertare e dichiarare : il provvedimento impugnato nullo e privo di efficacia perché emesso dal Dirigente Scolastico carente di potere in materia di licenziamento di un docente e/o perché era preclusa la possibilità di poter licenziare il docente in base a quanto disposto dal decreto Sostegni in materia Covid o comunque dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 29.6.2021 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e/o per non aver esperito la procedura prevista in modo obbligatorio ancor prima di emettere il provvedimento di licenziamento e/o per non aver rispettato quanto disposto in materia per come indicato nei punti che precedono e/o comunque dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 29.6.2021 prot. nr. 0007029 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo o perché sfornito di giusta causa.; e per l'effetto ordinare e condannare al o a chi di CP_1 competenza di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro nonché ordinare ai convenuti o a uno di Essi la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti nonché a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita o mediante versamento dello stipendio incrementato da eventuali scatti , oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo intercorrente fra il licenziamento e la reintegrazione o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. In via subordinata , dichiararsi l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente e condannare il , nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in virtù del CP_1 licenziamento , oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo.
1. In ogni caso condannare al risarcimento dei danni, entrambi o uno di Essi , per come indicato nella parte narrativa secondo l'equo apprezzamento del giudice (ex art. 1226 c.c. che in via equitativa» appare congruo indicare in € cinquemila o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia In ogni caso condannare i convenuti in solido o uno di Essi al pagamento delle spettanze dovute, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali (15%), CPA, IVA .” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, il quale, preliminarmente, faceva presente che, nelle more del procedimento la prof.ssa
[...] con decreto n. 698 prot. 13831 del 28.12.2021 del Dirigente scolastico dell'Istituto Pt_1
Morelli, comunicato in data 07/02/2022, a seguito dell'accoglimento del ricorso amministrativo promosso dalla stessa presso la Commissione Medica di interforze di 2° livello, è stata reintegrata sul posto di lavoro essendo stato disposto l'annullamento della risoluzione del rapporto
2 indeterminato nr. 637 del 2.7.2021, con conseguente attribuzione degli stipendi non corrisposti per il periodo intercorrente dalla data del licenziamento a quello della riassunzione. Successivamente in data 30.09.2023 la prof.ssa è deceduta e, al fine di Persona_1 proseguire il giudizio in questione si è costituita in data 19.09.2024, la Sig.ra Parte_1 in qualità di erede della de cuius , insistendo nell'accoglimento delle domande formulate così come precisate all'udienza del 14.06.2023: “ voglia l'Ill.mo Giudice adito , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, trattenere la causa in decisione e accogliere le seguenti conclusioni : accertare il sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio che ha determinato l'annullamento della risoluzione del rapporto indeterminato da parte dello stesso organo che ha effettuato il licenziamento della prof.ssa nata a [...] il [...] e nel Persona_1 contempo accogliere tutte le altre domande e richieste proposte dalla ricorrente con l'atto introduttivo che non sono state riconosciute o corrisposte dall'Ente o da parte di chi viene riconosciuto come responsabile ,ed esattamente: 1)accertamento del risarcimento del danno conseguente alla intimazione del licenziamento illegittimo e per l'effetto con condanna del CP_1
o di chi di competenza al pagamento di detto danno , nella misura massima consentita o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia 2) condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria degli stipendi relativi al licenziamento , in quanto corrisposti tardivamente in data 23.8.2022 , 3) accertamento dei danni morali o biologici dovuti per la depressione contratta a seguito del licenziamento illegittimo , che si chiede che vengano liquidati in via equitativa , non essendo facilmente quantificabili con condanna a carico di entrambi i resistenti o uno di Essi . In ogni caso condannare i convenuti in solido o uno di Essi al pagamento delle spettanze dovute, comprese le spese , diritti ed onorari, oltre alle spese generali (15%)e agli accessori di legge“. Successivamente si costituiva in giudizio per la prosecuzione del giudizio Parte_1 della ante causa deceduta il 3.9.2023.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e rigetto, nel resto.
2. Relativamente alla richiesta di dichiarazione di nullità del licenziamento intimato: come si evince dalla documentazione versata in atti, la prof.ssa , con decreto n. 698 prot. 13831 Pt_1 del 28.12.2021 del Dirigente scolastico dell'Istituto Morelli ha ottenuto la reintegra nel posto di lavoro, con connessa corresponsione delle differenze retributive a lei spettanti. Per tale ragione, essendo l'interesse della ricorrente – limitatamente alla domanda di reintegra – soddisfatto, se ne dichiara la cessazione della materia del contendere.
3. Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno, tuttavia, il ricorso non può trovare accoglimento.
4. A sostegno delle pretese, parte ricorrente non ha fornito prova utile a dimostrare che dal licenziamento subito sia derivato un danno.
5. Per tale motivo, non sarebbe ammissibile una CTU esplorativa e neanche una condanna meramente generica al risarcimento del danno nel caso in cui, come nella specie, la domanda risulta priva di adeguata prova da cui desumere che la defunta, a causa e in conseguenza del licenziamento, abbia subito un danno.
6. In ragione di quanto appena detto, il ricorso va rigettato nel resto.
3 7. Le spese per il principio della soccombenza virtuale, tenuto conto che la domanda principale è Cont stata accolta in via amministrativa dopo il deposito del ricorso, vengono poste a carico del e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di reintegra;
- rigetta nel resto;
- condanna il in persona del e rappresentante Controparte_1 CP_2 legale pro tempore alla rifusione delle spese di lite di liquidate, in complessivi Parte_1 euro 1.300,00 oltre accessori di legge.
Vibo Valentia, 19/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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