Articolo 11 della Legge 9 ottobre 1957, n. 976
Articolo 10Articolo 12
Versione
13 novembre 1957
Art. 11.
Le somme mutuate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune di Assisi per l'espletamento delle opere e degli interventi di cui alla presente legge e per quelle altre ritenute necessarie, per lo sviluppo igienico, economico ed edilizio del Comune stesso.
Per le suddette opere il comune di Assisi potra' avvalersi, nei limiti degli stanziamenti, dei contributi di cui all'art. 3 o dei contributi contemplati dalle altre leggi vigenti.
Entrata in vigore il 13 novembre 1957