TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 4601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4601 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6000/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Esecuzioni mobiliari VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6000/2025 tra
, con il patrocinio dell'avv. VAJANA MARINA in forza di Parte_1 procura alle liti 5.2.2025 ATTORE e
, con il patrocinio dell'avv. BARBARA Pietrosanto in forza di procura Controparte_1 alle liti 28.6.2024 CONVENUTO e
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Simona Napolitano in forza di procura alle liti depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO Oggi 27 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. Paola Brusa in sost. per delega orale Parte_1 dell'avv.VAJANA MARINA,
- per l'avv. PIETROSANTO BARBARA e Controparte_1
- per Controparte_2 nessuno compare.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa L'avv. Brusa precisa le conclusioni come da atto di citazione come integrato dalla memoria 171 ter n. 1 c.p.c. e richiama tutte le difese svolte in tali atti e ribadite nelle note conclusive depositate. L'avv. Pietrosanto conclude richiamando le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta e integrate nelle memorie 171 ter c.p.c. e nelle note conclusive autorizzate e ribadisce che la pec era aperta d'ufficio senza che il proprio assistito ne avesse mai avuto conoscenza né pervertiva comunicazione né credenziali di accesso. L'avv. Brusa precisa che non vi è prova dell'apertura di ufficio della casella di posta certificata e ribadisce le rituali notificazioni. L'avv. Pietrosanto precisa che vi era una pec registrata e storica e dunque la buona fede del proprio cliente di avere solo la propria storica pec. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa: Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Esecuzioni mobiliari
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6000/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VAJANA MARINA in forza di Parte_1 procura alle liti 5.2.2025 ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. BARBARA Pietrosanto in forza di Controparte_1 procura alle liti 28.6.2024 CONVENUTO e contro Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Simona Napolitano in forza di procura alle liti
[...] depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO udienza di discussione in data 27.10.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“In via del tutto pregiudiziale
- ritenere e dichiarare, occorrendo, il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia di I Grado di Torino, per i crediti di natura tributaria, atteso che parte ricorrente ha affermato non essergli stato notificato alcun atto presupposto per cui il pignoramento rappresenterebbe il primo atto in cui l'ufficio ha manifestato la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito.
“In via pregiudiziale
- dare atto che, anche a seguito della difesa e della documentazione prodotta dall'
[...]
, non sussistono le condizioni per concedere e mantenere la Parte_1 sospensione temporanea concessa resa inaudita altera parte con conseguente revoca pagina 2 di 9 dell'ordinanza di sospensione del 06/09/2024 e del successivo provvedimento di conferma del
20/01/2025.”
In via preliminare
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare le domande che attengono alla pretesa mancanza di notifica dell'atto di pignoramento opposto dal Ricorrente perché ritualmente notificato al Debitore e al terzo pignorato;
CP_3
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta per mancata impugnazione da parte del ricorrente delle prodromiche cartelle di pagamento ritualmente e correttamente notificate, così come degli avvisi di intimazione;
-ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione e conseguentemente rigettare il ricorso proposto dal Sig. in merito agli eccepiti vizi CP_1 inerenti all'Avviso di addebito n. 41020140001108866000 emesso dall e da questi CP_4 regolarmente notificato alla parte ricorrente/opponente nonché all'Avviso di accertamento
71021017381458003000 emesso dall e da questa regolarmente Parte_1 notificato alla parte ricorrente/opponente.
-ritenere e dichiarare, in ogni caso, la inammissibilità dell'opposizione proposta dal Sig.
limitatamente all'eccepito vizio di notifica dell'avviso di addebito CP_1
41020140001108866000 sotteso all'impugnato pignoramento e prima ancora alle intimazioni notificate, per tardività dello stesso;
-in subordine, occorrendo, autorizzare a carico del ricorrente/opponente o, subordinatamente, a carico dello stesso Agente della Riscossione la chiamata in causa degli
Enti Impositori pretermessi, dell' Direzione Provinciale II di Torino - Parte_1
Ufficio Controlli pec: che ha emesso e notificato il sotteso Email_1
Avviso di accertamento 71021017381458003000 nonché l CP_4 Controparte_5
- Sede di Torino pec: t,
[...] Email_2 che ha emesso e notificato il sotteso Avviso di addebito 41020140006900645000 in persona ciascun legale rappresentante pro-tempore e conseguentemente, differire la prima udienza al fine di consentire la chiamata dei terzi nel rispetto dei termini di legge.
Nel merito
-accertare e dichiarare la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento che ha preceduto l'impugnato atto di pignoramento presso terzi con conseguente cristallizzazione dell'obbligazione sottostante ed impossibilità a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
-accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell' e per Controparte_6
l'effetto, rigettare le domande tutte proposte nei confronti dell' Parte_1
, in quanto infondate.
[...]
pagina 3 di 9 - ritenere e dichiarare la legittimità del pignoramento presso terzi opposto, avuto riguardo al residuo del carico tributario ancora dovuto e rigettare tutti i motivi di opposizione, per quanto dedotto nella presente comparsa;
Conseguentemente, disporre in favore di l'assegnazione definitiva delle somme già CP_7 corrisposte dal terzo pignorato e delle somme nelle more maturate, nei limiti di quanto ancora dovuto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In linea subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare la parte che risulterà soccombente al rimborso delle spese e competenze, che l' Parte_1
dovrà sopportare per l'obbligata ex lege partecipazione al giudizio.
[...]
Con riserva di ulteriormente controdedurre alle domande, eccezioni e difese di controparte, nei modi e nei termini di legge, anche in conseguenza del comportamento processuale delle parti del presente giudizio”.
Per : Controparte_1
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale voglia:
1. rigettare l'atto di riassunzione proposto da;
Parte_1
2. Confermare integralmente il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del 20 gennaio
2025;
3. Accogliere integralmente le domande ed eccezioni formulate nel ricorso introduttivo ex art. 615 c.p.c., che si intendono integralmente richiamate;
4. Dichiarare la nullità e/o inefficacia del pignoramento presso terzi, già sospeso e comunque viziato ab origine per i motivi ampiamente esposti e documentati, anche al fine di:
• consentire al contribuente l'accesso alla rateizzazione;
• ottenere lo sblocco delle somme illegittimamente trattenute dal terzo su disposizione di
CP_7
5. Dichiarare la nullità, inefficacia e/o prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle esattoriali espressamente contestate;
6. Pronunciarsi in ordine alle spese di lite, con integrale rifusione a carico della parte resistente”.
Per Controparte_2
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia di I Grado di Torino, per i crediti di natura tributaria, in via principale e nel merito, voler rigettare l'opposizione all'esecuzione spiegata dal sig.
. CP_1 pagina 4 di 9 Vinte le spese del presente giudizio, da liquidare applicando i parametri di cui al DM 55/2014
e s.m.i., con rimborso delle spese generali (nella misura del 15%, art.2, co.2 cit. DM)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c. Controparte_1 avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/734 n.
11084202400018864001 dell'importo di € 19.507,47, notificatogli da Parte_1
(in seguito “ ”) in data 31.5.2024, sostenendo l'inesistenza e nullità del
[...] CP_7 pignoramento presso terzi perché mai notificato al debitore principale esecutato;
2) l'omessa notifica del necessario prodromico atto di intimazione;
3) la mancata prova della notifica delle cartelle esattoriali e 4) l'intervenuta prescrizione dei crediti e ha chiesto la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, l'accertamento dell'inesistenza del diritto di a procedere CP_7 ad esecuzione.
ha contestato la fondatezza dell'opposizione evidenziando la validità della notificazione CP_7 delle cartelle, dell'intimazione e dell'atto di pignoramento, non più contestabile quanto alla pretesa in esso azionata, per mancata impugnazione degli atti prodromici e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione, richiesta parimenti proposta dalla terza pignorata
[...]
(in Controparte_2 seguito “ ”). CP_3
Con ordinanza 20.1.2025 il G.E. ha confermato la sospensione dell'esecuzione.
ha introdotto il giudizio di merito eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di CP_7 giurisdizione del Tribunale ordinario adito in favore della Corte di Giustizia di I Grado di
Torino, per i crediti di natura tributaria, per avere l'opponente contestato la notificazione degli atti presupposti, nonché, in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per la mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione regolarmente notificati e la carenza di legittimazione passiva in merito agli eccepiti vizi inerenti all'Avviso di addebito n. 41020140001108866000 emesso dall e, in ogni caso, la CP_4 tardività del rilievo del vizio di notificazione di tale atto ex art. 617 c.p.c. e nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
ha sostenuto (i) la nullità della notificazione dell'atto di Controparte_1 pignoramento opposto per essere stata eseguita a un indirizzo PEC ad esso opponente non riferibile, in violazione dei principi di validità e certezza dell'atto notificato, (ii) l'inesistenza della prova della notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici e (iii) la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle 11020140043835507000,
11020180015724561000, 11020220026492067000 e 41020140001108866000. Ha concluso chiedendo la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del pignoramento presso terzi, la dichiarazione di nullità, inefficacia e/o prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle esattoriali espressamente contestate, con vittoria di spese. pagina 5 di 9 ha aderito all'eccezione di difetto di giurisdizione con riguardo alle pretese di CP_3 natura tributaria e ha chiesto, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione all'esecuzione spiegata dal sig. . CP_1
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. L'eccezione di carenza di giurisdizione con riguardo alle cartelle n. 11020220020145932000
e n. 11020180015724561000, aventi rispettivamente a oggetto la debenza del canone RAI per l'anno 2014 e per l'anno 2012, appare fondata.
Come condivisibilmente affermato nella pronuncia della Suprema Corte “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento)” (Cass. SU n. 21642/21).
Nel caso di specie, l'opponente assume l'omessa notificazione degli atti prodromici, CP_1 con la conseguenza che la prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale si colloca a monte della notificazione della cartella di pagamento e rientra, dunque, nella giurisdizione del giudice tributario.
3. Occorre, invece, esaminare nel merito l'opposizione con riguardo alle restanti cartelle nn.
11020140043835507000, 41020140001108866000, 11020190053868801000 e
11020190055541783000.
Il primo motivo di opposizione concerne la nullità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in quanto eseguita a un indirizzo PEC non riferibile al sig. . CP_1
L'atto di pignoramento risulta notificato all'indirizzo pec CodiceFiscale_1 mentre l'opponente assume che la pec ad esso riferibile è come da Email_3 attestato rilasciato da Aruba in data 07 ottobre 2024. pagina 6 di 9 assume di aver notificato alla pec riportata nella visura camerale dell'impresa e presente CP_7 nel Registro INI PEC aggiornato alla data del 11.7.2025.
L'assunto di è condivisibile. CP_7
Sia la visura storica dell'impresa individuale di (doc. 15 di parte Controparte_1
), sia le risultanze del registro INI PEC alla data del 11.7.2025 (doc. a) depositato in data CP_7
11.7.2025 da parte ) riportano quale indirizzo pec . CP_7 CodiceFiscale_2 CP_8
Invero l'art. 16 comma 6 bis del D.L. 185/2008, come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020 testualmente recita:
“L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre
1993, n. 580”.
Il domicilio digitale così assegnato d'ufficio dalle Camere di commercio risulta formato dal ed è attivo solo in ricezione e sarà Email_4 automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC.
Nel caso di specie, dalla visura storica depositata da (doc. 15) emerge che in data CP_7
4.9.2023 l'indirizzo pec dell'impresa che era è stato variato a seguito di Email_3 determinazione del Conservatore n. 2023000324 del 26.7.2023 e si è disposta la cancellazione della pec revocata dell'impresa ex art. 37 del D.L. 76/2020. La cancellazione ha comportato l'attribuzione del procedimento di attribuzione di uno nuovo indirizzo pec, avente estensione consultabile su indirizzo Email_5 Email_6 presso il quale le notificazioni devono ritenersi validamente eseguite.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'eccezione di nullità della notificazione del pignoramento deve essere rigettata.
4. Occorre, da ultimo, esaminare l'eccezione di prescrizione con riguardo alle cartelle indicate da parte opponente quali doc. n. 1. 11020140043835507000, doc. n. 2 11020150035590026000 e doc n. 7 11020220026492067000 e all'avviso di addebito 41020140001108866000 (doc. 8).
pagina 7 di 9 SI osserva, in primo luogo, che la cartella 11020220026492067000 indicata da
[...]
quale doc. 7 tra quelle prescritte, non è oggetto dell'atto di Controparte_1 pignoramento.
Occorre, dunque, esaminare l'eccezione relativamente alle cartelle n.11020140043835507000
(doc. 17) avente a oggetto sanzioni amministrative dell'anno 2012 e al doc. 8
n.41020140001108866000 avente a oggetto contributi IVS dell'anno 2012 che sarebbero state notificate rispettivamente il 30.9.2014 e il 30.5.2014.
contesta sia la notificazione, sia la circostanza che la prescrizione Controparte_1 quinquennale si sarebbe in ogni caso verificata.
L'onere di provare la rituale notificazione della cartella e degli atti interruttivi della prescrizione incombe su . CP_7
L'Agente di Riscossione, con riguardo alla cartella n.11020140043835507000 sostiene che la notifica è stata effettuata il 30.9.2014 (doc.17), e che successivamente sono stati notificati gli atti interruttivi e, precisamente:
- intimazione n. 11020169007725276000 (cfr. doc.10) notificata il 30/05/2016 per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e con il rispetto di tutte le formalità dallo stesso richiamate (deposito di copia nella casa comunale e dell'affissione all'albo dell'avviso di deposito) (cfr. doc.10a);
- intimazione n.11020179012319459000 (cfr. doc.11) notificata il 26/10/2017 mediante consegna diretta persona autorizzata e con invio raccomandata (cfr. doc11a); -intimazione n.
11020229017493002000 (cfr. doc.12) notificata il 18/10/22 a mezzo pec all'indirizzo
(cfr. doc.12a); Email_3
- intimazione n. 11020249016906252000 (doc.13) notificata il 21/05/2024 a mezzo pec all'indirizzo (cfr. doc.13a) CodiceFiscale_1
- intimazione n. 11020249017194956000 (doc.14 e cfr. doc.6) notificata il 21/05/2024 a mezzo pec all'indirizzo (doc.14a e cfr. doc.6a), CodiceFiscale_1
- atto di pignoramento presso terzi opposto notificato in data 31/05/2024 (cfr. doc. 2).
La notifica della cartella risulta, effettivamente, eseguita il 30.9.2014 (doc. 17 di parte ) e CP_7 parimenti gli atti di interruzione della prescrizione indicati da risultano ritualmente CP_7 notificati alle date sopra riportate.
Ne consegue che ha assolto l'onere di provare la tempestiva notificazione sia della CP_7 cartella che degli atti interruttivi della prescrizione.
Con riguardo all'avviso di addebito n. 41020140001108866000 assume che è stato CP_7 notificato il 30/05/2014, come si evince dall'estratto di ruolo (doc.23), e che successivamente sono stati notificati gli atti interruttivi e, precisamente:
- intimazione n. 11020169007725276000 (cfr. doc.10) notificata il 30/05/16 per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e con il rispetto di tutte le formalità dallo stesso richiamate (deposito di copia nella casa comunale e dell'affissione all'albo dell'avviso di pagina 8 di 9 deposito) (cfr. doc.10a);
- intimazione n.11020179012319459000 (cfr. doc.11) notificata il 26/10/2017 mediante consegna diretta persona autorizzata e con invio raccomandata (cfr. doc11a);
- intimazione n. 11020229017493002000 (cfr. doc.12) notificata il 18/10/2022 a mezzo pec all'indirizzo (cfr. doc.12a): Email_3
- intimazione n. 11020249016906252000 (cfr. doc.13) notificata il 21/05/2024 a mezzo pec all'indirizzo (cfr. doc.13a); Email_7
- intimazione n. 11020249017194956000 (cfr. doc.14) notificata il 21/05/2024 a mezzo pec all'indirizzo (cfr. doc.14a); Email_7
- atto di pignoramento presso terzi opposto notificato in data 31/05/2024 (cfr. doc.2).
Invero, la notifica dell'avviso di addebito non risulta prodotta essendo, invece, richiamato solo quanto risulta dall'estratto di ruolo.
Ne consegue che deve ritenersi affetta da nullità la notificazione dell'avviso di addebito e tale nullità si riverbera su tutti gli atti successivi, con conseguente accertamento della non debenza della somma di € 1.539,41.
Alla luce delle considerazioni svolte, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
, deve accertarsi che la pretesa azionata da con l'atto di Controparte_1 CP_7 pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/734 n. 11084202400018864001 deve essere ridotta a € 17.965,06.
5. Le spese di lite, alla luce della parziale soccombenza, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito con riguardo alle pretese portate dalle cartelle di pagamento n. 11020220020145932000 e n. 11020180015724561000 per essere devolute alla giurisdizione del giudice tributario.
ACCERTA che non è tenuto a corrispondere l'importo di € Controparte_1
1.539,41 portato dall'avviso di addebito 41020140001108866000.
ACCERTA che la pretesa azionata da con l'atto di Parte_1 pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/734 n. 11084202400018864001 deve essere ridotta a € 17.965,06.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Torino, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino Esecuzioni mobiliari VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6000/2025 tra
, con il patrocinio dell'avv. VAJANA MARINA in forza di Parte_1 procura alle liti 5.2.2025 ATTORE e
, con il patrocinio dell'avv. BARBARA Pietrosanto in forza di procura Controparte_1 alle liti 28.6.2024 CONVENUTO e
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Simona Napolitano in forza di procura alle liti depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO Oggi 27 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. Paola Brusa in sost. per delega orale Parte_1 dell'avv.VAJANA MARINA,
- per l'avv. PIETROSANTO BARBARA e Controparte_1
- per Controparte_2 nessuno compare.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa L'avv. Brusa precisa le conclusioni come da atto di citazione come integrato dalla memoria 171 ter n. 1 c.p.c. e richiama tutte le difese svolte in tali atti e ribadite nelle note conclusive depositate. L'avv. Pietrosanto conclude richiamando le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta e integrate nelle memorie 171 ter c.p.c. e nelle note conclusive autorizzate e ribadisce che la pec era aperta d'ufficio senza che il proprio assistito ne avesse mai avuto conoscenza né pervertiva comunicazione né credenziali di accesso. L'avv. Brusa precisa che non vi è prova dell'apertura di ufficio della casella di posta certificata e ribadisce le rituali notificazioni. L'avv. Pietrosanto precisa che vi era una pec registrata e storica e dunque la buona fede del proprio cliente di avere solo la propria storica pec. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa: Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Esecuzioni mobiliari
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6000/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VAJANA MARINA in forza di Parte_1 procura alle liti 5.2.2025 ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. BARBARA Pietrosanto in forza di Controparte_1 procura alle liti 28.6.2024 CONVENUTO e contro Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Simona Napolitano in forza di procura alle liti
[...] depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO udienza di discussione in data 27.10.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“In via del tutto pregiudiziale
- ritenere e dichiarare, occorrendo, il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia di I Grado di Torino, per i crediti di natura tributaria, atteso che parte ricorrente ha affermato non essergli stato notificato alcun atto presupposto per cui il pignoramento rappresenterebbe il primo atto in cui l'ufficio ha manifestato la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito.
“In via pregiudiziale
- dare atto che, anche a seguito della difesa e della documentazione prodotta dall'
[...]
, non sussistono le condizioni per concedere e mantenere la Parte_1 sospensione temporanea concessa resa inaudita altera parte con conseguente revoca pagina 2 di 9 dell'ordinanza di sospensione del 06/09/2024 e del successivo provvedimento di conferma del
20/01/2025.”
In via preliminare
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare le domande che attengono alla pretesa mancanza di notifica dell'atto di pignoramento opposto dal Ricorrente perché ritualmente notificato al Debitore e al terzo pignorato;
CP_3
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta per mancata impugnazione da parte del ricorrente delle prodromiche cartelle di pagamento ritualmente e correttamente notificate, così come degli avvisi di intimazione;
-ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione e conseguentemente rigettare il ricorso proposto dal Sig. in merito agli eccepiti vizi CP_1 inerenti all'Avviso di addebito n. 41020140001108866000 emesso dall e da questi CP_4 regolarmente notificato alla parte ricorrente/opponente nonché all'Avviso di accertamento
71021017381458003000 emesso dall e da questa regolarmente Parte_1 notificato alla parte ricorrente/opponente.
-ritenere e dichiarare, in ogni caso, la inammissibilità dell'opposizione proposta dal Sig.
limitatamente all'eccepito vizio di notifica dell'avviso di addebito CP_1
41020140001108866000 sotteso all'impugnato pignoramento e prima ancora alle intimazioni notificate, per tardività dello stesso;
-in subordine, occorrendo, autorizzare a carico del ricorrente/opponente o, subordinatamente, a carico dello stesso Agente della Riscossione la chiamata in causa degli
Enti Impositori pretermessi, dell' Direzione Provinciale II di Torino - Parte_1
Ufficio Controlli pec: che ha emesso e notificato il sotteso Email_1
Avviso di accertamento 71021017381458003000 nonché l CP_4 Controparte_5
- Sede di Torino pec: t,
[...] Email_2 che ha emesso e notificato il sotteso Avviso di addebito 41020140006900645000 in persona ciascun legale rappresentante pro-tempore e conseguentemente, differire la prima udienza al fine di consentire la chiamata dei terzi nel rispetto dei termini di legge.
Nel merito
-accertare e dichiarare la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento che ha preceduto l'impugnato atto di pignoramento presso terzi con conseguente cristallizzazione dell'obbligazione sottostante ed impossibilità a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
-accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell' e per Controparte_6
l'effetto, rigettare le domande tutte proposte nei confronti dell' Parte_1
, in quanto infondate.
[...]
pagina 3 di 9 - ritenere e dichiarare la legittimità del pignoramento presso terzi opposto, avuto riguardo al residuo del carico tributario ancora dovuto e rigettare tutti i motivi di opposizione, per quanto dedotto nella presente comparsa;
Conseguentemente, disporre in favore di l'assegnazione definitiva delle somme già CP_7 corrisposte dal terzo pignorato e delle somme nelle more maturate, nei limiti di quanto ancora dovuto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In linea subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare la parte che risulterà soccombente al rimborso delle spese e competenze, che l' Parte_1
dovrà sopportare per l'obbligata ex lege partecipazione al giudizio.
[...]
Con riserva di ulteriormente controdedurre alle domande, eccezioni e difese di controparte, nei modi e nei termini di legge, anche in conseguenza del comportamento processuale delle parti del presente giudizio”.
Per : Controparte_1
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale voglia:
1. rigettare l'atto di riassunzione proposto da;
Parte_1
2. Confermare integralmente il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del 20 gennaio
2025;
3. Accogliere integralmente le domande ed eccezioni formulate nel ricorso introduttivo ex art. 615 c.p.c., che si intendono integralmente richiamate;
4. Dichiarare la nullità e/o inefficacia del pignoramento presso terzi, già sospeso e comunque viziato ab origine per i motivi ampiamente esposti e documentati, anche al fine di:
• consentire al contribuente l'accesso alla rateizzazione;
• ottenere lo sblocco delle somme illegittimamente trattenute dal terzo su disposizione di
CP_7
5. Dichiarare la nullità, inefficacia e/o prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle esattoriali espressamente contestate;
6. Pronunciarsi in ordine alle spese di lite, con integrale rifusione a carico della parte resistente”.
Per Controparte_2
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia di I Grado di Torino, per i crediti di natura tributaria, in via principale e nel merito, voler rigettare l'opposizione all'esecuzione spiegata dal sig.
. CP_1 pagina 4 di 9 Vinte le spese del presente giudizio, da liquidare applicando i parametri di cui al DM 55/2014
e s.m.i., con rimborso delle spese generali (nella misura del 15%, art.2, co.2 cit. DM)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c. Controparte_1 avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/734 n.
11084202400018864001 dell'importo di € 19.507,47, notificatogli da Parte_1
(in seguito “ ”) in data 31.5.2024, sostenendo l'inesistenza e nullità del
[...] CP_7 pignoramento presso terzi perché mai notificato al debitore principale esecutato;
2) l'omessa notifica del necessario prodromico atto di intimazione;
3) la mancata prova della notifica delle cartelle esattoriali e 4) l'intervenuta prescrizione dei crediti e ha chiesto la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, l'accertamento dell'inesistenza del diritto di a procedere CP_7 ad esecuzione.
ha contestato la fondatezza dell'opposizione evidenziando la validità della notificazione CP_7 delle cartelle, dell'intimazione e dell'atto di pignoramento, non più contestabile quanto alla pretesa in esso azionata, per mancata impugnazione degli atti prodromici e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione, richiesta parimenti proposta dalla terza pignorata
[...]
(in Controparte_2 seguito “ ”). CP_3
Con ordinanza 20.1.2025 il G.E. ha confermato la sospensione dell'esecuzione.
ha introdotto il giudizio di merito eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di CP_7 giurisdizione del Tribunale ordinario adito in favore della Corte di Giustizia di I Grado di
Torino, per i crediti di natura tributaria, per avere l'opponente contestato la notificazione degli atti presupposti, nonché, in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per la mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione regolarmente notificati e la carenza di legittimazione passiva in merito agli eccepiti vizi inerenti all'Avviso di addebito n. 41020140001108866000 emesso dall e, in ogni caso, la CP_4 tardività del rilievo del vizio di notificazione di tale atto ex art. 617 c.p.c. e nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
ha sostenuto (i) la nullità della notificazione dell'atto di Controparte_1 pignoramento opposto per essere stata eseguita a un indirizzo PEC ad esso opponente non riferibile, in violazione dei principi di validità e certezza dell'atto notificato, (ii) l'inesistenza della prova della notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici e (iii) la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle 11020140043835507000,
11020180015724561000, 11020220026492067000 e 41020140001108866000. Ha concluso chiedendo la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del pignoramento presso terzi, la dichiarazione di nullità, inefficacia e/o prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle esattoriali espressamente contestate, con vittoria di spese. pagina 5 di 9 ha aderito all'eccezione di difetto di giurisdizione con riguardo alle pretese di CP_3 natura tributaria e ha chiesto, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione all'esecuzione spiegata dal sig. . CP_1
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. L'eccezione di carenza di giurisdizione con riguardo alle cartelle n. 11020220020145932000
e n. 11020180015724561000, aventi rispettivamente a oggetto la debenza del canone RAI per l'anno 2014 e per l'anno 2012, appare fondata.
Come condivisibilmente affermato nella pronuncia della Suprema Corte “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento)” (Cass. SU n. 21642/21).
Nel caso di specie, l'opponente assume l'omessa notificazione degli atti prodromici, CP_1 con la conseguenza che la prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale si colloca a monte della notificazione della cartella di pagamento e rientra, dunque, nella giurisdizione del giudice tributario.
3. Occorre, invece, esaminare nel merito l'opposizione con riguardo alle restanti cartelle nn.
11020140043835507000, 41020140001108866000, 11020190053868801000 e
11020190055541783000.
Il primo motivo di opposizione concerne la nullità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in quanto eseguita a un indirizzo PEC non riferibile al sig. . CP_1
L'atto di pignoramento risulta notificato all'indirizzo pec CodiceFiscale_1 mentre l'opponente assume che la pec ad esso riferibile è come da Email_3 attestato rilasciato da Aruba in data 07 ottobre 2024. pagina 6 di 9 assume di aver notificato alla pec riportata nella visura camerale dell'impresa e presente CP_7 nel Registro INI PEC aggiornato alla data del 11.7.2025.
L'assunto di è condivisibile. CP_7
Sia la visura storica dell'impresa individuale di (doc. 15 di parte Controparte_1
), sia le risultanze del registro INI PEC alla data del 11.7.2025 (doc. a) depositato in data CP_7
11.7.2025 da parte ) riportano quale indirizzo pec . CP_7 CodiceFiscale_2 CP_8
Invero l'art. 16 comma 6 bis del D.L. 185/2008, come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020 testualmente recita:
“L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre
1993, n. 580”.
Il domicilio digitale così assegnato d'ufficio dalle Camere di commercio risulta formato dal ed è attivo solo in ricezione e sarà Email_4 automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC.
Nel caso di specie, dalla visura storica depositata da (doc. 15) emerge che in data CP_7
4.9.2023 l'indirizzo pec dell'impresa che era è stato variato a seguito di Email_3 determinazione del Conservatore n. 2023000324 del 26.7.2023 e si è disposta la cancellazione della pec revocata dell'impresa ex art. 37 del D.L. 76/2020. La cancellazione ha comportato l'attribuzione del procedimento di attribuzione di uno nuovo indirizzo pec, avente estensione consultabile su indirizzo Email_5 Email_6 presso il quale le notificazioni devono ritenersi validamente eseguite.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'eccezione di nullità della notificazione del pignoramento deve essere rigettata.
4. Occorre, da ultimo, esaminare l'eccezione di prescrizione con riguardo alle cartelle indicate da parte opponente quali doc. n. 1. 11020140043835507000, doc. n. 2 11020150035590026000 e doc n. 7 11020220026492067000 e all'avviso di addebito 41020140001108866000 (doc. 8).
pagina 7 di 9 SI osserva, in primo luogo, che la cartella 11020220026492067000 indicata da
[...]
quale doc. 7 tra quelle prescritte, non è oggetto dell'atto di Controparte_1 pignoramento.
Occorre, dunque, esaminare l'eccezione relativamente alle cartelle n.11020140043835507000
(doc. 17) avente a oggetto sanzioni amministrative dell'anno 2012 e al doc. 8
n.41020140001108866000 avente a oggetto contributi IVS dell'anno 2012 che sarebbero state notificate rispettivamente il 30.9.2014 e il 30.5.2014.
contesta sia la notificazione, sia la circostanza che la prescrizione Controparte_1 quinquennale si sarebbe in ogni caso verificata.
L'onere di provare la rituale notificazione della cartella e degli atti interruttivi della prescrizione incombe su . CP_7
L'Agente di Riscossione, con riguardo alla cartella n.11020140043835507000 sostiene che la notifica è stata effettuata il 30.9.2014 (doc.17), e che successivamente sono stati notificati gli atti interruttivi e, precisamente:
- intimazione n. 11020169007725276000 (cfr. doc.10) notificata il 30/05/2016 per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e con il rispetto di tutte le formalità dallo stesso richiamate (deposito di copia nella casa comunale e dell'affissione all'albo dell'avviso di deposito) (cfr. doc.10a);
- intimazione n.11020179012319459000 (cfr. doc.11) notificata il 26/10/2017 mediante consegna diretta persona autorizzata e con invio raccomandata (cfr. doc11a); -intimazione n.
11020229017493002000 (cfr. doc.12) notificata il 18/10/22 a mezzo pec all'indirizzo
(cfr. doc.12a); Email_3
- intimazione n. 11020249016906252000 (doc.13) notificata il 21/05/2024 a mezzo pec all'indirizzo (cfr. doc.13a) CodiceFiscale_1
- intimazione n. 11020249017194956000 (doc.14 e cfr. doc.6) notificata il 21/05/2024 a mezzo pec all'indirizzo (doc.14a e cfr. doc.6a), CodiceFiscale_1
- atto di pignoramento presso terzi opposto notificato in data 31/05/2024 (cfr. doc. 2).
La notifica della cartella risulta, effettivamente, eseguita il 30.9.2014 (doc. 17 di parte ) e CP_7 parimenti gli atti di interruzione della prescrizione indicati da risultano ritualmente CP_7 notificati alle date sopra riportate.
Ne consegue che ha assolto l'onere di provare la tempestiva notificazione sia della CP_7 cartella che degli atti interruttivi della prescrizione.
Con riguardo all'avviso di addebito n. 41020140001108866000 assume che è stato CP_7 notificato il 30/05/2014, come si evince dall'estratto di ruolo (doc.23), e che successivamente sono stati notificati gli atti interruttivi e, precisamente:
- intimazione n. 11020169007725276000 (cfr. doc.10) notificata il 30/05/16 per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e con il rispetto di tutte le formalità dallo stesso richiamate (deposito di copia nella casa comunale e dell'affissione all'albo dell'avviso di pagina 8 di 9 deposito) (cfr. doc.10a);
- intimazione n.11020179012319459000 (cfr. doc.11) notificata il 26/10/2017 mediante consegna diretta persona autorizzata e con invio raccomandata (cfr. doc11a);
- intimazione n. 11020229017493002000 (cfr. doc.12) notificata il 18/10/2022 a mezzo pec all'indirizzo (cfr. doc.12a): Email_3
- intimazione n. 11020249016906252000 (cfr. doc.13) notificata il 21/05/2024 a mezzo pec all'indirizzo (cfr. doc.13a); Email_7
- intimazione n. 11020249017194956000 (cfr. doc.14) notificata il 21/05/2024 a mezzo pec all'indirizzo (cfr. doc.14a); Email_7
- atto di pignoramento presso terzi opposto notificato in data 31/05/2024 (cfr. doc.2).
Invero, la notifica dell'avviso di addebito non risulta prodotta essendo, invece, richiamato solo quanto risulta dall'estratto di ruolo.
Ne consegue che deve ritenersi affetta da nullità la notificazione dell'avviso di addebito e tale nullità si riverbera su tutti gli atti successivi, con conseguente accertamento della non debenza della somma di € 1.539,41.
Alla luce delle considerazioni svolte, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
, deve accertarsi che la pretesa azionata da con l'atto di Controparte_1 CP_7 pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/734 n. 11084202400018864001 deve essere ridotta a € 17.965,06.
5. Le spese di lite, alla luce della parziale soccombenza, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito con riguardo alle pretese portate dalle cartelle di pagamento n. 11020220020145932000 e n. 11020180015724561000 per essere devolute alla giurisdizione del giudice tributario.
ACCERTA che non è tenuto a corrispondere l'importo di € Controparte_1
1.539,41 portato dall'avviso di addebito 41020140001108866000.
ACCERTA che la pretesa azionata da con l'atto di Parte_1 pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/734 n. 11084202400018864001 deve essere ridotta a € 17.965,06.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Torino, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi pagina 9 di 9