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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/07/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
TE LL Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 716/2024 avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Casello n. 77, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Maria
Abati, presso lo studio della quale elegge domicilio in Prato alla via Piero della
Francesca n. 2;
Ricorrente E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Vella n. 24, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Walter
Sardella e Gianluca Caniglia, presso lo studio dei quali elegge domicilio in
Firenze alla via Lorenzo Il Magnifico n. 40;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 8.4.2024, premetteva di avere Parte_1 contratto matrimonio in Vinci (FI) il 16.4.2016 con e che, dalla CP_1 loro unione, nascevano i figli (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
6.11.2016).
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 637/2020, disponeva l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, e un contributo di mantenimento per i figli minori a carico del padre pari ad € 600 mensili, con spese straordinarie al 100%
a suo carico, e un contributo di mantenimento per la moglie pari ad € 900 mensili.
La ricorrente deduceva come, anche dopo la pronuncia di separazione, il resistente continuava a disinteressarsi ai figli, omettendo di corrispondere il mantenimento dovuto, nonostante lo stesso svolgesse attività alle dipendenze di società intestata alla nuova compagna.
La ricorrente richiedeva, quindi, la conferma di quanto previsto in sede di separazione, sia in punto di affidamento dei minori che di mantenimento.
Pertanto, la ricorrente concludeva così:
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra la sig.ra e il sig. e celebrato a Vinci Parte_1 CP_1 il 16/04/2016 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Vinci, Anno
2016, Atto n. 2, parte II serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento esclusivo dei figli minori Persona_3
( ) e (C.F. ) CodiceFiscale_1 Persona_4 C.F._2 alla madre sig.ra sia per le questioni di ordinaria gestione attinenti Pt_1 all'organizzazione della vita quotidiana sia per le questioni di maggior interesse per i minori riguardanti l'istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità,
2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, anche senza il consenso del padre;
c) confermare che, nel caso in cui il sig. manifesti l'intenzione i CP_1 frequentare i figli minori, segua un percorso di sostegno che sarà all'uopo attivato dai servizi sociali territorialmente competenti solo all'esito del positivo espletamento del quale potrà riprendere, con la necessaria gradualità e inizialmente con modalità protette e poi osservate, la relazione con i figli secondo la valutazione che sarà compiuta dai responsabili del servizio sociale territorialmente competenti;
d) disporre un contributo al mantenimento dei figli e a carico Per_1 Per_2 del padre nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese con spese straordinarie da porsi al 100% a carico del padre, individuate come da protocollo adottato dal questo Ecc.mo Tribunale adito;
e) prevedere a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in CP_1 favore della sig.ra a titolo di assegno divorzile, la somma di € 900,00 Pt_1 oltre rivalutazione ISTAT;
e) con vittoria di spese e compensi, ferma l'ammissione della sig.ra al Pt_1 patrocinio a spese dello stato.
All'udienza del 2.7.2024 compariva la ricorrente, la quale rappresentava che, nelle more, il resistente aveva introdotto un procedimento di modifica delle condizioni di separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.9.2024, si costituiva in giudizio il quale deduceva come le proprie CP_1 condizioni economiche avessero subito un tracollo a causa della crisi pandemica legata al Covid 19 e come, attualmente, percepisse € 900 mensili dalla propria attività lavorativa;
deduceva, poi, che la ricorrente aveva reperito nuovo lavoro presso un locale in Firenze.
Pertanto, il resistente concludeva così:
1 – pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra la Sig.ra ed il Sig. e celebrato a Vinci Parte_1 CP_1 il 16/04/2016 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Vinci, Anno
2016 Atto n. 2, parte II serie A;
3
2 - confermare l'affidamento esclusivo dei figli minori Persona_3
( ) e (C.F. ) CodiceFiscale_1 Persona_4 C.F._2 alla madre sig.ra come già disposto dalla sentenza di separazione Pt_1
n.637/2020 del 01/09/2020 n. 3215/2017 R.G. del Tribunale di Pistoia, sia per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana sia per le questioni di maggior interesse per i minori riguardanti
l'istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, anche senza il consenso del padre;
3 – disporre, anche alla luce delle risultanze delle indagini disposte alla guardia di finanza che hanno confermato che il sig. on è materialmente CP_1 in grado di provvedere agli obblighi economici statuiti nella sentenza di separazione, l'obbligo a carico del Sig. di versare a CP_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Pt_1 Persona_3 Per_4 la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), entro il
[...] giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e
l'assegno unico nella misura del 100% in favore della signora Parte_1
3 – disporre l'obbligo a carico del Sig. di concorrere nella CP_1 misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli e Persona_3 Persona_4
4 – ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare la Sentenza e di procedere alle consequenziali ulteriori incombenze;
5 – Respingere le ulteriori richieste avanzate dalla Sig.ra Parte_1 revocando la statuizione che obbliga il Sig. alla corresponsione CP_1 alla Sig.ra dell'assegno di mantenimento di euro 900,00 Pt_1
(Novecento/00)
6 - Con compensazione integrale, tra le parti, delle spese processuali del presente.
Il Giudice designato, in data 24.9.2024, emetteva ordinanza ex art. 473 bis. 22
c.p.c. Istruita la causa a mezzo di indagini di Polizia Tributaria, la stessa giungeva, all'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis. 28 c.p.c., all'udienza del 10.6.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
4 2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti negli atti di causa.
3. Entrambe le parti concordano quanto all'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre.
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Il resistente ha manifestato un persistente disinteresse nei confronti dei figli minori, sia dal punto di vista morale che dal punto vista materiale;
lo stesso, difatti, in questa sede, ha aderito alla domanda di affido esclusivo avanzata dalla madre, e nulla ha richiesto in punto di frequentazione dei minori (in sede di udienza del 2.7.2024, la ricorrente ha dichiarato che il padre non vede i figli dal 2017); peraltro, il resistente risulta essere continuativamente inadempiente
5 all'obbligo di mantenimento su di esso gravante, come comprovato dalla sentenza penale di condanna ai sensi dell'art 570 c.p. emessa dal Tribunale di
Pistoia il 22.3.2021 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), e dal successivo decreto di citazione diretta a giudizio, datato 9.6.2022, per il medesimo reato (cfr. doc. 9 allegato al ricorso).
Tenuto conto del disinteresse manifestato dal resistente nei confronti dei figli minori, confermato anche nel corso di questo procedimento, si dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso di lei.
4. La ricorrente richiede contributo di mantenimento per i figli minori pari ad €
600 mensili (€ 300 per ciascun figlio), mentre il resistente richiede di contribuire tramite il versamento del minore importo di € 300 mensili (€ 150 per ciascun figlio).
Al fine di quantificare il contributo dovuto dal resistente, è necessario esaminare le condizioni reddituali delle parti.
La ricorrente è proprietaria di immobile a Collodi (cfr. doc.16 allegato al ricorso), sul quale pende ipoteca iscritta da Equitalia per il rilevante importo capitale di € 157.786,22 (cfr. doc. 19 allegato al ricorso). La stessa svolge attività lavorativa part time presso un bar, dalla quale ha dichiarato di percepire circa € 450 mensili (cfr. verbale d'udienza del 2.7.2024).
Dalle dichiarazioni dei redditi, la ricorrente risulta avere redditi assai bassi (cfr. docc. 13, 14 e 15 allegati al ricorso, da cui emergono redditi pari ad € 21 per l'anno 2020, redditi pari a zero per l'anno 2021 e redditi pari ad € 333 per l'anno
2022; doc. 6 depositato il 1.7.2024, dal quale emergono redditi pari ad € 5.383 per l'anno 2023). Del resto, anche dagli estratti conto in atti (cfr. docc. 18 allegati al ricorso e docc. depositati il 1.7.2024) risultano entrate esigue.
La ricorrente è onerata, poi, del pagamento di canone di locazione per € 650 mensili (cfr. doc. 17 allegato al ricorso) e percepisce l'assegno unico per i due minori, pari ad € 400 mensili (risultante anche dagli estratti conto in atti).
Il resistente, come risulta dal suo profilo Facebook, dichiara di svolgere attività lavorativa presso la (cfr. doc. 7 allegato al ricorso), Controparte_2 nonostante lo stesso appaia formalmente disoccupato (cfr. doc. 8 allegato al ricorso). Risulta essere, inoltre, a far data dal 30.1.2025, rappresentante legale della , società costituita Controparte_3
6 in pari data (cfr. visura camerale allegata alla comparsa conclusionale di parte ricorrente).
Egli ha dichiarato di avere subito una flessione dei propri redditi a causa della pandemia da Covid 19, come sarebbe comprovato dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, dalla quale emergono redditi annui per € 11.086,32 (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); risulta, poi, avere dichiarato redditi pari ad € 4.579,03 per l'anno 2022 e redditi pari ad € 831,02 per l'anno 2023, come emerge dalle indagini di GU di FI.
Dagli estratti conto in atti, risulta quanto segue: nell'ultimo trimestre del 2022, il resistente aveva entrate per € 7.898 (2.600 circa al mese), e girava parte di queste somme immediatamente sul conto della propria compagna (cfr. estratto conto Findomestic, doc. 3 depositato il 20.9.2024); nel primo trimestre del
2023, il resistente aveva entrate per € 8.283,02 (€ 2.700 circa al mese), e parte di tale somme venivano, parimenti, immediatamente girate sul conto della propria compagna (cfr. estratto conto Findomestic, doc. 4 depositato il
20.9.2024); a fronti di tali entrate sino al mese di marzo 2023, tra il luglio 2023
e il dicembre 2023 sul conto corrente in questione non risultano più né entrate né uscite (cfr. docc. 2 e 6 depositati il 20.9.2024). Anche dalle indagini di
GU di FI, risulta che tale conto è stato utilizzato nel 2022 – anno nel quale risultavano entrate per € 30.901 (pari ad € 2.500 mensili) – per poi essere dismesso a partire dal secondo trimestre dell'anno 2023.
Dalle indagini di GU di FI è, poi, emerso che il resistente ha eseguito, nel 2024, ricariche su una propria carta PostePay per € 5.380.
Il resistente risulta, altresì, titolare della ditta individuale MR Lavori di Randi
Cristian, come da visura camerale in atti (cfr. doc. depositato il 25.9.2024), ditta che risulta, almeno formalmente, inattiva, visto quanto emergente dalla indagine di GU di FI (dalle banche dati, a far data dal 2021, non si evidenzia l'operatività della stessa. Tra l'altro per il triennio 2021-2022-2023 non risultano presentate le previste dichiarazioni dei redditi).
Tutto ciò premesso in merito alla condizione reddituale del sig. ritiene il CP_1
Tribunale che la circostanza per cui – a seguito della notifica di atto di precetto da parte della ricorrente avvenuta proprio a inizio 2023 (cfr. doc. 10 allegato al ricorso) – il conto corrente Findomestic del resistente sia stato dismesso, passando da una movimentazione di oltre € 2.500 mensili a non avere più alcun
7 accredito né alcun addebito, sia indicativa della volontà del sig. di CP_1 occultare le proprie sostanze, al fine di sottrarsi ai propri obblighi economici verso la moglie e i figli minori.
Del resto, la situazione reddituale e lavorativa del resistente appare piuttosto nebulosa: lo stesso, pur non versando mai il mantenimento per i figli minori, si impegna in vacanze all'estero (cfr. docc. 4 e 5 allegati al ricorso); pur affermando sui propri social network di lavorare presso la Controparte_2 non risulta avere alcun rapporto lavorativo in essere in data successiva al gennaio 2023; ciò nonostante, risulta avere costituito, nel gennaio 2025, una società con un nome analogo, di cui è rappresentante legale, impegnata sempre in attività di lavori edili.
Si ritiene, quindi, che il resistente abbia una capacità reddituale ben superiore a quella da lui formalmente dichiarata, quantomeno pari a quella che emergeva dal proprio conto corrente prima che lo stesso fosse dismesso.
Pertanto, alla luce delle rispettive condizioni reddituali delle parti, appare congruo confermare in capo al resistente l'obbligo di corrispondere l'importo di € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio), a titolo di mantenimento dei minori.
Considerata, poi, la disparità reddituale esistente, appare congruo disporre che le spese straordinarie siano poste all'80% a carico del padre e al 20% a carico della madre.
5. La ricorrente domanda assegno divorzile per l'importo di € 900 mensili.
Sul punto, occorre, innanzitutto, osservare che l'assegno divorzile può assolvere ad una funzione assistenziale, la quale ricorre se l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze per condurre una vita autonoma e dignitosa e non possa in concreto procurarsele, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui si trova (cfr. Cass. Civ., 16.5.2023, n. 13420).
L'assegno divorzile, oltre alla funzione assistenziale, può assolvere una funzione compensativa, presupponendo, in tal caso, un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali (cfr. Cass.
Civ., 20.4.2023, n. 10614).
8 Nel caso di specie, occorre valorizzare che - sebbene la ricorrente svolga attività lavorativa (sia pure part time) e sia ancora di giovane età (47 anni) – la stessa si
è dovuta (e si deve tutt'oggi) occupare in maniera integrale dell'accudimento dei figli, due bambini attualmente di dieci e nove anni.
Tale compito è, senza dubbio, gravoso, e pregiudica fortemente le aspirazioni lavorative della ricorrente, la quale, peraltro, non può neanche contare sul sostegno economico dell'ex marito, il quale nulla versa a titolo di mantenimento.
Per tale motivo, appare congruo prevedere un assegno divorzile in favore della ricorrente, da determinarsi nell'importo di € 400, così come già stabilito in sede di ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
6. Le spese di giudizio sono compensate per un terzo, tenuto conto che la domanda di assegno divorzile è stata solo parzialmente accolta;
per i residui due terzi sono poste a carico del resistente, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi per la fase istruttoria, tenuto conto dell'esigua attività svolta. Le stesse sono poste in favore dello Stato, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
16.4.2016 nel Comune di Vinci tra nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...]; CP_1
2) dispone l'affidamento esclusivo di e alla madre, con Per_1 Per_2 collocamento presso di lei, e facoltà della madre di assumere da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse dei minori, sia quelle di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, sia quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, alla educazione, alla salute, alla residenza abituale, all'espatrio;
9 3) ordina a di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma di € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio) oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
4) dispone che le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste all'80% a carico del padre e al 20% a carico della madre:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
10 c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
5) ordina a di corrispondere a a titolo di assegno CP_1 Parte_1 divorzile, la somma di € 400 mensili, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 5 di ogni mese;
6) l'assegno unico sarà percepito integralmente da Parte_1
7) condanna alla refusione di due terzi (2/3) delle spese di lite in CP_1 favore dello Stato, liquidate in € 4.475,33 (2/3) per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vinci per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 2, P. II, serie A, anno 2016).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour TE LL
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
TE LL Presidente
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 716/2024 avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Casello n. 77, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Maria
Abati, presso lo studio della quale elegge domicilio in Prato alla via Piero della
Francesca n. 2;
Ricorrente E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Vella n. 24, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Walter
Sardella e Gianluca Caniglia, presso lo studio dei quali elegge domicilio in
Firenze alla via Lorenzo Il Magnifico n. 40;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 8.4.2024, premetteva di avere Parte_1 contratto matrimonio in Vinci (FI) il 16.4.2016 con e che, dalla CP_1 loro unione, nascevano i figli (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
6.11.2016).
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 637/2020, disponeva l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, e un contributo di mantenimento per i figli minori a carico del padre pari ad € 600 mensili, con spese straordinarie al 100%
a suo carico, e un contributo di mantenimento per la moglie pari ad € 900 mensili.
La ricorrente deduceva come, anche dopo la pronuncia di separazione, il resistente continuava a disinteressarsi ai figli, omettendo di corrispondere il mantenimento dovuto, nonostante lo stesso svolgesse attività alle dipendenze di società intestata alla nuova compagna.
La ricorrente richiedeva, quindi, la conferma di quanto previsto in sede di separazione, sia in punto di affidamento dei minori che di mantenimento.
Pertanto, la ricorrente concludeva così:
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra la sig.ra e il sig. e celebrato a Vinci Parte_1 CP_1 il 16/04/2016 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Vinci, Anno
2016, Atto n. 2, parte II serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento esclusivo dei figli minori Persona_3
( ) e (C.F. ) CodiceFiscale_1 Persona_4 C.F._2 alla madre sig.ra sia per le questioni di ordinaria gestione attinenti Pt_1 all'organizzazione della vita quotidiana sia per le questioni di maggior interesse per i minori riguardanti l'istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità,
2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, anche senza il consenso del padre;
c) confermare che, nel caso in cui il sig. manifesti l'intenzione i CP_1 frequentare i figli minori, segua un percorso di sostegno che sarà all'uopo attivato dai servizi sociali territorialmente competenti solo all'esito del positivo espletamento del quale potrà riprendere, con la necessaria gradualità e inizialmente con modalità protette e poi osservate, la relazione con i figli secondo la valutazione che sarà compiuta dai responsabili del servizio sociale territorialmente competenti;
d) disporre un contributo al mantenimento dei figli e a carico Per_1 Per_2 del padre nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese con spese straordinarie da porsi al 100% a carico del padre, individuate come da protocollo adottato dal questo Ecc.mo Tribunale adito;
e) prevedere a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in CP_1 favore della sig.ra a titolo di assegno divorzile, la somma di € 900,00 Pt_1 oltre rivalutazione ISTAT;
e) con vittoria di spese e compensi, ferma l'ammissione della sig.ra al Pt_1 patrocinio a spese dello stato.
All'udienza del 2.7.2024 compariva la ricorrente, la quale rappresentava che, nelle more, il resistente aveva introdotto un procedimento di modifica delle condizioni di separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20.9.2024, si costituiva in giudizio il quale deduceva come le proprie CP_1 condizioni economiche avessero subito un tracollo a causa della crisi pandemica legata al Covid 19 e come, attualmente, percepisse € 900 mensili dalla propria attività lavorativa;
deduceva, poi, che la ricorrente aveva reperito nuovo lavoro presso un locale in Firenze.
Pertanto, il resistente concludeva così:
1 – pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra la Sig.ra ed il Sig. e celebrato a Vinci Parte_1 CP_1 il 16/04/2016 trascritto nei registri di stato civile del Comune di Vinci, Anno
2016 Atto n. 2, parte II serie A;
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2 - confermare l'affidamento esclusivo dei figli minori Persona_3
( ) e (C.F. ) CodiceFiscale_1 Persona_4 C.F._2 alla madre sig.ra come già disposto dalla sentenza di separazione Pt_1
n.637/2020 del 01/09/2020 n. 3215/2017 R.G. del Tribunale di Pistoia, sia per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana sia per le questioni di maggior interesse per i minori riguardanti
l'istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, anche senza il consenso del padre;
3 – disporre, anche alla luce delle risultanze delle indagini disposte alla guardia di finanza che hanno confermato che il sig. on è materialmente CP_1 in grado di provvedere agli obblighi economici statuiti nella sentenza di separazione, l'obbligo a carico del Sig. di versare a CP_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Pt_1 Persona_3 Per_4 la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), entro il
[...] giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e
l'assegno unico nella misura del 100% in favore della signora Parte_1
3 – disporre l'obbligo a carico del Sig. di concorrere nella CP_1 misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli e Persona_3 Persona_4
4 – ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare la Sentenza e di procedere alle consequenziali ulteriori incombenze;
5 – Respingere le ulteriori richieste avanzate dalla Sig.ra Parte_1 revocando la statuizione che obbliga il Sig. alla corresponsione CP_1 alla Sig.ra dell'assegno di mantenimento di euro 900,00 Pt_1
(Novecento/00)
6 - Con compensazione integrale, tra le parti, delle spese processuali del presente.
Il Giudice designato, in data 24.9.2024, emetteva ordinanza ex art. 473 bis. 22
c.p.c. Istruita la causa a mezzo di indagini di Polizia Tributaria, la stessa giungeva, all'esito del deposito delle memorie ex art. 473 bis. 28 c.p.c., all'udienza del 10.6.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
4 2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti negli atti di causa.
3. Entrambe le parti concordano quanto all'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre.
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Il resistente ha manifestato un persistente disinteresse nei confronti dei figli minori, sia dal punto di vista morale che dal punto vista materiale;
lo stesso, difatti, in questa sede, ha aderito alla domanda di affido esclusivo avanzata dalla madre, e nulla ha richiesto in punto di frequentazione dei minori (in sede di udienza del 2.7.2024, la ricorrente ha dichiarato che il padre non vede i figli dal 2017); peraltro, il resistente risulta essere continuativamente inadempiente
5 all'obbligo di mantenimento su di esso gravante, come comprovato dalla sentenza penale di condanna ai sensi dell'art 570 c.p. emessa dal Tribunale di
Pistoia il 22.3.2021 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), e dal successivo decreto di citazione diretta a giudizio, datato 9.6.2022, per il medesimo reato (cfr. doc. 9 allegato al ricorso).
Tenuto conto del disinteresse manifestato dal resistente nei confronti dei figli minori, confermato anche nel corso di questo procedimento, si dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso di lei.
4. La ricorrente richiede contributo di mantenimento per i figli minori pari ad €
600 mensili (€ 300 per ciascun figlio), mentre il resistente richiede di contribuire tramite il versamento del minore importo di € 300 mensili (€ 150 per ciascun figlio).
Al fine di quantificare il contributo dovuto dal resistente, è necessario esaminare le condizioni reddituali delle parti.
La ricorrente è proprietaria di immobile a Collodi (cfr. doc.16 allegato al ricorso), sul quale pende ipoteca iscritta da Equitalia per il rilevante importo capitale di € 157.786,22 (cfr. doc. 19 allegato al ricorso). La stessa svolge attività lavorativa part time presso un bar, dalla quale ha dichiarato di percepire circa € 450 mensili (cfr. verbale d'udienza del 2.7.2024).
Dalle dichiarazioni dei redditi, la ricorrente risulta avere redditi assai bassi (cfr. docc. 13, 14 e 15 allegati al ricorso, da cui emergono redditi pari ad € 21 per l'anno 2020, redditi pari a zero per l'anno 2021 e redditi pari ad € 333 per l'anno
2022; doc. 6 depositato il 1.7.2024, dal quale emergono redditi pari ad € 5.383 per l'anno 2023). Del resto, anche dagli estratti conto in atti (cfr. docc. 18 allegati al ricorso e docc. depositati il 1.7.2024) risultano entrate esigue.
La ricorrente è onerata, poi, del pagamento di canone di locazione per € 650 mensili (cfr. doc. 17 allegato al ricorso) e percepisce l'assegno unico per i due minori, pari ad € 400 mensili (risultante anche dagli estratti conto in atti).
Il resistente, come risulta dal suo profilo Facebook, dichiara di svolgere attività lavorativa presso la (cfr. doc. 7 allegato al ricorso), Controparte_2 nonostante lo stesso appaia formalmente disoccupato (cfr. doc. 8 allegato al ricorso). Risulta essere, inoltre, a far data dal 30.1.2025, rappresentante legale della , società costituita Controparte_3
6 in pari data (cfr. visura camerale allegata alla comparsa conclusionale di parte ricorrente).
Egli ha dichiarato di avere subito una flessione dei propri redditi a causa della pandemia da Covid 19, come sarebbe comprovato dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, dalla quale emergono redditi annui per € 11.086,32 (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); risulta, poi, avere dichiarato redditi pari ad € 4.579,03 per l'anno 2022 e redditi pari ad € 831,02 per l'anno 2023, come emerge dalle indagini di GU di FI.
Dagli estratti conto in atti, risulta quanto segue: nell'ultimo trimestre del 2022, il resistente aveva entrate per € 7.898 (2.600 circa al mese), e girava parte di queste somme immediatamente sul conto della propria compagna (cfr. estratto conto Findomestic, doc. 3 depositato il 20.9.2024); nel primo trimestre del
2023, il resistente aveva entrate per € 8.283,02 (€ 2.700 circa al mese), e parte di tale somme venivano, parimenti, immediatamente girate sul conto della propria compagna (cfr. estratto conto Findomestic, doc. 4 depositato il
20.9.2024); a fronti di tali entrate sino al mese di marzo 2023, tra il luglio 2023
e il dicembre 2023 sul conto corrente in questione non risultano più né entrate né uscite (cfr. docc. 2 e 6 depositati il 20.9.2024). Anche dalle indagini di
GU di FI, risulta che tale conto è stato utilizzato nel 2022 – anno nel quale risultavano entrate per € 30.901 (pari ad € 2.500 mensili) – per poi essere dismesso a partire dal secondo trimestre dell'anno 2023.
Dalle indagini di GU di FI è, poi, emerso che il resistente ha eseguito, nel 2024, ricariche su una propria carta PostePay per € 5.380.
Il resistente risulta, altresì, titolare della ditta individuale MR Lavori di Randi
Cristian, come da visura camerale in atti (cfr. doc. depositato il 25.9.2024), ditta che risulta, almeno formalmente, inattiva, visto quanto emergente dalla indagine di GU di FI (dalle banche dati, a far data dal 2021, non si evidenzia l'operatività della stessa. Tra l'altro per il triennio 2021-2022-2023 non risultano presentate le previste dichiarazioni dei redditi).
Tutto ciò premesso in merito alla condizione reddituale del sig. ritiene il CP_1
Tribunale che la circostanza per cui – a seguito della notifica di atto di precetto da parte della ricorrente avvenuta proprio a inizio 2023 (cfr. doc. 10 allegato al ricorso) – il conto corrente Findomestic del resistente sia stato dismesso, passando da una movimentazione di oltre € 2.500 mensili a non avere più alcun
7 accredito né alcun addebito, sia indicativa della volontà del sig. di CP_1 occultare le proprie sostanze, al fine di sottrarsi ai propri obblighi economici verso la moglie e i figli minori.
Del resto, la situazione reddituale e lavorativa del resistente appare piuttosto nebulosa: lo stesso, pur non versando mai il mantenimento per i figli minori, si impegna in vacanze all'estero (cfr. docc. 4 e 5 allegati al ricorso); pur affermando sui propri social network di lavorare presso la Controparte_2 non risulta avere alcun rapporto lavorativo in essere in data successiva al gennaio 2023; ciò nonostante, risulta avere costituito, nel gennaio 2025, una società con un nome analogo, di cui è rappresentante legale, impegnata sempre in attività di lavori edili.
Si ritiene, quindi, che il resistente abbia una capacità reddituale ben superiore a quella da lui formalmente dichiarata, quantomeno pari a quella che emergeva dal proprio conto corrente prima che lo stesso fosse dismesso.
Pertanto, alla luce delle rispettive condizioni reddituali delle parti, appare congruo confermare in capo al resistente l'obbligo di corrispondere l'importo di € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio), a titolo di mantenimento dei minori.
Considerata, poi, la disparità reddituale esistente, appare congruo disporre che le spese straordinarie siano poste all'80% a carico del padre e al 20% a carico della madre.
5. La ricorrente domanda assegno divorzile per l'importo di € 900 mensili.
Sul punto, occorre, innanzitutto, osservare che l'assegno divorzile può assolvere ad una funzione assistenziale, la quale ricorre se l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze per condurre una vita autonoma e dignitosa e non possa in concreto procurarsele, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui si trova (cfr. Cass. Civ., 16.5.2023, n. 13420).
L'assegno divorzile, oltre alla funzione assistenziale, può assolvere una funzione compensativa, presupponendo, in tal caso, un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali (cfr. Cass.
Civ., 20.4.2023, n. 10614).
8 Nel caso di specie, occorre valorizzare che - sebbene la ricorrente svolga attività lavorativa (sia pure part time) e sia ancora di giovane età (47 anni) – la stessa si
è dovuta (e si deve tutt'oggi) occupare in maniera integrale dell'accudimento dei figli, due bambini attualmente di dieci e nove anni.
Tale compito è, senza dubbio, gravoso, e pregiudica fortemente le aspirazioni lavorative della ricorrente, la quale, peraltro, non può neanche contare sul sostegno economico dell'ex marito, il quale nulla versa a titolo di mantenimento.
Per tale motivo, appare congruo prevedere un assegno divorzile in favore della ricorrente, da determinarsi nell'importo di € 400, così come già stabilito in sede di ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
6. Le spese di giudizio sono compensate per un terzo, tenuto conto che la domanda di assegno divorzile è stata solo parzialmente accolta;
per i residui due terzi sono poste a carico del resistente, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi per la fase istruttoria, tenuto conto dell'esigua attività svolta. Le stesse sono poste in favore dello Stato, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
16.4.2016 nel Comune di Vinci tra nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...]; CP_1
2) dispone l'affidamento esclusivo di e alla madre, con Per_1 Per_2 collocamento presso di lei, e facoltà della madre di assumere da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse dei minori, sia quelle di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, sia quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, alla educazione, alla salute, alla residenza abituale, all'espatrio;
9 3) ordina a di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma di € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio) oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
4) dispone che le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste all'80% a carico del padre e al 20% a carico della madre:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
10 c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
5) ordina a di corrispondere a a titolo di assegno CP_1 Parte_1 divorzile, la somma di € 400 mensili, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 5 di ogni mese;
6) l'assegno unico sarà percepito integralmente da Parte_1
7) condanna alla refusione di due terzi (2/3) delle spese di lite in CP_1 favore dello Stato, liquidate in € 4.475,33 (2/3) per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vinci per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 2, P. II, serie A, anno 2016).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour TE LL
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