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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2678/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2678/2020
Oggi 13 gennaio 2025 innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. l'avv. Milone;
per parte convenuta l'avv. Grazia Maria Pinnola in sostituzione dell'avv. Salzano;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai propri atti difensivi ed in particolare alle note conclusive nelle quali insistono e chiedono che la causa venga decisa Il G.O.T.
Dopo la camera di consiglio alle ore 16,00 provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 2678 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
pagina 1 di 7 tra
nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Milone, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo studio sito in Palermo Via Brigata Verona nr 3 . attrice
Contro
C.F. ,in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, Rag. elettivamente domiciliato in Palermo, CP_2 via Sellerio n. 27 (già tratto di via Siracusa n. 27) presso e nello studio dell'Avv. Nicola Salzano, C.F. Tel/Fax 0916251320, PEC che C.F._2 Email_1 lo rappresenta e difende per mandato in atti Convenuto
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti del convenuto Parte_1
; Controparte_3
- Spese compensate.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte attrice.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , ritualmente notificato , la signora Parte_1 esponendo in fatto di essere condomina dell'edificio sito in Palermo (già via Controparte_1
Nuova 103) e proprietaria degli appartamenti posti al settimo piano scala B dello stabile e che, in tale qualità, sin dalla costituzione del condominio, è stata assegnataria della cantina pagina 2 di 7 n.18 corridoio 8 facente parte del piano cantinato dell'edificio; che la predetta cantina è sempre stata utilizzata dall'attrice per la custodia di beni mobili;
che all'interno della cantina si sono verificate problematiche strutturali con manifestazioni di fenomeni di umidità; che con nota del 18.11.2014 aveva rappresentato tali problematiche al condominio rendendosi disponibile ad eseguire direttamente le necessarie opere per eliminare i lamentati fenomeni compreso lo spostamento di quanto ivi custodito , per un costo preventivato di € 1400,00; che, tuttavia, il Condominio con nota del 29.11.2014 la diffidava dall'eseguire i lavori di competenza condominiale specificando che il “restauro del soffitto condominiale è oggetto dei lavori straordinari deliberati e sospesi causa delle note vicissitudini con la ditta appaltatrice la tal cosa mi obbliga a chiedere nella prossima assemblea la prosecuzione lavori attualmente sospesi, onde dare corso alla sua richiesta”; che il nonostante i buoni propositi non provvedeva ad CP_1
eseguire lavori;
che le problematiche evidenziate nel tempo si erano aggravate con manifestate infiltrazioni provenienti dal cavedio che ricopre le tubazioni condominiali determinando un deterioramento di tutti i beni custoditi all'interno della cantina;
che solo nel gennaio del 2019 il aveva dato l'incarico di procedere ad eseguire opere di CP_1 ripristino delle strutture condominiali relativi ad alcune cantine ad esclusione di quella utilizzata all'attrice; che in assenza di riscontro alle reiterate richieste di esecuzione dei lavori , incaricava un proprio tecnico, l'architetto al fine di procedere ad una Persona_1
relazione di stima dei beni danneggiati dai lamentati fenomeni di infiltrazione di umidità, nonché per accertarne le cause;
che il tecnico incaricato constatava “… un grave fenomeno infiltrativo che ha danneggiato, deteriorando seriamente, le superfici del soffitto delle pareti dell'immobile in oggetto;
tali condizioni hanno causato danni agli oggetti (mobili, capi di abbigliamento ecc) che vi erano riposti”, danni stimati in € 13.591,00; che in relazione alle cause, accertava che
“allo stato attuale è stato possibile costatare che i fenomeni infiltrativi sono ancora in corso in particolare nella zona adiacente il cavedio. La causa è sicuramente da impuntare ad una rottura del cavedio posto all'angolo entrando a destra ma anche a sistema di deflusso delle acque piovane in corrispondenza del muretto di confine le acque non defluendo si concentrano creando umidità.
Quest'ultimo fenomeno è stato peraltro riscontrato anche in altre unità adiacenti e nel corridoio condominiale di accesso alle cantine che presenta macchie e rigonfiamenti in tutto il piano con “forte odore caratteristico di muffe e funghi segno di avanzata fase riproduttiva degli stessi. “; che per le pagina 3 di 7 ragioni esposte , evocava nel presente giudizio il nei confronti del quale CP_1
chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti a causa delle manifestate infiltrazioni.
Si costituiva , ritualmente, con comparsa di costituzione e risposta il
[...]
, che eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice Controparte_3
essendo la stessa assegnataria e non proprietaria della cantina , come da documentazione che allegava;
nel merito, ed in linea subordinata, evidenziava che la copertura della cantina dell'attrice risultava di proprietà privata essendo costituita da una terrazza a uso e godimento esclusivo di un singolo condomino, proprietario dell'immobile sito al piano terrano dell'edificio condominiale con la conseguenza che , eventuali danni provenienti da tale pertinenza , non potevano essere addebitati tutti al . Concludeva chiedendo : - CP_1 ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Sig.ra Nel merito, - rigettare Parte_1 le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
Condannare, altresì, l'odierno attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
La causa veniva istruita documentalmente, a mezzo l'espletamento di prove orali- interrogatorio formale dell'amministratore convenuto e testi- una CTU –tecnica , e sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta per la decisione.
***
Ciò posto il convenuto eccepisce , in via preliminare , il difetto di legittimazione CP_1 attiva di parte attrice in quanto non proprietari del locale cantina.
Sul punto evidenziava il che il progetto approvato dalla commissione edilizia di CP_1
Palermo prevedeva che il piano seminterrato fosse adibito a parcheggio e che l'Arch. Per_2 quale CTP del convenuto, ha rilevato che nel certificato di abitabilità, allegato CP_1
alla relazione, è stato espressamente dichiarato che “è da intendersi agibile: il piano cantinato costituito da un grande locale pilastrato”, da ciò, secondo il tecnico, consegue che la zona cantinata non può essere adibita ad altro essendo vincolata.
Ora, però , il se da un lato afferma l'esistenza di un vincolo del seminterrato, la CP_1 cui destinazione è quella di parcheggio, dall'altro come accertato in corso di causa ( anche a mezzo di interpello dell' amministratore e relazione tecnica redatta dal CTU CP_4
incaricato in corso di causa a pag. 13 dell'elaborato : “L'immobile oggetto di controversia è un locale di deposito sito al piano cantinato del maggiore fabbricato condominiale in più elevazioni fuori terra con accesso dalla in Palermo, tramite discenderia carrabile collegata alla sede viaria pubblica (vedi allegato Controparte_1 pagina 4 di 7 3 foto n.4/20). L'immobile in narrativa destinato a cantina ad uso esclusivo della ricorrente Parte_1 fa parte di un insieme di locali ricavati al piano su una proprietà indivisa (condominiale) frazionati per
[...] servire alle unità residenziali degli appartamenti ivi presenti. E' quindi raggiungibile da corsia comune interna e il locale de quo presenta numerazione di interno n.18.) è emersa una diversa situazione di fatto all'interno dell' area di piano cantinato del complesso immobiliare del di CP_1 [...]
, originariamente destinata a parcheggio, ove risultano realizzate nr 34 Controparte_1
cantine assegnate a ciascuno dei condomini.
In ragione di ciò, parte attrice , in seno all'atto di citazione, ha affermato l'utilizzo di via di fatto del locale cantina , qualificandosi come possessore del bene.
Orbene, la sussistenza della relazione di fatto non è stata contestata dal CP_1
convenuto.
Invero costituisce arresto pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “il diritto al risarcimento del danno spetta anche a colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire di un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto – reale o personale – che egli abbia all'esercizio di quel potere” (Cass. 4003/2008).
Ne consegue il riconoscimento in capo a parte attrice del potere di proporre l'azione risarcitoria spiegata in questa sede nei confronti del l . Controparte_5
Venendo , quindi , all'individuazione dei fenomeni di infiltrazione lamentati da parte attrice , la consulenza tecnica espletata nell'ambito del presente giudizio, del tutto condivisibile in quanto congruamente motivata ed immune da vizi logico - argomentativi, ha consentito di accertare la presenza di fenomeni infiltrativi pregressi ( non più in atto al momento del sopralluogo effettuato) “ da percolamento dall'alto segnalati da numerose macchie e concentrazioni puntuali di efflorescenze saline diffuse sulla superficie intradossale del solaio a segnalare una tipica manifestazione (comparsa di sale) di umidità, evidenziata dalla comparsa di sale, veicolato dal passaggio dell'acqua attraverso materiali di costruzione”.
Circa la causa di danno da umidità (che al momento delle operazioni peritali appariva essere cessata) riferisce il CTU che questa potrebbe essere imputabile “ a penetrazione d'acqua piovana e/o di scolo attraverso la sezione resistente del solaio con scaturigine dalla superiore pavimentazione esterna corrispondente ad una terrazza scoperta pertinente a proprietà privata (abitazione di piano terra) unita a fenomeni di condensa interstiziale”.
pagina 5 di 7 Con riferimento ai profili di responsabilità contestati dal convenuto , secondo cui CP_1
risultando la copertura della cantina dell'attrice costituita da una terrazza a uso e godimento esclusivo di un singolo condomino, proprietario dell'immobile sito al piano terrano dell'edificio condominiale , eventuali danni provenienti da tale pertinenza , non potevano essergli addebitati..
Si osserva che con la pronuncia Sezioni Unite n. 9449/16 la Suprema Corte ha chiarito che “la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo va attratta nell'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazzo abbia l'uso esclusivo”.
Ha inoltre aggiunto che, in considerazione della funzione assolta dal lastrico o dalla terrazza, posta a copertura dell'edificio o di una sua parte, sia configurabile una “concorrente responsabilità del nel caso in cui l'amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su CP_1 di lui gravanti … ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria”.
Dopo aver ricondotto la responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'ambito dell'illecito aquiliano, la Suprema Corte ha precisato che “in assenza di prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare o di una parte di questo” … il criterio di riparto previsto dall'art. 1126 c.c. per le spese di riparazione o costruzione “costituisce un parametro legale rappresentativo di una situazione di fatto, correlata all'uso e alla custodia della cosa nei termini in essa delineati, valevole anche ai fini della ripartizione del danno cagionato dalla cosa comune”.
Ciò significa che il concorso di responsabilità tra il proprietario del lastrico solare, sul quale grava l'obbligo di custodia del bene e il va di norma risolto secondo il criterio di CP_1
imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del , fatta salva la prova contraria della specifica CP_1 imputabilità del danno a fatto esclusivo del proprietario del lastrico solare.
Occorre poi considerare, come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, (v.
Cass. sentenza n. 19556/2021) che “in tema di condominio negli edifici, dei danni da infiltrazioni cagionati dal lastrico solare o dalla terrazza a livello di uso esclusivo, imputabili non alla omissione di riparazioni del bene, quanto a difetti di progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, risponde soltanto quest'ultimo, agli effetti dell'art. 2051 c.c., e non anche - sia pure in via
pagina 6 di 7 concorrenziale - il il quale è obbligato ad eseguire le attività di conservazione e di manutenzione CP_1 straordinaria del bene, non ad eliminarne i vizi costruttivi originari”.
Pertanto, alla luce dei suesposti principi di diritto, deve ritenersi che la ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. si riferisce alle ipotesi in cui le spese siano connesse alla funzione di copertura e non già al caso in cui si tratti di spese necessarie per riparare i difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera.
Di conseguenza, allorché la causa dei danni è imputabile, non alla omissione di riparazioni del lastrico solare, bensì a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera, soltanto il proprietario del lastrico è responsabile, ex art. 2051 c.c., dei danni che ne sono derivati.
Nel caso di specie risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio che il lastrico solare , che ha funzione di copertura della cantina situata al piano terra, è di proprietà esclusiva di un solo condomino.
Ciò posto, dagli accertamenti cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, non oggetto di specifica censura, si evince che la causa dei danni da pregresse infiltrazioni rilevate all'interno della cantina sono ascrivibili alle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla pavimentazione esterna della terrazza scoperta di proprietà esclusiva.
Ciò evidenzia, quindi, che i vizi riscontrati dal CTU non sono ascrivibili a usura o carenze manutentive del fabbricato, ma a difetti di impermeabilizzazione della terrazza .
Pertanto, poiché la causa della dannosità della struttura dipende da fatti imputabili al solo condomino proprietario esclusivo, la responsabilità non è ascrivibile alla comunità condominiale, ma incombe unicamente sul suo proprietario esclusivo.
Ne consegue che la domanda rivolta al convenuto deve essere rigettata. CP_1
Per quanto riguarda le spese di lite vanno compensate, attese le valutazioni in fatto ricostruibili solo all'esito delle emergenze processuali.
Le spese di C.T.U., di cui al decreto di liquidazione in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice .
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2678/2020
Oggi 13 gennaio 2025 innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. l'avv. Milone;
per parte convenuta l'avv. Grazia Maria Pinnola in sostituzione dell'avv. Salzano;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai propri atti difensivi ed in particolare alle note conclusive nelle quali insistono e chiedono che la causa venga decisa Il G.O.T.
Dopo la camera di consiglio alle ore 16,00 provvede alla decisione ex art. 281 sexies cpc come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 2678 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
pagina 1 di 7 tra
nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Milone, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo studio sito in Palermo Via Brigata Verona nr 3 . attrice
Contro
C.F. ,in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, Rag. elettivamente domiciliato in Palermo, CP_2 via Sellerio n. 27 (già tratto di via Siracusa n. 27) presso e nello studio dell'Avv. Nicola Salzano, C.F. Tel/Fax 0916251320, PEC che C.F._2 Email_1 lo rappresenta e difende per mandato in atti Convenuto
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti del convenuto Parte_1
; Controparte_3
- Spese compensate.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte attrice.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , ritualmente notificato , la signora Parte_1 esponendo in fatto di essere condomina dell'edificio sito in Palermo (già via Controparte_1
Nuova 103) e proprietaria degli appartamenti posti al settimo piano scala B dello stabile e che, in tale qualità, sin dalla costituzione del condominio, è stata assegnataria della cantina pagina 2 di 7 n.18 corridoio 8 facente parte del piano cantinato dell'edificio; che la predetta cantina è sempre stata utilizzata dall'attrice per la custodia di beni mobili;
che all'interno della cantina si sono verificate problematiche strutturali con manifestazioni di fenomeni di umidità; che con nota del 18.11.2014 aveva rappresentato tali problematiche al condominio rendendosi disponibile ad eseguire direttamente le necessarie opere per eliminare i lamentati fenomeni compreso lo spostamento di quanto ivi custodito , per un costo preventivato di € 1400,00; che, tuttavia, il Condominio con nota del 29.11.2014 la diffidava dall'eseguire i lavori di competenza condominiale specificando che il “restauro del soffitto condominiale è oggetto dei lavori straordinari deliberati e sospesi causa delle note vicissitudini con la ditta appaltatrice la tal cosa mi obbliga a chiedere nella prossima assemblea la prosecuzione lavori attualmente sospesi, onde dare corso alla sua richiesta”; che il nonostante i buoni propositi non provvedeva ad CP_1
eseguire lavori;
che le problematiche evidenziate nel tempo si erano aggravate con manifestate infiltrazioni provenienti dal cavedio che ricopre le tubazioni condominiali determinando un deterioramento di tutti i beni custoditi all'interno della cantina;
che solo nel gennaio del 2019 il aveva dato l'incarico di procedere ad eseguire opere di CP_1 ripristino delle strutture condominiali relativi ad alcune cantine ad esclusione di quella utilizzata all'attrice; che in assenza di riscontro alle reiterate richieste di esecuzione dei lavori , incaricava un proprio tecnico, l'architetto al fine di procedere ad una Persona_1
relazione di stima dei beni danneggiati dai lamentati fenomeni di infiltrazione di umidità, nonché per accertarne le cause;
che il tecnico incaricato constatava “… un grave fenomeno infiltrativo che ha danneggiato, deteriorando seriamente, le superfici del soffitto delle pareti dell'immobile in oggetto;
tali condizioni hanno causato danni agli oggetti (mobili, capi di abbigliamento ecc) che vi erano riposti”, danni stimati in € 13.591,00; che in relazione alle cause, accertava che
“allo stato attuale è stato possibile costatare che i fenomeni infiltrativi sono ancora in corso in particolare nella zona adiacente il cavedio. La causa è sicuramente da impuntare ad una rottura del cavedio posto all'angolo entrando a destra ma anche a sistema di deflusso delle acque piovane in corrispondenza del muretto di confine le acque non defluendo si concentrano creando umidità.
Quest'ultimo fenomeno è stato peraltro riscontrato anche in altre unità adiacenti e nel corridoio condominiale di accesso alle cantine che presenta macchie e rigonfiamenti in tutto il piano con “forte odore caratteristico di muffe e funghi segno di avanzata fase riproduttiva degli stessi. “; che per le pagina 3 di 7 ragioni esposte , evocava nel presente giudizio il nei confronti del quale CP_1
chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti a causa delle manifestate infiltrazioni.
Si costituiva , ritualmente, con comparsa di costituzione e risposta il
[...]
, che eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice Controparte_3
essendo la stessa assegnataria e non proprietaria della cantina , come da documentazione che allegava;
nel merito, ed in linea subordinata, evidenziava che la copertura della cantina dell'attrice risultava di proprietà privata essendo costituita da una terrazza a uso e godimento esclusivo di un singolo condomino, proprietario dell'immobile sito al piano terrano dell'edificio condominiale con la conseguenza che , eventuali danni provenienti da tale pertinenza , non potevano essere addebitati tutti al . Concludeva chiedendo : - CP_1 ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Sig.ra Nel merito, - rigettare Parte_1 le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
Condannare, altresì, l'odierno attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
La causa veniva istruita documentalmente, a mezzo l'espletamento di prove orali- interrogatorio formale dell'amministratore convenuto e testi- una CTU –tecnica , e sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta per la decisione.
***
Ciò posto il convenuto eccepisce , in via preliminare , il difetto di legittimazione CP_1 attiva di parte attrice in quanto non proprietari del locale cantina.
Sul punto evidenziava il che il progetto approvato dalla commissione edilizia di CP_1
Palermo prevedeva che il piano seminterrato fosse adibito a parcheggio e che l'Arch. Per_2 quale CTP del convenuto, ha rilevato che nel certificato di abitabilità, allegato CP_1
alla relazione, è stato espressamente dichiarato che “è da intendersi agibile: il piano cantinato costituito da un grande locale pilastrato”, da ciò, secondo il tecnico, consegue che la zona cantinata non può essere adibita ad altro essendo vincolata.
Ora, però , il se da un lato afferma l'esistenza di un vincolo del seminterrato, la CP_1 cui destinazione è quella di parcheggio, dall'altro come accertato in corso di causa ( anche a mezzo di interpello dell' amministratore e relazione tecnica redatta dal CTU CP_4
incaricato in corso di causa a pag. 13 dell'elaborato : “L'immobile oggetto di controversia è un locale di deposito sito al piano cantinato del maggiore fabbricato condominiale in più elevazioni fuori terra con accesso dalla in Palermo, tramite discenderia carrabile collegata alla sede viaria pubblica (vedi allegato Controparte_1 pagina 4 di 7 3 foto n.4/20). L'immobile in narrativa destinato a cantina ad uso esclusivo della ricorrente Parte_1 fa parte di un insieme di locali ricavati al piano su una proprietà indivisa (condominiale) frazionati per
[...] servire alle unità residenziali degli appartamenti ivi presenti. E' quindi raggiungibile da corsia comune interna e il locale de quo presenta numerazione di interno n.18.) è emersa una diversa situazione di fatto all'interno dell' area di piano cantinato del complesso immobiliare del di CP_1 [...]
, originariamente destinata a parcheggio, ove risultano realizzate nr 34 Controparte_1
cantine assegnate a ciascuno dei condomini.
In ragione di ciò, parte attrice , in seno all'atto di citazione, ha affermato l'utilizzo di via di fatto del locale cantina , qualificandosi come possessore del bene.
Orbene, la sussistenza della relazione di fatto non è stata contestata dal CP_1
convenuto.
Invero costituisce arresto pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “il diritto al risarcimento del danno spetta anche a colui che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire di un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto – reale o personale – che egli abbia all'esercizio di quel potere” (Cass. 4003/2008).
Ne consegue il riconoscimento in capo a parte attrice del potere di proporre l'azione risarcitoria spiegata in questa sede nei confronti del l . Controparte_5
Venendo , quindi , all'individuazione dei fenomeni di infiltrazione lamentati da parte attrice , la consulenza tecnica espletata nell'ambito del presente giudizio, del tutto condivisibile in quanto congruamente motivata ed immune da vizi logico - argomentativi, ha consentito di accertare la presenza di fenomeni infiltrativi pregressi ( non più in atto al momento del sopralluogo effettuato) “ da percolamento dall'alto segnalati da numerose macchie e concentrazioni puntuali di efflorescenze saline diffuse sulla superficie intradossale del solaio a segnalare una tipica manifestazione (comparsa di sale) di umidità, evidenziata dalla comparsa di sale, veicolato dal passaggio dell'acqua attraverso materiali di costruzione”.
Circa la causa di danno da umidità (che al momento delle operazioni peritali appariva essere cessata) riferisce il CTU che questa potrebbe essere imputabile “ a penetrazione d'acqua piovana e/o di scolo attraverso la sezione resistente del solaio con scaturigine dalla superiore pavimentazione esterna corrispondente ad una terrazza scoperta pertinente a proprietà privata (abitazione di piano terra) unita a fenomeni di condensa interstiziale”.
pagina 5 di 7 Con riferimento ai profili di responsabilità contestati dal convenuto , secondo cui CP_1
risultando la copertura della cantina dell'attrice costituita da una terrazza a uso e godimento esclusivo di un singolo condomino, proprietario dell'immobile sito al piano terrano dell'edificio condominiale , eventuali danni provenienti da tale pertinenza , non potevano essergli addebitati..
Si osserva che con la pronuncia Sezioni Unite n. 9449/16 la Suprema Corte ha chiarito che “la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo va attratta nell'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazzo abbia l'uso esclusivo”.
Ha inoltre aggiunto che, in considerazione della funzione assolta dal lastrico o dalla terrazza, posta a copertura dell'edificio o di una sua parte, sia configurabile una “concorrente responsabilità del nel caso in cui l'amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su CP_1 di lui gravanti … ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria”.
Dopo aver ricondotto la responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'ambito dell'illecito aquiliano, la Suprema Corte ha precisato che “in assenza di prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare o di una parte di questo” … il criterio di riparto previsto dall'art. 1126 c.c. per le spese di riparazione o costruzione “costituisce un parametro legale rappresentativo di una situazione di fatto, correlata all'uso e alla custodia della cosa nei termini in essa delineati, valevole anche ai fini della ripartizione del danno cagionato dalla cosa comune”.
Ciò significa che il concorso di responsabilità tra il proprietario del lastrico solare, sul quale grava l'obbligo di custodia del bene e il va di norma risolto secondo il criterio di CP_1
imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del , fatta salva la prova contraria della specifica CP_1 imputabilità del danno a fatto esclusivo del proprietario del lastrico solare.
Occorre poi considerare, come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, (v.
Cass. sentenza n. 19556/2021) che “in tema di condominio negli edifici, dei danni da infiltrazioni cagionati dal lastrico solare o dalla terrazza a livello di uso esclusivo, imputabili non alla omissione di riparazioni del bene, quanto a difetti di progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, risponde soltanto quest'ultimo, agli effetti dell'art. 2051 c.c., e non anche - sia pure in via
pagina 6 di 7 concorrenziale - il il quale è obbligato ad eseguire le attività di conservazione e di manutenzione CP_1 straordinaria del bene, non ad eliminarne i vizi costruttivi originari”.
Pertanto, alla luce dei suesposti principi di diritto, deve ritenersi che la ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. si riferisce alle ipotesi in cui le spese siano connesse alla funzione di copertura e non già al caso in cui si tratti di spese necessarie per riparare i difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera.
Di conseguenza, allorché la causa dei danni è imputabile, non alla omissione di riparazioni del lastrico solare, bensì a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera, soltanto il proprietario del lastrico è responsabile, ex art. 2051 c.c., dei danni che ne sono derivati.
Nel caso di specie risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio che il lastrico solare , che ha funzione di copertura della cantina situata al piano terra, è di proprietà esclusiva di un solo condomino.
Ciò posto, dagli accertamenti cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, non oggetto di specifica censura, si evince che la causa dei danni da pregresse infiltrazioni rilevate all'interno della cantina sono ascrivibili alle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla pavimentazione esterna della terrazza scoperta di proprietà esclusiva.
Ciò evidenzia, quindi, che i vizi riscontrati dal CTU non sono ascrivibili a usura o carenze manutentive del fabbricato, ma a difetti di impermeabilizzazione della terrazza .
Pertanto, poiché la causa della dannosità della struttura dipende da fatti imputabili al solo condomino proprietario esclusivo, la responsabilità non è ascrivibile alla comunità condominiale, ma incombe unicamente sul suo proprietario esclusivo.
Ne consegue che la domanda rivolta al convenuto deve essere rigettata. CP_1
Per quanto riguarda le spese di lite vanno compensate, attese le valutazioni in fatto ricostruibili solo all'esito delle emergenze processuali.
Le spese di C.T.U., di cui al decreto di liquidazione in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice .
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7