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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/02/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 19 settembre 2024 promossa da: nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. ; rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. l'Avv. BALDASCINI CHIARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, Nato a MILANO (MI) il 14/01/1982; Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLIO MINORE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL GIORNO 11 FEBBRAIO 2025
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 19 settembre 2024, , premesso di aver instaurato dal Parte_1
2015 fino al 23 novembre 2023 una relazione sentimentale con , dalla cui unione nasceva la Controparte_1 pagina 1 di 7 figlia minore (nata il [...]), riconosciuta da entrambi i genitori, lamentando che appena un Per_1 mese e mezzo dopo la nascita della figlia il padre si è allontanato dalla casa familiare, disinteressandosi della figlia, omettendo qualsiasi supporto e mantenimento, chiedeva al Tribunale adito, nel merito e in via principale,
l'affido esclusivo a sé della figlia minore con potere di decisione in capo alla madre sulle questioni di maggiore interesse per la figlia, visite della figlia con il padre come in ricorso indicate, un contributo al suo mantenimento nella misura di € 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie nonché la rimozione/posposizione del cognome paterno e la restituzione di arretrati per omesso mantenimento.
Depositata in seguito dalla parte attrice la memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. con le proprie istanze e domande, si perveniva alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 11 febbraio 2025, fissata con decreto in atti, ove il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 6 febbraio 2025 davanti al Giudice onorario dott.ssa Madera, rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: “ il padre non è mai stato presente per la figlia, tranne il primo mese, poi è sparito. Il mio problema è sempre il consenso del padre che non arrivava mai. Lui mi ha anche bloccato sul telefono, l'asilo aspetta ancora il documento di identità del padre. lui ha un'altra famiglia con un figlio di tre anni, di cui ho avuto conoscenza solo quando mia figlia aveva 5 mesi. La bambina è serena, non conosce per nulla il padre e non sa neanche chi sia. Comunque va all'asilo è serena. Io sono aiutata dalla mia famiglia sia economicamente che moralmente. Mio fratello anche mi aiuta con la piccola, la cognata e tutti. Io lavoro come commessa e guadagno 1200 con gli straordinari che faccio quando la bambina è all'asilo. Vivo in una casa di mia proprietà bella grande dove c'è un mutuo per cui pago € 530 al mese. lui ha dato qualcosa sporadicamente.
Io chiedo l'affido supersclusivo, visite alla mia presenza, un contributo di € 400 al mese oltre al 50% delle spese obbligatorie straordinarie. Rinuncio alla domanda di cambio/sostituzione del cognome e alla domanda di arretrati, con riserva di riproporle in altra sede. ”
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice si riportava alle domande della signora, insistendo per l'affido supersclusivo alla madre della figlia visite solo alla presenza della madre, un contributo di € 400,00 al mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie. Rinunciava alla domanda di cambio/ sostituzione del cognome e alla domanda di arretrati con riserva di riproporle in altra sede nonché rinunciava alle istanze istruttorie articolate.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice dava lettura del seguente provvedimento:
“Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che il convento è stato dichiarato contumace;
Emette i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
Rilevato come sia emerso dalle precise dichiarazione della parte attrice che il convenuto ha lasciato la casa familiare quando la piccola (nata il [...]) aveva appena un mese e mezzo, non facendovi più Per_1
pagina 2 di 7 ritorno, limitandosi prima a sporadici contatti telefonici o per messaggi solo su impulso della madre, non vedendo più la bambina dal 13 giugno scorso, avendo poi interrotto i rapporti e non chiedendo mai di poterla vedere anzi rifiutando finanche di partecipare al battesimo nonostante l'invito della madre, disinteressandosi del tutto della bambina, non partecipando mai alle decisioni e scelte di vita della medesima, versando somme di denaro del tutto sporadiche per il suo mantenimento, delegando da sempre ogni decisione e l'intera gestione
alla mamma, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere decisioni rilevanti per la figlia.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse posti in essere dal convenuto nei confronti della figlia, con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti della medesima, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare in concreto della figlia e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirla al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto, quindi, che la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre possa essere accolta, attesa la piena idoneità genitoriale della madre che da sempre si è presa cura della medesima con continuità e responsabilità, offrendole un contesto affettivo e ambientale adeguato.
Ritenuto altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, tutte le partiche amministrative comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità e tempestività, stante l'interruzione da tempo di rapporti.
Osservato che le eventuali visite del padre con la figlia devono essere stabilite come in dispositivo in modo tutelanti per la stessa come da richiesta della parte attrice.
Rilevato che, con riferimento all'assegno di mantenimento per la minore, come parte attrice abbia dichiarato di lavorare come commessa part time presso Oviesse con uno stipendio attuale comprensivo degli straordinari di €
1250 netti al mese;
dalle dichiarazioni dei redditi risulta dal 730/23 un reddito lordo di € 13.725; dal 730/24 di
€ 11.500, percepisce l'AU per la figlia di € 172; vive con la figlia nella casa familiare di sua proprietà gravata da mutuo con rata mensile di € 530 al mese;
è aiutata dai propri genitori che abitano anche vicino la casa;
quanto al padre lo stesso la signora riferisce che dovrebbe lavorare come grafico pubblicitario presso un'azienda; ha una casa di proprietà che pone in locazione;
vive con la compagna e un altro figlio,; null'altro è noto.
Osservato pertanto, che, alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato certo e attuale in ordine all'attività lavorativa del convenuto dotato comunque di piena capacità lavorativa che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia essendogli ciò importo dalle norme del nostro ordinamento, può essere accolta la richiesta della parte attrice, ponendo a carico del convenuto un assegno ritenuto equo e congruo nella misura come richiesta di € 400,00 al mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal mese di ottobre
2024 (riscorso iscritto il 19 settembre 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee
pagina 3 di 7 Guida del Tribunale di Milano qui richiamate atteso l'assenza di comunicazione tra le parti, disponendo che
l'AU venga percepito per intero dalla madre che è la sola che contribuisca alla sua gestione e cura, quale ulteriore forma di contribuzione.
Rilevato che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie orali.
Rilevato che la parte attrice ha rinunciato altresì alla domanda di cambio/sostituzione del cognome e alla
domanda di arretrati, con riserva di proporle in altra sede;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la terrà collocati anche ai Per_1 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via Federico De Roberto n. 5 La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni
(comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
2) Dispone che il padre possa vedere la figlia, solo previo accordo con la madre e congruo preavviso, solo ove lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo, compatibilmente con le esigenze della figlia medesima alla presenza della madre o di persona di fiducia, con gradualità inizialmente senza pernottamento;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza Controparte_1 dalla domanda e quindi dalla mensilità di ottobre 2024 (ricorso iscritto il 17.09.2024) mediante versamento a
entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 400,00 (annualmente rivalutabile con Parte_1 indici Istat-) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Prende atto che la parte ha rinunciato alle istanze istruttorie e alle domande di versamento degli arretrati ed al cambio/sostituzione del cognome.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c., il giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato. All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio.2025.
Il materiale probatorio
pagina 4 di 7 Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, avendo peraltro la parte attrice rinunciato alle istanze istruttorie articolate e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, ostacolante a una comunicazione proficua con la madre nell'interesse della figlia e con un sostanziale omesso mantenimento della minore, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto della minore, peraltro ancora in tenera età, ritenuto oltre tutto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti la figlia.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 11 febbraio 2025 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, avendo il medesimo interrotto ogni rapporto con la parte attrice appena dopo la nascita della figlia, disinteressandosi del tutto alla medesima e non partecipando da tempo alle decisioni e alle scelte di vita della medesima, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere le decisioni più rilevanti, impedendo ogni tipo di comunicazione strumentale al corretto e collaborante esercizio della genitorialità, creando di fatto situazioni di stallo decisionale, pregiudizievoli per l'interesse della minore.
Lo stesso ha omesso ogni tipo di versamento alla madre per il mantenimento della minore.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido superesclusivo della figlia minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto alla minore un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato, aiutata e supportata anche dalla propria famiglia di origine. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per la figlia, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per la figlia.
Quanto alle visite si provvede come da richiesta e in dispositivo in modo da tutelare la figlia minore.
Contributo al mantenimento della prole
pagina 5 di 7 Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 11 febbraio 2025 in punto economico in quanto idonei a garantire alla minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento della figlio, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice come formulata nelle dichiarazioni rese dalla stessa in udienza, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre in quanto è l'unica che provvede alla gestione e alla cura della figlio minore.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alle istanze istruttorie, così decide:
1) Affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche ai Per_1 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via Federico De Roberto n. 5 La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
2) Dispone che il padre possa vedere la figlia, solo previo accordo con la madre e congruo preavviso, solo ove lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo, compatibilmente con le esigenze della figlia medesima alla presenza della madre o di persona di fiducia, con gradualità inizialmente senza pernottamento;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza Controparte_1 dalla domanda e quindi dalla mensilità di ottobre 2024 (ricorso iscritto il 17.09.2024) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 400,00 (annualmente rivalutabile con Parte_1 indici Istat-) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Prende atto che la parte ha rinunciato alle domande di versamento degli arretrati ed al cambio/sostituzione del cognome.
5) Dichiara irripetibili le spese di lite. pagina 6 di 7 SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 12 febbraio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 19 settembre 2024 promossa da: nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. ; rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. l'Avv. BALDASCINI CHIARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, Nato a MILANO (MI) il 14/01/1982; Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLIO MINORE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL GIORNO 11 FEBBRAIO 2025
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 19 settembre 2024, , premesso di aver instaurato dal Parte_1
2015 fino al 23 novembre 2023 una relazione sentimentale con , dalla cui unione nasceva la Controparte_1 pagina 1 di 7 figlia minore (nata il [...]), riconosciuta da entrambi i genitori, lamentando che appena un Per_1 mese e mezzo dopo la nascita della figlia il padre si è allontanato dalla casa familiare, disinteressandosi della figlia, omettendo qualsiasi supporto e mantenimento, chiedeva al Tribunale adito, nel merito e in via principale,
l'affido esclusivo a sé della figlia minore con potere di decisione in capo alla madre sulle questioni di maggiore interesse per la figlia, visite della figlia con il padre come in ricorso indicate, un contributo al suo mantenimento nella misura di € 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie nonché la rimozione/posposizione del cognome paterno e la restituzione di arretrati per omesso mantenimento.
Depositata in seguito dalla parte attrice la memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. con le proprie istanze e domande, si perveniva alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 11 febbraio 2025, fissata con decreto in atti, ove il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, considerato che parte convenuta, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 6 febbraio 2025 davanti al Giudice onorario dott.ssa Madera, rendeva le dichiarazioni che di seguito si riportano: “ il padre non è mai stato presente per la figlia, tranne il primo mese, poi è sparito. Il mio problema è sempre il consenso del padre che non arrivava mai. Lui mi ha anche bloccato sul telefono, l'asilo aspetta ancora il documento di identità del padre. lui ha un'altra famiglia con un figlio di tre anni, di cui ho avuto conoscenza solo quando mia figlia aveva 5 mesi. La bambina è serena, non conosce per nulla il padre e non sa neanche chi sia. Comunque va all'asilo è serena. Io sono aiutata dalla mia famiglia sia economicamente che moralmente. Mio fratello anche mi aiuta con la piccola, la cognata e tutti. Io lavoro come commessa e guadagno 1200 con gli straordinari che faccio quando la bambina è all'asilo. Vivo in una casa di mia proprietà bella grande dove c'è un mutuo per cui pago € 530 al mese. lui ha dato qualcosa sporadicamente.
Io chiedo l'affido supersclusivo, visite alla mia presenza, un contributo di € 400 al mese oltre al 50% delle spese obbligatorie straordinarie. Rinuncio alla domanda di cambio/sostituzione del cognome e alla domanda di arretrati, con riserva di riproporle in altra sede. ”
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice si riportava alle domande della signora, insistendo per l'affido supersclusivo alla madre della figlia visite solo alla presenza della madre, un contributo di € 400,00 al mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie. Rinunciava alla domanda di cambio/ sostituzione del cognome e alla domanda di arretrati con riserva di riproporle in altra sede nonché rinunciava alle istanze istruttorie articolate.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice dava lettura del seguente provvedimento:
“Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che il convento è stato dichiarato contumace;
Emette i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
Rilevato come sia emerso dalle precise dichiarazione della parte attrice che il convenuto ha lasciato la casa familiare quando la piccola (nata il [...]) aveva appena un mese e mezzo, non facendovi più Per_1
pagina 2 di 7 ritorno, limitandosi prima a sporadici contatti telefonici o per messaggi solo su impulso della madre, non vedendo più la bambina dal 13 giugno scorso, avendo poi interrotto i rapporti e non chiedendo mai di poterla vedere anzi rifiutando finanche di partecipare al battesimo nonostante l'invito della madre, disinteressandosi del tutto della bambina, non partecipando mai alle decisioni e scelte di vita della medesima, versando somme di denaro del tutto sporadiche per il suo mantenimento, delegando da sempre ogni decisione e l'intera gestione
alla mamma, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere decisioni rilevanti per la figlia.
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse posti in essere dal convenuto nei confronti della figlia, con assenza totale di capacità tutelanti e protettive nei confronti della medesima, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare in concreto della figlia e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirla al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto, quindi, che la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre possa essere accolta, attesa la piena idoneità genitoriale della madre che da sempre si è presa cura della medesima con continuità e responsabilità, offrendole un contesto affettivo e ambientale adeguato.
Ritenuto altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, tutte le partiche amministrative comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità e tempestività, stante l'interruzione da tempo di rapporti.
Osservato che le eventuali visite del padre con la figlia devono essere stabilite come in dispositivo in modo tutelanti per la stessa come da richiesta della parte attrice.
Rilevato che, con riferimento all'assegno di mantenimento per la minore, come parte attrice abbia dichiarato di lavorare come commessa part time presso Oviesse con uno stipendio attuale comprensivo degli straordinari di €
1250 netti al mese;
dalle dichiarazioni dei redditi risulta dal 730/23 un reddito lordo di € 13.725; dal 730/24 di
€ 11.500, percepisce l'AU per la figlia di € 172; vive con la figlia nella casa familiare di sua proprietà gravata da mutuo con rata mensile di € 530 al mese;
è aiutata dai propri genitori che abitano anche vicino la casa;
quanto al padre lo stesso la signora riferisce che dovrebbe lavorare come grafico pubblicitario presso un'azienda; ha una casa di proprietà che pone in locazione;
vive con la compagna e un altro figlio,; null'altro è noto.
Osservato pertanto, che, alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato certo e attuale in ordine all'attività lavorativa del convenuto dotato comunque di piena capacità lavorativa che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia essendogli ciò importo dalle norme del nostro ordinamento, può essere accolta la richiesta della parte attrice, ponendo a carico del convenuto un assegno ritenuto equo e congruo nella misura come richiesta di € 400,00 al mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal mese di ottobre
2024 (riscorso iscritto il 19 settembre 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee
pagina 3 di 7 Guida del Tribunale di Milano qui richiamate atteso l'assenza di comunicazione tra le parti, disponendo che
l'AU venga percepito per intero dalla madre che è la sola che contribuisca alla sua gestione e cura, quale ulteriore forma di contribuzione.
Rilevato che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie orali.
Rilevato che la parte attrice ha rinunciato altresì alla domanda di cambio/sostituzione del cognome e alla
domanda di arretrati, con riserva di proporle in altra sede;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la terrà collocati anche ai Per_1 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via Federico De Roberto n. 5 La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni
(comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
2) Dispone che il padre possa vedere la figlia, solo previo accordo con la madre e congruo preavviso, solo ove lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo, compatibilmente con le esigenze della figlia medesima alla presenza della madre o di persona di fiducia, con gradualità inizialmente senza pernottamento;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza Controparte_1 dalla domanda e quindi dalla mensilità di ottobre 2024 (ricorso iscritto il 17.09.2024) mediante versamento a
entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 400,00 (annualmente rivalutabile con Parte_1 indici Istat-) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Prende atto che la parte ha rinunciato alle istanze istruttorie e alle domande di versamento degli arretrati ed al cambio/sostituzione del cognome.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c., il giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato. All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio.2025.
Il materiale probatorio
pagina 4 di 7 Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, avendo peraltro la parte attrice rinunciato alle istanze istruttorie articolate e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, ostacolante a una comunicazione proficua con la madre nell'interesse della figlia e con un sostanziale omesso mantenimento della minore, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto della minore, peraltro ancora in tenera età, ritenuto oltre tutto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti la figlia.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 11 febbraio 2025 le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, avendo il medesimo interrotto ogni rapporto con la parte attrice appena dopo la nascita della figlia, disinteressandosi del tutto alla medesima e non partecipando da tempo alle decisioni e alle scelte di vita della medesima, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere le decisioni più rilevanti, impedendo ogni tipo di comunicazione strumentale al corretto e collaborante esercizio della genitorialità, creando di fatto situazioni di stallo decisionale, pregiudizievoli per l'interesse della minore.
Lo stesso ha omesso ogni tipo di versamento alla madre per il mantenimento della minore.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido superesclusivo della figlia minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e che ha offerto alla minore un contesto di vita familiare del tutto accogliente ed adeguato, aiutata e supportata anche dalla propria famiglia di origine. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per la figlia, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per la figlia.
Quanto alle visite si provvede come da richiesta e in dispositivo in modo da tutelare la figlia minore.
Contributo al mantenimento della prole
pagina 5 di 7 Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 11 febbraio 2025 in punto economico in quanto idonei a garantire alla minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento della figlio, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice come formulata nelle dichiarazioni rese dalla stessa in udienza, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre in quanto è l'unica che provvede alla gestione e alla cura della figlio minore.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alle istanze istruttorie, così decide:
1) Affida la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche ai Per_1 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via Federico De Roberto n. 5 La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cosiddetto affido supersclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
2) Dispone che il padre possa vedere la figlia, solo previo accordo con la madre e congruo preavviso, solo ove lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo, compatibilmente con le esigenze della figlia medesima alla presenza della madre o di persona di fiducia, con gradualità inizialmente senza pernottamento;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, con decorrenza Controparte_1 dalla domanda e quindi dalla mensilità di ottobre 2024 (ricorso iscritto il 17.09.2024) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 400,00 (annualmente rivalutabile con Parte_1 indici Istat-) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate
4) Dispone che l'Assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
5) Prende atto che la parte ha rinunciato alle domande di versamento degli arretrati ed al cambio/sostituzione del cognome.
5) Dichiara irripetibili le spese di lite. pagina 6 di 7 SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 12 febbraio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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