Sentenza 12 marzo 1999
Massime • 1
Con riguardo al rapporto di lavoro subordinato tra il cittadino italiano ed uno Stato estero, la giurisdizione del giudice italiano è esclusa in ordine alla domanda di pronuncia di illegittimità del licenziamento e alle conseguenti domande di reintegrazione e di risarcimento del danno, mentre sussiste in ordine alla domanda di pagamento di differenze retributive, trattandosi di domanda che ha ad oggetto aspetti esclusivamente patrimoniali del rapporto, il cui esame non esige sindacato in ordine ai poteri pubblicistici dello Stato estero.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2017
ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. Con ricorso depositato il 9 marzo 2010 Cleopatra Mutinta C., nata in Zambia e cittadina italiana, adì il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'inefficacia e, in ogni caso, l'illegittimità del licenziamento intimatole il 5 ottobre 2006 dall'Ambasciata della Repubblica dello Zambia presso la Repubblica Italiana, avente sede in Roma, alle cui dipendenze aveva cominciato a lavorare il 3 dicembre 2004, per essere poi assunta il 6 gennaio 2005 con contratto a tempo indeterminato e inquadramento nel livello A2 del CCNL dei dipendenti di Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/1999, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ECOLE FRANCAISE DE ROME, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell'avvocato OSVALDO VERRECCHIA, che la rappresenta e difende,giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AG AN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta, procura speciale del Notaio dott. Nicola Cinotti, depositata in data 6/10/1998, in atti;
- resistente con procura -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 93196/97 del Pretore di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/92 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli Avvocati Osvaldo VERRECCHIA, per la ricorrente, Luigi FIORILLO, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento; difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Svolgimento del processo
Con ricorso in data 15 maggio 1997 IA GU conveniva davanti al Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, l'Ecole Francaise de Rome, alle cui dipendenze aveva lavorato fino al 15 gennaio 1996, chiedendo:
a)l'accertamento della illegittimità del licenziamento intimatole, con condanna della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni;
b)la condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive cui sosteneva avere diritto in base al contratto collettivo applicabile.
L'Ecole Francaise de Rome, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano e successivamente proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, al quale resiste con controricorso IA GU.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo del ricorso l'Ecole Francaise de Rome invoca la giurisprudenza di questa S.C. secondo la quale va esclusa la giurisdizione del giudice italiano per le domande che implichino un'indagine sulla legittimità del licenziamento (e perciò concernenti la nullità e la reintegra, nonché il consequenziale risarcimento dei danni ed il pagamento di ulteriori retribuzioni). Il ricorso è fondato, in quanto effettivamente la più recente giurisprudenza di questa S.C. è nel senso indicato dalla ricorrente (cfr., in particolare: sent. 18 novembre 1992 n. 12315; 28 novembre 1991 n. 12771), per cui va affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domanda riassunte in precedenza sub a).
Sussiste, invece la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di pagamento di differenze retributive, trattandosi di domanda che ha ad oggetto aspetti esclusivamente patrimoniali del rapporto (cfr., in tal senso, sent. 20 ottobre 1995 n. 10392). Sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di impugnazione del licenziamento e di conseguente risarcimento dei danni;
dichiara la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di differenze retributive;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999