Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/1999, n. 120
CASS
Sentenza 12 marzo 1999

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Con riguardo al rapporto di lavoro subordinato tra il cittadino italiano ed uno Stato estero, la giurisdizione del giudice italiano è esclusa in ordine alla domanda di pronuncia di illegittimità del licenziamento e alle conseguenti domande di reintegrazione e di risarcimento del danno, mentre sussiste in ordine alla domanda di pagamento di differenze retributive, trattandosi di domanda che ha ad oggetto aspetti esclusivamente patrimoniali del rapporto, il cui esame non esige sindacato in ordine ai poteri pubblicistici dello Stato estero.

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2017

    ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. Con ricorso depositato il 9 marzo 2010 Cleopatra Mutinta C., nata in Zambia e cittadina italiana, adì il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'inefficacia e, in ogni caso, l'illegittimità del licenziamento intimatole il 5 ottobre 2006 dall'Ambasciata della Repubblica dello Zambia presso la Repubblica Italiana, avente sede in Roma, alle cui dipendenze aveva cominciato a lavorare il 3 dicembre 2004, per essere poi assunta il 6 gennaio 2005 con contratto a tempo indeterminato e inquadramento nel livello A2 del CCNL dei dipendenti di Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/1999, n. 120
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 120
Data del deposito : 12 marzo 1999

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