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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Annarita Donofrio Presidente rel. dott. Anna Orlandi Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 758/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. FERRARI BARBARA **1973 con domicilio in Parte_1
CORSO MAZZINI 9 42015 CORREGGIO
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. DAVOLI FEDERICA con domicilio in C/O AVV. Controparte_1
FRANCESCA GIBBONI - VIA SANTO STEFANO 17 BOLOGNA
APPELLATO
con l'intervento del Pubblico Ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 08.11.2023 presso il Tribunale di Reggio Emilia Controparte_1
chiedeva la modifica delle condizioni della separazione da disposte con separazione Parte_1
consensuale omologata n. 1799/2008 nel procedimento RG n. 735/2014 in punto di contributo al mantenimento del figlio chiedendone la revoca o, in subordine, la riduzione dell'importo Per_1 mensile di € 385,00 (a seguito di rivalutazione Istat dell'originario importo di € 300,00) ad € 100,00.
A sostegno della sua domanda deduceva un peggioramento della propria condizione economica rispetto al tempo dei precedenti provvedimenti, essendosi risposato con una persona non lavoratrice dalla quale pagina 1 di 4 ha avuto due figli;
deduceva altresì che il figlio ormai maggiorenne, è divenuto Per_1
economicamente autosufficiente, poiché, terminato il ciclo di studi, ha reperito un'occupazione lavorativa nel settembre 2022 con una retribuzione mensile di circa € 1.600,00 mensili.
Costituitasi in giudizio, si opponeva alla domanda del chiedendo, in via Parte_1 CP_1 riconvenzionale, che il contributo al mantenimento per il figlio fosse aumentato ad € 550,00 mensili da versarsi direttamente al ragazzo e che il fosse condannato al pagamento di arretrati CP_1
asseritamente non corrisposti per gli anni 2008-2024, oltre al rimborso pro quota delle spese straordinarie relative alle tasse universitarie per € 817,76.
La resistente deduceva che il figlio dopo un periodo in cui aveva effettivamente lavorato come Per_1
operaio dipendente a tempo pieno (dal 5.09.2022 al 31.07.2023), aveva poi cessato tale attività, percependo la per sei mesi, e decidendo, quindi, di iscriversi all'università alla facoltà di CP_2
Giurisprudenza che frequentava con profitto.
Con sentenza n. 723/2024 pubblicata il 28.06.2024, a parziale modifica delle condizioni della separazione omologata in data 03.10.2008 nel procedimento RG n. 1799/08, come successivamente modificate dal decreto emesso il 29.07.2014 nel procedimento RG 735/2014, il Tribunale di Reggio
Emilia ha dichiarato cessato, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di di Controparte_1
contribuire al mantenimento del figlio nonché di contribuire pro quota alle spese straordinarie Per_1 sostenute nell'interesse di quest'ultimo, con condanna della resistente alle spese.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello lamentando l'errata ricostruzione dei Parte_1 fatti e l'errata applicazione dell'art. 473 bis 29 c.p.c. Deduceva che il figlio di quasi 21 anni, Per_1
aveva diligentemente conseguito il diploma di scuola media superiore e, in seguito, intrapreso un'esperienza lavorativa terminata per ragione non imputabile al ragazzo (scadenza del contratto a tempo determinato di 9 mesi complessivi, non rinnovato); aveva dunque deciso di intraprendere il percorso universitario iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza, scelta che si era rivelata proficua e costruttiva, consona alle aspirazioni e all'inclinazione personale del figlio.
Tanto dedotto, l'appellante chiedeva, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
nel merito, disporre la revisione in aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, all'importo di € 550,00 mensili da versare direttamente al ragazzo;
condannare CP_1
alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
[...]
3.- Si costituiva in data 09.12.2024 chiedendo il rigetto dell'appello deducendo che il Controparte_1 figlio, dopo quasi un anno di lavoro presso un'officina meccanica, conforme al proprio titolo di studio e ottenuto dopo il diploma presso l'ITIS, aveva deciso, senza nulla comunicargli, di interrompere il pagina 2 di 4 lavoro e di iscriversi all'università; che dall'epoca della separazione erano nati altri due figli, mentre aveva terminato il percorso di studi presso l'ITIS iniziando un'attività lavorativa consona alla Per_1
sua preparazione scolastica;
non risultava provato il profitto del percorso universitario intrapreso né il peggioramento delle condizioni della madre.
Tanto dedotto, il chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza CP_1
impugnata e vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
4.- Il PG esprimeva parere contrario alla sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato
(19.08.2024).
5.- L'appello va rigettato.
Per giurisprudenza consolidata, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cassazione civile , sez. I , 04/04/2024 , n. 8892).
Anche se il giudice non può prefissare un termine all'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, tale obbligo non può protrarsi sine die e pertanto perdura, indipendentemente dall'età, per un periodo di tempo che coincide con il completamento degli studi e con il conseguimento del relativo titolo, ovvero con l'avviamento del figlio ad una professione confacente alla formazione conseguita ed alla condizione sociale della famiglia. Peraltro, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente, abbia in precedenza iniziato a svolgere un'attività lavorativa, dimostrando dunque il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possano rilevare circostanze ulteriori che, seppure lo rendano privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono venuti meno.
Come rilevato dal Tribunale, l'intervenuto ingresso del figlio della coppia nel mondo del lavoro Per_1
consente la modifica richiesta dal risultando incontestato che il ragazzo, successivamente alla CP_1 maturità tecnica conseguita presso l'ITIS, ha reperito un'occupazione corrispondente al proprio titolo di studio (operatore catene di montaggio automatizzate) che gli ha garantito una retribuzione di circa €
1.600,00 per 11 mesi, certamente idonea al proprio sostentamento e tale circostanza impone di riconoscere la raggiunta autosufficienza economica.
pagina 3 di 4 L'esercizio di un'attività lavorativa retribuita, benché effettuata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può infatti costituire un elemento rappresentativo della capacità di questi di avere un'adeguata fonte di reddito e, quindi, del raggiungimento dell'autosufficienza economica, anche se non tutte le attività lavorative a tempo determinato sono utili a provare il raggiungimento della succitata autosufficienza economica, la quale può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla bassa retribuzione.
Nel caso di specie è evidente che il figlio ha subito trovato, dopo il conseguimento del suo diploma tecnico, un'attività ben retribuita, consona rispetto alla qualifica ottenuta e per un periodo di tempo abbastanza lungo in ragione della sua età e delle attuali condizioni del mercato del lavoro, situazione che consente di ritenere provato nel caso di specie il pieno raggiungimento dell'autosufficienza economica che non può di per sé rivivere per le sopravvenute scelte universitarie.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del grado come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.473,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9.1.2025
Il Presidente rel.
dott. Annarita Donofrio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Annarita Donofrio Presidente rel. dott. Anna Orlandi Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado di appello iscritto al n. r.g.v. 758/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. FERRARI BARBARA **1973 con domicilio in Parte_1
CORSO MAZZINI 9 42015 CORREGGIO
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. DAVOLI FEDERICA con domicilio in C/O AVV. Controparte_1
FRANCESCA GIBBONI - VIA SANTO STEFANO 17 BOLOGNA
APPELLATO
con l'intervento del Pubblico Ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 08.11.2023 presso il Tribunale di Reggio Emilia Controparte_1
chiedeva la modifica delle condizioni della separazione da disposte con separazione Parte_1
consensuale omologata n. 1799/2008 nel procedimento RG n. 735/2014 in punto di contributo al mantenimento del figlio chiedendone la revoca o, in subordine, la riduzione dell'importo Per_1 mensile di € 385,00 (a seguito di rivalutazione Istat dell'originario importo di € 300,00) ad € 100,00.
A sostegno della sua domanda deduceva un peggioramento della propria condizione economica rispetto al tempo dei precedenti provvedimenti, essendosi risposato con una persona non lavoratrice dalla quale pagina 1 di 4 ha avuto due figli;
deduceva altresì che il figlio ormai maggiorenne, è divenuto Per_1
economicamente autosufficiente, poiché, terminato il ciclo di studi, ha reperito un'occupazione lavorativa nel settembre 2022 con una retribuzione mensile di circa € 1.600,00 mensili.
Costituitasi in giudizio, si opponeva alla domanda del chiedendo, in via Parte_1 CP_1 riconvenzionale, che il contributo al mantenimento per il figlio fosse aumentato ad € 550,00 mensili da versarsi direttamente al ragazzo e che il fosse condannato al pagamento di arretrati CP_1
asseritamente non corrisposti per gli anni 2008-2024, oltre al rimborso pro quota delle spese straordinarie relative alle tasse universitarie per € 817,76.
La resistente deduceva che il figlio dopo un periodo in cui aveva effettivamente lavorato come Per_1
operaio dipendente a tempo pieno (dal 5.09.2022 al 31.07.2023), aveva poi cessato tale attività, percependo la per sei mesi, e decidendo, quindi, di iscriversi all'università alla facoltà di CP_2
Giurisprudenza che frequentava con profitto.
Con sentenza n. 723/2024 pubblicata il 28.06.2024, a parziale modifica delle condizioni della separazione omologata in data 03.10.2008 nel procedimento RG n. 1799/08, come successivamente modificate dal decreto emesso il 29.07.2014 nel procedimento RG 735/2014, il Tribunale di Reggio
Emilia ha dichiarato cessato, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di di Controparte_1
contribuire al mantenimento del figlio nonché di contribuire pro quota alle spese straordinarie Per_1 sostenute nell'interesse di quest'ultimo, con condanna della resistente alle spese.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello lamentando l'errata ricostruzione dei Parte_1 fatti e l'errata applicazione dell'art. 473 bis 29 c.p.c. Deduceva che il figlio di quasi 21 anni, Per_1
aveva diligentemente conseguito il diploma di scuola media superiore e, in seguito, intrapreso un'esperienza lavorativa terminata per ragione non imputabile al ragazzo (scadenza del contratto a tempo determinato di 9 mesi complessivi, non rinnovato); aveva dunque deciso di intraprendere il percorso universitario iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza, scelta che si era rivelata proficua e costruttiva, consona alle aspirazioni e all'inclinazione personale del figlio.
Tanto dedotto, l'appellante chiedeva, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
nel merito, disporre la revisione in aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, all'importo di € 550,00 mensili da versare direttamente al ragazzo;
condannare CP_1
alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
[...]
3.- Si costituiva in data 09.12.2024 chiedendo il rigetto dell'appello deducendo che il Controparte_1 figlio, dopo quasi un anno di lavoro presso un'officina meccanica, conforme al proprio titolo di studio e ottenuto dopo il diploma presso l'ITIS, aveva deciso, senza nulla comunicargli, di interrompere il pagina 2 di 4 lavoro e di iscriversi all'università; che dall'epoca della separazione erano nati altri due figli, mentre aveva terminato il percorso di studi presso l'ITIS iniziando un'attività lavorativa consona alla Per_1
sua preparazione scolastica;
non risultava provato il profitto del percorso universitario intrapreso né il peggioramento delle condizioni della madre.
Tanto dedotto, il chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza CP_1
impugnata e vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
4.- Il PG esprimeva parere contrario alla sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato
(19.08.2024).
5.- L'appello va rigettato.
Per giurisprudenza consolidata, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cassazione civile , sez. I , 04/04/2024 , n. 8892).
Anche se il giudice non può prefissare un termine all'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, tale obbligo non può protrarsi sine die e pertanto perdura, indipendentemente dall'età, per un periodo di tempo che coincide con il completamento degli studi e con il conseguimento del relativo titolo, ovvero con l'avviamento del figlio ad una professione confacente alla formazione conseguita ed alla condizione sociale della famiglia. Peraltro, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente, abbia in precedenza iniziato a svolgere un'attività lavorativa, dimostrando dunque il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possano rilevare circostanze ulteriori che, seppure lo rendano privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti sono venuti meno.
Come rilevato dal Tribunale, l'intervenuto ingresso del figlio della coppia nel mondo del lavoro Per_1
consente la modifica richiesta dal risultando incontestato che il ragazzo, successivamente alla CP_1 maturità tecnica conseguita presso l'ITIS, ha reperito un'occupazione corrispondente al proprio titolo di studio (operatore catene di montaggio automatizzate) che gli ha garantito una retribuzione di circa €
1.600,00 per 11 mesi, certamente idonea al proprio sostentamento e tale circostanza impone di riconoscere la raggiunta autosufficienza economica.
pagina 3 di 4 L'esercizio di un'attività lavorativa retribuita, benché effettuata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può infatti costituire un elemento rappresentativo della capacità di questi di avere un'adeguata fonte di reddito e, quindi, del raggiungimento dell'autosufficienza economica, anche se non tutte le attività lavorative a tempo determinato sono utili a provare il raggiungimento della succitata autosufficienza economica, la quale può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla bassa retribuzione.
Nel caso di specie è evidente che il figlio ha subito trovato, dopo il conseguimento del suo diploma tecnico, un'attività ben retribuita, consona rispetto alla qualifica ottenuta e per un periodo di tempo abbastanza lungo in ragione della sua età e delle attuali condizioni del mercato del lavoro, situazione che consente di ritenere provato nel caso di specie il pieno raggiungimento dell'autosufficienza economica che non può di per sé rivivere per le sopravvenute scelte universitarie.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del grado come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.473,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9.1.2025
Il Presidente rel.
dott. Annarita Donofrio
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