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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/06/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 231/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 231/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Cimino;
appellante principale-appellato incidentale
e
(P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sante Luca
Roperto; appellata principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1127/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 26.06.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il “si riporta al proprio atto d'appello ed alle eccezioni ivi formulate Pt_1 in particolare con riguardo alla nullità della sentenza impugnata”.
1 Per la “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria CP_1 istanza: - rigettare l'appello principale proposto siccome inammissibile ex artt. 342
I co, nr. 1 e 2 e 348 cpc, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
- in parziale riforma della sentenza nr. 1127/18 (r.g. 4877/13), del Tribunale Civile di Catanzaro, depositata il 26.06.2018, non notificata, accogliere la domanda di risarcimento danni proposta dalla nella sua integralità e per l'effetto CP_1 condannare l'appellante in via principale al pagamento della somma pari ad €
8.500,00 oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino all'effettivo ed integrale soddisfo, nonché alle spese e competenze del presente grado;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'appello incidentale, rigettare quello principale poiché inammissibile, inaccoglibile e comunque infondato in fatto e diritto, confermando per l'effetto l'impugnata sentenza. Con vittoria, altresì, delle spese del presente grado di giudizio”.
FATTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro il per Parte_1
sentirlo condannare al risarcimento del danno conseguente alla mancata consegna del certificato di proprietà del veicolo Fiat Iveco, oggetto di permuta tra le parti, quantificato in €8.500,00.
A fondamento della domanda esponeva che il con atto di giunta n. 32 del Pt_1
07.05.2010 deliberava l'acquisto di un trattore da impiegare nei lavori di manutenzione stradale;
che con la stessa delibera disponeva che l'acquisto del mezzo sarebbe avvenuto tramite la contrazione di un leasing e attraverso la permuta dell'autocarro di proprietà comunale Fiat Iveco tg.to CZ485930; che veniva espletata regolare gara per l'acquisto della trattrice con annessa attrezzatura e all'esito della stessa risultava aggiudicataria l'attrice, che aveva offerto un ribasso dell'1% sull'importo a base di gara oltre €1.500,00 per la permuta dell'autocarro comunale;
che il Comune consegnava il mezzo permutato ma non il certificato di proprietà dello stesso;
che successivamente, poiché essa attrice aveva provveduto a riparare e a vendere a terzi l'autocarro come da preliminare di vendita del 15.10.2012, il Comune veniva ripetutamente sollecitato alla consegna di tutta la documentazione necessaria a permettere il passaggio di proprietà; che, in mancanza di riscontro, aveva provveduto a diffidare formalmente il con lettera racc. a/r dell'08.02.2013 Pt_1
e poi a mezzo del proprio legale in data 15.05.2013; che l'ente con fax del 22.05.2013
2 comunicava di essersi attivato per la risoluzione della pratica e che al più presto avrebbe fatto pervenire la certificazione necessaria per la regolarizzazione del passaggio di proprietà dell'automezzo senza tuttavia provvedervi.
Si costituiva il il quale eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di Pt_1
citazione per indeterminatezza non avendo parte attrice indicato il titolo della pretesa risarcitoria;
deduceva in proposito che non si comprendeva quale fosse stato l'effettivo danno subito dalla società che a seguito dell'avvenuta permuta e consegna del libretto di circolazione avrebbe potuto autonomamente attivarsi per ottenere il certificato di proprietà. Rilevava che la mancanza del certificato di proprietà non incideva sulla idoneità della cosa ad assolvere la sua destinazione economico-sociale e che comunque, preso atto che il mezzo non era iscritto al PRA e che nessun duplicato di certificato di proprietà poteva essere rilasciato, si era attivato esperendo azione giudiziaria presso il Giudice di Pace di Tiriolo affinchè venisse accertato e dichiarato il soggetto proprietario del bene ed iscritto al PRA, con rilascio del certificato e che la causa era in corso di svolgimento, sicchè nessuna responsabilità poteva essere ascritta all'ente.
Con ordinanza resa all'udienza del 06.05.2014 il Tribunale, rilevata la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione della tipologia dei danni richiesti e del motivo della richiesta, ne disponeva l'integrazione.
Con memoria integrativa depositata in data 30.05.2014 parte attrice precisava che la mancata consegna del certificato di proprietà aveva reso impossibile la cessione dell'autocarro che la veva promesso in vendita, dopo averlo riparato, per CP_1
il prezzo di €8.500,00; che infatti il promissario acquirente, stante la mancanza del certificato, non aveva inteso acquistare il mezzo ed essa attrice era stata costretta a restituire il doppio della caparra ricevuta;
che il mancato incasso dell'importo di
€8.500 costituiva danno certo ed incontrovertibile, parificabile ad un lucro cessante conseguente all'inadempienza del che era tenuto a consegnare il certificato, Pt_1
e che la predetta somma era comprensiva delle spese sostenute per la riparazione del mezzo.
Il con memoria del 02.07.2014 ribadiva l'incertezza e genericità della Pt_1
richiesta risarcitoria rilevando che ove la pretesa fosse contrattuale mancava una domanda preliminare di risoluzione ovvero di esatto adempimento.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, con sentenza n. 1127/2018 il Tribunale accoglieva la domanda nei limiti della somma di €2.500,00. In
3 particolare, il giudice di prime cure riteneva sussistente l'inadempimento del nascente dal contratto di permuta per non avere provveduto alla consegna Pt_1
del certificato di proprietà ed identificava il danno risarcibile nel fatto di avere l'attrice ricevuto un bene privo della sua funzione economico-sociale, danno che quantificava in via equitativa in €2.500,00. Il Tribunale escludeva invece il danno corrispondente alle somme spese per la riparazione del mezzo evidenziando che la non commerciabilità del bene avrebbe dovuto far desistere l'attrice da qualsiasi iniziativa di alienazione del bene stesso.
2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
12.10.2018, il sulla base dei seguenti motivi: 1) Parte_1
violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 163 comma 3 nn.
3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c.; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. 3) mancata e/o erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto;
travisamento degli stessi;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c.; 5) mancata valutazione dei fatti allegati e delle prove;
omessa valutazione e motivazione delle domande di parte convenuta;
6) contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Lamentava l'appellante che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione, reiterata anche in sede di comparsa conclusionale, per indeterminatezza, incertezza e genericità del petitum e della causa petendi, tale da non consentire al di la propria difesa;
che la Pt_1 CP_2
società attrice non aveva indicato il titolo, contrattuale o extracontrattuale, della richiesta risarcitoria;
che il Tribunale aveva accolto la domanda limitatamente al danno subito dall'attore per aver ricevuto in permuta un bene privo del certificato di proprietà e quindi privo della sua funzione economico sociale, quando la richiesta risarcitoria era il lucro cessante derivante dalla mancata vendita dell'autocarro; che il giudice aveva dato una prospettazione autonoma della vicenda, priva di riferimenti giuridici e senza il supporto di idonei elementi di prova;
che la domanda risarcitoria era a titolo di responsabilità contrattuale e a dover essere impugnato preliminarmente era l'intero contratto di vendita ad evidenza pubblica, sicchè in mancanza di detta impugnazione la domanda era inammissibile;
che la mancata consegna del certificato di proprietà non aveva inciso sull'esatto adempimento del che si era anche Pt_1
prontamente adoperato per conseguire una sentenza dichiarativa del titolo in questione;
che il Comune solo in data 08.02.2013 apprendeva della richiesta della
4 e si adoperava ad esperire le opportune ricerche, atteso il mancato CP_1 possesso da parte dell'Ente del certificato, circostanza peraltro ben nota alla società attrice all'atto di permuta;
che nessuna responsabilità era configurabile in capo al
Comune anche in ragione del fatto che la mancata consegna del certificato di proprietà non è fatto impeditivo della vendita e/o della circolazione dell'autocarro; che per giurisprudenza costante l'obbligazione prevalente del venditore è la consegna della cosa, mentre la richiesta al PRA degli adempimenti di cui all'art. 94
CdS è obbligo esclusivo dell'acquirente e che la trascrizione della vendita di un autoveicolo al PRA non incide sulla validità del contratto né è requisito di efficacia dello stesso. Concludeva, quindi, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 09.09.2019 si costituiva la che Controparte_1 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c.; nel merito deduceva la totale infondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto e con appello incidentale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva accolto la domanda risarcitoria relativa alle spese sostenute per la riparazione del mezzo.
Alla prima udienza dell'08.10.2019 la Corte rinviava la causa al 28.06.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 22.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla
5 risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2. Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
3. Nel merito l'appello principale e quello incidentale sono infondati.
Preliminarmente deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dello stesso.
La nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. sul presupposto dell'indeterminatezza del “petitum” e della “causa petendi” deve essere pronunciata solo quando il “petitum”, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la “causa petendi”, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque
6 individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla “causa petendi”, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen iuris” diverso da quello indicato dalle parti.
Nel caso di specie, con la memoria integrativa la società attrice in primo grado ha precisato sia l'oggetto della domanda spiegata che il fondamento giuridico della stessa: in particolare, essa ha agito al fine di far valere l'inadempimento del Pt_1 all'obbligo di consegna del certificato di proprietà dell'autocarro oggetto di permuta, lamentando il danno patrimoniale sub specie di lucro cessante per l'impossibilità di vendere il bene, e delle spese sostenute per la sua riparazione.
Ciò posto e venendo all'esame dei motivi del gravame principale, ritiene la Corte che correttamente il giudice di prime cure abbia ravvisato la sussistenza dell'inadempimento del all'obbligo di consegna del certificato di proprietà Pt_1 dell'autocarro.
L'appellante ha eccepito che la trascrizione del passaggio di proprietà è onere dell'acquirente e non del venditore.
Sul punto, occorre considerare che il contratto di compravendita, contratto a prestazioni corrispettive per antonomasia, determina, in capo all'alienante, l'obbligo di porre in essere tutte le operazioni necessarie per far acquisire all'acquirente la piena proprietà del bene compravenduto.
In termini di interpretazione teleologicamente orientata del contratto tipico, ciò significa che il trasferimento deve riguardare un bene su cui l'acquirente possa esercitare le facoltà ricomprese nel diritto di proprietà traslato, prima fra tutte, evidentemente, la facoltà di utilizzo e godimento del bene, che consenta al soggetto che ha in buona fede versato il corrispettivo per l'acquisto, di fare uso concreto del bene acquistato, nonché la facoltà di disporne mediante alienazione a terzi.
Pertanto, da un'interpretazione teleologicamente orientata dello schema della compravendita, deve ritenersi che la mancata predisposizione della documentazione necessaria alla trascrizione del passaggio di proprietà, ed in particolare la mancata messa a disposizione dell'acquirente del certificato di proprietà del precedente proprietario ad opera del concessionario, costituisca un inadempimento di non scarsa importanza, in quanto, in assenza dello stesso, l'acquirente che pure intendesse
7 procedere personalmente alla trascrizione, non potrebbe materialmente procedere a tale incombente, trovandosi nell'impossibilità materiale di utilizzare la vettura acquistata.
Pertanto, nel caso di vendita di un autoveicolo, la mancata consegna del certificato di proprietà costituisce inadempimento da parte venditore di un'obbligazione rilevante per l'interesse del compratore (art. 1455 c.c.), importando un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto di godere e di disporre: dunque, di un aspetto essenziale del diritto di proprietà.
A fronte di tale inadempimento il compratore può chiedere tanto l'adempimento, quanto la risoluzione del contratto;
fermo restando, anche in mancanza di una di tali domande, il diritto della parte adempiente al risarcimento del danno dallo stesso inadempimento derivato.
Sotto questo profilo, non può condividersi la tesi difensiva prospettata da parte appellante secondo cui la Cassazione con ordinanza n. 2263 del 2013, avrebbe statuito che la mancata consegna del certificato di proprietà della vettura non rappresenta un grave inadempimento e che l'onere cade, in ogni caso, in capo all'acquirente.
Tale ordinanza infatti testualmente recita: “La richiesta al Pra degli adempimenti previsti dall'art. 94 d.lg. n. 285 del 1992 (recante il nuovo codice della strada), in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, costituisce un obbligo a carico esclusivo dell'acquirente, la cui inosservanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per cui nessun inadempimento è configurabile a carico del venditore che non provveda a tale richiesta”.
Pertanto, essa si limita a chiarire che l'onere di procedere all'iscrizione al PRA è
a carico dell'acquirente, mentre l'inadempimento qui rilevato si colloca evidentemente a monte, nella mancata consegna all'acquirente stesso della documentazione indispensabile alla circolazione, pure ove egli avesse voluto provvedere personalmente all'iscrizione al PRA, in quanto non gli è stato mai reso disponibile il certificato di proprietà del precedente titolare della vettura.
In tema di compravendita di autoveicoli, tra gli obblighi del venditore - rammenta la Suprema Corte richiamando un consolidato orientamento - rientrano, giusta il
8 disposto dell'art. 1477 c.c., comma 3, oltre alla consegna del veicolo anche quello di consegnare al compratore i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene venduto, quali la carta di circolazione, il foglio complementare e la dichiarazione di vendita autenticata.
La violazione di detti obblighi integra sì inadempimento del venditore, in quanto determina un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto dell'acquirente di disporne (cfr. l'orientamento consolidato di Cass. n. 1472/1999, n. 120/1999 e Cassazione civile, sez. II, 28 gennaio 2008, n.
1783).
Pertanto, sulla base degli stessi princìpi analiticamente differenziati sul tema, dalla giurisprudenza di legittimità, si evince che la totale omissione di consegna del certificato di proprietà, che consentirebbe all'acquirente di procedere alla trascrizione al PRA, configura un grave inadempimento in quanto arreca una grave menomazione alle facoltà di godimento e di disposizione del bene acquistato, legittimando quindi pienamente l'acquirente ad agire per la risoluzione del contratto o anche solo per il risarcimento del danno.
Nella specie, risulta ex actis che a causa della mancanza del certificato di proprietà la società acquirente non ha potuto perfezionare la vendita a terzi oggetto di preliminare del 15.10.2012, sicchè può dirsi provato anche il danno concretamente subito.
E' pur vero che, a seguito dell'azione intrapresa dal nei confronti del Pt_1
precedente proprietario, il Giudice di Pace di Tiriolo con sentenza del 24.02.2014 ha autorizzato l'Ente “a richiedere al Conservatore del PRA di procedere all'iscrizione dell'autocarro” ed ordinato “al Conservatore del competente PRA di procedere, a cura e spese del richiedente, alla iscrizione nei pubblici registri dell'autocarro Iveco
35.10 Passo 3310 targato 485930”.
Tale circostanza è comunque avvenuta a distanza di quattro anni dal perfezionamento della permuta, sicchè ricorre un grave ritardo nell'adempimento che obbliga il a risarcire i danni conseguenti. Pt_1
Allo stesso tempo però l'indicata circostanza vale ad escludere la risarcibilità di danni ulteriori rispetto a quello liquidati dal giudice di primo grado, dal che discende il rigetto anche dell'appello incidentale.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
9 4.Attesa la reciproca soccombenza delle parti le spese del presente grado vanno integralmente compensate.
Il rigetto del gravame principale e di quello incidentale impongono, a ciascuna delle parti, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal , in persona del pro-tempore, Parte_1 CP_3 nonché sull'appello incidentale proposto da CP_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Catanzaro n. 1127/2018, pubblicata il 26.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 231/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Cimino;
appellante principale-appellato incidentale
e
(P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sante Luca
Roperto; appellata principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1127/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 26.06.2018, avente ad oggetto risarcimento danni da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il “si riporta al proprio atto d'appello ed alle eccezioni ivi formulate Pt_1 in particolare con riguardo alla nullità della sentenza impugnata”.
1 Per la “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria CP_1 istanza: - rigettare l'appello principale proposto siccome inammissibile ex artt. 342
I co, nr. 1 e 2 e 348 cpc, improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
- in parziale riforma della sentenza nr. 1127/18 (r.g. 4877/13), del Tribunale Civile di Catanzaro, depositata il 26.06.2018, non notificata, accogliere la domanda di risarcimento danni proposta dalla nella sua integralità e per l'effetto CP_1 condannare l'appellante in via principale al pagamento della somma pari ad €
8.500,00 oltre interessi legali dal dì del dovuto e sino all'effettivo ed integrale soddisfo, nonché alle spese e competenze del presente grado;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'appello incidentale, rigettare quello principale poiché inammissibile, inaccoglibile e comunque infondato in fatto e diritto, confermando per l'effetto l'impugnata sentenza. Con vittoria, altresì, delle spese del presente grado di giudizio”.
FATTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro il per Parte_1
sentirlo condannare al risarcimento del danno conseguente alla mancata consegna del certificato di proprietà del veicolo Fiat Iveco, oggetto di permuta tra le parti, quantificato in €8.500,00.
A fondamento della domanda esponeva che il con atto di giunta n. 32 del Pt_1
07.05.2010 deliberava l'acquisto di un trattore da impiegare nei lavori di manutenzione stradale;
che con la stessa delibera disponeva che l'acquisto del mezzo sarebbe avvenuto tramite la contrazione di un leasing e attraverso la permuta dell'autocarro di proprietà comunale Fiat Iveco tg.to CZ485930; che veniva espletata regolare gara per l'acquisto della trattrice con annessa attrezzatura e all'esito della stessa risultava aggiudicataria l'attrice, che aveva offerto un ribasso dell'1% sull'importo a base di gara oltre €1.500,00 per la permuta dell'autocarro comunale;
che il Comune consegnava il mezzo permutato ma non il certificato di proprietà dello stesso;
che successivamente, poiché essa attrice aveva provveduto a riparare e a vendere a terzi l'autocarro come da preliminare di vendita del 15.10.2012, il Comune veniva ripetutamente sollecitato alla consegna di tutta la documentazione necessaria a permettere il passaggio di proprietà; che, in mancanza di riscontro, aveva provveduto a diffidare formalmente il con lettera racc. a/r dell'08.02.2013 Pt_1
e poi a mezzo del proprio legale in data 15.05.2013; che l'ente con fax del 22.05.2013
2 comunicava di essersi attivato per la risoluzione della pratica e che al più presto avrebbe fatto pervenire la certificazione necessaria per la regolarizzazione del passaggio di proprietà dell'automezzo senza tuttavia provvedervi.
Si costituiva il il quale eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di Pt_1
citazione per indeterminatezza non avendo parte attrice indicato il titolo della pretesa risarcitoria;
deduceva in proposito che non si comprendeva quale fosse stato l'effettivo danno subito dalla società che a seguito dell'avvenuta permuta e consegna del libretto di circolazione avrebbe potuto autonomamente attivarsi per ottenere il certificato di proprietà. Rilevava che la mancanza del certificato di proprietà non incideva sulla idoneità della cosa ad assolvere la sua destinazione economico-sociale e che comunque, preso atto che il mezzo non era iscritto al PRA e che nessun duplicato di certificato di proprietà poteva essere rilasciato, si era attivato esperendo azione giudiziaria presso il Giudice di Pace di Tiriolo affinchè venisse accertato e dichiarato il soggetto proprietario del bene ed iscritto al PRA, con rilascio del certificato e che la causa era in corso di svolgimento, sicchè nessuna responsabilità poteva essere ascritta all'ente.
Con ordinanza resa all'udienza del 06.05.2014 il Tribunale, rilevata la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione della tipologia dei danni richiesti e del motivo della richiesta, ne disponeva l'integrazione.
Con memoria integrativa depositata in data 30.05.2014 parte attrice precisava che la mancata consegna del certificato di proprietà aveva reso impossibile la cessione dell'autocarro che la veva promesso in vendita, dopo averlo riparato, per CP_1
il prezzo di €8.500,00; che infatti il promissario acquirente, stante la mancanza del certificato, non aveva inteso acquistare il mezzo ed essa attrice era stata costretta a restituire il doppio della caparra ricevuta;
che il mancato incasso dell'importo di
€8.500 costituiva danno certo ed incontrovertibile, parificabile ad un lucro cessante conseguente all'inadempienza del che era tenuto a consegnare il certificato, Pt_1
e che la predetta somma era comprensiva delle spese sostenute per la riparazione del mezzo.
Il con memoria del 02.07.2014 ribadiva l'incertezza e genericità della Pt_1
richiesta risarcitoria rilevando che ove la pretesa fosse contrattuale mancava una domanda preliminare di risoluzione ovvero di esatto adempimento.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, con sentenza n. 1127/2018 il Tribunale accoglieva la domanda nei limiti della somma di €2.500,00. In
3 particolare, il giudice di prime cure riteneva sussistente l'inadempimento del nascente dal contratto di permuta per non avere provveduto alla consegna Pt_1
del certificato di proprietà ed identificava il danno risarcibile nel fatto di avere l'attrice ricevuto un bene privo della sua funzione economico-sociale, danno che quantificava in via equitativa in €2.500,00. Il Tribunale escludeva invece il danno corrispondente alle somme spese per la riparazione del mezzo evidenziando che la non commerciabilità del bene avrebbe dovuto far desistere l'attrice da qualsiasi iniziativa di alienazione del bene stesso.
2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
12.10.2018, il sulla base dei seguenti motivi: 1) Parte_1
violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 163 comma 3 nn.
3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c.; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. 3) mancata e/o erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto;
travisamento degli stessi;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c.; 5) mancata valutazione dei fatti allegati e delle prove;
omessa valutazione e motivazione delle domande di parte convenuta;
6) contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Lamentava l'appellante che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione, reiterata anche in sede di comparsa conclusionale, per indeterminatezza, incertezza e genericità del petitum e della causa petendi, tale da non consentire al di la propria difesa;
che la Pt_1 CP_2
società attrice non aveva indicato il titolo, contrattuale o extracontrattuale, della richiesta risarcitoria;
che il Tribunale aveva accolto la domanda limitatamente al danno subito dall'attore per aver ricevuto in permuta un bene privo del certificato di proprietà e quindi privo della sua funzione economico sociale, quando la richiesta risarcitoria era il lucro cessante derivante dalla mancata vendita dell'autocarro; che il giudice aveva dato una prospettazione autonoma della vicenda, priva di riferimenti giuridici e senza il supporto di idonei elementi di prova;
che la domanda risarcitoria era a titolo di responsabilità contrattuale e a dover essere impugnato preliminarmente era l'intero contratto di vendita ad evidenza pubblica, sicchè in mancanza di detta impugnazione la domanda era inammissibile;
che la mancata consegna del certificato di proprietà non aveva inciso sull'esatto adempimento del che si era anche Pt_1
prontamente adoperato per conseguire una sentenza dichiarativa del titolo in questione;
che il Comune solo in data 08.02.2013 apprendeva della richiesta della
4 e si adoperava ad esperire le opportune ricerche, atteso il mancato CP_1 possesso da parte dell'Ente del certificato, circostanza peraltro ben nota alla società attrice all'atto di permuta;
che nessuna responsabilità era configurabile in capo al
Comune anche in ragione del fatto che la mancata consegna del certificato di proprietà non è fatto impeditivo della vendita e/o della circolazione dell'autocarro; che per giurisprudenza costante l'obbligazione prevalente del venditore è la consegna della cosa, mentre la richiesta al PRA degli adempimenti di cui all'art. 94
CdS è obbligo esclusivo dell'acquirente e che la trascrizione della vendita di un autoveicolo al PRA non incide sulla validità del contratto né è requisito di efficacia dello stesso. Concludeva, quindi, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 09.09.2019 si costituiva la che Controparte_1 eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c.; nel merito deduceva la totale infondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto e con appello incidentale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva accolto la domanda risarcitoria relativa alle spese sostenute per la riparazione del mezzo.
Alla prima udienza dell'08.10.2019 la Corte rinviava la causa al 28.06.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 22.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla
5 risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
2. Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
3. Nel merito l'appello principale e quello incidentale sono infondati.
Preliminarmente deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dello stesso.
La nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. sul presupposto dell'indeterminatezza del “petitum” e della “causa petendi” deve essere pronunciata solo quando il “petitum”, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la “causa petendi”, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque
6 individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla “causa petendi”, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen iuris” diverso da quello indicato dalle parti.
Nel caso di specie, con la memoria integrativa la società attrice in primo grado ha precisato sia l'oggetto della domanda spiegata che il fondamento giuridico della stessa: in particolare, essa ha agito al fine di far valere l'inadempimento del Pt_1 all'obbligo di consegna del certificato di proprietà dell'autocarro oggetto di permuta, lamentando il danno patrimoniale sub specie di lucro cessante per l'impossibilità di vendere il bene, e delle spese sostenute per la sua riparazione.
Ciò posto e venendo all'esame dei motivi del gravame principale, ritiene la Corte che correttamente il giudice di prime cure abbia ravvisato la sussistenza dell'inadempimento del all'obbligo di consegna del certificato di proprietà Pt_1 dell'autocarro.
L'appellante ha eccepito che la trascrizione del passaggio di proprietà è onere dell'acquirente e non del venditore.
Sul punto, occorre considerare che il contratto di compravendita, contratto a prestazioni corrispettive per antonomasia, determina, in capo all'alienante, l'obbligo di porre in essere tutte le operazioni necessarie per far acquisire all'acquirente la piena proprietà del bene compravenduto.
In termini di interpretazione teleologicamente orientata del contratto tipico, ciò significa che il trasferimento deve riguardare un bene su cui l'acquirente possa esercitare le facoltà ricomprese nel diritto di proprietà traslato, prima fra tutte, evidentemente, la facoltà di utilizzo e godimento del bene, che consenta al soggetto che ha in buona fede versato il corrispettivo per l'acquisto, di fare uso concreto del bene acquistato, nonché la facoltà di disporne mediante alienazione a terzi.
Pertanto, da un'interpretazione teleologicamente orientata dello schema della compravendita, deve ritenersi che la mancata predisposizione della documentazione necessaria alla trascrizione del passaggio di proprietà, ed in particolare la mancata messa a disposizione dell'acquirente del certificato di proprietà del precedente proprietario ad opera del concessionario, costituisca un inadempimento di non scarsa importanza, in quanto, in assenza dello stesso, l'acquirente che pure intendesse
7 procedere personalmente alla trascrizione, non potrebbe materialmente procedere a tale incombente, trovandosi nell'impossibilità materiale di utilizzare la vettura acquistata.
Pertanto, nel caso di vendita di un autoveicolo, la mancata consegna del certificato di proprietà costituisce inadempimento da parte venditore di un'obbligazione rilevante per l'interesse del compratore (art. 1455 c.c.), importando un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto di godere e di disporre: dunque, di un aspetto essenziale del diritto di proprietà.
A fronte di tale inadempimento il compratore può chiedere tanto l'adempimento, quanto la risoluzione del contratto;
fermo restando, anche in mancanza di una di tali domande, il diritto della parte adempiente al risarcimento del danno dallo stesso inadempimento derivato.
Sotto questo profilo, non può condividersi la tesi difensiva prospettata da parte appellante secondo cui la Cassazione con ordinanza n. 2263 del 2013, avrebbe statuito che la mancata consegna del certificato di proprietà della vettura non rappresenta un grave inadempimento e che l'onere cade, in ogni caso, in capo all'acquirente.
Tale ordinanza infatti testualmente recita: “La richiesta al Pra degli adempimenti previsti dall'art. 94 d.lg. n. 285 del 1992 (recante il nuovo codice della strada), in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, costituisce un obbligo a carico esclusivo dell'acquirente, la cui inosservanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per cui nessun inadempimento è configurabile a carico del venditore che non provveda a tale richiesta”.
Pertanto, essa si limita a chiarire che l'onere di procedere all'iscrizione al PRA è
a carico dell'acquirente, mentre l'inadempimento qui rilevato si colloca evidentemente a monte, nella mancata consegna all'acquirente stesso della documentazione indispensabile alla circolazione, pure ove egli avesse voluto provvedere personalmente all'iscrizione al PRA, in quanto non gli è stato mai reso disponibile il certificato di proprietà del precedente titolare della vettura.
In tema di compravendita di autoveicoli, tra gli obblighi del venditore - rammenta la Suprema Corte richiamando un consolidato orientamento - rientrano, giusta il
8 disposto dell'art. 1477 c.c., comma 3, oltre alla consegna del veicolo anche quello di consegnare al compratore i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene venduto, quali la carta di circolazione, il foglio complementare e la dichiarazione di vendita autenticata.
La violazione di detti obblighi integra sì inadempimento del venditore, in quanto determina un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto dell'acquirente di disporne (cfr. l'orientamento consolidato di Cass. n. 1472/1999, n. 120/1999 e Cassazione civile, sez. II, 28 gennaio 2008, n.
1783).
Pertanto, sulla base degli stessi princìpi analiticamente differenziati sul tema, dalla giurisprudenza di legittimità, si evince che la totale omissione di consegna del certificato di proprietà, che consentirebbe all'acquirente di procedere alla trascrizione al PRA, configura un grave inadempimento in quanto arreca una grave menomazione alle facoltà di godimento e di disposizione del bene acquistato, legittimando quindi pienamente l'acquirente ad agire per la risoluzione del contratto o anche solo per il risarcimento del danno.
Nella specie, risulta ex actis che a causa della mancanza del certificato di proprietà la società acquirente non ha potuto perfezionare la vendita a terzi oggetto di preliminare del 15.10.2012, sicchè può dirsi provato anche il danno concretamente subito.
E' pur vero che, a seguito dell'azione intrapresa dal nei confronti del Pt_1
precedente proprietario, il Giudice di Pace di Tiriolo con sentenza del 24.02.2014 ha autorizzato l'Ente “a richiedere al Conservatore del PRA di procedere all'iscrizione dell'autocarro” ed ordinato “al Conservatore del competente PRA di procedere, a cura e spese del richiedente, alla iscrizione nei pubblici registri dell'autocarro Iveco
35.10 Passo 3310 targato 485930”.
Tale circostanza è comunque avvenuta a distanza di quattro anni dal perfezionamento della permuta, sicchè ricorre un grave ritardo nell'adempimento che obbliga il a risarcire i danni conseguenti. Pt_1
Allo stesso tempo però l'indicata circostanza vale ad escludere la risarcibilità di danni ulteriori rispetto a quello liquidati dal giudice di primo grado, dal che discende il rigetto anche dell'appello incidentale.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
9 4.Attesa la reciproca soccombenza delle parti le spese del presente grado vanno integralmente compensate.
Il rigetto del gravame principale e di quello incidentale impongono, a ciascuna delle parti, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal , in persona del pro-tempore, Parte_1 CP_3 nonché sull'appello incidentale proposto da CP_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Catanzaro n. 1127/2018, pubblicata il 26.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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