Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 10/02/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01051/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04903/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4903 del 2021, proposto da
LI NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Oronzo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calvizzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Galdiero, Paolo Giannarini, Raffaele Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 2389 del 12.09.2019, notificato al ricorrente il 03.09.2021, con il quale il Comune di Calvizzano, a seguito della pretesa inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n. 2362 del 14.02.19, ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un manufatto formato da due corpi di fabbrica (A e B), distinto in catasto al foglio 3, p.lla 15 e sito alla via Corigliano Contrada San Pietro (oggi Calamandrei 35-39); b) del provvedimento prot. n. 8133 del 12.09.2019, notificato il 03.09.2021, con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4bis del DPR 380/01, nella misura di euro 20.000,00; c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto e degli interessi legittimi del ricorrente, ivi compreso, ove possa occorrere, l'accertamento di inottemperanza del 25.06.2019, di cui è menzione nei provvedimenti impugnati sub a) e b) che precedono.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calvizzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2024, celebratasi da remoto, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio il Sig. NO ha impugnato il provvedimento prot. n. 2389 del 12.09.2019, notificato al ricorrente il 03.09.2021, con il quale il Comune di Calvizzano, a seguito della pretesa inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 2362 del 14.02.19, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un manufatto formato da due corpi di fabbrica (A e B), distinto in catasto al foglio 3, p.lla 15 e sito alla via Corigliano Contrada San Pietro (oggi Calamandrei 35-39); ha, altresì, impugnato il provvedimento prot. n. 8133 del 12.09.2019, notificato il 03.09.2021, con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4bis del DPR 380/01, nella misura di euro 20.000,00.
Di seguito i motivi di gravame articolati in ricorso:
1) si lamenta che l’Amministrazione resistente ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza, in assenza del previo riscontro delle domande di sanatoria precedentemente presentate;
2) inoltre, al momento della notifica dell’ordinanza di demolizione (19.12.2019), il sig. NO da tempo non aveva più la disponibilità materiale dei fabbricati oggetto dell’ingiunzione, che ancora oggi sarebbero detenuti dalla curatela fallimentare; di qui il difetto di legittimazione passiva del ricorrente, il quale non era in condizione di ottemperare all’ordine di demolizione;
3) l’ordinanza di acquisizione impugnata, che ha dichiarato acquisita l’intera particella di proprietà del ricorrente, non avrebbe, infine, offerto alcuna motivazione sulle ragioni per le quali l’Amministrazione avrebbe ritenuto di confiscare l’area ulteriore rispetto a quella di sedime.
Si è costituito il Comune di Calvizzano, osservando che avverso il provvedimento di acquisizione n°2389 del 12/09/2019 il sig. NO LI, unitamente al sig. NO FO (deceduto), avevano già proposto impugnazione innanzi al Tar Campania, con ricorso rigettato con sentenza n. 5525-2024; nel merito ha chiesto la reiezione del gravame.
All’udienza straordinaria in data 12 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Occorre, preliminarmente, procedere allo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla parte resistente.
L’eccezione è fondata, secondo quanto si passa ad esporre.
Come dedotto dal Comune di Calvizzano, avverso l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale n. 2389 del 12.09.2019, l’odierno ricorrente risulta aver già proposto ricorso (05100/2019 REG.RIC, depositato dalla parte resistente agli atti di questo giudizio in data 8.11.2024), dichiarato estinto con sentenza di questo TAR nr. 5525/2024, resa in data 17.10.2024.
Dunque, applicando la regola dell’anteriorità ex art. 39 cpc, in base alla quale tra due ricorsi identici l’inammissibilità ricade su quello radicato per secondo, il presente gravame, introdotto solo successivamente, deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui esso si rivolge avverso l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale n. 2389 del 12.09.2019 (cfr. Tar Lombardia, Brescia, nr.135/2024).
Il ricorso deve, inoltre, essere dichiarato inammissibile anche nella parte in cui con esso si impugna il provvedimento comunale di irrogazione della sanzione pecuniaria al Sig. NO, posto che avverso tale atto non è stato articolato alcun motivo di censura.
2. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la natura in rito della presente decisione ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO