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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/09/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2024 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella seguente composizione:
dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice rel dott. Cristian Soscia Giudice
nel procedimento n° 287-1/2024 introdotto da ato il 23/2/1977 a Firenze e residente in [...]
Matteotti n. 77, Codice Fiscale nella sua qualità di titolare dell'omonima C.F._1 impresa individuale con sede a ES NO alla via Vannini n° 33 Partita IVA P.IVA_1
ha emesso la presente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 25-9-2025 il Sig. nato il [...] a [...] e Parte_1 residente in [...], Codice Fiscale
, iscritto alla Sezione agenti e rappresentanti di commercio della Camera di C.F._1
Commercio di Firenze dal 26 Settembre 2013, titolare della medesima ditta individuale corrente in
ES NO, ha chiesto la concessione del termine ex art 44 comma 1 e 39 CCII per la presentazione della definitiva proposta di concordato ex art 84 ss CCII ovvero della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art 64 bis CCII.
Ha chiesto altresì la conferma ai sensi dell'art 55 comma 3 CCII delle misure protettive di cui all'art 54
CCII che sono state confermate con provvedimento del giudice delegato in data 27-9-2024 /7-10-2024 per la durata di 4 mesi.
pagina 1 di 14 Il Tribunale con decreto del 27-9-2024/8-10-2024 ha concesso ex art 44 CCII il termine di giorni 60 che è stato successivamente prorogato in data 13-11-2024 di ulteriori 60 giorni stante l'esigenza di interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate.
Anche le misure protettive sono state prorogate di ulteriori 4 mesi con provvedimento del giudice delegato del 20/24-2-2025.
In data 22-1-2025 la società ha depositato il ricorso per l'accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione ai sensi degli artt 40 comma, 44 comma 1 lettera A), artt 57 e 61 CCII.
Rinviata l'udienza del 29-1-2025 in quanto non ancora scaduto il termine per le opposizioni, in data 5-
3-2025 il collegio ha rilevato il deposito di opposizioni ex art 48 comma 4 CCII da parte dell'Agenzia delle Entrate e da parte dell' e si è riservato sull'istanza di omologazione. CP_1
Sciogliendo la riserva con provvedimento in pari data, il collegio ha ritenuto inapplicabile al caso in esame la disciplina degli accordi ad efficacia estesa di cui all'art 61 CCII finalizzata ad estendere all' , creditore non aderente, gli effetti della transazione proposta all'Agenzia delle Entrate in CP_1 considerazione dell'assenza di reale adesione di quest'ultima all'accordo: ha, quindi, riconvocato il debitore ed i creditori opponenti.
All'udienza del 30-4-2025, alla luce del contenuto del suddetto provvedimento, il debitore ha richiesto un rinvio per poter modificare l'accordo e depositare un'integrazione dell'attestazione.
In data 7-7-2025 il debitore ha depositato l'accordo stipulato con l' e l'integrazione CP_1 dell'attestazione ex art 58 comma 1 CCII ed ha insistito per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione con applicazione del cram down secondo la disciplina di cui all'art 1 bis d.l. 69/2023.
Fatte tali premesse, appare evidente che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'omologazione dovrà essere effettuata avuto riguardo alla struttura dell'accordo come parzialmente modificato.
L'art 57 statuisce che “ gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore in stato di crisi o di insolvenza” .
è un imprenditore individuale iscritto al Registro delle Imprese nella sezione speciale Parte_1 dei piccoli imprenditori e che svolge, da visura, l'attività di agente di commercio di tazze da torrefazione , vaseria e accessori anche se in concreto opera nel settore del commercio di arredi per alberghi e per attività turistico ricettive in genere.
In sede di ricorso ha evidenziato di versare in stato di grave crisi economico-finanziaria principalmente a causa della forte contrazione dei ricavi subita a causa delle restrizioni correlate alla pandemia da
CO -19 che hanno intaccato pesantemente il settore merceologico di riferimento (i ricavi del 2020 e del 2021, come risultanti dal Modello PF anno di imposta 2020 e dal Modello PF anno di imposta 2021 pagina 2 di 14 prodotti risultano pari rispettivamente ad Euro 103.136 ed Euro 110.699 contro un ammontare di ricavi dell'anno 2022 pari ad Euro 215.409 e dell'anno 2023 pari ad Euro 230.634,00).
L'impresa, per tale ragione, si è trovata a dover far fronte ad un indebitamento complessivo così composto e valutato anche con riguardo alla debitoria non passata al concessionario della riscossione:
- Passivo erariale e previdenziale elenco creditori ente creditore importi in euro
Age Risc. ar. 2753 e 2778 comma1 n. 1) c.c. 116.035,18 CP_2
CP_ Omessi vers. art. 2753 e 2778 c. 1 n. 1) 48.222,90 CP_2
Totale debiti previdenziali 164.258,08
Age Risc. articolo 2758 e 2778 c. 1 n. 7 c.c.) (irpef) age di firenze 337.931,71
Omessi vers. irpef art 2758 e 2778 comma 1 n. 7)
c.c. (irpef) DPE di firenze 126.983,18
Age risc. omessi vers. Art. 2758 e 2778 comma 19) c.c. age di 275.857,34 CP_2
Omessi versamenti IVA art 2578 e 2778 comma 7 DPE di Firenze 106.627,05
Age riscossione art 2752 comma 4 e 2778 comma 20 59.462,72 totale creditori erariali 906.842,08
- Debito bancario
/ 92.417,28 CP_3 Controparte_4
Si tratta del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione, sita in ES NO (Firenze), Via
Giacomo Matteotti, n. 77, unitamente ad un box auto ubicata in ES NO (Firenze), Via
Giacomo Matteotti, n. 75, di cui il è comproprietario con sua moglie, che è in regolare Pt_1 ammortamento.
- Altri Debiti scaduti destinati a restare fuori dell'accordo
Comune di Bolzano Ufficio Entrate 62,77
Comune di Bagno A Ripoli 102,95
Comune di ES NO 814,58
Comune di Buonconvento 1.870,54
993,14 Controparte_5
490,22 Controparte_6
365,41 Controparte_7
1.256,30 Controparte_8
1.671,13 Controparte_9
Controparte_10
pagina 3 di 14 Cont
879,14 CP_9
Camera di Commercio 495,79
Regione Toscana 3.550,27
Totale altri debiti scaduti 12.552,24
L'entità dei debiti non solo attesta che l'imprenditore, a livello dimensionale, non è piccolo, ma anche che versa in stato di grave crisi: i flussi dell'attività, che, come vedremo, si aggirano sui € 200.000 annui al lordo delle imposte e dei costi correnti, non sono adeguati a coprire i debiti pregressi ormai scaduti.
L'art 57 comma 2 CCII richiede, altresì, che “ gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'art 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'art 39 commi 1 e 3”.
Sotto il profilo formale, il debitore ha depositato tutta la documentazione richiesta dal legislatore.
Peraltro, conformemente alle prescrizioni di cui all'art 56 comma 2 lettere a), b) e d) come già esposto,
l'imprenditore ha indicato la propria attività, la situazione economico-finanziaria dell'impresa, ha descritto le cause e l'entità dello stato di crisi ed ha puntualmente dettagliato l'elenco dei creditori con l'indicazione dei crediti e la specificazione dei creditori che resteranno estranei all'accordo.
Sotto il profilo delle strategie d'intervento di cui all'art 56 comma 2 lettera c) CCII, il debitore ha illustrato di voler comporre la propria situazione di crisi trattando la propria debitoria nei termini seguenti:
- avanzando una proposta di transazione fiscale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell' ; CP_1
- proseguendo regolarmente l'ammortamento del mutuo;
- pagando integralmente, al di fuori dell'accordo, i debiti diversi.
In data 27/9/2024, quindi, il ricorrente, a mezzo PEC indirizzata all' Controparte_11 di Firenze e all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze, secondo quanto previsto dall'art 63, co 2, CCI, ha formulato una proposta di transazione (pagamento parziale) dei tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali ai sensi dell'art. 63 CCI nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 CCI che prevede:
- il pagamento in dieci anni,
- con rate trimestrali solari,
- del 40% del debito erariale quantificato in € 362.000
pagina 4 di 14 In data 22/11/2024 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze a mezzo PEC ha comunicato al ricorrente il rigetto della proposta di transazione.
In data 27/9/2024 a mezzo PEC indirizzata all' di Firenze e all' Controparte_11 CP_1 di Firenze il ricorrente ha formulato, altresì, una proposta di transazione fiscale relativa ai contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza ed assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e agli accessori ai sensi dell'art. 63 CCI che prevedeva il pagamento di complessivi € 66.000
In relazione a tale proposta, in data 13/11/2024 l' di Firenze a mezzo PEC ha trasmesso al CP_1 ricorrente la determinazione n. D20240263 del 12/11/2024 con la quale ha rigettato la proposta di transazione.
Successivamente, il ricorrente, proseguendo le trattative, ha stipulato, con scambio di PEC in data 1-7-
2025, un accordo con l' , che ha, contestualmente, rinunciato alla opposizione del creditore CP_1 avverso l'originaria proposta di accordo.
Quest'ultima prevede il pagamento del 40% dei debiti erariali e del 40% dei debiti previdenziali, pari rispettivamente ad € 362.000 e ad € 66.000, per complessivi € 420.000 circa: il debitore, in ogni caso, precisa che “ in caso di involontarie difformità sull'ammontare del credito in oggetto, l'importo offerto sarà comunque, pari almeno al 40% del relativo credito”.
Il piano indica che la provvista necessaria a far fronte alle obbligazioni assunte con gli accordi in oggetto sia acquisita grazie alla prosecuzione dell'attività d'impresa, con destinazione, per il periodo di dieci anni di ogni provento dell'attività (al netto delle sole spese di mantenimento del ricorrente e dei suoi familiari, nonché del pagamento delle rate residue del mutuo contratto per l'acquisto della unità immobiliare sopra descritta).
Come ha precisato il ricorrente, la realizzazione di detto piano non richiede né la concessione di linee di credito, né di crediti di fornitura, né di investimenti in immobilizzazioni né materiali né finanziarie e prevede solo la destinazione ai creditori dei seguenti importi guadagnati quali provvigioni, indennità
FIRR ed indennità suppletiva di clientela per un lasso di tempo di 10 anni.
Per riuscire a far fronte alle obbligazioni nascenti dall'accordo si ipotizza:
- la destinazione nei primi 5 anni di un importo di € 36.000 su base annua per complessivi €
180.000;
- la destinazione nei successivi 5 anni di un importo annuo di € 48.000 per complessivi €
240.000.
Il debitore ha evidenziato che tali erogazioni appaiono oltremodo sostenibili a fronte dei suoi redditi e delle sue spese ordinarie, che si indicano nella misura esplicitata nelle proposte di transazione (non si riportano i dati indicati in ricorso stante la sia pur minima discrepanza): pagina 5 di 14 Riepilogo Piano
Reddito medio annuo 222.000
Abbattimento 15% prudenziale 32.000
Reddito utilizzato ai fini del 190.000
Piano
Imposizione Fiscale Stimata 95.000
Reddito Netto Imposte 95.000
Rata Mutuo per 12 10.200,00 CP_12
Mensilita' ( €850 mese)
Mantenimento su base annua € 30.000,00
(2.500 mese)
Reddito Netto Annuo Residuo 54.800 che corrispondono ad € ai Fini Dell'adempimento Del 548.000 in 10 anni.
Piano
A riprova delle serietà del Piano, è previsto il rilascio da parte del coniuge del ricorrente di una garanzia ipotecaria entro 30 giorni dalla definitiva omologazione dell'Accordo sulla quota residua del
50% della casa di abitazione, in favore dei creditori aderenti all'Accordo, aggiungendo quindi altro attivo a garanzia delle obbligazioni assunte con l'Accordo, in questi termini:
- importo € 100.000 pari alla valutazione del 50% dell'immobile secondo i valori OMI massimi al netto del mutuo (vedi sul punto le quantificazioni poco sotto riportate), da ripartire proporzionalmente a favore dei creditori aderenti
- per Tributi Erariali per € 79.000 (79%); Controparte_13
-Agenzia della Riscossione per Contributi previdenziali per € 21.000 (21%);
E' versata in atti, conformemente alla previsione di cui all'art 57 comma 4 CCII, la relazione del professionista indipendente dottor nella quale viene attestata la veridicità dei dati aziendali e Per_1 soprattutto la fattibilità del piano.
Sotto quest'ultimo aspetto, l'attestatore, infatti, con riguardo alla originaria proposta, nella sua prima relazione, ha evidenziato che i dati reddituali, essenziali ai fini della valutazione della effettività della provvista, sono stati individuati con criteri oltremodo prudenziali atteso che:
- il reddito medio è stato prudenzialmente ridotto del 15% rispetto al risultato effettivo raggiunto nel biennio 2022/2023;
- il reddito è stato correttamente ridotto del 50% a fronte delle attuali aliquote fiscali e previdenziali;
pagina 6 di 14 - è stata correttamente decurtata la rata del mutuo per un importo più ampio rispetto alla rata mensile residua che è di € 818,81;
- sono state decurtate spese di mantenimento mensili per € 2.500, ritenute congrue tenuto conto della composizione del nucleo familiare.
L'attestatore, partendo dal presupposto che l'ammontare annuo delle rate del mutuo è pari ad € 9827, giunge ad asserire che il debitore può destinare alla soddisfazione dei creditori l'importo di € “ 55.173 che diviso per 12 mensilità porta ad un importo di € 4.598 mensili a fronte dell'importo indicato di € 3000 per i primi 3 anni)” e preso atto che il fabbisogno per l'adempimento dell'accordo è individuabile in € 420.000 ha asserito che “ le dette assunzioni prudenziali consentono di ritenere che eventuali riduzioni future del reddito lordo imposte nell'ordine di circa € 30.000/35.000 non influirebbero sulla fattibilità del piano”.
Tale surplus, che si genera annualmente rispetto alle esigenze di piano, ha consentito al professionista indipendente di attestare la fattibilità del piano anche a seguito della modifica degli impegni assunti a fronte dell'accordo raggiunto con l' . CP_1
Come asserito, la società aveva proposto una transazione previdenziale che prevedeva il pagamento dei relativi crediti nella misura del 40%: all'esito della precisazione del credito contenuto in cartella ( CP_1 precisazione del 3-10-2024) e non ancora andato a ruolo ( precisazione del 4-10-2024) il pagamento proposto all' sarebbe stato di effettivi € 106.619,42. CP_1
L'accordo raggiunto prevede, invece, il pagamento della somma omnicomprensiva di €173.710,95 rispetto agli iniziali € 106.619,42 (con un differenziale positivo per l' di € 67.091,53). CP_1
L'attestatore, analizzando il fatturato fino al 31-3-2025, le movimentazioni sui saldi di conto,
l'ammontare dei crediti maturati e non riscossi e l'ammontare dei crediti tributari e previdenziali esigibili post piano, ha rilevato che il surplus effettivo di piano pari inizialmente ad € 82.336,17, nelle more, si è incrementato di € 26.120 quale maggior credito verso e del saldo positivo di Parte_2 conto corrente al 5-6-2025 di € 29.417,17, per complessivi € 137.873,34 sufficienti per far fronte al maggior pagamento di € 67.091,53, e agli ulteriori oneri maturati nel periodo per debiti tributari e CP_1 previdenziali scaduti ( IVA E non versati tra la fine del 2024 e inizio 2025 oltre sanzioni ed CP_1 interessi), il tutto per complessivi € 100.628,57.
Il professionista ha, quindi, evidenziato che “ Come si evince dalla tabella sopra riportata, pure riducendosi il buffer stimato in euro 37.244,77 rispetto all'originario importo di euro 82.336,17, tuttavia i maggiori attivi…. consentono di procedere ad una copertura delle maggiori passività stimate
e delle passività tributarie e previdenziali resi liquidi ed esigibili sino al 31-3-2025. rendendo quindi il piano proposto comunque realizzabile” . pagina 7 di 14 Fatta tale premesse, perché l'accordo ed il piano sottostante rispondano al modello legale è necessario, come prevede l'art 57 comma 3 CCII, che gli stessi siano idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione nel caso, come quello di specie, di crediti già scaduti.
L'imprenditore, nel piano, ha testualmente precisato che “ i flussi di cassa….. consentono il pagamento dei creditori non aderenti scaduti per Euro 12. 552, nel termine di 120 giorni, in quanto detto pagamento avverrebbe tramite crediti già scaduti e nei confronti di soggetti solvibili per Euro 3.058,07 (oggetto di pignoramento) e per la differenza pari ad Euro 9.494,17 mediante l'utilizzo dei flussi di reddito”.
L'attestatore, a sua volta, ha attestato l'idoneità del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei: a ben vedere, il dottor non ha approfondito in modo analitico quale sia la Per_1 provvista necessaria per far fronte al pagamento di tali crediti, tuttavia, la legittimità dell'attestazione sul punto non può essere posta in discussione.
Il professionista, infatti, ha riscontrato che mensilmente il signor può porre a disposizione dei Pt_1 suoi creditori la somma di €4.598 che, già di per sé, risulterebbe sufficiente in 4 mesi al pagamento dell'importo complessivo di € 12.552 ( 4.598x4=18.392).
Resta, infine, da analizzare la convenienza dell'accordo rispetto alla prospettiva liquidatoria.
L'art 63 comma 1 CCII impone, infatti, che laddove nell'ambito delle trattative, che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione di cui agli artt 57,60 e 61, il debitore proponga il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei relativi accessori nonché dei contributi, l'attestazione del professionista indipendente relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il ricorrente, con valutazione condivisa dall'attestatore, a tal proposito, ha evidenziato che, in caso di liquidazione giudiziale, dovrebbe cessare l'attività, atteso che l'apertura della procedura concorsuale individuale comporterebbe la perdita della iscrizione alla sezione degli Agenti e Rappresentanti, indispensabile per esercitare l'attività, con la perdita anche di ogni e qualsiasi indennità suppletiva di clientela spettantegli.
L'attestatore, altresì, ha puntualizzato che, in caso di apertura della procedura liquidatoria, uno dei principali elementi dell'attivo effettivamente disponibile per i creditori sarebbe rappresentato dalla quota del 50% sull'unità immobiliare sita in ES NO alla Via Giacomo Matteotti, n. 77 e su un box auto sito in ES NO alla Via Giacomo Matteotti, n. 75 valutati in base ai valori OMI complessivamente € 288.050 e su cui gravano un'ipoteca per residuo mutuo di € 92.417,28 e un'iscrizione ipotecaria dell'ADER di € 178.284,92
pagina 8 di 14 Vi sarebbero, inoltre, da riscuotere crediti verso clienti, maturati alla data del 31.12.2024, per un totale di € 106.086 e ad importi a credito a titolo di FIRR stimabili in circa € 30.000
Il debitore ha operato un raffronto comparativo, pienamente condiviso dall'attestatore tra
A) Attivo ritraibile da liquidazione giudiziale-
- Valore comproprietà immobiliare al 50% € 100.000 ( tenuto conto del deprezzamento da vendita competitiva) che al netto della quota di ipoteca afferente il mutuo è di € 54.000;
- Crediti maturati € 106.086
- FIRR € 30.000
Totale € 236.086
B) Attivo ritraibile da Accordo
- Pagamento creditore ipotecario € 92.417 che è estraneo, ma non esigibile immediatamente perché in regolare ammortamento;
- Pagamento creditori non aderenti € 12.552 nei 120 per € 3.058,07 con il retratto di un pignoramento ed € 9.494,17 con flussi di reddito.
- Pagamento creditori aderenti (in cram down) per € 507.844 in 10 anni
Totale € 615.813
Appare di tutta evidenza che in caso di liquidazione giudiziale:
- le somme ritraibili dalla vendita del bene sarebbero assorbite dai creditori ipotecari;
- i creditori destinatari della transazione fiscale avrebbero un soddisfacimento decisamente inferiore rispetto a quello previsto dagli accordi: nel primo caso percepirebbero solo le residue somme rivenienti dall'immobile ( € 54.000) e proporzionalmente i residui € 136.086 mentre nel secondo caso otterrebbero € 420.000 che potrebbero ascendere secondo le stime dell'attestatore ad € 551.730 ricevendo tutti parziale soddisfazione e, peraltro, potrebbero confidare sulla garanzia prestata dalla moglie del sulla sua quota di immobile che accresce Pt_1 ampiamente la garanzia patrimoniale..
Appare, quindi, integrato l'ulteriore presupposto della convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale attestato dal professionista indipendente.
Premesso tutto quanto precede sul contenuto degli accordi, sul piano sotteso e sulla fattibilità dello stesso, anche con riguardo al pagamento nei termini di legge dei creditori estranei, un accordo di ristrutturazione può essere omologato solo se interviene con i creditori che rappresentino almeno il
60% dei crediti.
Nel caso di specie, l'imprenditore ha raggiunto un accordo reale, con scambio di Parte_1
PEC su una proposta accettata, solo con l' . CP_1
pagina 9 di 14 Utilizzando i dati riportati nell'elenco dei creditori ( documento F5) dallo stesso debitore e che devono essere ritenuti veritieri, a fronte dell'attestazione intervenuta sul punto da parte del professionista, emerge che l'entità complessiva dell'esposizione debitoria ammonta ad € 1.374.580,76 ( preme rilevare che anche l'esposizione erariale in senso stretto è più elevata di quella indicata in piano dal momento che riporta anche quella da dichiarazione e non ancora versata).
L'esposizione verso l' risulta di complessivi € 266.548,54 cosicchè rappresenta il 19,39% , CP_1 percentuale decisamente inidonea a consentire l'omologazione del piano.
Nel caso di specie, la proposta di accordo è stata inoltrata anche all'Agenzia delle Entrate che, però, non ha aderito e, peraltro, si è opposta all'omologazione.
Il debitore, quindi, ha chiesto espressamente di procedere al cram down fiscale, ai sensi, però, dell'art
1 bis della legge 10-8-2023 n° 103 di conversione del D.L. 13-6-2023 n° 69, che ha dettato la disciplina transitoria applicabile testualmente” Ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 Marzo 2019 numero 20 o della legge 22 Aprile 2021 numero 53.”
L'art 63 CCII è stato integralmente sostituito dall'art 16 D. Lgs. 13-9-2024 n° 136 ed ai sensi dell'art
56 comma 3 del medesimo decreto, la modifica è entrata in vigore il 28-9-2024 e si applica alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.
La disciplina transitoria di cui all'art 1 bis, quindi, è applicabile solo alle proposte di transazione fiscale che, risultano depositate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art 63 del D. Lgs. 14 del 2019 in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto citato e fino al 27-9-2024.
Nel caso di specie, risulta in atti che le proposte di transazione fiscale sono state inoltrate a mezzo PEC all' e all'Agenzia delle Entrate in data 27-9-2024 come comprovato Controparte_11 in atti dal ricorrente: l'inoltro in tale forma integra il deposito ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art 63 CCII nel testo previgente.
Il comma 2, infatti, sanciva espressamente che “ la proposta di transazione unitamente alla documentazione di cui agli artt 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'art 88 comma 3” .
Appare evidente che il “deposito“ richiamato dalla normativa non afferisce al deposito del ricorso avente ad oggetto la domanda di omologazione, ma riguarda proprio l'inoltro nella sfera di conoscenza dell'ente della proposta di transazione fiscale con gli strumenti che la legge prevede tra i quali rientra, oltre al deposito cartaceo, anche quello per Posta Elettronica Certificata.
Consegue a questo che il deposito con PEC in data 27-9-2025 è avvenuto sotto l'egida della normativa transitoria disciplinata dall'art 1 bis DL 13/6/2023 n 69. pagina 10 di 14 Tale norma prevede, al comma 2, che il tribunale omologa degli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti di gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie, quanto ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
b) l'adesione è determinante al fine di raggiungere la percentuale del 60%;
c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderente agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno ¼ dell'importo complessivo dei crediti;
d) la proposta di soddisfacimento (dell'amministrazione finanziaria e degli enti di gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie) è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) il soddisfacimento dei crediti dei predetti enti 'pubblici' è almeno pari al 30% dell'ammontare dei rispettivi crediti inclusi sanzioni e interessi.
Nel caso di specie, a fronte della disamina compiuta precedentemente ricorrono tutte le condizioni previste ai punti a-b-d-e dal momento che: - il debitore prosegue l'attività e paga i suoi creditori proprio con i proventi dell'attività d'impresa, - la proposta di soddisfacimento è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, - la misura del soddisfacimento è superiore al 30% e soprattutto l'adesione dell'amministrazione finanziaria è essenziale per raggiungere il 60% delle adesioni atteso che il credito dell'Agenzia sulla debitoria complessiva è già di per sé pari al 72,97%
Non ricorre il requisito di cui al punto c) atteso che, come si è potuto constatare dai conteggi compiuti,
l' , che ha aderito agli accordi, ha un monte crediti del 19,39% e non del 25%. CP_1
Per tale fattispecie, quindi, si deve ricorrere all'applicazione del comma 3 del medesimo art 1 bis che statuisce che, laddove non sussista il presupposto di cui al precedente punto c), il cram down trova, comunque, applicazione qualora, ferme restando tutte le altre condizioni di cui ai punti a), b) e d), la percentuale di soddisfacimento dei crediti degli enti 'pubblici' non è inferiore al 40% e la dilazione di pagamento non eccede il periodo di 10 anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
Fermo restando quanto si è detto relativamente alle condizioni di cui ai punti a), b) e d), nel caso in esame, ricorrono anche questi ultimi due requisiti:
- il debitore, pur avendo quantificato i crediti erariali in una certa misura, ha testualmente previsto nella proposta di transazione fiscale di soddisfare l'Agenzia delle Entrate comunque nella misura del 40%:
- la durata del piano è decennale, limite massimo previsto dall'art 1 bis).
Avverso l'accordo, così come strutturato, ha proposto opposizione l'Agenzia delle Entrate per le ragioni di seguito esposte, che, però, non trovano fondamento: pagina 11 di 14 1) l'asserzione debitoria secondo la quale la ditta individuale sarebbe andata in crisi a seguito della contrazione dei ricavi dovuti alla pandemia, non sarebbe veritiera atteso che dall'istruttoria dell'Agenzia sarebbe emerso che i versamenti delle imposte (principalmente
IVA ed IRPEF) sono stati omessi sin dalla costituzione della ditta individuale avvenuta nel
2013.
2) la misura di quanto offerto in pagamento pari ad € 362.000 su un credito complessivo di €
926.198,40 non può ritenersi congrua a fronte dell'entità considerevole del credito tributario, accumulato nel corso degli anni nonostante la capacità reddituale oltremodo elevata palesata negli anni.
Tali argomenti, che rinviano alla valutazione del profilo di meritevolezza del debitore, sebbene rientrino tra i parametri, che i funzionari dell'Agenzia delle Entrate devono analizzare in forza della circolare dell'Agenzia n° 34/E del 29-12-2020 per decidere se aderire o meno alle proposte di transazione fiscale, non devono essere valutati dal Tribunale ai fini dell'omologazione dell'accordo mediante cram down, atteso che il legislatore ha privilegiato, nella indagine che deve svolgere il
Tribunale, il requisito della convenienza rispetto a quello della meritevolezza. La norma, infatti, impone al collegio di verificare la maggior convenienza dell'accordo rispetto alla liquidazione giudiziale ed, altresì, che la misura del soddisfacimento non sia inferiore ad un certo limite prevalutato come esaustivo per l'Erario: ogni altra indagine sulle cause dell'indebitamento e sul contegno tenuto dal debitore in qualità di contribuente, non rileva ai fini dell'omologazione dell'accordo.
Non rileva neppure l'entità dell'indebitamento complessivo atteso che è sufficiente che di questo venga pagato all'Erario il 40% .
3) la dilazione proposta in 10 anni è eccessiva, non sussiste apporto di finanza esterna e l'unica garanzia di adempimento offerta non risulta capiente rispetto all'entità degli importi da garantire.
Anche queste doglianze non appaiono conferenti atteso che il termine di dieci anni è il massimo previsto dalla legge, ma è oltremodo legittimo, l'apporto di finanza terza non è previsto come essenziale dal modello legale degli accordi di ristrutturazione, e la garanzia prestata dalla signora appare capiente, come ha valutato l'attestatore, almeno per € 54.000 come si è detto per la Pt_3 quota del in caso di vendita forzata. Pt_1
4) il piano si basa esclusivamente sui flussi di cassa aziendali e sull'esclusiva capacità lavorativa del debitore.
Tale circostanza è stata analizzata dall'attestatore che ha effettivamente considerato che eventuali problematiche personali potrebbero peggiorare la capacità lavorativa e conseguentemente i flussi pagina 12 di 14 reddituali attesi, ma ha anche rilevato che l'alea connessa alla situazione di persona fisica potrebbe avere risvolti anche in senso più favorevole ai creditori come nel caso di vicende successorie positive.
Va, in ogni caso, sottolineato che tutto il piano è stato costruito sulla storicità reddituale di un'impresa individuale che va avanti dal 2013 e che, come tale, appare affidabile.
5) non sussisterebbero due delle condizioni previste dall'art.
1-bis, comma 3, decreto-legge n.
69 del 2023, ossia:
a) il requisito «degli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione».
Tale carenza, a fronte dell'accordo raggiunto con l' , non sussiste più: peraltro il legislatore non ha CP_1 dettato delle tempistiche stringenti o perentorie per il raggiungimento dei vari accordi da omologare con i creditori e, quindi, l'accordo con l' , anche se successivo al deposito del ricorso, va ritenuto CP_1 tempestivamente raggiunto.
b) mancato raggiungimento della percentuale minima di soddisfazione del 40% a favore dell'Erario atteso che a fronte di un debito complessivo pari ad euro 926.198,40, viene proposto un pagamento di euro 362.000,00 che in termini percentuali equivale al 39% di soddisfazione.
Anche tale contestazione non ha fondamento atteso che il debitore ha indicato specificatamente che intende far fronte al pagamento del 40% del debito erariale anche nel caso in cui il debito effettivo fosse maggiore.
L'Agenzia, a tal proposito, ha evidenziato testualmente che “la “storia” del richiedente depone, nella specie, chiaramente nel senso che, a fronte di flussi di cassa notevoli, anche in passato, a discapito di ogni paventata situazione di crisi, comunque le obbligazioni erariali non sono mai state adempiute.
Dovendo, quindi, essere sottoposto ad approfondito stress test, e ciò anche considerando l'ottica peggiorativa del cd. worst case (volumi di vendita al di sotto di quelli previsti, ecc.), laddove, viceversa, la relazione tecnica non contiene alcun concreto e ragionato accertamento circa la tenuta delle valutazioni economiche fatte e dovendosi, pertanto, escludere la dimostrazione dell'attuabilità dell'accordo.”
Come già anticipato, la meritevolezza valutata con riferimento al contegno del contribuente non rappresenta un elemento da valutare.
In ogni caso, visto che l'opponente eccepisce inattuabilità in concreto dell'accordo, bisogna ribadire che la fattibilità del piano sotteso all'accordo è stata attestata dal professionista indipendente che ha argomentato in modo articolato le ragioni del proprio assunto.
Ciononostante, risulta che il debito erariale complessivo sia asceso ad € 926.198,40 rispetto agli €
906.842,08 dichiarati in piano.
pagina 13 di 14 Tale scostamento, però, oggettivamente non ingente a fronte dei valori in piano, non incide sulla fattibilità dello stesso dal momento che si fonda su dati reddituali futuri determinati prudenzialmente su base storica, con un abbattimento del 15%, e senza previsione di alcun aumento di redditività nei 10 anni futuri, ed inoltre l'attestatore ha previsto un “ buffer stimato in euro 37.244,77” e vi è la garanzia della moglie che in termini prudenziali vale almeno € 54.000.
Peraltro, all'udienza del 5-3-2025 il commissario ha asserito che il debitore sta proseguendo l'attività con risultati in linea con le previsioni di piano.
Alla luce delle considerazioni svolte sussistono tutti i presupposti per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione proposti da ai propri creditori. Parte_1
PQM
Il Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 57 CCII
OMOLOGA
Gli accordi di ristrutturazione del debito conclusi tra nato il [...] a [...] e Parte_1 residente in [...], Codice Fiscale
nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede a C.F._1
ES NO alla via Vannini n° 33 Partita IVA i suoi creditori, depositati presso gli P.IVA_2 enti creditori in data 27-9-2025.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze il giorno 9-7-2025, dal Tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Rosa Selvarolo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
Il giudice rel
Dott.ssa Rosa Selvarolo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella seguente composizione:
dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice rel dott. Cristian Soscia Giudice
nel procedimento n° 287-1/2024 introdotto da ato il 23/2/1977 a Firenze e residente in [...]
Matteotti n. 77, Codice Fiscale nella sua qualità di titolare dell'omonima C.F._1 impresa individuale con sede a ES NO alla via Vannini n° 33 Partita IVA P.IVA_1
ha emesso la presente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 25-9-2025 il Sig. nato il [...] a [...] e Parte_1 residente in [...], Codice Fiscale
, iscritto alla Sezione agenti e rappresentanti di commercio della Camera di C.F._1
Commercio di Firenze dal 26 Settembre 2013, titolare della medesima ditta individuale corrente in
ES NO, ha chiesto la concessione del termine ex art 44 comma 1 e 39 CCII per la presentazione della definitiva proposta di concordato ex art 84 ss CCII ovvero della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art 64 bis CCII.
Ha chiesto altresì la conferma ai sensi dell'art 55 comma 3 CCII delle misure protettive di cui all'art 54
CCII che sono state confermate con provvedimento del giudice delegato in data 27-9-2024 /7-10-2024 per la durata di 4 mesi.
pagina 1 di 14 Il Tribunale con decreto del 27-9-2024/8-10-2024 ha concesso ex art 44 CCII il termine di giorni 60 che è stato successivamente prorogato in data 13-11-2024 di ulteriori 60 giorni stante l'esigenza di interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate.
Anche le misure protettive sono state prorogate di ulteriori 4 mesi con provvedimento del giudice delegato del 20/24-2-2025.
In data 22-1-2025 la società ha depositato il ricorso per l'accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione ai sensi degli artt 40 comma, 44 comma 1 lettera A), artt 57 e 61 CCII.
Rinviata l'udienza del 29-1-2025 in quanto non ancora scaduto il termine per le opposizioni, in data 5-
3-2025 il collegio ha rilevato il deposito di opposizioni ex art 48 comma 4 CCII da parte dell'Agenzia delle Entrate e da parte dell' e si è riservato sull'istanza di omologazione. CP_1
Sciogliendo la riserva con provvedimento in pari data, il collegio ha ritenuto inapplicabile al caso in esame la disciplina degli accordi ad efficacia estesa di cui all'art 61 CCII finalizzata ad estendere all' , creditore non aderente, gli effetti della transazione proposta all'Agenzia delle Entrate in CP_1 considerazione dell'assenza di reale adesione di quest'ultima all'accordo: ha, quindi, riconvocato il debitore ed i creditori opponenti.
All'udienza del 30-4-2025, alla luce del contenuto del suddetto provvedimento, il debitore ha richiesto un rinvio per poter modificare l'accordo e depositare un'integrazione dell'attestazione.
In data 7-7-2025 il debitore ha depositato l'accordo stipulato con l' e l'integrazione CP_1 dell'attestazione ex art 58 comma 1 CCII ed ha insistito per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione con applicazione del cram down secondo la disciplina di cui all'art 1 bis d.l. 69/2023.
Fatte tali premesse, appare evidente che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'omologazione dovrà essere effettuata avuto riguardo alla struttura dell'accordo come parzialmente modificato.
L'art 57 statuisce che “ gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore in stato di crisi o di insolvenza” .
è un imprenditore individuale iscritto al Registro delle Imprese nella sezione speciale Parte_1 dei piccoli imprenditori e che svolge, da visura, l'attività di agente di commercio di tazze da torrefazione , vaseria e accessori anche se in concreto opera nel settore del commercio di arredi per alberghi e per attività turistico ricettive in genere.
In sede di ricorso ha evidenziato di versare in stato di grave crisi economico-finanziaria principalmente a causa della forte contrazione dei ricavi subita a causa delle restrizioni correlate alla pandemia da
CO -19 che hanno intaccato pesantemente il settore merceologico di riferimento (i ricavi del 2020 e del 2021, come risultanti dal Modello PF anno di imposta 2020 e dal Modello PF anno di imposta 2021 pagina 2 di 14 prodotti risultano pari rispettivamente ad Euro 103.136 ed Euro 110.699 contro un ammontare di ricavi dell'anno 2022 pari ad Euro 215.409 e dell'anno 2023 pari ad Euro 230.634,00).
L'impresa, per tale ragione, si è trovata a dover far fronte ad un indebitamento complessivo così composto e valutato anche con riguardo alla debitoria non passata al concessionario della riscossione:
- Passivo erariale e previdenziale elenco creditori ente creditore importi in euro
Age Risc. ar. 2753 e 2778 comma1 n. 1) c.c. 116.035,18 CP_2
CP_ Omessi vers. art. 2753 e 2778 c. 1 n. 1) 48.222,90 CP_2
Totale debiti previdenziali 164.258,08
Age Risc. articolo 2758 e 2778 c. 1 n. 7 c.c.) (irpef) age di firenze 337.931,71
Omessi vers. irpef art 2758 e 2778 comma 1 n. 7)
c.c. (irpef) DPE di firenze 126.983,18
Age risc. omessi vers. Art. 2758 e 2778 comma 19) c.c. age di 275.857,34 CP_2
Omessi versamenti IVA art 2578 e 2778 comma 7 DPE di Firenze 106.627,05
Age riscossione art 2752 comma 4 e 2778 comma 20 59.462,72 totale creditori erariali 906.842,08
- Debito bancario
/ 92.417,28 CP_3 Controparte_4
Si tratta del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione, sita in ES NO (Firenze), Via
Giacomo Matteotti, n. 77, unitamente ad un box auto ubicata in ES NO (Firenze), Via
Giacomo Matteotti, n. 75, di cui il è comproprietario con sua moglie, che è in regolare Pt_1 ammortamento.
- Altri Debiti scaduti destinati a restare fuori dell'accordo
Comune di Bolzano Ufficio Entrate 62,77
Comune di Bagno A Ripoli 102,95
Comune di ES NO 814,58
Comune di Buonconvento 1.870,54
993,14 Controparte_5
490,22 Controparte_6
365,41 Controparte_7
1.256,30 Controparte_8
1.671,13 Controparte_9
Controparte_10
pagina 3 di 14 Cont
879,14 CP_9
Camera di Commercio 495,79
Regione Toscana 3.550,27
Totale altri debiti scaduti 12.552,24
L'entità dei debiti non solo attesta che l'imprenditore, a livello dimensionale, non è piccolo, ma anche che versa in stato di grave crisi: i flussi dell'attività, che, come vedremo, si aggirano sui € 200.000 annui al lordo delle imposte e dei costi correnti, non sono adeguati a coprire i debiti pregressi ormai scaduti.
L'art 57 comma 2 CCII richiede, altresì, che “ gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'art 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'art 39 commi 1 e 3”.
Sotto il profilo formale, il debitore ha depositato tutta la documentazione richiesta dal legislatore.
Peraltro, conformemente alle prescrizioni di cui all'art 56 comma 2 lettere a), b) e d) come già esposto,
l'imprenditore ha indicato la propria attività, la situazione economico-finanziaria dell'impresa, ha descritto le cause e l'entità dello stato di crisi ed ha puntualmente dettagliato l'elenco dei creditori con l'indicazione dei crediti e la specificazione dei creditori che resteranno estranei all'accordo.
Sotto il profilo delle strategie d'intervento di cui all'art 56 comma 2 lettera c) CCII, il debitore ha illustrato di voler comporre la propria situazione di crisi trattando la propria debitoria nei termini seguenti:
- avanzando una proposta di transazione fiscale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell' ; CP_1
- proseguendo regolarmente l'ammortamento del mutuo;
- pagando integralmente, al di fuori dell'accordo, i debiti diversi.
In data 27/9/2024, quindi, il ricorrente, a mezzo PEC indirizzata all' Controparte_11 di Firenze e all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze, secondo quanto previsto dall'art 63, co 2, CCI, ha formulato una proposta di transazione (pagamento parziale) dei tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali ai sensi dell'art. 63 CCI nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 CCI che prevede:
- il pagamento in dieci anni,
- con rate trimestrali solari,
- del 40% del debito erariale quantificato in € 362.000
pagina 4 di 14 In data 22/11/2024 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze a mezzo PEC ha comunicato al ricorrente il rigetto della proposta di transazione.
In data 27/9/2024 a mezzo PEC indirizzata all' di Firenze e all' Controparte_11 CP_1 di Firenze il ricorrente ha formulato, altresì, una proposta di transazione fiscale relativa ai contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza ed assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e agli accessori ai sensi dell'art. 63 CCI che prevedeva il pagamento di complessivi € 66.000
In relazione a tale proposta, in data 13/11/2024 l' di Firenze a mezzo PEC ha trasmesso al CP_1 ricorrente la determinazione n. D20240263 del 12/11/2024 con la quale ha rigettato la proposta di transazione.
Successivamente, il ricorrente, proseguendo le trattative, ha stipulato, con scambio di PEC in data 1-7-
2025, un accordo con l' , che ha, contestualmente, rinunciato alla opposizione del creditore CP_1 avverso l'originaria proposta di accordo.
Quest'ultima prevede il pagamento del 40% dei debiti erariali e del 40% dei debiti previdenziali, pari rispettivamente ad € 362.000 e ad € 66.000, per complessivi € 420.000 circa: il debitore, in ogni caso, precisa che “ in caso di involontarie difformità sull'ammontare del credito in oggetto, l'importo offerto sarà comunque, pari almeno al 40% del relativo credito”.
Il piano indica che la provvista necessaria a far fronte alle obbligazioni assunte con gli accordi in oggetto sia acquisita grazie alla prosecuzione dell'attività d'impresa, con destinazione, per il periodo di dieci anni di ogni provento dell'attività (al netto delle sole spese di mantenimento del ricorrente e dei suoi familiari, nonché del pagamento delle rate residue del mutuo contratto per l'acquisto della unità immobiliare sopra descritta).
Come ha precisato il ricorrente, la realizzazione di detto piano non richiede né la concessione di linee di credito, né di crediti di fornitura, né di investimenti in immobilizzazioni né materiali né finanziarie e prevede solo la destinazione ai creditori dei seguenti importi guadagnati quali provvigioni, indennità
FIRR ed indennità suppletiva di clientela per un lasso di tempo di 10 anni.
Per riuscire a far fronte alle obbligazioni nascenti dall'accordo si ipotizza:
- la destinazione nei primi 5 anni di un importo di € 36.000 su base annua per complessivi €
180.000;
- la destinazione nei successivi 5 anni di un importo annuo di € 48.000 per complessivi €
240.000.
Il debitore ha evidenziato che tali erogazioni appaiono oltremodo sostenibili a fronte dei suoi redditi e delle sue spese ordinarie, che si indicano nella misura esplicitata nelle proposte di transazione (non si riportano i dati indicati in ricorso stante la sia pur minima discrepanza): pagina 5 di 14 Riepilogo Piano
Reddito medio annuo 222.000
Abbattimento 15% prudenziale 32.000
Reddito utilizzato ai fini del 190.000
Piano
Imposizione Fiscale Stimata 95.000
Reddito Netto Imposte 95.000
Rata Mutuo per 12 10.200,00 CP_12
Mensilita' ( €850 mese)
Mantenimento su base annua € 30.000,00
(2.500 mese)
Reddito Netto Annuo Residuo 54.800 che corrispondono ad € ai Fini Dell'adempimento Del 548.000 in 10 anni.
Piano
A riprova delle serietà del Piano, è previsto il rilascio da parte del coniuge del ricorrente di una garanzia ipotecaria entro 30 giorni dalla definitiva omologazione dell'Accordo sulla quota residua del
50% della casa di abitazione, in favore dei creditori aderenti all'Accordo, aggiungendo quindi altro attivo a garanzia delle obbligazioni assunte con l'Accordo, in questi termini:
- importo € 100.000 pari alla valutazione del 50% dell'immobile secondo i valori OMI massimi al netto del mutuo (vedi sul punto le quantificazioni poco sotto riportate), da ripartire proporzionalmente a favore dei creditori aderenti
- per Tributi Erariali per € 79.000 (79%); Controparte_13
-Agenzia della Riscossione per Contributi previdenziali per € 21.000 (21%);
E' versata in atti, conformemente alla previsione di cui all'art 57 comma 4 CCII, la relazione del professionista indipendente dottor nella quale viene attestata la veridicità dei dati aziendali e Per_1 soprattutto la fattibilità del piano.
Sotto quest'ultimo aspetto, l'attestatore, infatti, con riguardo alla originaria proposta, nella sua prima relazione, ha evidenziato che i dati reddituali, essenziali ai fini della valutazione della effettività della provvista, sono stati individuati con criteri oltremodo prudenziali atteso che:
- il reddito medio è stato prudenzialmente ridotto del 15% rispetto al risultato effettivo raggiunto nel biennio 2022/2023;
- il reddito è stato correttamente ridotto del 50% a fronte delle attuali aliquote fiscali e previdenziali;
pagina 6 di 14 - è stata correttamente decurtata la rata del mutuo per un importo più ampio rispetto alla rata mensile residua che è di € 818,81;
- sono state decurtate spese di mantenimento mensili per € 2.500, ritenute congrue tenuto conto della composizione del nucleo familiare.
L'attestatore, partendo dal presupposto che l'ammontare annuo delle rate del mutuo è pari ad € 9827, giunge ad asserire che il debitore può destinare alla soddisfazione dei creditori l'importo di € “ 55.173 che diviso per 12 mensilità porta ad un importo di € 4.598 mensili a fronte dell'importo indicato di € 3000 per i primi 3 anni)” e preso atto che il fabbisogno per l'adempimento dell'accordo è individuabile in € 420.000 ha asserito che “ le dette assunzioni prudenziali consentono di ritenere che eventuali riduzioni future del reddito lordo imposte nell'ordine di circa € 30.000/35.000 non influirebbero sulla fattibilità del piano”.
Tale surplus, che si genera annualmente rispetto alle esigenze di piano, ha consentito al professionista indipendente di attestare la fattibilità del piano anche a seguito della modifica degli impegni assunti a fronte dell'accordo raggiunto con l' . CP_1
Come asserito, la società aveva proposto una transazione previdenziale che prevedeva il pagamento dei relativi crediti nella misura del 40%: all'esito della precisazione del credito contenuto in cartella ( CP_1 precisazione del 3-10-2024) e non ancora andato a ruolo ( precisazione del 4-10-2024) il pagamento proposto all' sarebbe stato di effettivi € 106.619,42. CP_1
L'accordo raggiunto prevede, invece, il pagamento della somma omnicomprensiva di €173.710,95 rispetto agli iniziali € 106.619,42 (con un differenziale positivo per l' di € 67.091,53). CP_1
L'attestatore, analizzando il fatturato fino al 31-3-2025, le movimentazioni sui saldi di conto,
l'ammontare dei crediti maturati e non riscossi e l'ammontare dei crediti tributari e previdenziali esigibili post piano, ha rilevato che il surplus effettivo di piano pari inizialmente ad € 82.336,17, nelle more, si è incrementato di € 26.120 quale maggior credito verso e del saldo positivo di Parte_2 conto corrente al 5-6-2025 di € 29.417,17, per complessivi € 137.873,34 sufficienti per far fronte al maggior pagamento di € 67.091,53, e agli ulteriori oneri maturati nel periodo per debiti tributari e CP_1 previdenziali scaduti ( IVA E non versati tra la fine del 2024 e inizio 2025 oltre sanzioni ed CP_1 interessi), il tutto per complessivi € 100.628,57.
Il professionista ha, quindi, evidenziato che “ Come si evince dalla tabella sopra riportata, pure riducendosi il buffer stimato in euro 37.244,77 rispetto all'originario importo di euro 82.336,17, tuttavia i maggiori attivi…. consentono di procedere ad una copertura delle maggiori passività stimate
e delle passività tributarie e previdenziali resi liquidi ed esigibili sino al 31-3-2025. rendendo quindi il piano proposto comunque realizzabile” . pagina 7 di 14 Fatta tale premesse, perché l'accordo ed il piano sottostante rispondano al modello legale è necessario, come prevede l'art 57 comma 3 CCII, che gli stessi siano idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione nel caso, come quello di specie, di crediti già scaduti.
L'imprenditore, nel piano, ha testualmente precisato che “ i flussi di cassa….. consentono il pagamento dei creditori non aderenti scaduti per Euro 12. 552, nel termine di 120 giorni, in quanto detto pagamento avverrebbe tramite crediti già scaduti e nei confronti di soggetti solvibili per Euro 3.058,07 (oggetto di pignoramento) e per la differenza pari ad Euro 9.494,17 mediante l'utilizzo dei flussi di reddito”.
L'attestatore, a sua volta, ha attestato l'idoneità del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei: a ben vedere, il dottor non ha approfondito in modo analitico quale sia la Per_1 provvista necessaria per far fronte al pagamento di tali crediti, tuttavia, la legittimità dell'attestazione sul punto non può essere posta in discussione.
Il professionista, infatti, ha riscontrato che mensilmente il signor può porre a disposizione dei Pt_1 suoi creditori la somma di €4.598 che, già di per sé, risulterebbe sufficiente in 4 mesi al pagamento dell'importo complessivo di € 12.552 ( 4.598x4=18.392).
Resta, infine, da analizzare la convenienza dell'accordo rispetto alla prospettiva liquidatoria.
L'art 63 comma 1 CCII impone, infatti, che laddove nell'ambito delle trattative, che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione di cui agli artt 57,60 e 61, il debitore proponga il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei relativi accessori nonché dei contributi, l'attestazione del professionista indipendente relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il ricorrente, con valutazione condivisa dall'attestatore, a tal proposito, ha evidenziato che, in caso di liquidazione giudiziale, dovrebbe cessare l'attività, atteso che l'apertura della procedura concorsuale individuale comporterebbe la perdita della iscrizione alla sezione degli Agenti e Rappresentanti, indispensabile per esercitare l'attività, con la perdita anche di ogni e qualsiasi indennità suppletiva di clientela spettantegli.
L'attestatore, altresì, ha puntualizzato che, in caso di apertura della procedura liquidatoria, uno dei principali elementi dell'attivo effettivamente disponibile per i creditori sarebbe rappresentato dalla quota del 50% sull'unità immobiliare sita in ES NO alla Via Giacomo Matteotti, n. 77 e su un box auto sito in ES NO alla Via Giacomo Matteotti, n. 75 valutati in base ai valori OMI complessivamente € 288.050 e su cui gravano un'ipoteca per residuo mutuo di € 92.417,28 e un'iscrizione ipotecaria dell'ADER di € 178.284,92
pagina 8 di 14 Vi sarebbero, inoltre, da riscuotere crediti verso clienti, maturati alla data del 31.12.2024, per un totale di € 106.086 e ad importi a credito a titolo di FIRR stimabili in circa € 30.000
Il debitore ha operato un raffronto comparativo, pienamente condiviso dall'attestatore tra
A) Attivo ritraibile da liquidazione giudiziale-
- Valore comproprietà immobiliare al 50% € 100.000 ( tenuto conto del deprezzamento da vendita competitiva) che al netto della quota di ipoteca afferente il mutuo è di € 54.000;
- Crediti maturati € 106.086
- FIRR € 30.000
Totale € 236.086
B) Attivo ritraibile da Accordo
- Pagamento creditore ipotecario € 92.417 che è estraneo, ma non esigibile immediatamente perché in regolare ammortamento;
- Pagamento creditori non aderenti € 12.552 nei 120 per € 3.058,07 con il retratto di un pignoramento ed € 9.494,17 con flussi di reddito.
- Pagamento creditori aderenti (in cram down) per € 507.844 in 10 anni
Totale € 615.813
Appare di tutta evidenza che in caso di liquidazione giudiziale:
- le somme ritraibili dalla vendita del bene sarebbero assorbite dai creditori ipotecari;
- i creditori destinatari della transazione fiscale avrebbero un soddisfacimento decisamente inferiore rispetto a quello previsto dagli accordi: nel primo caso percepirebbero solo le residue somme rivenienti dall'immobile ( € 54.000) e proporzionalmente i residui € 136.086 mentre nel secondo caso otterrebbero € 420.000 che potrebbero ascendere secondo le stime dell'attestatore ad € 551.730 ricevendo tutti parziale soddisfazione e, peraltro, potrebbero confidare sulla garanzia prestata dalla moglie del sulla sua quota di immobile che accresce Pt_1 ampiamente la garanzia patrimoniale..
Appare, quindi, integrato l'ulteriore presupposto della convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale attestato dal professionista indipendente.
Premesso tutto quanto precede sul contenuto degli accordi, sul piano sotteso e sulla fattibilità dello stesso, anche con riguardo al pagamento nei termini di legge dei creditori estranei, un accordo di ristrutturazione può essere omologato solo se interviene con i creditori che rappresentino almeno il
60% dei crediti.
Nel caso di specie, l'imprenditore ha raggiunto un accordo reale, con scambio di Parte_1
PEC su una proposta accettata, solo con l' . CP_1
pagina 9 di 14 Utilizzando i dati riportati nell'elenco dei creditori ( documento F5) dallo stesso debitore e che devono essere ritenuti veritieri, a fronte dell'attestazione intervenuta sul punto da parte del professionista, emerge che l'entità complessiva dell'esposizione debitoria ammonta ad € 1.374.580,76 ( preme rilevare che anche l'esposizione erariale in senso stretto è più elevata di quella indicata in piano dal momento che riporta anche quella da dichiarazione e non ancora versata).
L'esposizione verso l' risulta di complessivi € 266.548,54 cosicchè rappresenta il 19,39% , CP_1 percentuale decisamente inidonea a consentire l'omologazione del piano.
Nel caso di specie, la proposta di accordo è stata inoltrata anche all'Agenzia delle Entrate che, però, non ha aderito e, peraltro, si è opposta all'omologazione.
Il debitore, quindi, ha chiesto espressamente di procedere al cram down fiscale, ai sensi, però, dell'art
1 bis della legge 10-8-2023 n° 103 di conversione del D.L. 13-6-2023 n° 69, che ha dettato la disciplina transitoria applicabile testualmente” Ai creditori pubblici non aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 Marzo 2019 numero 20 o della legge 22 Aprile 2021 numero 53.”
L'art 63 CCII è stato integralmente sostituito dall'art 16 D. Lgs. 13-9-2024 n° 136 ed ai sensi dell'art
56 comma 3 del medesimo decreto, la modifica è entrata in vigore il 28-9-2024 e si applica alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.
La disciplina transitoria di cui all'art 1 bis, quindi, è applicabile solo alle proposte di transazione fiscale che, risultano depositate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art 63 del D. Lgs. 14 del 2019 in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto citato e fino al 27-9-2024.
Nel caso di specie, risulta in atti che le proposte di transazione fiscale sono state inoltrate a mezzo PEC all' e all'Agenzia delle Entrate in data 27-9-2024 come comprovato Controparte_11 in atti dal ricorrente: l'inoltro in tale forma integra il deposito ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art 63 CCII nel testo previgente.
Il comma 2, infatti, sanciva espressamente che “ la proposta di transazione unitamente alla documentazione di cui agli artt 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'art 88 comma 3” .
Appare evidente che il “deposito“ richiamato dalla normativa non afferisce al deposito del ricorso avente ad oggetto la domanda di omologazione, ma riguarda proprio l'inoltro nella sfera di conoscenza dell'ente della proposta di transazione fiscale con gli strumenti che la legge prevede tra i quali rientra, oltre al deposito cartaceo, anche quello per Posta Elettronica Certificata.
Consegue a questo che il deposito con PEC in data 27-9-2025 è avvenuto sotto l'egida della normativa transitoria disciplinata dall'art 1 bis DL 13/6/2023 n 69. pagina 10 di 14 Tale norma prevede, al comma 2, che il tribunale omologa degli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti di gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie, quanto ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
b) l'adesione è determinante al fine di raggiungere la percentuale del 60%;
c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderente agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno ¼ dell'importo complessivo dei crediti;
d) la proposta di soddisfacimento (dell'amministrazione finanziaria e degli enti di gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie) è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) il soddisfacimento dei crediti dei predetti enti 'pubblici' è almeno pari al 30% dell'ammontare dei rispettivi crediti inclusi sanzioni e interessi.
Nel caso di specie, a fronte della disamina compiuta precedentemente ricorrono tutte le condizioni previste ai punti a-b-d-e dal momento che: - il debitore prosegue l'attività e paga i suoi creditori proprio con i proventi dell'attività d'impresa, - la proposta di soddisfacimento è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, - la misura del soddisfacimento è superiore al 30% e soprattutto l'adesione dell'amministrazione finanziaria è essenziale per raggiungere il 60% delle adesioni atteso che il credito dell'Agenzia sulla debitoria complessiva è già di per sé pari al 72,97%
Non ricorre il requisito di cui al punto c) atteso che, come si è potuto constatare dai conteggi compiuti,
l' , che ha aderito agli accordi, ha un monte crediti del 19,39% e non del 25%. CP_1
Per tale fattispecie, quindi, si deve ricorrere all'applicazione del comma 3 del medesimo art 1 bis che statuisce che, laddove non sussista il presupposto di cui al precedente punto c), il cram down trova, comunque, applicazione qualora, ferme restando tutte le altre condizioni di cui ai punti a), b) e d), la percentuale di soddisfacimento dei crediti degli enti 'pubblici' non è inferiore al 40% e la dilazione di pagamento non eccede il periodo di 10 anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
Fermo restando quanto si è detto relativamente alle condizioni di cui ai punti a), b) e d), nel caso in esame, ricorrono anche questi ultimi due requisiti:
- il debitore, pur avendo quantificato i crediti erariali in una certa misura, ha testualmente previsto nella proposta di transazione fiscale di soddisfare l'Agenzia delle Entrate comunque nella misura del 40%:
- la durata del piano è decennale, limite massimo previsto dall'art 1 bis).
Avverso l'accordo, così come strutturato, ha proposto opposizione l'Agenzia delle Entrate per le ragioni di seguito esposte, che, però, non trovano fondamento: pagina 11 di 14 1) l'asserzione debitoria secondo la quale la ditta individuale sarebbe andata in crisi a seguito della contrazione dei ricavi dovuti alla pandemia, non sarebbe veritiera atteso che dall'istruttoria dell'Agenzia sarebbe emerso che i versamenti delle imposte (principalmente
IVA ed IRPEF) sono stati omessi sin dalla costituzione della ditta individuale avvenuta nel
2013.
2) la misura di quanto offerto in pagamento pari ad € 362.000 su un credito complessivo di €
926.198,40 non può ritenersi congrua a fronte dell'entità considerevole del credito tributario, accumulato nel corso degli anni nonostante la capacità reddituale oltremodo elevata palesata negli anni.
Tali argomenti, che rinviano alla valutazione del profilo di meritevolezza del debitore, sebbene rientrino tra i parametri, che i funzionari dell'Agenzia delle Entrate devono analizzare in forza della circolare dell'Agenzia n° 34/E del 29-12-2020 per decidere se aderire o meno alle proposte di transazione fiscale, non devono essere valutati dal Tribunale ai fini dell'omologazione dell'accordo mediante cram down, atteso che il legislatore ha privilegiato, nella indagine che deve svolgere il
Tribunale, il requisito della convenienza rispetto a quello della meritevolezza. La norma, infatti, impone al collegio di verificare la maggior convenienza dell'accordo rispetto alla liquidazione giudiziale ed, altresì, che la misura del soddisfacimento non sia inferiore ad un certo limite prevalutato come esaustivo per l'Erario: ogni altra indagine sulle cause dell'indebitamento e sul contegno tenuto dal debitore in qualità di contribuente, non rileva ai fini dell'omologazione dell'accordo.
Non rileva neppure l'entità dell'indebitamento complessivo atteso che è sufficiente che di questo venga pagato all'Erario il 40% .
3) la dilazione proposta in 10 anni è eccessiva, non sussiste apporto di finanza esterna e l'unica garanzia di adempimento offerta non risulta capiente rispetto all'entità degli importi da garantire.
Anche queste doglianze non appaiono conferenti atteso che il termine di dieci anni è il massimo previsto dalla legge, ma è oltremodo legittimo, l'apporto di finanza terza non è previsto come essenziale dal modello legale degli accordi di ristrutturazione, e la garanzia prestata dalla signora appare capiente, come ha valutato l'attestatore, almeno per € 54.000 come si è detto per la Pt_3 quota del in caso di vendita forzata. Pt_1
4) il piano si basa esclusivamente sui flussi di cassa aziendali e sull'esclusiva capacità lavorativa del debitore.
Tale circostanza è stata analizzata dall'attestatore che ha effettivamente considerato che eventuali problematiche personali potrebbero peggiorare la capacità lavorativa e conseguentemente i flussi pagina 12 di 14 reddituali attesi, ma ha anche rilevato che l'alea connessa alla situazione di persona fisica potrebbe avere risvolti anche in senso più favorevole ai creditori come nel caso di vicende successorie positive.
Va, in ogni caso, sottolineato che tutto il piano è stato costruito sulla storicità reddituale di un'impresa individuale che va avanti dal 2013 e che, come tale, appare affidabile.
5) non sussisterebbero due delle condizioni previste dall'art.
1-bis, comma 3, decreto-legge n.
69 del 2023, ossia:
a) il requisito «degli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione».
Tale carenza, a fronte dell'accordo raggiunto con l' , non sussiste più: peraltro il legislatore non ha CP_1 dettato delle tempistiche stringenti o perentorie per il raggiungimento dei vari accordi da omologare con i creditori e, quindi, l'accordo con l' , anche se successivo al deposito del ricorso, va ritenuto CP_1 tempestivamente raggiunto.
b) mancato raggiungimento della percentuale minima di soddisfazione del 40% a favore dell'Erario atteso che a fronte di un debito complessivo pari ad euro 926.198,40, viene proposto un pagamento di euro 362.000,00 che in termini percentuali equivale al 39% di soddisfazione.
Anche tale contestazione non ha fondamento atteso che il debitore ha indicato specificatamente che intende far fronte al pagamento del 40% del debito erariale anche nel caso in cui il debito effettivo fosse maggiore.
L'Agenzia, a tal proposito, ha evidenziato testualmente che “la “storia” del richiedente depone, nella specie, chiaramente nel senso che, a fronte di flussi di cassa notevoli, anche in passato, a discapito di ogni paventata situazione di crisi, comunque le obbligazioni erariali non sono mai state adempiute.
Dovendo, quindi, essere sottoposto ad approfondito stress test, e ciò anche considerando l'ottica peggiorativa del cd. worst case (volumi di vendita al di sotto di quelli previsti, ecc.), laddove, viceversa, la relazione tecnica non contiene alcun concreto e ragionato accertamento circa la tenuta delle valutazioni economiche fatte e dovendosi, pertanto, escludere la dimostrazione dell'attuabilità dell'accordo.”
Come già anticipato, la meritevolezza valutata con riferimento al contegno del contribuente non rappresenta un elemento da valutare.
In ogni caso, visto che l'opponente eccepisce inattuabilità in concreto dell'accordo, bisogna ribadire che la fattibilità del piano sotteso all'accordo è stata attestata dal professionista indipendente che ha argomentato in modo articolato le ragioni del proprio assunto.
Ciononostante, risulta che il debito erariale complessivo sia asceso ad € 926.198,40 rispetto agli €
906.842,08 dichiarati in piano.
pagina 13 di 14 Tale scostamento, però, oggettivamente non ingente a fronte dei valori in piano, non incide sulla fattibilità dello stesso dal momento che si fonda su dati reddituali futuri determinati prudenzialmente su base storica, con un abbattimento del 15%, e senza previsione di alcun aumento di redditività nei 10 anni futuri, ed inoltre l'attestatore ha previsto un “ buffer stimato in euro 37.244,77” e vi è la garanzia della moglie che in termini prudenziali vale almeno € 54.000.
Peraltro, all'udienza del 5-3-2025 il commissario ha asserito che il debitore sta proseguendo l'attività con risultati in linea con le previsioni di piano.
Alla luce delle considerazioni svolte sussistono tutti i presupposti per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione proposti da ai propri creditori. Parte_1
PQM
Il Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 57 CCII
OMOLOGA
Gli accordi di ristrutturazione del debito conclusi tra nato il [...] a [...] e Parte_1 residente in [...], Codice Fiscale
nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede a C.F._1
ES NO alla via Vannini n° 33 Partita IVA i suoi creditori, depositati presso gli P.IVA_2 enti creditori in data 27-9-2025.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze il giorno 9-7-2025, dal Tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Rosa Selvarolo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
Il giudice rel
Dott.ssa Rosa Selvarolo
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