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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Alfonso Pinto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 722/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata ad [...] il giorno 01/02/1945, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Josè Libero Bonomo e Lea Domenica Lucchese;
appellante
CONTRO
con sede legale in Roma, c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_1 non costituita in giudizio;
appellata
E NEI CONFRONTI DI
, con sede legale in Conegliano, c.f.: Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Sinagra;
intervenuta
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del Parte_1
19.10.2021, n. 807, che all'esito del giudizio di accertamento promosso da Controparte_1 nei confronti di lei e di aveva dichiarato la titolarità in capo a debitrice CP_3 Pt_1 2
della società istante, delle unità immobiliari site in Alcamo identificate in catasto al foglio di mappa n. 3, p.lla 1984, subalterni 3, 5 e 7, anziché subalterni 2, 4 e 6 erroneamente alla stessa riferiti nel rogito di acquisto.
La società appellata non si è costituita in giudizio;
è invece intervenuta, quale successore a titolo particolare nella situazione creditoria, la , che ha chiesto la Controparte_2 reiezione del gravame.
Con ordinanza del 23.12.2024, la Corte, considerata la posizione di litisconsorte necessaria di titolare formale delle unità immobiliari di cui, in accoglimento della domanda CP_3 di il Tribunale di Trapani aveva dichiarato l'appartenenza a Controparte_1 Parte_1 ha ordinato, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei riguardi della parte pretermessa. L'ordine è rimasto ineseguito.
La causa è stata quindi posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a far tempo dal 9.6.2025, data di comunicazione alle parti costituite dell'ordinanza collegiale del 23.5.2025.
2. Ai sensi dell'art. 331 c.p.c., se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta.
L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.
Tale è l'ipotesi qui ricorrente, essendo indubitabili e incontestate sia la posizione di litisconsorte necessaria di sia l'omissione dell'adempimento disposto con CP_3
l'ordinanza del 23.12.2024.
3. L'appello è, pertanto, da dichiarare inammissibile.
Segue per legge la condanna dell'appellante a rifondere alla parte intervenuta le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
3
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di che dichiara;
Controparte_1 dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Trapani del 19.10.2021, n. 807; condanna a rifondere a le spese di appello, che Parte_1 Controparte_2 liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a.
e all'i.v.a.; dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 30 settembre 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Alfonso Pinto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 722/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata ad [...] il giorno 01/02/1945, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Josè Libero Bonomo e Lea Domenica Lucchese;
appellante
CONTRO
con sede legale in Roma, c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_1 non costituita in giudizio;
appellata
E NEI CONFRONTI DI
, con sede legale in Conegliano, c.f.: Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Sinagra;
intervenuta
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del Parte_1
19.10.2021, n. 807, che all'esito del giudizio di accertamento promosso da Controparte_1 nei confronti di lei e di aveva dichiarato la titolarità in capo a debitrice CP_3 Pt_1 2
della società istante, delle unità immobiliari site in Alcamo identificate in catasto al foglio di mappa n. 3, p.lla 1984, subalterni 3, 5 e 7, anziché subalterni 2, 4 e 6 erroneamente alla stessa riferiti nel rogito di acquisto.
La società appellata non si è costituita in giudizio;
è invece intervenuta, quale successore a titolo particolare nella situazione creditoria, la , che ha chiesto la Controparte_2 reiezione del gravame.
Con ordinanza del 23.12.2024, la Corte, considerata la posizione di litisconsorte necessaria di titolare formale delle unità immobiliari di cui, in accoglimento della domanda CP_3 di il Tribunale di Trapani aveva dichiarato l'appartenenza a Controparte_1 Parte_1 ha ordinato, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei riguardi della parte pretermessa. L'ordine è rimasto ineseguito.
La causa è stata quindi posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a far tempo dal 9.6.2025, data di comunicazione alle parti costituite dell'ordinanza collegiale del 23.5.2025.
2. Ai sensi dell'art. 331 c.p.c., se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta.
L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.
Tale è l'ipotesi qui ricorrente, essendo indubitabili e incontestate sia la posizione di litisconsorte necessaria di sia l'omissione dell'adempimento disposto con CP_3
l'ordinanza del 23.12.2024.
3. L'appello è, pertanto, da dichiarare inammissibile.
Segue per legge la condanna dell'appellante a rifondere alla parte intervenuta le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
3
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di che dichiara;
Controparte_1 dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Trapani del 19.10.2021, n. 807; condanna a rifondere a le spese di appello, che Parte_1 Controparte_2 liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a.
e all'i.v.a.; dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 30 settembre 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo