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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/12/2024, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 64/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
dott. Rossella Atzeni -Presidente dott. Franco Davini -Consigliere dott. Giovanna Cannata -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. 64/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto da: nata a [...] il [...]; ivi residente in [...]Parte_1
Europa 333 / 36; (C.F. ) e nato a CodiceFiscale_1 Parte_2
Genova il 5 settembre 1972, ivi residente in [...]del Monte
5 / 1, (C.F. entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luigi CodiceFiscale_2
Nasta del foro di Genova ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Genova, Viale Padre Santo 5 / 11 B
PARTI RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello dichiarare efficacie nella Repubblica Italiana, con propria sentenza, la pronuncia di nullità del matrimonio contratto dalle parti, e in Genova Parte_1 Parte_2 in data 7 luglio 2001, emessa dal Tribunale Interdiocesano Ligure in data 26 luglio 2023, ordinando la trascrizione della Sentenza nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova.””.
Per il Pubblico Ministero: “dichiara di intervenire e chiede l'accoglimento del ricorso proposto congiuntamente dalle parti”.
Ragioni in fatto e in diritto
1. Con ricorso congiunto del 15/3/2024 e Parte_1 Parte_2 esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario il 7/7/2001 in Genova;
che il matrimonio era stato tempestivamente trascritto nell'ufficio di stato civile del Comune di Genova;
che il matrimonio era stato dichiarato nullo con sentenza del
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure in data 26/7/2023, che tale sentenza era stata munita del decreto di esecutività da parte del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica.
1.1 Tanto premesso i ricorrenti instavano per il riconoscimento dell'efficacia di detta sentenza nello Stato italiano con tutte le conseguenze di legge e producevano la documentazione di rito.
1.2 Interveniva il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova, e concludeva per l'accoglimento della domanda.
1.3 Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 3/12/2024 tenuta con le modalità della trattazione scritta cui il procedimento era fissato e, quindi, il procedimento era deciso con camera di consiglio.
2. Osserva questa Corte che si è proceduto secondo il rito camerale essendo stata la domanda proposta congiuntamente dai sigg. e Parte_1 Parte_2 tra i quali non vi è alcun conflitto, nemmeno potenziale, che debba esser risolto in via contenziosa.
2.1 In via pregiudiziale si rileva la sussistenza della competenza territoriale di questa
Corte, in ordine alla domanda di esecutorietà, con riferimento al luogo, Comune di
Genova, ove il matrimonio religioso è stato celebrato e lo stesso è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 al n. 310 P. II Serie A Vol. 1, come risultante dalla documentazione in atti.
2.2 Sussistono nella specie tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 dell'accordo di modificazione del Concordato Lateranense, intervenuto tra lo Stato Italiano e la Santa
Sede il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, nonché quelle di cui all'art. 4 lettera b) del Protocollo addizionale 18 febbraio 1984.
2.3 Il giudice ecclesiastico era dotato di giurisdizione in relazione alla domanda proposta in sede canonica trattandosi di matrimonio celebrato ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo citato.
2.4 Sulla base della esposizione della vicenda processuale della sentenza ecclesiastica, risulta che è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento processuale italiano, atteso che il processo si è svolto secondo le forme del processo a norma del motu proprio pontificio Mitis Iudex
Dominus Iesus avendo tra l'altro aderito al libello di Parte_2 [...]
, ed essendo stati sentiti entrambi i coniugi. Parte_1
2.5 La sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure del 26/7/2023 ha risposto affermativamente al dubbio formulato, per constare la nullità del matrimonio per esclusione della fedeltà da parte dell'uomo convenuto in causa a norma del can.
1101 n. 2 C.I.C.. Il carattere definitivo della pronuncia delibanda è provato dal decreto del 19/2/2024 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella qualità di organo superiore di controllo, in conformità dell'art. 8 n.2 dell'Accordo citato.
2.6 Non risulta la contrarietà della sentenza di cui si chiede la delibazione ad altra pronuncia emessa da giudice italiano e passata in giudicato;
né risulta la pendenza davanti a giudice italiano preventivamente adito di altro procedimento tra le stesse parti e relativo allo stesso oggetto.
2.7 La nullità del matrimonio è stata dichiarata sulla base di ampia istruttoria, condotta con strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzati nel processo civile italiano (interrogatorio delle parti e audizione di testimoni informati), che ha indotto il giudice ecclesiastico a ritenere la fondatezza nel merito, valutazione che è sottratta ad ogni sindacato in sede di delibazione.
2.8 Alla stregua del coordinato disposto dell'art. 8 comma 2 lettera c) dell'Accordo, dell'art. 4 lett. b) del Protocollo Addizionale, dell' art. 64 lett. g) legge 31 maggio 1995, n. 218, occorre altresì verificare la compatibilità del contenuto della sentenza ecclesiastica con l'ordine pubblico italiano tenuto conto “della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto origine “.
2.9 Per costante giurisprudenza, la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno solo dei coniugi di una dei bona matrimonii
(risolventesi in divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione) postula che tale divergenza, conoscibile, sia stata effettivamente conosciuta ovvero non sia stata dall'altro conosciuta solo a causa della sua negligenza, giacchè, ove le suindicate condizioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nell'ordine pubblico italiano, nel cui ambito rientra la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
2.10 Peraltro, l'indagine sulla conoscenza o conoscibilità della esclusione, che compete al giudice italiano al di là del mero controllo di legittimità della sentenza ecclesiastica, deve avere esclusivo riferimento a tale pronuncia ed agli atti del procedimento canonico, da riesaminarsi e valutarsi, senza alcuna integrazione di attività istruttoria (cfr. Cass. 6308/2000, 4311/1999, 2325/1999).
2.11 Da tali atti, in particolare dall'adesione di al libello di Parte_2 [...]
, delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testi, emerge non solo la Parte_1 conoscibilità del vizio ma anche l'effettiva conoscenza del vizio da parte del Pt_2
e lo stesso comportamento processuale delle parti che hanno agito congiuntamente nel presente giudizio lo conferma.
3. Va pertanto dichiarata l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure in oggetto;
l'ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova dovrà provvedere agli adempimenti come indicati nel dispositivo.
4. Non viene richiesto, infine, alcun provvedimento accessorio di carattere economico riservato al giudice civile.
5. Trattandosi di procedimento non contenzioso instaurato congiuntamente non si emette pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa il 26/7/2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure, munita del visto di esecutorietà del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 19/2/2024, con la quale è stata pronunciata la nullità del matrimonio contratto con rito concordatario il 7/7/2001 da nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Genova (GE) al Numero 310, Parte II, Serie A, Anno 2001;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere, in relazione a questa sentenza ed alla trascrizione del matrimonio di cui al capo 1), all'esecuzione degli incombenti di legge.
Genova, 5/12/2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
dott. Rossella Atzeni -Presidente dott. Franco Davini -Consigliere dott. Giovanna Cannata -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. 64/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto da: nata a [...] il [...]; ivi residente in [...]Parte_1
Europa 333 / 36; (C.F. ) e nato a CodiceFiscale_1 Parte_2
Genova il 5 settembre 1972, ivi residente in [...]del Monte
5 / 1, (C.F. entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luigi CodiceFiscale_2
Nasta del foro di Genova ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Genova, Viale Padre Santo 5 / 11 B
PARTI RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello dichiarare efficacie nella Repubblica Italiana, con propria sentenza, la pronuncia di nullità del matrimonio contratto dalle parti, e in Genova Parte_1 Parte_2 in data 7 luglio 2001, emessa dal Tribunale Interdiocesano Ligure in data 26 luglio 2023, ordinando la trascrizione della Sentenza nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova.””.
Per il Pubblico Ministero: “dichiara di intervenire e chiede l'accoglimento del ricorso proposto congiuntamente dalle parti”.
Ragioni in fatto e in diritto
1. Con ricorso congiunto del 15/3/2024 e Parte_1 Parte_2 esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario il 7/7/2001 in Genova;
che il matrimonio era stato tempestivamente trascritto nell'ufficio di stato civile del Comune di Genova;
che il matrimonio era stato dichiarato nullo con sentenza del
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure in data 26/7/2023, che tale sentenza era stata munita del decreto di esecutività da parte del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica.
1.1 Tanto premesso i ricorrenti instavano per il riconoscimento dell'efficacia di detta sentenza nello Stato italiano con tutte le conseguenze di legge e producevano la documentazione di rito.
1.2 Interveniva il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova, e concludeva per l'accoglimento della domanda.
1.3 Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 3/12/2024 tenuta con le modalità della trattazione scritta cui il procedimento era fissato e, quindi, il procedimento era deciso con camera di consiglio.
2. Osserva questa Corte che si è proceduto secondo il rito camerale essendo stata la domanda proposta congiuntamente dai sigg. e Parte_1 Parte_2 tra i quali non vi è alcun conflitto, nemmeno potenziale, che debba esser risolto in via contenziosa.
2.1 In via pregiudiziale si rileva la sussistenza della competenza territoriale di questa
Corte, in ordine alla domanda di esecutorietà, con riferimento al luogo, Comune di
Genova, ove il matrimonio religioso è stato celebrato e lo stesso è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 al n. 310 P. II Serie A Vol. 1, come risultante dalla documentazione in atti.
2.2 Sussistono nella specie tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 dell'accordo di modificazione del Concordato Lateranense, intervenuto tra lo Stato Italiano e la Santa
Sede il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, nonché quelle di cui all'art. 4 lettera b) del Protocollo addizionale 18 febbraio 1984.
2.3 Il giudice ecclesiastico era dotato di giurisdizione in relazione alla domanda proposta in sede canonica trattandosi di matrimonio celebrato ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo citato.
2.4 Sulla base della esposizione della vicenda processuale della sentenza ecclesiastica, risulta che è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento processuale italiano, atteso che il processo si è svolto secondo le forme del processo a norma del motu proprio pontificio Mitis Iudex
Dominus Iesus avendo tra l'altro aderito al libello di Parte_2 [...]
, ed essendo stati sentiti entrambi i coniugi. Parte_1
2.5 La sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure del 26/7/2023 ha risposto affermativamente al dubbio formulato, per constare la nullità del matrimonio per esclusione della fedeltà da parte dell'uomo convenuto in causa a norma del can.
1101 n. 2 C.I.C.. Il carattere definitivo della pronuncia delibanda è provato dal decreto del 19/2/2024 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella qualità di organo superiore di controllo, in conformità dell'art. 8 n.2 dell'Accordo citato.
2.6 Non risulta la contrarietà della sentenza di cui si chiede la delibazione ad altra pronuncia emessa da giudice italiano e passata in giudicato;
né risulta la pendenza davanti a giudice italiano preventivamente adito di altro procedimento tra le stesse parti e relativo allo stesso oggetto.
2.7 La nullità del matrimonio è stata dichiarata sulla base di ampia istruttoria, condotta con strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzati nel processo civile italiano (interrogatorio delle parti e audizione di testimoni informati), che ha indotto il giudice ecclesiastico a ritenere la fondatezza nel merito, valutazione che è sottratta ad ogni sindacato in sede di delibazione.
2.8 Alla stregua del coordinato disposto dell'art. 8 comma 2 lettera c) dell'Accordo, dell'art. 4 lett. b) del Protocollo Addizionale, dell' art. 64 lett. g) legge 31 maggio 1995, n. 218, occorre altresì verificare la compatibilità del contenuto della sentenza ecclesiastica con l'ordine pubblico italiano tenuto conto “della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto origine “.
2.9 Per costante giurisprudenza, la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno solo dei coniugi di una dei bona matrimonii
(risolventesi in divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione) postula che tale divergenza, conoscibile, sia stata effettivamente conosciuta ovvero non sia stata dall'altro conosciuta solo a causa della sua negligenza, giacchè, ove le suindicate condizioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nell'ordine pubblico italiano, nel cui ambito rientra la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
2.10 Peraltro, l'indagine sulla conoscenza o conoscibilità della esclusione, che compete al giudice italiano al di là del mero controllo di legittimità della sentenza ecclesiastica, deve avere esclusivo riferimento a tale pronuncia ed agli atti del procedimento canonico, da riesaminarsi e valutarsi, senza alcuna integrazione di attività istruttoria (cfr. Cass. 6308/2000, 4311/1999, 2325/1999).
2.11 Da tali atti, in particolare dall'adesione di al libello di Parte_2 [...]
, delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testi, emerge non solo la Parte_1 conoscibilità del vizio ma anche l'effettiva conoscenza del vizio da parte del Pt_2
e lo stesso comportamento processuale delle parti che hanno agito congiuntamente nel presente giudizio lo conferma.
3. Va pertanto dichiarata l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure in oggetto;
l'ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova dovrà provvedere agli adempimenti come indicati nel dispositivo.
4. Non viene richiesto, infine, alcun provvedimento accessorio di carattere economico riservato al giudice civile.
5. Trattandosi di procedimento non contenzioso instaurato congiuntamente non si emette pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa il 26/7/2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure, munita del visto di esecutorietà del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 19/2/2024, con la quale è stata pronunciata la nullità del matrimonio contratto con rito concordatario il 7/7/2001 da nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Genova (GE) al Numero 310, Parte II, Serie A, Anno 2001;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere, in relazione a questa sentenza ed alla trascrizione del matrimonio di cui al capo 1), all'esecuzione degli incombenti di legge.
Genova, 5/12/2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni