Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RGL N. 289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 9.4.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 289/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Sara Deregibus Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1 CP_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha impugnato ordinanza ingiunzione relativa a sanzione per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.
L' , nelle more, ha annullato in autotutela l'ordinanza ingiunzione. CP_1
Deve, pertanto, dichiararsi la intervenuta cessazione della materia del contendere.
Poiché l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione è stato effettuato successivamente al deposito del ricorso introduttivo, l' deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1
processuali, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pro- nunciando, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rimborsare ad le spese processuali che liquida in € 43,00 per con- CP_1 Parte_1 tributo unificato e in € 1.500,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, CPA e IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 9 aprile 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio